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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 380 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da con l'Avv. Scenna Gianni Parte_1
ATTRICE contro con l'Avv. Elena Guidi Controparte_1
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 06.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio per sentirla condannare al risarcimento del Parte_1 Controparte_1
danno non patrimoniale – comprensivo del danno biologico, apprezzabile in termini di compromissione dell'integrità psichica - cagionatole dalle condotte diffamatorie della convenuta, sua sorella, che aveva pubblicato e diffuso numerosi post denigratori, offensivi e lesivi dell'onore e della reputazione di essa attrice, sul social network Facebook, fatti - già accertati nell'ambito del procedimento penale, conclusosi con la condanna della convenuta - che l'avevano gettata in un grave stato di ansia, esitato in una effettiva problematica di natura psicologica.
Si costituiva tardivamente contestando le avverse doglianze ed insistendo per il Controparte_1
rigetto della domanda e, in subordine, per la liquidazione del danno in via equitativa, tenuto conto della tenuità dei fatti, della scarsissima diffusione dei messaggi e dell'atteggiamento tenuto dall'attrice che aveva ella stessa divulgato a terzi i messaggi, ampliando la platea dei soggetti che avevano letto i commenti denigratori.
La causa veniva istruita mediante prova orale e ctu psichiatrica sulla persona dell'attrice e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
La domanda risulta attratta sotto l'egida degli artt. 2043 e 2059 c.c., sicché spetta all'attrice la prova dei tradizionali elementi dell'illecito aquiliano: la condotta dolosa o colposa della convenuta;
il danno-evento, sub specie di lesione dell'onore e della reputazione e il nesso eziologico tra la condotta e il danno, nonché la prova dei pregiudizi consequenziali che si assumono derivanti dall'evento lesivo.
Va ulteriormente precisato che, nell'ambito della moderna concezione riparatoria della responsabilità aquiliana, il presupposto dell'iniuria, ovvero l'ingiustizia viene riferita al danno e non più al fatto o alla condotta: il fatto è illecito, non già perché la condotta viola una norma primaria attributiva del diritto soggettivo già perfetto al danneggiato, bensì in quanto lede un interesse (anche un mero interesse legittimo) meritevole di tutela, ovvero una situazione soggettiva previamente valutata dall'ordinamento come meritevole di protezione giuridica, situazione soggettiva che spetta al giudice selezionare. In seno a tale operazione di individuazione giudiziale delle posizioni soggettive che, diffusamente, l'ordinamento riconosce, si iscrive il giudizio di comparazione degli interessi contrapposti del danneggiante e del danneggiato, in esito al quale l'ingiustizia del danno si correla al sacrificio dell'interesse che, nel caso concreto, doveva prevalere. Illuminante in proposito Cass. S.U.
500/1999 : “Compito del giudice, chiamato ad attuare la tutela ex art 2043 c.c., è quindi quello di procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un siffatto interesse può dar luogo a un danno ingiusto e a tanto provvederà istituendo un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto e cioè dell'interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato e dell'interesse che il comportamento lesivo dell'autore del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell'interesse danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza.”
Nel particolare ambito della diffamazione, quel giudizio comparativo tra interessi contrapposti del danneggiante e del danneggiato si compendia nell'affermazione dei limiti imposti al diritto di libera manifestazione del pensiero. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i limiti all'esercizio della libera manifestazione del pensiero attengono alla sussistenza di un interesse alla diffusione della notizia o dell'opinione; alla verità dei fatti narrati e alla continenza delle espressioni adottate (Cass. 25420/2017).
