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15 marzo 1953
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11 giugno 2003
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20 novembre 2014
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Art. 31. 1. La questione di legittimita' costituzionale di uno statuto regionale puo', a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione , essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere, ai sensi dell' articolo 127, primo comma, della Costituzione , la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. ((8)) 3. La questione di legittimita' costituzionale e' sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.
------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 13 novembre 2014, n. 255 (in G.U. 1a s.s. 19/11/2014, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall' art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,»".
2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere, ai sensi dell' articolo 127, primo comma, della Costituzione , la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. ((8)) 3. La questione di legittimita' costituzionale e' sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.
------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 13 novembre 2014, n. 255 (in G.U. 1a s.s. 19/11/2014, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall' art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,»".
Commentari • 17
- 1. Sull’“interpretazione comunitaria” dei requisiti dell’in houseAccesso limitatoFrancesco Logiudice · https://www.altalex.com/ · 23 gennaio 2009 · 2.0998375
Giurisprudenza • 106
- 1. Corte Cost., sentenza 13/11/2014, n. 255Provvedimento: […] Sicché gli artt. 27 (per la perdurante competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello statuto di autonomia non trovano più applicazione, per effetto dell'estensione alla Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, secondo quanto già affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte per le altre Regioni ad autonomia differenziata e per le Province autonome.Leggi di più...
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