Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9323/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott.ssa Cristiana Satta Giudice est.
riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9323/2021 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Abbate, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in
Campania (NA), alla via A. Palumbo n.71, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Rodolfo Spanò, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Arpino (CE) al
Vico Pace n.5, giusta procura in atti.
RESISTENTE
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 03.09.2021, , premettendo che in Parte_1 data 22.09.2016 nel Comune di Calvizzano (NA) aveva contratto matrimonio concordatario con il SI. e che dalla loro unione in data Controparte_1
07.10.2017 era nato un figlio, , deduceva: - che l'affectio coniugalis era Per_1 venuta meno a causa dei disturbi comportamentali del marito, sfociati nella perpetrazione da parte di questi di reiterate violenze fisiche e morali ai suoi danni, consumate anche alla presenza del figlio minore, tali da indurre essa istante a presentare querela in data 23.05.2021, ottenendo così provvedimenti restrittivi a carico del resistente;
- che essa istante lasciava la casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori unitamente al figlio minore;
-di essere priva di reddito in quanto il marito le aveva sempre impedito di lavorare, mentre quest'ultimo, a cagione della propria instabilità, aveva sempre svolto lavori precari, da ultimo con mansioni di grafico informatico, percependo redditi insufficienti a soddisfare le eSIenze del nucleo familiare.
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dal marito;
- disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso di sé e diritto di visita del padre con modalità protette;
- obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento indiretto del figlio con la somma mensile di € 500,00 (euro 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
il tutto con condanna del resistente alla refusione delle spese di lite.
Con decreto depositato in data 28.09.2021 il presidente f.f. fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 09.02.2022 e onerava le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di
2 investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio, in data 27.01.2022 si costituiva il resistente, SI.
, il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1 contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alla causa della crisi coniugale, deducendo: - di non aver mai tenuto intenzionalmente comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
-che il suo malessere psicologico era dipeso dalla perdita del lavoro a seguito dell'epidemia da Covid-19, provocando in lui un profondo stato depressivo certificato dai medici del dipartimento di salute mentale dell'ASL Napoli 2 Nord, presso il quale era ancora in cura, con riconoscimento dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 55%; -che il venir meno dell'affectio coniugalis era da addebitare alla moglie, la quale, incurante dei bisogni e dello stato di salute del marito, aveva abbandonato la casa coniugale con al seguito il minore e si era sottratta a qualunque tipo di richiesta di visita del piccolo da parte sia del padre che dei nonni paterni;
-che dal Per_1
23.05.2021 esso resistente non aveva contatti con il figlio;
-che il suo stato psicologico è stabile ed è in procinto di guarigione grazie al percorso terapeutico al quale si è sottoposto su base volontaria e seguito con serietà; - che esso resistente
è inoccupato e privo di redditi, essendo, inoltre, decaduto dal beneficio del reddito di cittadinanza in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari;
- che vive presso la casa paterna, contribuendo alle spese di gestione familiare e contribuendo a far fronte al pagamento delle rate dei finanziamenti cointestati con la moglie (in specie: finanziamento contratto nel 2019 con la BNL per euro € 172,64 mensili per un totale di 120 rate, e l'altro contratto nel 2018 presso la COMPASS
Compass – Gruppo Mediobanca con una rata pari ad € 329,38 mensili e scadenza fissata a marzo 2024), saldati sin dalla originaria stipulazione unicamente da esso resistente;
- che la moglie, oltre a percepire il reddito di cittadinanza, lavora a nero come estetista.
Per tali motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dalla moglie;
- disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
- di contribuire al mantenimento indiretto del figlio nella misura mensile non superiore ad euro
200,00.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 09.02.2022 dinanzi al
3 presidente f.f., il quale, preso atto della congiunta richiesta di rinvio per bonario componimento della lite e della prossimità della definizione del procedimento penale a carico del resistente, disponeva la comparizione personale dei coniugi per l'udienza del 12.04.2022.
Alla predetta udienza compariva personalmente la sola ricorrente, stante il legittimo impedimento a comparire del resistente, e il presidente f.f., all'esito dell'audizione della ricorrente, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il Presidente f.f., ritenuto necessario acquisire i provvedimenti penali emessi nei confronti del SI. rinviava CP_1 all'uopo all'udienza del 06.07.2022, disponendone la sostituzione con lo scambio di note scritte.
