Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A da considerarsi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata all'ordinanza che precede nella causa civile iscritta al n. 2423/2024 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente
T R A (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
NA (CE), alla Via E. De Amicis n. 26, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Di Cicco (PEC: , che la rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti,
OPPONENTE
E (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Napoli, alla Via Cardinale Guglielmo Sanfelice n. 38, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Maresca (PEC:
e Fulvio Siano (PEC: Email_2
, che la rappresentano e difendono giusta procura in Email_3
atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord
[...]
, proponendo opposizione all'atto di precetto di pagamento CP_1
notificatole ad istanza di quest'ultima in data 23.02.2024, per la complessiva somma di € 7.348,03, in virtù del decreto ingiuntivo n. 7840/2013 emesso dal Tribunale di Napoli in data 02.12.2013, su istanza di
[...]
quale tutrice del marito , nei confronti di CP_1 Controparte_2
quale titolare del Caseificio Nuova Mozzaricca di Viola Parte_1
Massimo, per l'importo di € 7.000,00 per canoni di locazione non pagati, oltre interessi ed oltre spese di procedura liquidate, notificato a quest'ultima in data 13.01.2014, non opposto e perciò dichiarato esecutivo in data
02.09.2014 con l'apposizione della formula esecutiva;
altresì precisando che nelle more era deceduto in data 21.08.2013, lasciando Controparte_2
quale erede Controparte_1
In particolare, rilevava: di non essere debitrice di Parte_1
alcunché nei confronti dell'opposta; non esistere tra le parti alcun rapporto di locazione, in quanto ella non aveva sottoscritto alcun contratto con l'opposta e né con , che dichiarava di non conoscere;
di Controparte_2
non essere la titolare del Caseificio Nuova Mozzaricca di Viola Massimo e di non avere fatto richiesta di apertura di partita iva, per cui se ciò fosse risultato a suo nome, sarebbe stato fatto a sua insaputa.
Inoltre eccepiva: la nullità della notifica dell'atto di Parte_1
precetto eseguita in proprio dal difensore;
la nullità dell'atto di precetto per carenza di legittimazione passiva;
la nullità del precetto per carenza di legittimazione attiva;
la nullità del precetto perché non preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Infine eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito Parte_1
azionato, essendo decorsi dieci anni dall'asserita notifica del decreto ingiuntivo, senza alcun atto interruttivo fino alla notifica dell'atto di precetto oggi opposto.
Concludeva, per la declaratoria di nullità dell'atto di precetto e per la declaratoria, comunque, di prescrizione del diritto azionato;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio resistendo e Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'opposizione; con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi in favore dei procuratori antistatari.
Con ordinanza del 13.02.2025 il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione, rinviandola all'udienza del 07.10.2025.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 15.05.2025, provvedeva ad anticipare la causa all'udienza del 24.06.2025 ed a disporre per tale fissata udienza del 24.06.2025 la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svoltasi l'udienza del 24.06.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Dall'esame dell'atto di precetto agli atti di causa, non si ravvisa alcuna delle nullità e/o irregolarità eccepite dall'opponente.
Infatti risultano: la procura alle liti debitamente sottoscritta, la relata di notifica correttamente redatta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
53/1994 e successive integrazioni e modifiche, la regolare indicazione dell'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati alla notifica in proprio con conseguente dichiarazione di annotazione della notifica nel registro cronologico, il rispetto dei requisiti di cui all'art. 480 c.p.c. nella redazione dell'atto. In ogni caso va evidenziato che la proposizione dell'opposizione ha comunque sanato ex art. 156 c.p.c. le ritenute nullità dedotte dall'opponente, essendo evidente che quest'ultima, con la proposizione dell'opposizione, è chiaramente venuta a conoscenza dell'atto di precetto, contestandone il contenuto e, così, esercitando il proprio diritto di difesa.
Vanno altresì rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione passiva ed attiva avanzate dall'opponente, perché infondate.
Infatti, risultano agli atti di causa: il certificato di stato di famiglia integrale di il decreto del Giudice Tutelare del Controparte_1
Tribunale di Nola del 02/04.04.2007, di nomina di Controparte_1
tutrice dell'interdetto marito;
il contratto di locazione Controparte_2
commerciale sottoscritto in data 25.03.2013 da nella qualità Parte_1
di titolare del Caseificio Nuova Mozzaricca di Viola Massimo, nei confronti di nella dedotta qualità e regolarmente registrato;
la Controparte_1
procedura di sfratto per morosità intentata da , nella Controparte_1
dedotta qualità, nei confronti del Caseificio Nuova Mozzaricca in persona del suo titolare, innanzi al Tribunale di Portici, conclusasi col decreto di convalida emesso in data 17.07.2013.
Inoltre, sempre agli atti di causa risulta il decreto ingiuntivo n.
7840/2013 emesso dal Tribunale di Napoli in data 02.12.2013, su istanza di
, nella dedotta qualità, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
quale titolare del Caseificio Nuova Mozzaricca di Viola Massimo, per l'importo di € 7.000,00 per canoni di locazione non pagati, oltre interessi ed oltre spese di procedura liquidate, notificato a quest'ultima in data
13.01.2014, non opposto e perciò e, perciò, divenuto definitivo in data
22.02.2014, nonché munito della formula esecutiva in data 02.09.2014 su decreto di esecutorietà del 13.06.2014.
Ebbene, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, dovendosi però menzionare nell'atto di precetto il provvedimento disponente l'esecutorietà; e tanto regolarmente risulta dall'atto di precetto opposto.
Infine è infondata altresì l'eccezione avanzata dall'opponente di prescrizione del diritto portato dal titolo esecutivo, in quanto il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, ossia quando non è stata presentata opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica.
Nella fattispecie in esame il decreto ingiuntivo è risultato notificato in data 13.01.2014 e, in mancanza di opposizione, è divenuto definitivo in data
22.02.2014; invece l'atto di precetto in base al predetto titolo esecutivo è risultato passato per la notifica in data 21.02.2024 a mezzo del servizio postale (vedi l'avviso postale di accettazione dell'atto giudiziario versato in atti), mentre è stato ricevuto dall'opponente in data 23.02.2024 (vedi l'avviso postale di ricevimento versato in atti).
Per cui alla data del 21.02.2024 non era ancora maturata la prescrizione del diritto portato dal decreto ingiuntivo in questione.
Infatti la notifica -che ai sensi dell'art. 149 c.p.c., la notifica può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale- si considera perfezionata per il notificante al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario
(Corte Cost., 26.11.2002, n. 477); inoltre, tale principio del perfezionamento della notifica a mezzo posta per il notificante con la consegna all'Ufficiale giudiziario, si applica anche alla notifica a mezzo posta eseguita dal difensore in proprio (Cass. Civ., 30.07.2009, n. 17748).
Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui va disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna di al pagamento delle stesse in Parte_1
favore di che si liquidano nella misura indicata in Controparte_1
dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al D.M.
55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di , disattesa Parte_1 Controparte_1
ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € CP_1
3.000,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA, da attribuirsi agli Avv.ti Francesco Maresca e Fulvio Siano dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa il 24.06.2025
Il G.O.P. giudice monocratico dott. Gianluca Actis