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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 8384/2023
Il Tribunale di Catania, Sezione Quarta, in persona del GOP Dr. Ilario Lo
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. SINDONI PATRIZIA ADRIANA attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
ORNATI ANDREA convenuto
CONCLUSIONI: all'udienza del 21 febbraio 2025 le parti hanno concluso riportandosi rispettivamente ai propri scritti difensivi ed alle memorie 183,
6* c. depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.07.2021, la Sig.ra
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4707/2019, emesso dal Tribunale di Catania il 16.09.2019 su ricorso di per il pagamento della somma di € 13.136,10, oltre Controparte_1
interessi e spese, in relazione a due presunti rapporti contrattuali di finanziamento originariamente intrattenuti con Findomestic S.p.A., di cui la convenuta assumeva di essere cessionaria. L'opponente chiedeva la revoca, l'annullamento e comunque la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, sollevando, tra le altre, le seguenti eccezioni: a) Inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica, avvenuta ben oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c.; b) inesistenza del rapporto contrattuale, avendo disconosciuto come proprie le firme apposte sui contratti prodotti a fondamento della pretesa creditoria;
c)
Difetto di legittimazione attiva della convenuta, contestando la validità e l'efficacia della cessione del credito;
d) nullità dei documenti prodotti, trattandosi di mere fotocopie prive di accettazione da parte dell'originario creditore e di idoneità a provare il credito.
La società opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo di essere legittimata attiva in virtù di cessione in blocco ex art. 58 TUB e affermando l'esistenza del rapporto contrattuale, oltre alla presunta regolare notifica del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, non è contestata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c. per essere stato notificato il d.i opposto ben oltre il termine di sessanta giorni di cui alla norma succitata.
Ciò, tuttavia, non esime questo Tribunale dalla valutazione e dalla decisione, nel merito, della questione relativa alla sussistenza o meno del credito vantato dalla nei riguardi dell'opponente. E' pacifico CP_1
infatti che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instauri un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale devono valutarsi sia i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento che il merito della pretesa creditoria. Ciò vale anche in caso di inefficacia del decreto, divenuto tale per tardività della notifica di esso, sicché, in caso di pag. 2/5 opposizione, la domanda monitoria deve essere trattata alla stessa stregua di una comune domanda giudiziale, sulla quale il giudice dell'opposizione non può esimersi dal giudicare nel merito della questione.
La notifica del decreto, seppure oltre il termine di efficacia ex art. 644
c.p.c., denota, infatti, la volontà del supposto creditore di avvalersi di tale strumento giudiziario. In tali casi, quindi, il IT è da considerarsi quale domanda giudiziale ordinaria, sulla quale deve instaurarsi il rapporto processuale, nonostante il procedimento venga incardinato dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, che controdeduce in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo, ma, contestualmente, resiste nel merito.
Conseguentemente, il Giudice dell'opposizione avrà il dovere di decidere tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito dell'esistenza della pretesa creditoria, avviata con il ricorso IT (in tal senso: Cass. civ. Sez. I, sent. 13/06/2013, n. 14910; Cass. civ. Sez. III, 23/08/2011, n. 17478; Cass. civ. Sez. III, 28/08/2009, n. 18791).
Ciò precisato, nel corso del giudizio, la parte opponente ribadiva il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui contratti di finanziamento prodotti dalla convenuta, eccependo di non aver mai sottoscritto né richiesto i finanziamenti oggetto di causa. Sulla base di tale disconoscimento, la convenuta richiedeva la verificazione giudiziale delle firme.
Con ordinanza del 3 ottobre 2022, il Giudice disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica, nominando un CTU con l'incarico di accertare l'autografia delle firme apposte sui contratti in contestazione.
La consulente tecnica, dott.ssa all'esito di approfondita Persona_1
pag. 3/5 analisi, concludeva nella relazione depositata il 7 febbraio 2023 che le sottoscrizioni in verifica risultavano “apocrife e quindi non riconducibili alla mano della sig.ra ”. Parte_1
Le risultanze della CTU, precise, dettagliate e pienamente motivate, non sono state oggetto di specifica e circostanziata contestazione da parte della convenuta nei termini di legge, la quale si è limitata a formulare generiche doglianze prive di effettivo riscontro tecnico. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le conclusioni della CTU grafologica, laddove puntuali e logicamente argomentate, costituiscono valido elemento di prova, salvo specifiche e fondate contestazioni, qui del tutto assenti.
Pertanto, alla luce della relazione peritale, deve ritenersi provata l'apocrifia delle firme apposte sui contratti di finanziamento posti a fondamento della pretesa creditoria. Ne consegue la radicale insussistenza del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio da e, per l'effetto, Controparte_1
l'assenza del diritto della convenuta di agire per il pagamento delle somme oggetto di ingiunzione.
Le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente, tra cui quelle inerenti il difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta e la nullità/inefficacia della cessione del credito, restano assorbite dalla rilevata insussistenza del rapporto obbligatorio.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. R.G. 8334/2021, così dispone:
pag. 4/5 -Accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4707/2019 emesso dal Tribunale di Catania in data 16.09.2019 e, per l'effetto, lo revoca dichiarando la nullità e/o l'inefficacia del suddetto decreto ingiuntivo e statuendo, conseguentemente, che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti di per le causali di cui alla parte motiva della sentenza. Controparte_1
-Rigetta ogni altra domanda ed eccezione.
-Condanna al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in complessivi €.5077,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello
Stato.
Così deciso in data
Catania 10/07/2025.