Acquisita la documentazione richiesta, alla predetta udienza cartolare il presidente f.f. si riservava sull'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
A scioglimento della riserva che precede, il presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data 18.07.2022, qui di seguito trascritti:
4 5 DeSInato, poi, quale giudice istruttore sé stesso, fissava per il proseguimento del giudizio l'udienza del 31.01.2023.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore e depositate le memorie integrative, all'udienza del 31.01.2023, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il g.i. nominava c.t.u. il dott. , il quale Persona_2 rinunciava all'incarico e veniva sostituito dalla dott.ssa , la quale Persona_3 non accettava l'incarico.
Nominata in sostituzione la dott.ssa all'udienza cartolare del Controparte_2
12.09.2023 e conferitole l'incarico all'udienza del 31.10.2023, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il g.i., vista l'istanza di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico nei confronti del minore, disponeva la comparizione personale delle parti per il 28.02.2024 (rinviata al 06.03.2024 per impedimento a comparire del resistente).
All'udienza di comparizione del 06.03.2024 il giudice, sentite le parti, assegnava termine per il deposito della documentazione medica attestante la necessità della sottoposizione del minore all'intervento programmato, riservandosi alla scadenza del predetto termine.
Pervenuta in data 08.03.2024 la relazione del c.t.u., all'udienza del 15.05.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice istruttore, a modifica dei provvedimenti provvisori vigenti, disponeva che gli incontri padre figlio si svolgessero in forma protetta presso i SS di Calvizzano con frequenza di una volta a settimana e rinviava per la precisazione della conclusioni all'udienza del 10.12.2024 (rinviata d'ufficio al 17.12.2024).
6 Pervenuta relazione dei SS di Calvizzano in data 05.12.2024, all'udienza del
17.12.2024 il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al collegio con i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DELLA FIGLIA MINORE: AFFIDO ESCLUSIVO
Relativamente all'affidamento del figlio minore (nato il [...]) deve Per_1 rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017; Cass. 24536/2010; Cass.26587/2009;
Cass. 16593/2008).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio
7 affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12) e ciò per far sì che i conflitti infra-genitoriali non influiscano negativamente sulla prole.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
In materia di affidamento dei figli minori, anche in assenza di condanna penale, qualora siano accertati comportamenti violenti, aggressivi o manipolatori da parte di un genitore — specie se avvenuti alla presenza dei figli — il giudice civile è tenuto a disporre misure idonee a tutelare il benessere psicologico e relazionale dei minori, ivi compreso l'affido super esclusivo all'altro genitore.
Secondo recente giurisprudenza di legittimità “Il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato» (sic:
Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 20/03/2025, n. 7409; v. anche Cass. n.
4595 del 21/02/2025).
Nel caso di specie, sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per il minore , tali da ostacolare l'affido dello stesso ad entrambi i genitori, Per_1
La condanna in via definitiva del resistente alla pena di anni tre e mesi due di reclusione per le reiterate violenze e minacce poste in essere nei confronti della moglie ed in presenza ed in danno del figlio minore (cfr. sentenze depositate in data
18.06.2024), la circostanza per cui il Tribunale di Sorveglianza competente abbia concesso all' il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale per CP_1 tutto il periodo di espiazione della pena, con dimora a Verona e divieto di allontanamento dalla NE NE (cfr. ordinanza depositata in data
30.01.2025), nonché le risultanze della relazione peritale a firma della dott.ssa
- la quale ha rilevato la marcata rigidità del resistente, affetto da CP_2
8 disturbi depressivi (cfr. documentazione allegata alla memoria difensiva, nonché la documentazione medica allegata alla comparsa di costituzione depositata in data
11.01.2023), nella eventuale gestione congiunta degli interessi del minore, prevalendo tuttora vissuti di ostilità e rivendicazione nei confronti dell'ex coniuge che non consentono all' di mantenere uno stato di serenità decisionale e CP_1 di apertura ad un dialogo costruttivo finalizzato alla comune gestione degli interessi del minore (cfr. perizia depositata in data 08.03.2024)- comprovano una scarsa adeguatezza dell' all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, oltre CP_1
l'impossibilità di una gestione condivisa del minore, risultando così frustrato il primario diritto di quest'ultimo di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, senza che, però, ne sia stato compromesso in maniera irreversibile il sano e sereno sviluppo.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, come peraltro già previsto in sede presidenziale Per_1