Orbene, facendo applicazione dei citati principi al caso di specie, si osserva come l'attrice abbia assolto l'onere probatorio da cui era gravata. Innanzitutto, l'attrice ha dimostrato l'effettiva pubblicazione di commenti dall'evidente contenuto diffamatorio, lesivi del suo onore e della sua reputazione;
in particolare, l'attrice ha trascritto in atti ed allegato la denuncia effettuata ai carabinieri di Bellaria del 26.10.2015 e quella del 23.12.2015, che recano in calce i numerosi post Facebook nei quali viene descritta come gelosa, Parte_1
invidiosa, venale, bugiarda, opportunista, ingrata;
in un post, la stessa viene accusata di aver favorito l'uso delle mani da parte del padre con messaggi del tenore:“[...] mia sorella mi faceva menare da mio babbo. Non c'era giorno che io non le prendessi perché lei si inventava qualcosa”, “[...] non passava giorno che non le prendessi. Quando andava bene erano le mani, altrimenti c'era la cintura
e anche un vimine [...]”; in un post del 18.08.2015, viene raccontato un fatto attinente alla sfera privata di e particolarmente delicato come il tentativo di suicidio “[...] la tua invidia Parte_1 nei miei confronti aumenta sempre fino a tentare il suicidio … ma lo sapevi benissimo che con i cortisonici non si muore. … Avevo 20 anni e una persona per non vedermi sempre piangere ha pensato di aiutarti e di farti entrare alla Coop. Sei una che due volte hanno Parte_2
cercato di licenziarti e per 2 volte ti ho salvato il lavoro, ma tu a RICONOSCENZA ZERO. Hai uno straccio di lavoro grazie a me, ma nonostante tutto non perdi occasione per rompermi i maroni. …
Ma tu rompi ancora i coglioni. … Se sei un pollo cazzi tuoi e ricordati che tutto torna indietro”; infine, in alcuni contenuti, viene accusata di essere una falsa invalida “[...] no ho Parte_1 bisogno di essere una falsa invalida per lavorare come tua mamma”.
La riferibilità soggettiva dei contenuti diffamatori sopra elencati a - oltre a essere Controparte_1
pacifica in causa, atteso che la convenuta costituita ha ammesso di aver pubblicato i post riportati in citazione sul proprio profilo Facebook, così chiaramente assumendone la paternità – è dimostrata dalle testimonianze assunte. I testi e hanno confermato di aver Testimone_1 Testimone_2
letto i post Facebook sul profilo della convenuta e il teste ha confermato di aver Testimone_3
raccolto la dichiarazione della che ammetteva di utilizzare i profili su cui risultano Controparte_1
pubblicati i post e di averne l'uso esclusivo, senza che risulti l'accesso abusivo di terzi a tali profili.
Da ultimo, la commissione dell'illecito è stata accertata in sede penale, ove è divenuta definitiva la condanna dell'odierna convenuta per la diffamazione perpetrata in danno della sorella.
L'attrice poi ha compiutamente allegato i pregiudizi consequenziali di natura non patrimoniale subiti, descrivendo nel dettaglio il patimento interiore connesso all'imbarazzo e alla vergogna di vedere esposti pubblicamente e del tutto gratuitamente i dettagli di vicende personali, la propria condizione di invalidità e di essere descritta come un individuo falso e meschino, addirittura una falsa invalida.
Stante la lesione di interessi di rango costituzionale, quali l'onore, la reputazione e la riservatezza, spetta il risarcimento del danno di natura non patrimoniale, da intendersi unitariamente come l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli del danno in termini di sofferenza soggettiva, modifica delle abitudini di vita e delle relazioni familiari e amicali. Tali pregiudizi pur non potendosi considerare in re ipsa, ben possono ritenersi sussistenti sulla base di inferenza presuntiva, avuto riguardo alla modalità della diffamazione perpetrata attraverso la pubblicazione di commenti, accessibili a chiunque e suscettibili di inficiare la considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire (Cass. civ., sez. I, sentenza 27 aprile 2016 n. 8397).
La liquidazione del danno va necessariamente operata con criteri equitativi, che prendano a base gli indici in uso presso gli Uffici Giudiziari per tale tipo di pregiudizio, tenendo conto della non particolare ampiezza della diffusione, che è stata limitata alle pochissime persone che effettivamente conoscevano le sorelle e hanno fatto accesso al profilo Facebook della convenuta;
del fatto Pt_1
che il diffamante non è personaggio noto, né ricopre ruoli pubblici;
del fatto che la diffamata non ricopre alcuna carica pubblica;
della assenza di qualsiasi risonanza mediatica, anche solo locale, della diffamazione;
dell'assenza di ripercussioni del fatto sulla vita professionale dell'attrice. Alla luce di tali elementi e facendo applicazione dei parametri di cui alle tabelle di Milano, la diffamazione appare di modesta entità, sicché risulta congrua la liquidazione di un importo complessivamente pari a euro
5.000,00.
