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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2147 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2147 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 trocinio dell'Avv. DELLA VITTORIA STEFANO (C.F. C.F._1
) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BERTOZZI ROBERTO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 20/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 14.11.2009 e 6.09.2012,
i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 7 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) La casa coniugale, di proprietà delle parti per ½ ciascuno in regime di separazione dei beni, sita in Rimini
(RN) via Michele Amari n. 28, interno 2, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Rimini (RN) al foglio
100, particella 1119, subalterno 13, zona censuaria 1, classe 3, categoria A/3, consistenza vani 5,5, superficie totale 77 mq, totale escluse aree scoperte 74 mq, rendita catastale € 377,79, viene assegnata alla sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_5
(RN) via Michele Amari n. 28 int. 2, in ragione della convivenza con i figli minorenni e non economicamente autosufficienti.
Una volta che i figli saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti, la signora Parte_1 perderà tale assegnazione della casa coniugale.
[...]
2) Le spese per le utenze (compresa la tassa rifiuti ed ogni tassa ed imposta relativa alla detenzione dell'immobile) e la manutenzione ordinaria della casa coniugale saranno a carico esclusivo della sig.ra
[...]
mentre le spese per la manutenzione straordinaria e comunque relative alla titolarità del diritto Parte_1 di proprietà dell'immobile resteranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna come per legge.
3) Il premio relativo al contratto di assicurazione “Copertura assicurativa creditor protection”, stipulato dalla sig.ra con la società in data 12/11/2009, ovvero abbinato alla stipula del contratto di Pt_1 CP_1 mutuo sopra citato, in seguito rinegoziato, sarà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, come sempre avvenuto sino ad oggi.
4) I sigg.ri e concordano di confermare l'affidamento condiviso Parte_2 Parte_1 dei figli e , con loro collocazione prevalente e stabile residenza presso la madre nella casa Per_1 Per_2 coniugale sita in Rimini (RN) via Michele Amari n. 28 interno 2;
5) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in ossequio a quanto previsto dall'art. 337 ter, III comma c.c., ossia congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione pagina 2 di 7 e alla salute dei figli e disgiuntamente per le questioni ordinarie, nei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi.
6) Il sig. frequenterà e terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo fra i Pt_2 genitori preso volta per volta:
- a week-end alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera (indicativamente fino alle ore
21.00).
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva, quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
- festività natalizie, periodo A, dalla fine della scuola fino al 30/12 e periodo B, dal 31/12 fino alla mattina del 7/1 con accompagnamento a scuola;
festività pasquali periodo A, dalla fine della scuola fino al giorno di
Pasqua compreso, periodo B, dal Lunedì dell'Angelo compreso fino alla ripresa della scuola (il genitore che avrà con sé i figli durante il pernottamento dell'ultimo giorno di vacanza li accompagnerà a scuola la mattina successiva). I predetti periodi di festività, A e B, saranno di competenza di ogni genitore in via alternata ogni anno fra loro.
- festività estive, ogni genitore potrà stare con i figli almeno 2 settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro genitore entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
- festività e ponti, alternati di anno in anno fra i genitori;
- compleanno dei genitori con i figli;
- compleanno dei figli con ogni genitore in via alternata annuale.
7) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla signora la somma Parte_2 Pt_1 mensile di € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese (€ 150,00 per ogni figlio), con annuale aggiornamento ISTAT (primo aggiornamento Istat decorso un anno dal deposito del presente ricorso) oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti i figli, come identificate e disciplinate, anche per quanto riguarda il preventivo accordo e le modalità di documentazione, dal Protocollo del Tribunale di
Bologna sottoscritto in data 09/08/2017, e, pertanto, come di seguito:
- Spese straordinarie (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano fra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti per i pagina 3 di 7 farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate fra i genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludicoricreative culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre – scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc...) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, email), anche in relazione all'entità della spesa.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail) motivandolo adeguatamente salvo diversi accordi.
In ogni caso il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio dei genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
8) Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico corrisposto dall'Inps, o qualsiasi altra forma di sostegno dovesse in futuro sostituirlo, verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
[...]
pagina 4 di 7 9) Il sig. rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della sig.ra in relazione agli importi da Pt_2 Pt_1 questa precedentemente incassati dall'Inps a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico, riconoscendo di avere prestato il consenso affinché la madre percepisse il 100% dell'importo spettante anche per il passato.
10) La sig.ra rinuncia ad ogni pretesa nei confronti del sig. in relazione agli arretrati dovuti Pt_1 Pt_2 da quest'ultimo a titolo di rivalutazione secondo gli indici Istat del contributo al mantenimento dei figli, decorrenti dal deposito della domanda in sede di procedimento per separazione consensuale dei coniugi sino all'attualità, rinunciando quindi ad ogni ragione ed azione anche esecutiva al riguardo.
11) In modifica a quanto pattuito dalle parti al punto 3), pagina 3, del ricorso per separazione consensuale depositato presso il Tribunale di Rimini in data 23/11/2021 nel procedimento rubricato a r.g. n. 3602/2021
i sigg.ri e concordano che entrambi si faranno carico, nella misura del 50% cadauno, con Pt_2 Pt_1 decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto e sino a sua totale estinzione, del pagamento della rata mensile di ammortamento del mutuo fondiario n. 00221/0205501400000.001.000 di cui sopra, contratto con banca Credit Agricole spa il 14/11/2009 e rimodulato con tasso fisso in data 06/08/2020.
12) La sig.ra rinuncia ad ogni pretesa anche per rivalsa nei confronti del sig. in relazione Pt_1 Pt_2 alle pregresse rate di ammortamento del mutuo fondiario n. 00221/0205501400000.001.000, contratto con banca Credit Agricole spa nel 14 novembre 2009 e rimodulato in data 06/08/2020, da lei pagate per intero nel passato, ovvero dal novembre 2021, e rinuncia, altresì, all'imputazione rispetto alla quota delle rate mensili del mutuo pagate dalla signora per il sig. in caso di futura vendita ovvero di scioglimento Pt_1 Pt_2 della comproprietà/divisione ovvero successione mortis causa. Pertanto, le parti rinunciano all'imputazione e ad ogni azione di rivalsa e/o ripetizione in merito alle somme apportate a suo tempo dalle stesse per l'acquisto del suddetto immobile (casa coniugale) in comproprietà, compreso il suddetto mutuo. Ne consegue che, in caso di futura vendita, ovvero di scioglimento della comproprietà/divisione, ovvero successione mortis causa, le parti si attribuiranno in parti uguali il valore o prezzo dello stesso immobile che eventualmente verrà stabilito o concordato, senza quindi operare alcun conguaglio, rivalsa e ripetizione somme.
13) Le spese, imposte e tasse relative al conto corrente con iban [...] acceso presso banca Credit Agricole, cointestato alle parti, con decorrenza dal deposito del presente atto, saranno a carico del sig. e della sig.ra nella misura del 50% ciascuno. Il sig. riconosce che Pt_2 Pt_1 Pt_2 le somme attualmente giacenti sul predetto conto corrente sono di esclusiva proprietà della sig.ra e Pt_1 accetta di partecipare nella misura del 50% alle relative spese, imposte e tasse in quanto il conto rimane in essere al fine di pagare mensilmente, nella misura del 50% pro capite, come sopra precisato, le rate di ammortamento del mutuo n. 00221/0205501400000.001.000 contratto con banca Credit Agricole spa. La pagina 5 di 7 sig.ra al fine di ottenere il rimborso della quota di spettanza del sig. , invierà a quest'ultimo Pt_1 Pt_2 il documento periodico che perverrà dalla banca con il riepilogo delle spese, imposte e tasse pagate;
il sig.
provvederà a rimborsare alla sig.ra il 50% dei predetti importi entro giorni quindici dal Pt_2 Pt_1 ricevimento del documento. La sig.ra rinuncia ad ogni pretesa nei confronti del sig. Pt_1 Pt_2 riguardo alle spese, imposte e tasse da lei pagate nel passato relative al conto corrente cointestato alle parti con iban [...] acceso presso Credit Agricole s.p.a.
14) I sigg.ri e che provvederanno ciascuno autonomamente al Parte_2 Parte_1 proprio mantenimento in ragione della loro autosufficienza economica, danno atto di non aver reciprocamente diritto ad alcun assegno divorzile.