(cfr. ordinanza depositata in data 18.07.2022) e suggerito dal ctu (cfr. p.10 perizia in atti), con residenza privilegiata presso la stessa ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte della SI.ra sia per le questioni di Pt_1 ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione, in ragione dell' accertata elevata conflittualità e della notevole distanza geografica tra le residenze dei genitori, che rendono di fatto estremamente difficoltosa la gestione congiunta anche delle decisioni quotidiane.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio , il Per_1 collegio osserva che se da un lato occorre salvaguardare, in linea di principio, il diritto del minore alla bigenitorialità e a mantenere rapporti SInificativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
A fronte dell'interruzione dei contatti diretti padre-figlio da lungo tempo, risalendo l'ultimo incontro all'anno 2022 e avendo i Servizi Sociali presso il Comune di
Calvizzano relazionato che l'avvio degli incontri protetti non è avvenuto a cagione della carcerazione del SI. a far data dal giugno 2024 (cfr. relazione CP_1
9 pervenuta in data 05.12.2024), nonché della circostanza per cui il SI. CP_1 ha avuto accesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale per tutto il periodo di espiazione della pena, con dimora a Verona e con divieto di allontanamento dalla NE NE (cfr. ordinanza depositata in data
30.01.2025), ritiene il Tribunale di autorizzare, per la durata di mesi 3, videochiamate tra il padre e il figlio da effettuarsi presso i Servizi Sociali territorialmente competenti per la residenza del minore (Calvizzano) secondo il calendario dagli stessi predisposto, in un'ottica di potenziale futuro recupero del rapporto.
Decorso il termine di tre mesi, e sempre ai fini di un graduale riavvicinamento alla figura paterna, autorizza videochiamate con cadenza di una volta al giorno, in orario compatibile con le eSIenze del minore, previo parere positivo degli operatori dei Servizi Sociali circa la liberalizzazione delle videochiamate.
Dispone, pertanto, che i Servizi Sociali di Calvizzano predispongano con congruo anticipo un calendario di incontri per l'effettuazione delle videochiamate, da comunicare al SI. CP_3
[...]
MANTENIMENTO FIGLI
[...]
In ordine al mantenimento del figlio minore , considerato che lo stesso è Per_1 collocato in via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle eSIenze del figlio e considerata la circostanza che l' per un periodo ha scontato la pena della CP_1 reclusione in regime di detenzione carceraria ed attualmente è affidato in prova ai servizi sociali, misura che consente allo stesso di svolgere attività lavorativa (cfr. ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia depositata in data 30.01.2025)
e che prima della data di esecuzione dell'ordinanza di carcerazione (27.06.2024) lavorava presso la società “Edo Farma s.r.l.” (v. contratto di lavoro depositato in data 18.06.2024), considerato altresì che il resistente è gravato dalle spese relative ad un finanziamento contratto nel 2019 con la BNL – Gruppo BNP Paribas per un totale di n.120 rate mensili da € 329,38 (cfr. allegato n.11 ala memoria difensiva depositata in data 27.01.2022), debba essere previsto l'obbligo del SI. CP_1
10 di concorrere al mantenimento di nella misura di euro 200,00 al mese, da Per_1 assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, che si ritiene di ridurre rispetto all'importo statuito in via provvisoria ed urgente giusta ordinanza depositata in data 18.07.2022 in ragione dell'aver il resistente scontato parte della pena in regime di detenzione carceraria e dell'essere lo stesso attualmente affidato in prova ai Servizi Sociali, misura che limita comunque la capacità lavorativa ed a produrre reddito.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della SI.ra , presso il suo domicilio ovvero mediante Parte_1 versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra Tribunale di
Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f.: ; C.F._2
- dispone l'affido esclusivo del figlio minore (nato il [...]) Persona_4 alla SI.ra , con residenza privilegiata presso la stessa e diritto di visita Parte_1 del padre come indicato in parte motiva;
- pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere in favore della Controparte_1 SI.ra l'assegno mensile pari alla somma di euro 200,00 a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie, nei Per_1 termini di cui in parte motiva;
11 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calvizzano (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 36, Parte II, Serie A, anno 2016);
- dispone la comunicazione della presente sentenza ai SS di Calvizzano per l'attuazione del diritto di visita come disposto in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di conSIlio.
Aversa, 5.5.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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