Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 10729/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.ti GIANNATTASIO A. – GIANNATTASIO S. - ELVEZIO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ssa CESARO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola - Abuso contratto a termine
La ricorrente, docente di scuola superiore di II grado in forza di reiterati contratti a tempo determinato a partire dall'a.s. 2017/2018, chiede di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti susseguitisi sino all'a.s. 2022/2023, e di condannare il convenuto al risarcimento del danno Controparte_1 ai sensi dell'art. 32, c. 5, L. 183/2010.
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Con la sentenza n. 22553/2016, la Corte di Cassazione ha affrontato funditus la
a) “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità” così escludendo ogni rilevanza delle previsioni di cui al d.lgs 368/2001 nella valutazione circa la legittimità o meno della reiterazione dei contratti a termine da parte dell'amministrazione scolastica, che deve essere piuttosto compiuta avendo come unico diretto riferimento il diritto dell'Unione Europea (punto 118 della sentenza);
b) “per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi
1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999
è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi” (punto 119);
c) “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non
è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (punto 125);
d) “ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del
2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione” (punto 120);
e) “nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015” (punto 121);
f) “nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali
(punto 122);
g) “l'avvenuta l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza” (punto 123);
h) “ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte
n. 5072 del 2016” (punto 124).
In definitiva, sulla scorta dei principi enucleati dalla Suprema Corte deve affermarsi che la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 4, comma 1 cit., è illegittima soltanto se sia accertato il superamento dei
36 mesi su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. “organico di diritto”): in sostanza, l'abuso si concretizza con il venire in essere di un quarto contratto, quand'anche i tre precedenti non siano consecutivi.
Nell'ipotesi di pluralità di contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4 – tendenzialmente destinati, come si è detto, a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee – il lavoratore è invece onerato di allegare e provare non soltanto la durata complessiva superiore a 36 mesi, ma altresì – quanto meno attraverso presunzioni – che i contratti fossero di fatto impiegati per ottenere la copertura di posti vacanti e disponibili.
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 683/2015, peraltro, è lecito trarre la prova dell'abuso dalla ripetuta assegnazione del docente presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra.
In ogni caso, l'eventuale abuso non può comportare la costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Orbene, nel caso di specie la documentazione versata in atti testimonia che la ricorrente ha ricevuto plurimi incarichi di supplenza su posti vacanti su “organico di diritto” (come da prospetto riassuntivo alle pagg.
2-3 di ricorso e Stato matricolare), presso l' di Caluso nell'a.s. 2017/2018, presso l' Controparte_2 [...]
negli aa.ss. 2018/2019 e 2020/2021 e Controparte_3
2021/2022, ed infine presso l' di nell'a.s. 2022/2023 (nel Controparte_4 CP_3 solo a.s. 2018/2019 la supplenza è terminata al 30 giugno).
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si può ritenere provata, in via presuntiva, l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato al partire dall'a.s. 2021/2022 (in cui è stata superata la soglia dei 36 mesi).
Spetta, dunque, alla ricorrente il risarcimento del danno conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a termine. La quantificazione del pregiudizio può essere parametrata alle previsioni contenute nell'art. 36, comma 5, d. lgs 165/01 (come modificato dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131), ai sensi del quale «nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.»
Infatti, come condivisibilmente osservato da questo stesso Tribunale, la novella legislativa (d.l. 131/24, conv. nella L. 166/2024), pur non essendo direttamente applicabile al presente giudizio (in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda la retroattività), cionondimeno è idonea a regolare una «fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua» in un'ottica di
«interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità costituzionale della normativa ordinaria» (Cass. S.U. 15 marzo 2016, n. 5072); ed infatti la nuova disciplina, che incrementa la misura risarcitoria, è stata approvata al dichiarato fine di ridurre le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea.
Nel caso di specie, l'abuso si è concretizzato a partire dall'a.s. 2021/2022, per cui si stima equo attribuire alla ricorrente un indennizzo nella misura di n. 6 mensilità
(n. 4 mensilità – minimo legale – per la prima abusiva reiterazione, e n. 1 mensilità per ciascuno dei 2 successivi rinnovi) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo delle domande, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta l'abusiva reiterazione, oltre il termine di 36 mesi, dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari a n. 6 mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni per i titoli dedotti in giudizio;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 2.109,00, oltre rimb. forf., C.P.A. ed IVA e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo