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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/04/2024, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1638/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1638/2023, avente ad oggetto “appello”,
promossa da
(P. IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 relativo legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Napoli in via T. Tasso n.
91/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pucci del Foro di Napoli, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), elett.te domiciliata a Crotone in via G. Controparte_1 C.F._1
Matteotti n. 5/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Arabia del Foro di Cotone, giusta procura in atti;
APPELLATA nonché
in persona del relativo legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni
All'udienza dell'11.04.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
1 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 21.11.2023 l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 216/2023 emessa nel giudizio
[...] recante n. 2198/2022 r.g. e depositata in data 28.06.2023, con cui il Giudice di Pace di
Crotone, in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la Controparte_1 cartella esattoriale N. 13320220002986320000 dalla medesima ricevuta in data 03.06.2022, annullava la suddetta cartella di pagamento (con cui era intimato il pagamento pari ad euro 11.339,20 per violazioni di norme del c.d.s.), ritenendo nulla la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante un indirizzo di posta istituzionale - ossia quello di cui alla
P.E.C. “ t” - non risultante tuttavia nei Email_1 pubblici elenchi.
A sostegno del proposto gravame ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
a) nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 27 c.p.c., non essendo stata pronunciata l'incompetenza per materia in favore del Tribunale, dovendo il giudizio in oggetto essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi;
b) inammissibilità dell'opposizione spiegata innanzi al Giudice di prime cure, non essendo stato osservato il termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c.;
c) infondatezza dell'opposizione nel merito, dovendo comunque farsi applicazione anche in subiecta materia del principio del raggiungimento dello scopo in ossequio ai principi enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 18.05.2022 n.15979.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti e condannare, pertanto, l'appellata,
IG.ra , al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio». Controparte_1
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio parte appellata,
[...]
, la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., CP_1 nonché l'infondatezza dei motivi ivi formulati, ed ha quindi chiesto di: «1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dall in persona del Procuratore e legale Stefano Parte_1
Scarpino in qualità di responsabile Contenzioso avverso la sentenza n. 216/2023 CP_3 emessa dal Giudice di Pace di Crotone;
2) in ogni caso, condannare parte appallante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio».
2 3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza dell'11.04.2024 la causa è stata posta in decisione con rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Risulta anzitutto infondato il primo motivo di opposizione, essendo devoluta alla competenza per materia del Giudice di Pace il contenzioso vertente sull'opposizione a cartelle esattoriali tese ad ottenere la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme del codice della strada (cfr. art. 6 commi 4 e 5 nonché art. 7 comma 2 del D. Lgs. n 150 del 2011).
3. - Ciò posto, il secondo ed il terzo motivo di gravame meritano di essere esaminati congiuntamente, atteso che, solo ove la cartella di pagamento sia esistente e giunta nella sfera di conoscenza del destinatario, può ritenersi decorrente il termine perentorio di 30 gg. previsto per la proposizione del relativo ricorso (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 22.09.2017 n.
22080: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»).
Orbene, a tal riguardo, va assicurata continuità al condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul tema della notifica inviata da un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata in tema di inesistenza e di nullità della notificazione.
In particolare, in ordine all'inesistenza della notificazione, ha precisato che
«l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio
2016, n. 14916).
Con riguardo allo specifico tema che ci occupa le Sezioni Unite, con la sentenza n.
15979 del 18 maggio 2022, hanno poi precisato che «la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto»
3 Ebbene, il suddetto principio di diritto è stato da ultimo ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6015/2023, secondo cui la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto della notifica stessa.
4. - Pertanto, alla luce di siffatte considerazioni di fatto e di diritto, rilevato che nel caso di specie la notifica della cartella di pagamento risulta spedita utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata t che, Email_1 sebbene diverso da quello risultante dai pubblici registri, consentiva tuttavia di poter individuare chiaramente il mittente, ritenuto che la notificazione della stessa abbia consentito alla destinataria di esercitare il diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost. e che, dunque, abbia comunque raggiunto il suo scopo di rendere edotta la ricevente della cartella di pagamento, occorre procedere alla riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata dall'odierna appellata.
*********************
In punto di regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della qualità delle parti e della natura della controversia, tenuto altresì conto della materia oggetto del contendere, sulla quale si è comunque reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare equo disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice
d'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1638/2023, così statuisce:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata nr. 216/2023 del Giudice di Pace di Crotone, rigetta l'opposizione spiegata da avverso Controparte_1 la cartella esattoriale N. 13320220002986320000 dalla medesima ricevuta in data
03.06.2022;
2. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso in Crotone, 15.04.2024.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1638/2023, avente ad oggetto “appello”,
promossa da
(P. IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 relativo legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Napoli in via T. Tasso n.