15) I genitori prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
16)Con la sottoscrizione del presente accordo i sigg.ri e danno Parte_2 Parte_1 reciprocamente atto di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione, ad eccezione di quanto stabilito nel presente ricorso.
17) Le spese legali relative al presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti. Sottoscrivono
i rispettivi legali anche per rinuncia alla solidarietà nel pagamento delle reciproche spese legali ex art. 13, VIII comma, Legge n. 247/2012.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 30.05.2007 in Stornara (FG) alle condizioni di cui sopra da
[...] Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Stornara (FG) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 5 Parte II Serie A Anno 2007 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2147 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 trocinio dell'Avv. DELLA VITTORIA STEFANO (C.F. C.F._1
) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BERTOZZI ROBERTO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 20/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 14.11.2009 e 6.09.2012,
i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 7 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) La casa coniugale, di proprietà delle parti per ½ ciascuno in regime di separazione dei beni, sita in Rimini
(RN) via Michele Amari n. 28, interno 2, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Rimini (RN) al foglio
100, particella 1119, subalterno 13, zona censuaria 1, classe 3, categoria A/3, consistenza vani 5,5, superficie totale 77 mq, totale escluse aree scoperte 74 mq, rendita catastale € 377,79, viene assegnata alla sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_5
(RN) via Michele Amari n. 28 int. 2, in ragione della convivenza con i figli minorenni e non economicamente autosufficienti.
Una volta che i figli saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti, la signora Parte_1 perderà tale assegnazione della casa coniugale.
[...]
2) Le spese per le utenze (compresa la tassa rifiuti ed ogni tassa ed imposta relativa alla detenzione dell'immobile) e la manutenzione ordinaria della casa coniugale saranno a carico esclusivo della sig.ra
[...]
mentre le spese per la manutenzione straordinaria e comunque relative alla titolarità del diritto Parte_1 di proprietà dell'immobile resteranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna come per legge.
3) Il premio relativo al contratto di assicurazione “Copertura assicurativa creditor protection”, stipulato dalla sig.ra con la società in data 12/11/2009, ovvero abbinato alla stipula del contratto di Pt_1 CP_1 mutuo sopra citato, in seguito rinegoziato, sarà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, come sempre avvenuto sino ad oggi.
4) I sigg.ri e concordano di confermare l'affidamento condiviso Parte_2 Parte_1 dei figli e , con loro collocazione prevalente e stabile residenza presso la madre nella casa Per_1 Per_2 coniugale sita in Rimini (RN) via Michele Amari n. 28 interno 2;
5) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in ossequio a quanto previsto dall'art. 337 ter, III comma c.c., ossia congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione pagina 2 di 7 e alla salute dei figli e disgiuntamente per le questioni ordinarie, nei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi.
6) Il sig. frequenterà e terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo fra i Pt_2 genitori preso volta per volta:
- a week-end alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera (indicativamente fino alle ore
21.00).
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva, quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
- festività natalizie, periodo A, dalla fine della scuola fino al 30/12 e periodo B, dal 31/12 fino alla mattina del 7/1 con accompagnamento a scuola;
festività pasquali periodo A, dalla fine della scuola fino al giorno di
Pasqua compreso, periodo B, dal Lunedì dell'Angelo compreso fino alla ripresa della scuola (il genitore che avrà con sé i figli durante il pernottamento dell'ultimo giorno di vacanza li accompagnerà a scuola la mattina successiva). I predetti periodi di festività, A e B, saranno di competenza di ogni genitore in via alternata ogni anno fra loro.
- festività estive, ogni genitore potrà stare con i figli almeno 2 settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro genitore entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
- festività e ponti, alternati di anno in anno fra i genitori;
- compleanno dei genitori con i figli;
- compleanno dei figli con ogni genitore in via alternata annuale.
7) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla signora la somma Parte_2 Pt_1 mensile di € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese (€ 150,00 per ogni figlio), con annuale aggiornamento ISTAT (primo aggiornamento Istat decorso un anno dal deposito del presente ricorso) oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti i figli, come identificate e disciplinate, anche per quanto riguarda il preventivo accordo e le modalità di documentazione, dal Protocollo del Tribunale di
Bologna sottoscritto in data 09/08/2017, e, pertanto, come di seguito:
- Spese straordinarie (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano fra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti per i pagina 3 di 7 farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate fra i genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludicoricreative culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre – scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc...) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, email), anche in relazione all'entità della spesa.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail) motivandolo adeguatamente salvo diversi accordi.
