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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1576/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12922/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300006206000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300006206000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEPM000400
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEPM000063
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5449/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti del giudizio
Resistente/Appellato: come da atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 16.092024 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente con compensazione delle spese di lite.
Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 25.02.2025 e depositato in data 26.02.2025 l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara ha impugnato la sentenza n. 12922/25/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, sezione 25, depositata il 16 settembre 2024, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento.
L'Ufficio, a fondamento del gravame, ha dedotto in primo luogo l'errata motivazione circa la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento 2015 (n. 250TEPM000400), sostenendo che l'atto fosse stato ritualmente notificato il 19 maggio 2021 con raccomandata “AG” (atti giudiziari), consegnata a persona addetta alla casa, con contestuale emissione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) n. 76772858926-7. Da ciò, secondo l'Ufficio, sarebbe derivata la definitività dell'avviso per mancata impugnazione nei termini. È stato inoltre sottolineato che già in primo grado era stata prodotta la relata di notifica, la quale avrebbe dovuto essere valutata ai fini della decisione.
Con un secondo motivo è stata denunciata l'erroneità della statuizione sulla cessazione della materia del contendere, assumendo che lo sgravio parziale disposto successivamente alla sentenza avrebbe comunque reso priva di oggetto la controversia.
Il contribuente, ritualmente intimato, non si è costituito nel presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene infondati entrambi i motivi di appello.
Quanto alla questione della notificazione dell'avviso di accertamento 2015, è pacifico che la stessa sia stata eseguita a mezzo posta con plico recante la dicitura “atti giudiziari” (raccomandata AG) e che il plico sia stato consegnato a persona qualificatasi come addetta alla casa. In tali ipotesi, l'art. 7 della L. 20 novembre
1982, n. 890, impone che l'agente postale dia immediata notizia al destinatario dell'avvenuta consegna mediante l'invio di una raccomandata informativa (c.d. comunicazione di avvenuta notifica – CAN).
Tuttavia, dagli atti del giudizio emerge che l'Ufficio non ha prodotto la ricevuta di spedizione della CAN, ma soltanto un avviso di ricevimento dal quale si ricava l'indicazione della consegna a un terzo e un mero riferimento all'avvenuto inoltro della comunicazione. Tale avviso di ricevimento, però, non contiene alcun collegamento con il numero della raccomandata CAN, né reca l'indicazione dell'indirizzo del destinatario, né un timbro postale o una data certa, sì da non costituire prova idonea della spedizione della raccomandata informativa.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23194 del 27 agosto 2024, ha chiarito che la mera menzione del numero identificativo della CAN, in assenza della ricevuta di spedizione o di altro documento equipollente, non è sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica. L'onere probatorio grava sull'Ufficio che intenda avvalersi della notifica, il quale deve fornire la prova dell'effettivo inoltro della comunicazione al destinatario.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova della spedizione della CAN, la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2015 deve considerarsi irregolare, con conseguente infondatezza del primo motivo di appello.
È opportuno ribadire che la distinzione tra notificazioni eseguite con raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento e notificazioni effettuate a mezzo raccomandata “atti giudiziari” ex L. 890/1982 è dirimente. Nel primo caso non è richiesta la CAN;
nel secondo caso, invece, la comunicazione informativa è obbligatoria e la sua effettiva spedizione deve risultare da idonea documentazione. L'inosservanza di tale obbligo determina la nullità della notifica, come nel caso in esame.
Quanto al secondo motivo, relativo alla cessazione della materia del contendere, anche questo non merita accoglimento. Lo sgravio parziale invocato dall'Ufficio reca la data del 18 febbraio 2025, quindi successiva alla sentenza impugnata, e richiama espressamente quest'ultima quale ragione giustificativa del provvedimento. È dunque evidente che non si tratta di un atto spontaneo e autonomo dell'Amministrazione, ma di un atto esecutivo della pronuncia di primo grado. In tali casi non viene meno l'interesse del contribuente ad ottenere una decisione di merito, sicché non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato in ogni sua parte, con conferma della sentenza gravata. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1576/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12922/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300006206000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300006206000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEPM000400
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEPM000063
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5449/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti del giudizio
Resistente/Appellato: come da atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 16.092024 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente con compensazione delle spese di lite.
Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 25.02.2025 e depositato in data 26.02.2025 l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara ha impugnato la sentenza n. 12922/25/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, sezione 25, depositata il 16 settembre 2024, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento.
L'Ufficio, a fondamento del gravame, ha dedotto in primo luogo l'errata motivazione circa la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento 2015 (n. 250TEPM000400), sostenendo che l'atto fosse stato ritualmente notificato il 19 maggio 2021 con raccomandata “AG” (atti giudiziari), consegnata a persona addetta alla casa, con contestuale emissione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) n. 76772858926-7. Da ciò, secondo l'Ufficio, sarebbe derivata la definitività dell'avviso per mancata impugnazione nei termini. È stato inoltre sottolineato che già in primo grado era stata prodotta la relata di notifica, la quale avrebbe dovuto essere valutata ai fini della decisione.
Con un secondo motivo è stata denunciata l'erroneità della statuizione sulla cessazione della materia del contendere, assumendo che lo sgravio parziale disposto successivamente alla sentenza avrebbe comunque reso priva di oggetto la controversia.
Il contribuente, ritualmente intimato, non si è costituito nel presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene infondati entrambi i motivi di appello.
Quanto alla questione della notificazione dell'avviso di accertamento 2015, è pacifico che la stessa sia stata eseguita a mezzo posta con plico recante la dicitura “atti giudiziari” (raccomandata AG) e che il plico sia stato consegnato a persona qualificatasi come addetta alla casa. In tali ipotesi, l'art. 7 della L. 20 novembre
1982, n. 890, impone che l'agente postale dia immediata notizia al destinatario dell'avvenuta consegna mediante l'invio di una raccomandata informativa (c.d. comunicazione di avvenuta notifica – CAN).
Tuttavia, dagli atti del giudizio emerge che l'Ufficio non ha prodotto la ricevuta di spedizione della CAN, ma soltanto un avviso di ricevimento dal quale si ricava l'indicazione della consegna a un terzo e un mero riferimento all'avvenuto inoltro della comunicazione. Tale avviso di ricevimento, però, non contiene alcun collegamento con il numero della raccomandata CAN, né reca l'indicazione dell'indirizzo del destinatario, né un timbro postale o una data certa, sì da non costituire prova idonea della spedizione della raccomandata informativa.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23194 del 27 agosto 2024, ha chiarito che la mera menzione del numero identificativo della CAN, in assenza della ricevuta di spedizione o di altro documento equipollente, non è sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica. L'onere probatorio grava sull'Ufficio che intenda avvalersi della notifica, il quale deve fornire la prova dell'effettivo inoltro della comunicazione al destinatario.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova della spedizione della CAN, la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2015 deve considerarsi irregolare, con conseguente infondatezza del primo motivo di appello.
È opportuno ribadire che la distinzione tra notificazioni eseguite con raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento e notificazioni effettuate a mezzo raccomandata “atti giudiziari” ex L. 890/1982 è dirimente. Nel primo caso non è richiesta la CAN;
nel secondo caso, invece, la comunicazione informativa è obbligatoria e la sua effettiva spedizione deve risultare da idonea documentazione. L'inosservanza di tale obbligo determina la nullità della notifica, come nel caso in esame.
Quanto al secondo motivo, relativo alla cessazione della materia del contendere, anche questo non merita accoglimento. Lo sgravio parziale invocato dall'Ufficio reca la data del 18 febbraio 2025, quindi successiva alla sentenza impugnata, e richiama espressamente quest'ultima quale ragione giustificativa del provvedimento. È dunque evidente che non si tratta di un atto spontaneo e autonomo dell'Amministrazione, ma di un atto esecutivo della pronuncia di primo grado. In tali casi non viene meno l'interesse del contribuente ad ottenere una decisione di merito, sicché non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato in ogni sua parte, con conferma della sentenza gravata. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.