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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2020/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere relatore
.
All'udienza del 9 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del disposto dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 16 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2020
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Usai e presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia in Cagliari alla Via Pascoli n.ro 4 , in virtù di procura allegata in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
Pagina 1
difeso dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in
Cagliari alla Via Dante n.ro 23/25
APPELLATO
All'udienza del 9/05/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa ai sensi del disposto dell'art.281 sexies c.p.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza,
VOGLIA disporre il rinnovo della CTU, sempre per gli stessi motivi e finalità alla base del primo conferimento di incarico di CTU:
“Accerti il CTU sulla base della documentazione in atti, il grado d'invalidità permanente riporta-
ta dall'appellante a seguito della contrazione dell'epatopatia derivante da emotrasfusione infetta”.
E così all'esito della nuova CTU:
I. condannare il convenuto, all'integrale rifusione in favore dell'appellante di CP_1 Pt_1
tutti i danni dal lei subiti, patiti e patendi, nessuno escluso, ivi compresi il danno biologico
(fisico/psichico-psicologico/interrelazionale), morale, esistenziale o quell'altra voce di danno connessa e conseguenziale alla malattia contratta da emotrasfusione infetta, oltre ed in aggiunta all'indennizzo ex lege N° 210/1992 o quella che risulterà dalla CTU medico legale e contabile o nella misura che il Giudice riterrà di giustizia o secondo equità;
II. conseguentemente rivalutarsi le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali sino al saldo.
III. Con vittoria delle spese, onorari del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario, che non ha riscosso le proprie competenze.
Nell'interesse dell'appellato:
Si formula riserva di ricorso per Cassazione avverso la sentenza non definitiva n. 103/2023 e l'ordinanza in pari data, riserva che, anche con il presente atto, si conferma.
Pagina 2 In estremo subordine e salvo gravame, disponga che l'indennizzo percepito e percipiendo ex art. 210/92 sia scomputato dal risarcimento eventualmente riconosciuto.
Con vittoria di spese.
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 103/2023 la Corte d'Appello di Cagliari, non definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da nei confronti del , per Parte_1 Controparte_1
avere, l'attrice, contratto l'Epatite C - HCV correlata, in occasione di trasfusioni di emoderivati praticatele dal 6 al 29 dicembre 1990, allorché era stata ricoverata nella Divisione di Ostetricia e
Ginecologia dell'Ospedale Brotzu di Cagliari, ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal
, affermato la responsabilità dello stesso nella causazione del Controparte_1 CP_1
danno non patrimoniale subito dalla in conseguenza del contagio di cui è causa, rimesso la Pt_1
causa in istruttoria per accertare, tramite c.t.u., l'entità del suddetto danno.
Disposte le operazioni peritali, essendo emersa l'esigenza di valutare anche il profilo del danno alla salute riguardante la sfera psichica della sig.ra il C.T.U. nominato è stato affiancato dalla Pt_1
dott.ssa , specialista in neuropsichiatria, affinché accertasse “… l'eventuale persistenza Persona_1
di una sintomatologia di carattere neuropsichiatrico a carico dell'appellante, impregiudicato l'accertamento della sussistenza o meno del nesso di causalità”.
***
Gli accertamenti condotti dai competenti C.T.U. hanno portato a concludere - sulla base dei dati clinici ed anamnestici raccolti, all'esito della visita e del colloquio clinico con la paziente, nonché dell'esame della documentazione sanitaria agli atti - per un quadro attuale di assenza di danno biologico permanente correlabile agli eventi di cui è causa.