L'attrice, inoltre, ha lamentato che la medesima condotta illecita sin qui descritta le ha cagionato uno stato di prostrazione e angoscia esitato in un'effettiva malattia. Trattasi di un pregiudizio diverso, derivante da un evento di danno ulteriore, quale quello al diritto alla salute, che si assume leso dalla condotta diffamatoria, che avrebbe comportato altresì una permanente menomazione dell'integrità psicofisica.
Dalla relazione peritale redatta dal dott. la quale risulta condivisibile, esaustiva ed Persona_1
esente da vizi, emerge che l'attrice è affetta da Disturbo da Stress Post-traumatico (DPTS) Cronico di Grado Lieve Complicato-Moderato, che questo è stato causato, con ragionevole certezza, dalla prolungata esposizione ad un evento traumatico identificabile nell'evento lesivo descritto in citazione
(pubblicazione su una pagina social di accesso pubblico a più riprese di frasi ingiuriose e diffamatorie, nonché di rilevazione di particolari intimi e riservati della parte attrice, da parte della sorella , parte convenuta) e che a seguito Controparte_1
di tale evento lesivo, l'attrice presenta una permanente menomazione dell'integrità psico-fisica quantificabile con un danno biologico permanente pari all'11 % (undici per cento).
Considerato dunque il danno, l'età dell'attrice al momento dell'evento lesivo -62 anni- e l'entità dell'invalidità permanente (11%), risulta equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale per la lesione della salute, a favore di la somma di € 26.531,00. Non si ritiene di poter Parte_1
applicare alcun aumento a titolo di personalizzazione atteso che non sono state provate circostanze che possano giustificare uno scostamento dallo standard. Su tale importi andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del fatto alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno (cfr. in termini Cass. SU 1712/95).
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della media complessità della lite, cui si aggiungono le spese di ctp, da intendersi funzionali all'allegazione difensiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
• Accoglie la domanda e, per l'effetto,
• Condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
31.531,00, oltre interessi come in motivazione;
• Condanna alla refusione in favore di delle spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano in € 7.077,00 per compenso al difensore, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa ed euro 1.000,00 a titolo di rimborso delle spese del ctp;
• Pone le spese di ctu – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico della convenuta.
Rimini, 11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 380 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da con l'Avv. Scenna Gianni Parte_1
ATTRICE contro con l'Avv. Elena Guidi Controparte_1
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 06.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio per sentirla condannare al risarcimento del Parte_1 Controparte_1
danno non patrimoniale – comprensivo del danno biologico, apprezzabile in termini di compromissione dell'integrità psichica - cagionatole dalle condotte diffamatorie della convenuta, sua sorella, che aveva pubblicato e diffuso numerosi post denigratori, offensivi e lesivi dell'onore e della reputazione di essa attrice, sul social network Facebook, fatti - già accertati nell'ambito del procedimento penale, conclusosi con la condanna della convenuta - che l'avevano gettata in un grave stato di ansia, esitato in una effettiva problematica di natura psicologica.
Si costituiva tardivamente contestando le avverse doglianze ed insistendo per il Controparte_1
rigetto della domanda e, in subordine, per la liquidazione del danno in via equitativa, tenuto conto della tenuità dei fatti, della scarsissima diffusione dei messaggi e dell'atteggiamento tenuto dall'attrice che aveva ella stessa divulgato a terzi i messaggi, ampliando la platea dei soggetti che avevano letto i commenti denigratori.
La causa veniva istruita mediante prova orale e ctu psichiatrica sulla persona dell'attrice e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
La domanda risulta attratta sotto l'egida degli artt. 2043 e 2059 c.c., sicché spetta all'attrice la prova dei tradizionali elementi dell'illecito aquiliano: la condotta dolosa o colposa della convenuta;
il danno-evento, sub specie di lesione dell'onore e della reputazione e il nesso eziologico tra la condotta e il danno, nonché la prova dei pregiudizi consequenziali che si assumono derivanti dall'evento lesivo.
