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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 358/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4291/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amorosi - Sede 82031 Amorosi BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1633/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7685/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con atto depositato il 6.2.2023 alla Corte di Giustizia di primo grado di Benevento, notificato al Comune di Amorosi, la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n 489 emesso in data 24.6.2022 per il pagamento di € 687,00 comprensivi di interessi e sanzioni a titolo TASI anno d'imposta 2017, per l'immobile sito in Amorosi, ed individuato nell'atto.
Nel ricorso introduttivo la società contribuente ha eccepito:
-) il difetto di sottoscrizione;
-) il difetto di legittimazione passiva della società che per il periodo dal 2011 al 2018 aveva concesso l'immobile de quo in locazione ad altra società;
-) l'estinzione del credito per maturata prescrizione
Ha concluso per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione al difensore antistatario
La ricorrente ha formulato anche istanza cautelare di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato e l'istanza veniva esaminata e rigettata all'udienza del 12.4.2023.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado non si è costituito il Comune di Amorosi.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento, con la sentenza n. 1633 del 2024, ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato, compensando le spese.
La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione del difetto del presupposto impositivo TASI. La ricorrente società avrebbe infatti documentalmente provato che nell'anno 2017 l'immobile sul quale viene chiesto il pagamento
TASI era posseduto da terzi (da altra società) in conseguenza di contratto di locazione stipulato in data
16.3.2011 e regolarmente registrato.
§ 4. – Ha proposto appello la società contribuente.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata in relazione al punto nel quale il giudice di primo grado ha compensato le spese.
§ 5. – Non si è costituito nel giudizio di appello il comune di Amorosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è fondato.
Com' è noto: “Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.” Pertanto, nel caso in esame, anche in virtù della motivazione fornita dal giudice di primo grado adita, non ricorre alcuna delle suddette ipotesi, che avrebbero potuto giustificare la compensazione integrale delle spese.
Non emergono infatti gravi ed eccezionali ragioni che abbiano potuto giustificare la compensazione, né la mancata costituzione del comune di Amorosi può essere annoverata tra le cause idonee a impedire l'applicazione del principio della soccombenza.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna i soccombenti alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in euro
200,00 per il primo grado ed euro 250,00 per il secondo grado.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4291/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amorosi - Sede 82031 Amorosi BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1633/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7685/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con atto depositato il 6.2.2023 alla Corte di Giustizia di primo grado di Benevento, notificato al Comune di Amorosi, la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n 489 emesso in data 24.6.2022 per il pagamento di € 687,00 comprensivi di interessi e sanzioni a titolo TASI anno d'imposta 2017, per l'immobile sito in Amorosi, ed individuato nell'atto.
Nel ricorso introduttivo la società contribuente ha eccepito:
-) il difetto di sottoscrizione;
-) il difetto di legittimazione passiva della società che per il periodo dal 2011 al 2018 aveva concesso l'immobile de quo in locazione ad altra società;
-) l'estinzione del credito per maturata prescrizione
Ha concluso per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione al difensore antistatario
La ricorrente ha formulato anche istanza cautelare di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato e l'istanza veniva esaminata e rigettata all'udienza del 12.4.2023.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado non si è costituito il Comune di Amorosi.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento, con la sentenza n. 1633 del 2024, ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato, compensando le spese.
La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione del difetto del presupposto impositivo TASI. La ricorrente società avrebbe infatti documentalmente provato che nell'anno 2017 l'immobile sul quale viene chiesto il pagamento
TASI era posseduto da terzi (da altra società) in conseguenza di contratto di locazione stipulato in data
16.3.2011 e regolarmente registrato.
§ 4. – Ha proposto appello la società contribuente.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata in relazione al punto nel quale il giudice di primo grado ha compensato le spese.
§ 5. – Non si è costituito nel giudizio di appello il comune di Amorosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è fondato.
Com' è noto: “Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.” Pertanto, nel caso in esame, anche in virtù della motivazione fornita dal giudice di primo grado adita, non ricorre alcuna delle suddette ipotesi, che avrebbero potuto giustificare la compensazione integrale delle spese.
Non emergono infatti gravi ed eccezionali ragioni che abbiano potuto giustificare la compensazione, né la mancata costituzione del comune di Amorosi può essere annoverata tra le cause idonee a impedire l'applicazione del principio della soccombenza.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna i soccombenti alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in euro
200,00 per il primo grado ed euro 250,00 per il secondo grado.