Articolo 169 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 168Articolo 170
Versione
21 marzo 1998
Art. 169. 1. Il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Capo VI
Capacita' e composizione del giudice
Art. 33. (Capacita' del giudice). - 1. Le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Non si considerano attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
3. Non si considerano altresi' attinenti alla capacita' del giudice ne' al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.
Art. 33-bis. (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale , esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-ter, 419, 420 comma 3, 426, 428, 429 comma 2, 430, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 434 comma 2, 440, 449 comma 2, 452 comma 1, numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578 comma 1 , 609-bis , 609-quater , 609-octies , 644 , 648-bis e 648-ter del codice penale ;
d) delitti previsti dagli articoli 2621 , 2628 , 2629 e 2637 del codice civile , nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dagli articoli 1135 , 1136 , 1137 , 1138 e 1153 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ;
g) delitti previsti dagli articoli 216 , 223 e 228 della legge 16 marzo 1942, n. 267 , in materia fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall' articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 , attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
l) delitto previsto dall' articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennalo 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall' articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall' articolo 12-quinquies comma 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356 , in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall' articolo 6 commi 3 e 4 della legge 25 giugno 1993, n. 205 , in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall' articolo 25 comma 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e dall' articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496 , in materia di armamenti ed armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per la determinazione della pena si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.
Art. 33-ter. (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge, il tribunale giudica in composizione monocratica.
Art. 33-quater. (Effetti della connessione sulla composizione del giudice). - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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