Va ulteriormente precisato che, nell'ambito della moderna concezione riparatoria della responsabilità aquiliana, il presupposto dell'iniuria, ovvero l'ingiustizia viene riferita al danno e non più al fatto o alla condotta: il fatto è illecito, non già perché la condotta viola una norma primaria attributiva del diritto soggettivo già perfetto al danneggiato, bensì in quanto lede un interesse (anche un mero interesse legittimo) meritevole di tutela, ovvero una situazione soggettiva previamente valutata dall'ordinamento come meritevole di protezione giuridica, situazione soggettiva che spetta al giudice selezionare. In seno a tale operazione di individuazione giudiziale delle posizioni soggettive che, diffusamente, l'ordinamento riconosce, si iscrive il giudizio di comparazione degli interessi contrapposti del danneggiante e del danneggiato, in esito al quale l'ingiustizia del danno si correla al sacrificio dell'interesse che, nel caso concreto, doveva prevalere. Illuminante in proposito Cass. S.U.
500/1999 : “Compito del giudice, chiamato ad attuare la tutela ex art 2043 c.c., è quindi quello di procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un siffatto interesse può dar luogo a un danno ingiusto e a tanto provvederà istituendo un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto e cioè dell'interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato e dell'interesse che il comportamento lesivo dell'autore del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell'interesse danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza.”
Nel particolare ambito della diffamazione, quel giudizio comparativo tra interessi contrapposti del danneggiante e del danneggiato si compendia nell'affermazione dei limiti imposti al diritto di libera manifestazione del pensiero. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i limiti all'esercizio della libera manifestazione del pensiero attengono alla sussistenza di un interesse alla diffusione della notizia o dell'opinione; alla verità dei fatti narrati e alla continenza delle espressioni adottate (Cass. 25420/2017).
Orbene, facendo applicazione dei citati principi al caso di specie, si osserva come l'attrice abbia assolto l'onere probatorio da cui era gravata. Innanzitutto, l'attrice ha dimostrato l'effettiva pubblicazione di commenti dall'evidente contenuto diffamatorio, lesivi del suo onore e della sua reputazione;
in particolare, l'attrice ha trascritto in atti ed allegato la denuncia effettuata ai carabinieri di Bellaria del 26.10.2015 e quella del 23.12.2015, che recano in calce i numerosi post Facebook nei quali viene descritta come gelosa, Parte_1
invidiosa, venale, bugiarda, opportunista, ingrata;
in un post, la stessa viene accusata di aver favorito l'uso delle mani da parte del padre con messaggi del tenore:“[...] mia sorella mi faceva menare da mio babbo. Non c'era giorno che io non le prendessi perché lei si inventava qualcosa”, “[...] non passava giorno che non le prendessi. Quando andava bene erano le mani, altrimenti c'era la cintura
e anche un vimine [...]”; in un post del 18.08.2015, viene raccontato un fatto attinente alla sfera privata di e particolarmente delicato come il tentativo di suicidio “[...] la tua invidia Parte_1 nei miei confronti aumenta sempre fino a tentare il suicidio … ma lo sapevi benissimo che con i cortisonici non si muore. … Avevo 20 anni e una persona per non vedermi sempre piangere ha pensato di aiutarti e di farti entrare alla Coop. Sei una che due volte hanno Parte_2
cercato di licenziarti e per 2 volte ti ho salvato il lavoro, ma tu a RICONOSCENZA ZERO. Hai uno straccio di lavoro grazie a me, ma nonostante tutto non perdi occasione per rompermi i maroni. …
Ma tu rompi ancora i coglioni. … Se sei un pollo cazzi tuoi e ricordati che tutto torna indietro”; infine, in alcuni contenuti, viene accusata di essere una falsa invalida “[...] no ho Parte_1 bisogno di essere una falsa invalida per lavorare come tua mamma”.
La riferibilità soggettiva dei contenuti diffamatori sopra elencati a - oltre a essere Controparte_1
pacifica in causa, atteso che la convenuta costituita ha ammesso di aver pubblicato i post riportati in citazione sul proprio profilo Facebook, così chiaramente assumendone la paternità – è dimostrata dalle testimonianze assunte. I testi e hanno confermato di aver Testimone_1 Testimone_2
letto i post Facebook sul profilo della convenuta e il teste ha confermato di aver Testimone_3
raccolto la dichiarazione della che ammetteva di utilizzare i profili su cui risultano Controparte_1
pubblicati i post e di averne l'uso esclusivo, senza che risulti l'accesso abusivo di terzi a tali profili.
Da ultimo, la commissione dell'illecito è stata accertata in sede penale, ove è divenuta definitiva la condanna dell'odierna convenuta per la diffamazione perpetrata in danno della sorella.