La relazione finale depositata, contenente anche le risposte ai rilievi del C.t. di parte attrice, riporta il seguente ordine di argomentazioni e conclusioni:“...la paziente ha sofferto di epatite cronica
HCV relata efficacemente trattata dal febbraio al dicembre 2002 con un ciclo di terapia a base di
IFN e Ribavirina. Stante la negatività della ricerca di HCV-RNA e la normalità dei parametri
Pagina 3 epatici (transaminasi) registrate al giugno 2023, vale a dire a distanza di 21 anni dalla conclusione del ciclo terapeutico, la paziente va considerata guarita dall'epatite C a datare dal dicembre 2002
(vedi all. 3, 4); “l'esame ecografico eseguito nel settembre 2023 conferma l'avvenuta guarigione in quanto esclude la presenza di fibrosi e steatosi, anomalie presenti prima del trattamento farmacologico (vedi all.3); “ la persistenza della positività della ricerca di anticorpi anti HCV è
dovuta alla memoria immunologica che l'organismo mantiene per tutta la vita (vedi all. 1),
analogamente a quanto avviene per altre patologie virali quali epatite da HAV, morbillo, parotite,
toxoplasmosi, virus erpetici etc. Tale positività non può causare alcun danno a carico del fegato o di altri organi o apparati;
“la sintomatologia dolorosa a carico delle articolazioni, insorta acutamente nel 2021, circa 20 anni dopo la conclusione della efficace terapia antivirale, NON può
essere considerata un postumo della stessa ma va attribuita ad altra causa, verosimilmente una osteoartrosi rilevata dalle indagini radiografiche eseguite in tale frangente;
“il disturbo depressivo, non presente prima dell'inizio della terapia antivirale con IFN, accertato da specialisti psichiatri nel 2002, sottoposto ad efficace terapia di breve durata, non è stato di entità tale da costringere i curanti ad interrompere il ciclo terapeutico. La paziente ha riferito che tale disturbo,
però, non si è risolto completamente dopo la sospensione dell'IFN, farmaco notoriamente responsabile di tale complicanza nel 20-50% dei soggetti trattati;
“la esaustiva valutazione specialistica psichiatrica della dott.ssa ha, però, escluso Persona_1
che attualmente la perizianda soffra di disturbi depressivi;
“In base a quanto esposto, escludendosi un danno epatico cronico con un'artropatia correlata, tenuto conto della valutazione psichiatrica che non rileva disturbi di tipo depressivo, si ritiene che la non presenti attualmente postumi Pt_1
invalidanti quantificabili da porre in relazione con la pregressa epatite cronica da HCV o con la terapia a base di RF e Ribavirina praticata nel 2002. Tale combinazione farmacologica,
sospesa nel dicembre 2002, ha comportato la completa risoluzione della patologia epatica ed il raggiungimento di una guarigione sia clinica che virologica rimasta stabile per oltre un ventennio e che persiste, invariata, ancor oggi”. Con specifico riguardo all'aspetto psichico, si legge nella
Pagina 4 relazione della neuropsichiatra, recepita nella relazione finale: “… la reazione psichica è stata di lieve entità sul piano clinico durante il periodo di terapia antivirale: dalla documentazione risulterebbe un episodio depressivo insorto a marzo 2002 regredito in alcune settimane a seguito di assunzione di terapia antidepressiva e uno successivo con sintomi di ansia e depressione di ottobre 2002. Tale
sintomatologia, in accordo con i dati di letteratura, sarebbe insorta durante il periodo di cure con
RF e si sarebbe gradualmente estinta in seguito all'interruzione delle cure. Risulta infatti che un paziente con epatite C cronica su 4 che inizia il trattamento con interferone e ribavirina svilupperà un episodio depressivo maggiore indotto. Studi prospettici hanno riportato la depressione come l'effetto collaterale più comune dell'interferone, con un picco di incidenza tra le settimane 8 e 12 di terapia.
Ciononostante, i potenziali meccanismi implicati nell'insorgenza di un episodio depressivo a seguito di assunzione di INF α per l'HCV cronico sono ancora poco chiari. Non si può inoltre escludere che la deflessione del tono dell'umore e i sintomi di ansia siano stati anche una risposta maladattiva a quella condizione di malessere fisico che le cure generavano, con ricadute negative sul suo ruolo di madre e di moglie. Quando infatti, la signora, con la sospensione delle cure con RF, ha potuto riprendere il suo ruolo in famiglia, la sintomatologia sarebbe regredita, fino ad estinguersi, senza necessitare di ulteriori cure. In ogni caso, ovvero sia che la sintomatologia ansioso depressiva sia comparsa a seguito della terapia antivirale, sia che sia stata una risposta alla difficile condizione di vita nella quale la signora versava, con stravolgimento di ogni equilibrio e ruolo, NON risulta che vi sia stata continuità
della patologia psichiatrica dopo la sospensione dell'RF, né dal racconto della periziata né
dalla documentazione sanitaria agli atti.”.
Tali conclusioni, in quanto esaustivamente sviluppate, con competenza, pertinenza e logicità, anche in risposta ai rilievi svolti da parte appellante, meritano piena condivisione e non necessitano di ulteriori approfondimenti. In particolare, non può trovare accoglimento l'istanza di parte appellante di rinnovo della c.t.u. per l'asserita erroneità di valutazione concernente la ritenuta, piena guarigione dal virus ivi affermata. Sostiene, in proposito, l' appellante, sulla base delle valutazioni del proprio Consulente, che il dato anatomico epatico permanente connesso al processo di cronicizzazione costituirebbe esso stesso danno permanente, e che sia residuato, altresì, un danno
Pagina 5 neurologico funzionale permanente del SNC (interessante strutture nervose costituenti la via del dolore) responsabile del dolore cronico muscolo scheletrico multi distrettuale instauratosi nel
2022, oltre ai danni funzionali temporanei di carattere articolare, al danno esistenziale nelle relazioni familiari e sociali e al dolore cronico rappresentato da una facile affaticabilità.