91/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pucci del Foro di Napoli, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), elett.te domiciliata a Crotone in via G. Controparte_1 C.F._1
Matteotti n. 5/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Arabia del Foro di Cotone, giusta procura in atti;
APPELLATA nonché
in persona del relativo legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni
All'udienza dell'11.04.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
1 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 21.11.2023 l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 216/2023 emessa nel giudizio
[...] recante n. 2198/2022 r.g. e depositata in data 28.06.2023, con cui il Giudice di Pace di
Crotone, in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la Controparte_1 cartella esattoriale N. 13320220002986320000 dalla medesima ricevuta in data 03.06.2022, annullava la suddetta cartella di pagamento (con cui era intimato il pagamento pari ad euro 11.339,20 per violazioni di norme del c.d.s.), ritenendo nulla la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante un indirizzo di posta istituzionale - ossia quello di cui alla
P.E.C. “ t” - non risultante tuttavia nei Email_1 pubblici elenchi.
A sostegno del proposto gravame ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
a) nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 27 c.p.c., non essendo stata pronunciata l'incompetenza per materia in favore del Tribunale, dovendo il giudizio in oggetto essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi;
b) inammissibilità dell'opposizione spiegata innanzi al Giudice di prime cure, non essendo stato osservato il termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c.;
c) infondatezza dell'opposizione nel merito, dovendo comunque farsi applicazione anche in subiecta materia del principio del raggiungimento dello scopo in ossequio ai principi enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 18.05.2022 n.15979.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti e condannare, pertanto, l'appellata,
IG.ra , al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio». Controparte_1
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio parte appellata,
[...]
, la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., CP_1 nonché l'infondatezza dei motivi ivi formulati, ed ha quindi chiesto di: «1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dall in persona del Procuratore e legale Stefano Parte_1
Scarpino in qualità di responsabile Contenzioso avverso la sentenza n. 216/2023 CP_3 emessa dal Giudice di Pace di Crotone;
2) in ogni caso, condannare parte appallante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio».
2 3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza dell'11.04.2024 la causa è stata posta in decisione con rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Risulta anzitutto infondato il primo motivo di opposizione, essendo devoluta alla competenza per materia del Giudice di Pace il contenzioso vertente sull'opposizione a cartelle esattoriali tese ad ottenere la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme del codice della strada (cfr. art. 6 commi 4 e 5 nonché art. 7 comma 2 del D. Lgs. n 150 del 2011).
3. - Ciò posto, il secondo ed il terzo motivo di gravame meritano di essere esaminati congiuntamente, atteso che, solo ove la cartella di pagamento sia esistente e giunta nella sfera di conoscenza del destinatario, può ritenersi decorrente il termine perentorio di 30 gg. previsto per la proposizione del relativo ricorso (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 22.09.2017 n.
22080: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»).
Orbene, a tal riguardo, va assicurata continuità al condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul tema della notifica inviata da un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata in tema di inesistenza e di nullità della notificazione.
In particolare, in ordine all'inesistenza della notificazione, ha precisato che
«l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio
2016, n. 14916).
Con riguardo allo specifico tema che ci occupa le Sezioni Unite, con la sentenza n.
15979 del 18 maggio 2022, hanno poi precisato che «la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto»
3 Ebbene, il suddetto principio di diritto è stato da ultimo ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6015/2023, secondo cui la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto della notifica stessa.
4. - Pertanto, alla luce di siffatte considerazioni di fatto e di diritto, rilevato che nel caso di specie la notifica della cartella di pagamento risulta spedita utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata t che, Email_1 sebbene diverso da quello risultante dai pubblici registri, consentiva tuttavia di poter individuare chiaramente il mittente, ritenuto che la notificazione della stessa abbia consentito alla destinataria di esercitare il diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost. e che, dunque, abbia comunque raggiunto il suo scopo di rendere edotta la ricevente della cartella di pagamento, occorre procedere alla riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata dall'odierna appellata.
*********************
In punto di regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della qualità delle parti e della natura della controversia, tenuto altresì conto della materia oggetto del contendere, sulla quale si è comunque reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare equo disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice
d'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1638/2023, così statuisce:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata nr. 216/2023 del Giudice di Pace di Crotone, rigetta l'opposizione spiegata da avverso Controparte_1 la cartella esattoriale N. 13320220002986320000 dalla medesima ricevuta in data
03.06.2022;
2. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso in Crotone, 15.04.2024.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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