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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 406/2023 R.G. promossa da
TRA (P.I. Parte_1 Parte_2
OGGETTO:
con l'avv. MATTEO BERTOCCHI e l'avv. DAIANA P.IVA_1 prestazione d'opera CHIAPPA intellettuale APPELLANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello all'ordinanza ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D. lgs. 150/2011 del
Tribunale di Brescia, sez. II civile, pubblicata in data 28.03.2023
SVOLGIMENTO del PROCESSO pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Parte_3
adiva il Tribunale di Brescia al fine di ottenere la condanna di CP_1
al pagamento di € 7.748,66 oltre interessi, per l'attività professionale
[...]
svolta in forza di incarico conferitole in data 04.03.2022 e revocato in data
27.07.2022.
Esponeva di aver assistito la cliente, per il tramite degli avvocati Matteo
Bertocchi e Daiana Chiappa, sia nel procedimento di mediazione introdotto davanti all'Istituto Superiore di Conciliazione di Brescia, in materia ereditaria,
sia nel procedimento di volontaria giurisdizione pendente davanti al Tribunale
di Brescia per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della sorella della cliente, dopo che quest'ultima ebbe espressamente accettato di corrispondere i compensi indicati nel preventivo n. 34/2022 (segnatamente, €
600 per il conferimento dell'incarico, € 768 per la fase di attivazione della mediazione, € 1.920,00 per la fase di negoziazione nella mediazione), oltre a quelli ordinari per le attività ivi non comprese (compenso orario, indennità di trasferta, indennità di accesso).
restava contumace. Controparte_1
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, con ordinanza ex artt. 702
bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011, condannava al pagamento di Controparte_1
un minor importo rispetto a quello chiesto ponendo le spese di lite a carico della resistente, in particolare ritenendo dovuti € 2.609,78 (di cui € 1.416,80 per la procedura di mediazione ed € 1.192,98 per la procedura di volontaria pagina 2 di 7 giurisdizione) da cui detraeva l'acconto di € 690 per un totale di € 1.919,78 che maggiorava di interessi.
Così argomentava il Tribunale:
1) per l'attività di mediazione, tenuto conto del preventivo n. 34/2022, era da riconoscere unicamente il compenso di € 1.416,80 (di cui € 600 per il conferimento dell'incarico ed € 768 per la fase di attivazione della mediazione,
oltre ad € 48,80 per anticipazioni), dovendosi escludere l'onorario richiesto per la fase di negoziazione, non avendo la ricorrente provato di aver svolto alcuna specifica attività in merito;
2) per l'attività conclusasi con la nomina di amministratore di sostegno per la congiunta della ricorrente, erano da riconoscere € 1.192,98 compresi gli accessori di legge, in considerazione della limitata attività svolta e tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, applicata la riduzione del 30% prevista dall'art. 4 comma 4;
3) ulteriori importi (compenso orario per le consultazioni telefoniche e in studio)
non erano dovuti perché già ricompresi nella liquidazione per fasi.
Proponeva appello per Parte_3
l'accoglimento integrale della domanda.
L'appellata restava contumace.
La Corte poneva la causa in discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
5 febbraio 2025.
MOTIVI della DECISIONE
pagina 3 di 7 Con il primo motivo l'appellante si duole della liquidazione del compenso per l'assistenza resa nella procedura di mediazione.
In primo luogo, rileva un errore di calcolo per non essere tale somma comprensiva degli accessori di legge (R.S.G., C.P.A., IVA).
Lamenta, poi, la mancata corresponsione del compenso per la fase di negoziazione, che quantifica in € 960,00 pari alla metà dell'importo previsto nel preventivo n. 34/2022 per l'intera attività di negoziazione. A prova dello svolgimento della prestazione, produce il verbale dell'incontro del 7 luglio
2022, invocandone l'ammissibilità ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
In relazione al menzionato incontro, si duole del mancato riconoscimento sia dell'indennità di trasferta (€ 60) sia del compenso orario maturato in quella sede
(€ 585), assumendo la violazione delle pattuizioni di cui all'atto di conferimento dell'incarico del 04.03.2022.
Con il secondo motivo chiede la liquidazione sia del compenso orario (€ 260)
sia dell'indennità di trasferta (€ 60) per la partecipazione all'udienza del 16
maggio 2022 nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione.
Con il terzo motivo censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'importo richiesto dalla ricorrente per le consultazioni telefoniche e in studio (€ 1.105,00) fosse assorbito negli importi già liquidati.
Assume che la cliente, con la sottoscrizione dell'atto di conferimento dell'incarico, aveva espressamente accettato anche i compensi ordinari per le attività non comprese nel preventivo n. 34/2022, tra cui, appunto, il compenso pagina 4 di 7 orario per le consultazioni, stabilito in € 65,00 ogni 15 minuti o frazione, oltre accessori.
Con il quarto motivo chiede la liquidazione del compenso anche per le trasferte a Brescia effettuate in data 22 aprile 2022 e 20 maggio 2022.
Con il quinto motivo lamenta un errore di calcolo poiché l'importo complessivamente liquidato dal Tribunale a titolo di compenso (€ 1.919,78, al netto dell'acconto) era la somma tra un importo lordo (€ 1.192,98 riferito al procedimento di volontaria giurisdizione) e un importo netto (€ 1.416,80
relativo alla procedura di mediazione).
Chiede che, in ogni caso, la somma vada rideterminata così da comprendere anche l'importo preventivato per la fase di negoziazione, consultazioni e trasferte.
L'appello è inammissibile.
L'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, così recita: “per la liquidazione
delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente
l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non
intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di
procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1
settembre 2011 n. 150”
L'appellante si è avvalsa della procedura prevista dal detto articolo 14 che, al primo comma, dispone che “le controversie previste dall'articolo 28 della legge codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari,
diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo”, e, al quarto comma, che “ l'ordinanza che definisce il giudizio non è
appellabile”.
Nulla sulle spese attesa la contumacia di parte appellata.
Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'appello inammissibile;
- nulla sulle spese;
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Manuela Cantù
pagina 6 di 7
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del
pagina 5 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 406/2023 R.G. promossa da
TRA (P.I. Parte_1 Parte_2
OGGETTO:
con l'avv. MATTEO BERTOCCHI e l'avv. DAIANA P.IVA_1 prestazione d'opera CHIAPPA intellettuale APPELLANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello all'ordinanza ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D. lgs. 150/2011 del
Tribunale di Brescia, sez. II civile, pubblicata in data 28.03.2023
SVOLGIMENTO del PROCESSO pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Parte_3
adiva il Tribunale di Brescia al fine di ottenere la condanna di CP_1
al pagamento di € 7.748,66 oltre interessi, per l'attività professionale
[...]
svolta in forza di incarico conferitole in data 04.03.2022 e revocato in data
27.07.2022.
Esponeva di aver assistito la cliente, per il tramite degli avvocati Matteo
Bertocchi e Daiana Chiappa, sia nel procedimento di mediazione introdotto davanti all'Istituto Superiore di Conciliazione di Brescia, in materia ereditaria,
sia nel procedimento di volontaria giurisdizione pendente davanti al Tribunale
di Brescia per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della sorella della cliente, dopo che quest'ultima ebbe espressamente accettato di corrispondere i compensi indicati nel preventivo n. 34/2022 (segnatamente, €
600 per il conferimento dell'incarico, € 768 per la fase di attivazione della mediazione, € 1.920,00 per la fase di negoziazione nella mediazione), oltre a quelli ordinari per le attività ivi non comprese (compenso orario, indennità di trasferta, indennità di accesso).
restava contumace. Controparte_1
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, con ordinanza ex artt. 702
bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011, condannava al pagamento di Controparte_1
un minor importo rispetto a quello chiesto ponendo le spese di lite a carico della resistente, in particolare ritenendo dovuti € 2.609,78 (di cui € 1.416,80 per la procedura di mediazione ed € 1.192,98 per la procedura di volontaria pagina 2 di 7 giurisdizione) da cui detraeva l'acconto di € 690 per un totale di € 1.919,78 che maggiorava di interessi.