Il GOP
Dott. Ilario Lo Giudice
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 8384/2023
Il Tribunale di Catania, Sezione Quarta, in persona del GOP Dr. Ilario Lo
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. SINDONI PATRIZIA ADRIANA attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
ORNATI ANDREA convenuto
CONCLUSIONI: all'udienza del 21 febbraio 2025 le parti hanno concluso riportandosi rispettivamente ai propri scritti difensivi ed alle memorie 183,
6* c. depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.07.2021, la Sig.ra
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4707/2019, emesso dal Tribunale di Catania il 16.09.2019 su ricorso di per il pagamento della somma di € 13.136,10, oltre Controparte_1
interessi e spese, in relazione a due presunti rapporti contrattuali di finanziamento originariamente intrattenuti con Findomestic S.p.A., di cui la convenuta assumeva di essere cessionaria. L'opponente chiedeva la revoca, l'annullamento e comunque la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, sollevando, tra le altre, le seguenti eccezioni: a) Inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica, avvenuta ben oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c.; b) inesistenza del rapporto contrattuale, avendo disconosciuto come proprie le firme apposte sui contratti prodotti a fondamento della pretesa creditoria;
c)
Difetto di legittimazione attiva della convenuta, contestando la validità e l'efficacia della cessione del credito;
d) nullità dei documenti prodotti, trattandosi di mere fotocopie prive di accettazione da parte dell'originario creditore e di idoneità a provare il credito.
La società opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo di essere legittimata attiva in virtù di cessione in blocco ex art. 58 TUB e affermando l'esistenza del rapporto contrattuale, oltre alla presunta regolare notifica del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, non è contestata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c. per essere stato notificato il d.i opposto ben oltre il termine di sessanta giorni di cui alla norma succitata.
Ciò, tuttavia, non esime questo Tribunale dalla valutazione e dalla decisione, nel merito, della questione relativa alla sussistenza o meno del credito vantato dalla nei riguardi dell'opponente. E' pacifico CP_1
infatti che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instauri un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale devono valutarsi sia i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento che il merito della pretesa creditoria. Ciò vale anche in caso di inefficacia del decreto, divenuto tale per tardività della notifica di esso, sicché, in caso di pag. 2/5 opposizione, la domanda monitoria deve essere trattata alla stessa stregua di una comune domanda giudiziale, sulla quale il giudice dell'opposizione non può esimersi dal giudicare nel merito della questione.
La notifica del decreto, seppure oltre il termine di efficacia ex art. 644
c.p.c., denota, infatti, la volontà del supposto creditore di avvalersi di tale strumento giudiziario. In tali casi, quindi, il IT è da considerarsi quale domanda giudiziale ordinaria, sulla quale deve instaurarsi il rapporto processuale, nonostante il procedimento venga incardinato dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, che controdeduce in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo, ma, contestualmente, resiste nel merito.
Conseguentemente, il Giudice dell'opposizione avrà il dovere di decidere tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito dell'esistenza della pretesa creditoria, avviata con il ricorso IT (in tal senso: Cass. civ. Sez. I, sent. 13/06/2013, n. 14910; Cass. civ. Sez. III, 23/08/2011, n. 17478; Cass. civ. Sez. III, 28/08/2009, n. 18791).
Ciò precisato, nel corso del giudizio, la parte opponente ribadiva il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui contratti di finanziamento prodotti dalla convenuta, eccependo di non aver mai sottoscritto né richiesto i finanziamenti oggetto di causa. Sulla base di tale disconoscimento, la convenuta richiedeva la verificazione giudiziale delle firme.
Con ordinanza del 3 ottobre 2022, il Giudice disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica, nominando un CTU con l'incarico di accertare l'autografia delle firme apposte sui contratti in contestazione.
La consulente tecnica, dott.ssa all'esito di approfondita Persona_1
pag. 3/5 analisi, concludeva nella relazione depositata il 7 febbraio 2023 che le sottoscrizioni in verifica risultavano “apocrife e quindi non riconducibili alla mano della sig.ra ”. Parte_1
Le risultanze della CTU, precise, dettagliate e pienamente motivate, non sono state oggetto di specifica e circostanziata contestazione da parte della convenuta nei termini di legge, la quale si è limitata a formulare generiche doglianze prive di effettivo riscontro tecnico. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le conclusioni della CTU grafologica, laddove puntuali e logicamente argomentate, costituiscono valido elemento di prova, salvo specifiche e fondate contestazioni, qui del tutto assenti.
Pertanto, alla luce della relazione peritale, deve ritenersi provata l'apocrifia delle firme apposte sui contratti di finanziamento posti a fondamento della pretesa creditoria. Ne consegue la radicale insussistenza del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio da e, per l'effetto, Controparte_1
l'assenza del diritto della convenuta di agire per il pagamento delle somme oggetto di ingiunzione.
Le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente, tra cui quelle inerenti il difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta e la nullità/inefficacia della cessione del credito, restano assorbite dalla rilevata insussistenza del rapporto obbligatorio.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. R.G. 8334/2021, così dispone:
pag. 4/5 -Accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4707/2019 emesso dal Tribunale di Catania in data 16.09.2019 e, per l'effetto, lo revoca dichiarando la nullità e/o l'inefficacia del suddetto decreto ingiuntivo e statuendo, conseguentemente, che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti di per le causali di cui alla parte motiva della sentenza. Controparte_1
-Rigetta ogni altra domanda ed eccezione.
-Condanna al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in complessivi €.5077,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello
Stato.
Così deciso in data
Catania 10/07/2025.
Il GOP
Dott. Ilario Lo Giudice
pag. 5/5