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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente
TAMPIERI LUCA, TO
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 633/2022 depositato il 09/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Domenico Svampa 11 40100 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 103/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 2 e pubblicata il 24/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020180021960833 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190007083543 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190007083644 INAIL 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190017260975 RIT FONTE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190017260975 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL propone appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. 103_2022 che aveva rigettato il ricorso della contribuente che mirava a contestare l'accertamento e richiedevano la dichiarazione della intervenuta caducazione e conseguente cancellazione dal ruolo esattoriale delle cartelle di pagamento n.02020180021960833, n.02020190007083543,
n.02020190007083644 e n.02020190017260975, contenute nell'atto di pignoramento presso terzi n.02084201900005863/001; nella sostanza il ricorso di primo grado eccepiva la asserita caducazione e conseguente cancellazione dei titoli a fronte del silenzio dell'amministrazione in relazione all'istanza presentata ai sensi della L. 228/2012.
La sentenza impugnata rigettava il ricorso sulla base delle seguenti testuali argomentazioni: ne consegue che, nel caso in esame, la dichiarazione inviata dalla società ricorrente non essendo riconducibile al tipo legale previsto dal comma 538, non determinava in capo all'Agente di riscossione, l'obbligo di trasmissione agli enti impositori della dichiarazione e della documentazione allegata, che peraltro, nel caso in esame manca totalmente. Ritiene poi l'istanza del ricorrente tardiva, posto che le cartelle esattoriali in contestazione sono state regolarmente notificate in data 15-1-2019, 24-1-2019 e 10-4-2019, mentre l'istanza di annullamento in autotutela è stata proposta solo in data 10-01-2020, oltre il termine di gg. 60. Conclusivamente, al di là delle contestazioni sollevate con RGR 109/20 avverso le medesime cartelle, inammissibili per il principio del ne bis in idem, valido anche nel processo tributario, il Collegio ritiene infondata la richiesta della ricorrente di dichiarazione della intervenuta caducazione e conseguente cancellazione della pretesa, perché l'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 10-1-2020 è inammissibile.
Appella pertanto la Società ribadendo la fondatezza degli originari motivi di ricorso e chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si costituisce Agenzia delle Entrate e riscossione sostenendo la correttezza della sentenza impugnata e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, in quanto non fondata su elementi diversi da quelli già esaminati, senza introdurre elementi nuovi di valutazione in senso difforme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione posta all'attenzione della Corte attiene alla valutazione della sussistenza dei presupposti, sostenuti da Ricorrente_1 per la sospensione della riscossione ai sensi dei commi 537 e 538 dell'art. 1 l. 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità per l'anno 2103).
In particolare il comma 537 prevedeva che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
Il comma 538 prevedeva nel dettaglio che ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.
Alla luce della normativa sopra indicata, l'appello deve ritenersi infondato e va confermata la decisione di primo grado.
Dagli atti già evidenziati ed acquisiti nel giudizio di prime cure risulta che le cartelle di pagamento in contestazione siano state notificate e portate a conoscenza dell'appellante rispettivamente nelle date del
15/01/2019, 24/01/2019 e 10/04/2019, con modalità PEC, della quale sono stati forniti i riscontri (ricevute di consegna PEC con accluse cartelle sottoscritte in formato PAdES, prodotte in primo grado); a fronte della natura delle notifiche appare infondata qualsiasi azione di disconoscimento, trattandosi di prova telematica che lo stesso contribunete non è stato in grado di contestare.
L'appellante sostiene di avere proposto, in data 10/01/2020, istanza di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 1, commi 537-544, l. 228/12, sopra testualmente riportata, quindi ben oltre il termine di sessanta giorni indicato dalla legge, evidenziando la necessità della sospensione della procedura esecutiva.
Stante il decorso del termine di legge, si deve ritenere che, in accordo con la giurisprudenza in materia, il concessionario non fosse obbligato alla trasmissione alla Agenzia delle Entrate competente la relativa istanza, trattandosi di richiesta inammissibile per la sopravvenuta decadenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, Sezione VI, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese liquidate in € 1000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 16 febbraio 2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente
TAMPIERI LUCA, TO
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 633/2022 depositato il 09/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Domenico Svampa 11 40100 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 103/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 2 e pubblicata il 24/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020180021960833 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190007083543 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190007083644 INAIL 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190017260975 RIT FONTE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190017260975 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL propone appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. 103_2022 che aveva rigettato il ricorso della contribuente che mirava a contestare l'accertamento e richiedevano la dichiarazione della intervenuta caducazione e conseguente cancellazione dal ruolo esattoriale delle cartelle di pagamento n.02020180021960833, n.02020190007083543,
n.02020190007083644 e n.02020190017260975, contenute nell'atto di pignoramento presso terzi n.02084201900005863/001; nella sostanza il ricorso di primo grado eccepiva la asserita caducazione e conseguente cancellazione dei titoli a fronte del silenzio dell'amministrazione in relazione all'istanza presentata ai sensi della L. 228/2012.
La sentenza impugnata rigettava il ricorso sulla base delle seguenti testuali argomentazioni: ne consegue che, nel caso in esame, la dichiarazione inviata dalla società ricorrente non essendo riconducibile al tipo legale previsto dal comma 538, non determinava in capo all'Agente di riscossione, l'obbligo di trasmissione agli enti impositori della dichiarazione e della documentazione allegata, che peraltro, nel caso in esame manca totalmente. Ritiene poi l'istanza del ricorrente tardiva, posto che le cartelle esattoriali in contestazione sono state regolarmente notificate in data 15-1-2019, 24-1-2019 e 10-4-2019, mentre l'istanza di annullamento in autotutela è stata proposta solo in data 10-01-2020, oltre il termine di gg. 60. Conclusivamente, al di là delle contestazioni sollevate con RGR 109/20 avverso le medesime cartelle, inammissibili per il principio del ne bis in idem, valido anche nel processo tributario, il Collegio ritiene infondata la richiesta della ricorrente di dichiarazione della intervenuta caducazione e conseguente cancellazione della pretesa, perché l'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 10-1-2020 è inammissibile.
Appella pertanto la Società ribadendo la fondatezza degli originari motivi di ricorso e chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si costituisce Agenzia delle Entrate e riscossione sostenendo la correttezza della sentenza impugnata e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, in quanto non fondata su elementi diversi da quelli già esaminati, senza introdurre elementi nuovi di valutazione in senso difforme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione posta all'attenzione della Corte attiene alla valutazione della sussistenza dei presupposti, sostenuti da Ricorrente_1 per la sospensione della riscossione ai sensi dei commi 537 e 538 dell'art. 1 l. 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità per l'anno 2103).
In particolare il comma 537 prevedeva che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
Il comma 538 prevedeva nel dettaglio che ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.
Alla luce della normativa sopra indicata, l'appello deve ritenersi infondato e va confermata la decisione di primo grado.
Dagli atti già evidenziati ed acquisiti nel giudizio di prime cure risulta che le cartelle di pagamento in contestazione siano state notificate e portate a conoscenza dell'appellante rispettivamente nelle date del
15/01/2019, 24/01/2019 e 10/04/2019, con modalità PEC, della quale sono stati forniti i riscontri (ricevute di consegna PEC con accluse cartelle sottoscritte in formato PAdES, prodotte in primo grado); a fronte della natura delle notifiche appare infondata qualsiasi azione di disconoscimento, trattandosi di prova telematica che lo stesso contribunete non è stato in grado di contestare.
L'appellante sostiene di avere proposto, in data 10/01/2020, istanza di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 1, commi 537-544, l. 228/12, sopra testualmente riportata, quindi ben oltre il termine di sessanta giorni indicato dalla legge, evidenziando la necessità della sospensione della procedura esecutiva.
Stante il decorso del termine di legge, si deve ritenere che, in accordo con la giurisprudenza in materia, il concessionario non fosse obbligato alla trasmissione alla Agenzia delle Entrate competente la relativa istanza, trattandosi di richiesta inammissibile per la sopravvenuta decadenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, Sezione VI, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese liquidate in € 1000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 16 febbraio 2026