L'attrice poi ha compiutamente allegato i pregiudizi consequenziali di natura non patrimoniale subiti, descrivendo nel dettaglio il patimento interiore connesso all'imbarazzo e alla vergogna di vedere esposti pubblicamente e del tutto gratuitamente i dettagli di vicende personali, la propria condizione di invalidità e di essere descritta come un individuo falso e meschino, addirittura una falsa invalida.
Stante la lesione di interessi di rango costituzionale, quali l'onore, la reputazione e la riservatezza, spetta il risarcimento del danno di natura non patrimoniale, da intendersi unitariamente come l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli del danno in termini di sofferenza soggettiva, modifica delle abitudini di vita e delle relazioni familiari e amicali. Tali pregiudizi pur non potendosi considerare in re ipsa, ben possono ritenersi sussistenti sulla base di inferenza presuntiva, avuto riguardo alla modalità della diffamazione perpetrata attraverso la pubblicazione di commenti, accessibili a chiunque e suscettibili di inficiare la considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire (Cass. civ., sez. I, sentenza 27 aprile 2016 n. 8397).
La liquidazione del danno va necessariamente operata con criteri equitativi, che prendano a base gli indici in uso presso gli Uffici Giudiziari per tale tipo di pregiudizio, tenendo conto della non particolare ampiezza della diffusione, che è stata limitata alle pochissime persone che effettivamente conoscevano le sorelle e hanno fatto accesso al profilo Facebook della convenuta;
del fatto Pt_1
che il diffamante non è personaggio noto, né ricopre ruoli pubblici;
del fatto che la diffamata non ricopre alcuna carica pubblica;
della assenza di qualsiasi risonanza mediatica, anche solo locale, della diffamazione;
dell'assenza di ripercussioni del fatto sulla vita professionale dell'attrice. Alla luce di tali elementi e facendo applicazione dei parametri di cui alle tabelle di Milano, la diffamazione appare di modesta entità, sicché risulta congrua la liquidazione di un importo complessivamente pari a euro
5.000,00.
L'attrice, inoltre, ha lamentato che la medesima condotta illecita sin qui descritta le ha cagionato uno stato di prostrazione e angoscia esitato in un'effettiva malattia. Trattasi di un pregiudizio diverso, derivante da un evento di danno ulteriore, quale quello al diritto alla salute, che si assume leso dalla condotta diffamatoria, che avrebbe comportato altresì una permanente menomazione dell'integrità psicofisica.
Dalla relazione peritale redatta dal dott. la quale risulta condivisibile, esaustiva ed Persona_1
esente da vizi, emerge che l'attrice è affetta da Disturbo da Stress Post-traumatico (DPTS) Cronico di Grado Lieve Complicato-Moderato, che questo è stato causato, con ragionevole certezza, dalla prolungata esposizione ad un evento traumatico identificabile nell'evento lesivo descritto in citazione
(pubblicazione su una pagina social di accesso pubblico a più riprese di frasi ingiuriose e diffamatorie, nonché di rilevazione di particolari intimi e riservati della parte attrice, da parte della sorella , parte convenuta) e che a seguito Controparte_1
di tale evento lesivo, l'attrice presenta una permanente menomazione dell'integrità psico-fisica quantificabile con un danno biologico permanente pari all'11 % (undici per cento).
Considerato dunque il danno, l'età dell'attrice al momento dell'evento lesivo -62 anni- e l'entità dell'invalidità permanente (11%), risulta equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale per la lesione della salute, a favore di la somma di € 26.531,00. Non si ritiene di poter Parte_1
applicare alcun aumento a titolo di personalizzazione atteso che non sono state provate circostanze che possano giustificare uno scostamento dallo standard. Su tale importi andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del fatto alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno (cfr. in termini Cass. SU 1712/95).
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della media complessità della lite, cui si aggiungono le spese di ctp, da intendersi funzionali all'allegazione difensiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
• Accoglie la domanda e, per l'effetto,
• Condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
31.531,00, oltre interessi come in motivazione;
• Condanna alla refusione in favore di delle spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano in € 7.077,00 per compenso al difensore, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa ed euro 1.000,00 a titolo di rimborso delle spese del ctp;
• Pone le spese di ctu – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico della convenuta.
Rimini, 11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi