2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere, ai sensi dell' articolo 127, primo comma, della Costituzione , la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. ((8)) 3. La questione di legittimita' costituzionale e' sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.
------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 13 novembre 2014, n. 255 (in G.U. 1a s.s. 19/11/2014, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall' art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,»".