Ebbene, i Consulenti hanno fornito ampie risposte sotto tutti i profili considerati.
Innegabile, è per contro, che la abbia sofferto di un danno temporaneo, incidente sulla sua Pt_1
sfera psico fisica per un arco temporale considerevole, che copre quantomeno il periodo in cui le è
stata somministrata la terapia antivirale.
Deve tuttavia ritenersi che siffatto danno non sia suscettibile di autonoma (rectius ulteriore)
liquidazione, così come non lo sarebbe anche un, astrattamente ipotizzabile, danno biologico-
psichico permanente, rappresentato dalla traccia (il dato anatomico epatico permanente) lasciata dalla malattia o da una certa dolorabilità (presentatasi a distanza di anni e correlata dai C.T.U. ad un quadro artrosico legato, piuttosto, all'età) di cui attualmente soffre la sig.ra Pt_1
Risulta, difatti, che la abbia conseguito dallo Stato un congruo indennizzo per il contagio Pt_1
da sangue infetto, così come documentato dal convenuto, che, con riguardo a tale CP_1
erogazione ha formulato eccezione di compensatio lucri cum damno - figura questa, intesa dal diritto vivente, in base all'approdo nomofilattico di Cass. SS.UU. nn. 12564-5-6-7/2018, quale regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno - rispetto all'eventuale risarcimento che fosse ritenuto dovuto per danni alla persona della riscontrati nel corso del Pt_1
presente giudizio.
L'eccezione, peraltro sollevata dal fin dalle sue prime difese, integra, come noto, CP_1
eccezione in senso lato, non implicando la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass. civ. sez. 3, n. 26757 del
Pagina 6 24/11/2020). Nella specifica materia si è pronunciata la Suprema Corte chiarendo, in un primo momento (Cass. n. 21837 del 30/08/2019): “ Nel giudizio promosso nei confronti del
[...]
per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con CP_1
sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum". La Suprema
Corte ha altresì precisato (Cass. n. 22528 del 20/09/2019), nel confermare la legittimità dello scomputo dell'indennizzo (pur prevedendo l'art. 1 della L. 238/1997 che l'indennizzo ex l. 210/92
“è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito”), che nonostante “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto abbia natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992, tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il
[...]
per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto CP_1
al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno …, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse attribuzioni patrimoniali in CP_1
relazione al medesimo fatto lesivo”. Inoltre la Suprema Corte (Sez. 3, Sent.
n. 7345 del 07/03/2022 e nello stesso senso Ord. n. 8866 del 31/03/2021) ha avuto modo di chiarire che: “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del Controparte_1
danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum"; ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già
Pagina 7 percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili.” (il grassetto è di che scrive).
Da ultimo la Cassazione ha definitivamente affermato che: “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di Controparte_1
emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o,
comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato la detraibilità, dall'importo risarcitorio riconosciuto, delle somme in futuro percipiende dal danneggiato a titolo di indennizzo, sebbene queste fossero determinabili in base alla prova, già acquisita, dell'importo annuo corrisposto)”
(Cass. civ. Ord. n. 32550 del 14/12/2024). Si legge in motivazione: “L'orientamento ormai consolidato di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 20909/2018; Cass. n. 8866/2021; Cass. n.
7345/2022; Cass. n. 16808/2023; Cass. n. 2840/2024) è nel senso che: a) l'eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, configurandosi, quindi, come mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato e,
come tale, è rilevabile d'ufficio e il giudice, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile,
può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio;
b) la compensatio non può operare qualora manchi la prova – di cui è onerata la parte che la eccepisce – che la somma sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare;
c) sono, dunque, soggette a compensazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili;
d) il giudice di merito può a tal fine anche avvalersi del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti e ciò,
Pagina 8 segnatamente, quando la percezione dell'indennizzo non sia negata. Di tali principi, pur in parte richiamati a sostegno della decisione, non ha fatto buon governo la Corte territoriale,
erroneamente negando la detraibilità dall'importo risarcitorio riconosciuto al … (euro 151.725,00)
delle somme a titolo di indennizzo che il medesimo ha avuto corrisposte dopo il 31 dicembre 2016 e che avrebbe percepito successivamente in misura sicuramente determinabile. E ciò alla luce di quanto già emergeva dalle risultanze in atti (valorizzate dal primo giudice e di cui lo stesso giudice di appello ha fatto solo parziale uso), ossia la prova acquisita non solo del complessivo importo indennitario ex lege n. 210/1992 già percepito dallo stesso … (e, dunque, riconosciuto ed erogato in base a parametri di fonte normativa comunque accertabili), ma anche, e decisivamente,
dell'importo annuo - euro 9.167,40 – che gli era stato corrisposto al medesimo titolo nel 2016 (cfr.
p. 4 della sentenza di primo grado n. 39/2017 del Tribunale di Lecce).”. Ebbene, nella specie,
premesso che la percezione dell'indennizzo non è mai stata contestata dalla danneggiata (la quale si
è limitata, con le memorie ex art.183 n. 1 c.p.c. a contestare l'applicabilità dell'istituto della compensatio lucri cum damno, sostenendo la cumulabilità di indennizzo e risarcimento, per la diversa natura e funzione dei due emolumenti), il Ministero ha depositato l'attestazione ai sensi dell'art. 2700 c.c. di definizione del calcolo dell'importo erogato con decorrenza dall'1.1.2008 e fine calcolo al 31.12.2023, di euro 146.086,09. Ha, inoltre, prodotto una proiezione della stima globale per la durata presunta della vita (per ulteriori 12 anni, fino al 2035, avuto riguardo alla durata media della vita per le donne) di ulteriori euro 101.704,28, importo calcolato tenendo conto della media dei tassi di inflazione programmata degli ultimi 10 anni, presi a riferimento gli importi previsti per la relativa categoria tabellare. Anche tale documentazione risulta munita di attestazione del Dirigente del competente Ufficio, resa ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Va appena osservato che la produzione in questione, tenuto conto della non contestata erogazione dell'indennizzo, deve essere ritenuta ammissibile sia perché concernente pagamenti e proiezioni di pagamenti successivi al maturare dei termini per le memorie istruttorie, parimenti non contestati, in attuazione di atti normativi, sia perché atta a documentare il factum superveniens, assimilabile allo
Pagina 9 "ius superveniens", in quanto idoneo ad incidere sull'oggetto della causa sottoposta all'esame del giudice, non ponendosi, al contempo, …questione alcuna di accertamento del fatto medesimo, con il conseguente superamento dei limiti di prova … . (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in una controversia nella quale veniva in rilievo un'azione di risarcimento danni per mancata o tardiva trasposizione, da parte dello Stato, dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, in tema di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, che fosse deducibile, in sede di legittimità, la sopravvenuta erogazione del beneficio di cui alla l. n. 122 del 2016).” (Cass. sez. 3 n.
26757 del 24/11/2020).
Tutto ciò rilevato, risulta dunque evidente che non solo l'inabilità temporanea innegabilmente sofferta dalla - indipendentemente dalla sua mancata, specifica quantificazione (poiché Pt_1
esulante dal quesito posto al CTU) - trovi più che abbondante remunerazione nell'indennizzo
(percepito e percipiendo così come illustrato nella proiezione allegata), ma anche un'ipotetica,
residua invalidità permanente sarebbe ampiamente soddisfatta dall'indennizzo medesimo: a tal proposito, difatti, è sufficiente rilevare che gli importi riconosciuti a titolo di indennizzo superano l'entità liquidabile, inclusiva del danno da ritardo, in base alle tabelle milanesi attualmente in uso in ipotesi di danno biologico, mediamente personalizzato, pari a venti punti di invalidità, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dello sviluppo della malattia.
Per quanto esposto, la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento operando la compensatio lucri cum damno, per il cui effetto, una ipotizzabile posta risarcitoria da danno permanente -
peraltro in concreto non riconosciuta – in aggiunta a quella da danno temporaneo, resterebbe, in ogni caso, integralmente assorbita dall'indennizzo percepito (e percipiendo) dalla danneggiata.
Le ragioni della decisione, in particolare, la soccombenza del su tutte le questioni decise CP_1
con la sentenza non definitiva per un verso e l'assenza di un danno permanente per altro verso,
nonché, in ogni caso, la ritenuta operatività della compensatio lucri cum damno tra risarcimento e indennizzo percepito e percipiendo, giustificano la integrale compensazione fra le parti delle spese dei due gradi del giudizio. Le spese di consulenza tecnica, attesa la funzione svolta, vanno poste a
Pagina 10 carico delle parti in eguale misura, con conseguente obbligo di rimborso nei limiti della quota versata in eccedenza alla parte che l'abbia anticipata.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- rigetta la domanda di liquidazione del risarcimento del danno proposta dall'appellante per effetto della compensatio lucri cum damno, mediante scomputo dall'indennizzo percepito da
[...]
Parte_1
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
- pone a carico delle parti in eguale misura le spese di consulenza tecnica d'ufficio, con obbligo di rimborso nei limiti della quota di spettanza, alla parte che le abbia anticipate.
Così deciso in Cagliari, all'udienza del 9 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
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