Così argomentava il Tribunale:
1) per l'attività di mediazione, tenuto conto del preventivo n. 34/2022, era da riconoscere unicamente il compenso di € 1.416,80 (di cui € 600 per il conferimento dell'incarico ed € 768 per la fase di attivazione della mediazione,
oltre ad € 48,80 per anticipazioni), dovendosi escludere l'onorario richiesto per la fase di negoziazione, non avendo la ricorrente provato di aver svolto alcuna specifica attività in merito;
2) per l'attività conclusasi con la nomina di amministratore di sostegno per la congiunta della ricorrente, erano da riconoscere € 1.192,98 compresi gli accessori di legge, in considerazione della limitata attività svolta e tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, applicata la riduzione del 30% prevista dall'art. 4 comma 4;
3) ulteriori importi (compenso orario per le consultazioni telefoniche e in studio)
non erano dovuti perché già ricompresi nella liquidazione per fasi.
Proponeva appello per Parte_3
l'accoglimento integrale della domanda.
L'appellata restava contumace.
La Corte poneva la causa in discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
5 febbraio 2025.
MOTIVI della DECISIONE
pagina 3 di 7 Con il primo motivo l'appellante si duole della liquidazione del compenso per l'assistenza resa nella procedura di mediazione.
In primo luogo, rileva un errore di calcolo per non essere tale somma comprensiva degli accessori di legge (R.S.G., C.P.A., IVA).
Lamenta, poi, la mancata corresponsione del compenso per la fase di negoziazione, che quantifica in € 960,00 pari alla metà dell'importo previsto nel preventivo n. 34/2022 per l'intera attività di negoziazione. A prova dello svolgimento della prestazione, produce il verbale dell'incontro del 7 luglio
2022, invocandone l'ammissibilità ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
In relazione al menzionato incontro, si duole del mancato riconoscimento sia dell'indennità di trasferta (€ 60) sia del compenso orario maturato in quella sede
(€ 585), assumendo la violazione delle pattuizioni di cui all'atto di conferimento dell'incarico del 04.03.2022.
Con il secondo motivo chiede la liquidazione sia del compenso orario (€ 260)
sia dell'indennità di trasferta (€ 60) per la partecipazione all'udienza del 16
maggio 2022 nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione.
Con il terzo motivo censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'importo richiesto dalla ricorrente per le consultazioni telefoniche e in studio (€ 1.105,00) fosse assorbito negli importi già liquidati.
Assume che la cliente, con la sottoscrizione dell'atto di conferimento dell'incarico, aveva espressamente accettato anche i compensi ordinari per le attività non comprese nel preventivo n. 34/2022, tra cui, appunto, il compenso pagina 4 di 7 orario per le consultazioni, stabilito in € 65,00 ogni 15 minuti o frazione, oltre accessori.
Con il quarto motivo chiede la liquidazione del compenso anche per le trasferte a Brescia effettuate in data 22 aprile 2022 e 20 maggio 2022.
Con il quinto motivo lamenta un errore di calcolo poiché l'importo complessivamente liquidato dal Tribunale a titolo di compenso (€ 1.919,78, al netto dell'acconto) era la somma tra un importo lordo (€ 1.192,98 riferito al procedimento di volontaria giurisdizione) e un importo netto (€ 1.416,80
relativo alla procedura di mediazione).
Chiede che, in ogni caso, la somma vada rideterminata così da comprendere anche l'importo preventivato per la fase di negoziazione, consultazioni e trasferte.
L'appello è inammissibile.
L'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, così recita: “per la liquidazione
delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente
l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non
intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di
procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1
settembre 2011 n. 150”
L'appellante si è avvalsa della procedura prevista dal detto articolo 14 che, al primo comma, dispone che “le controversie previste dall'articolo 28 della legge codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari,
diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo”, e, al quarto comma, che “ l'ordinanza che definisce il giudizio non è
appellabile”.
Nulla sulle spese attesa la contumacia di parte appellata.
Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'appello inammissibile;
- nulla sulle spese;
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Manuela Cantù
pagina 6 di 7
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del
pagina 5 di 7