In ogni caso il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio dei genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
8) Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico corrisposto dall'Inps, o qualsiasi altra forma di sostegno dovesse in futuro sostituirlo, verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
[...]
pagina 4 di 7 9) Il sig. rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della sig.ra in relazione agli importi da Pt_2 Pt_1 questa precedentemente incassati dall'Inps a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico, riconoscendo di avere prestato il consenso affinché la madre percepisse il 100% dell'importo spettante anche per il passato.
10) La sig.ra rinuncia ad ogni pretesa nei confronti del sig. in relazione agli arretrati dovuti Pt_1 Pt_2 da quest'ultimo a titolo di rivalutazione secondo gli indici Istat del contributo al mantenimento dei figli, decorrenti dal deposito della domanda in sede di procedimento per separazione consensuale dei coniugi sino all'attualità, rinunciando quindi ad ogni ragione ed azione anche esecutiva al riguardo.
11) In modifica a quanto pattuito dalle parti al punto 3), pagina 3, del ricorso per separazione consensuale depositato presso il Tribunale di Rimini in data 23/11/2021 nel procedimento rubricato a r.g. n. 3602/2021
i sigg.ri e concordano che entrambi si faranno carico, nella misura del 50% cadauno, con Pt_2 Pt_1 decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto e sino a sua totale estinzione, del pagamento della rata mensile di ammortamento del mutuo fondiario n. 00221/0205501400000.001.000 di cui sopra, contratto con banca Credit Agricole spa il 14/11/2009 e rimodulato con tasso fisso in data 06/08/2020.
12) La sig.ra rinuncia ad ogni pretesa anche per rivalsa nei confronti del sig. in relazione Pt_1 Pt_2 alle pregresse rate di ammortamento del mutuo fondiario n. 00221/0205501400000.001.000, contratto con banca Credit Agricole spa nel 14 novembre 2009 e rimodulato in data 06/08/2020, da lei pagate per intero nel passato, ovvero dal novembre 2021, e rinuncia, altresì, all'imputazione rispetto alla quota delle rate mensili del mutuo pagate dalla signora per il sig. in caso di futura vendita ovvero di scioglimento Pt_1 Pt_2 della comproprietà/divisione ovvero successione mortis causa. Pertanto, le parti rinunciano all'imputazione e ad ogni azione di rivalsa e/o ripetizione in merito alle somme apportate a suo tempo dalle stesse per l'acquisto del suddetto immobile (casa coniugale) in comproprietà, compreso il suddetto mutuo. Ne consegue che, in caso di futura vendita, ovvero di scioglimento della comproprietà/divisione, ovvero successione mortis causa, le parti si attribuiranno in parti uguali il valore o prezzo dello stesso immobile che eventualmente verrà stabilito o concordato, senza quindi operare alcun conguaglio, rivalsa e ripetizione somme.
13) Le spese, imposte e tasse relative al conto corrente con iban [...] acceso presso banca Credit Agricole, cointestato alle parti, con decorrenza dal deposito del presente atto, saranno a carico del sig. e della sig.ra nella misura del 50% ciascuno. Il sig. riconosce che Pt_2 Pt_1 Pt_2 le somme attualmente giacenti sul predetto conto corrente sono di esclusiva proprietà della sig.ra e Pt_1 accetta di partecipare nella misura del 50% alle relative spese, imposte e tasse in quanto il conto rimane in essere al fine di pagare mensilmente, nella misura del 50% pro capite, come sopra precisato, le rate di ammortamento del mutuo n. 00221/0205501400000.001.000 contratto con banca Credit Agricole spa. La pagina 5 di 7 sig.ra al fine di ottenere il rimborso della quota di spettanza del sig. , invierà a quest'ultimo Pt_1 Pt_2 il documento periodico che perverrà dalla banca con il riepilogo delle spese, imposte e tasse pagate;
il sig.
provvederà a rimborsare alla sig.ra il 50% dei predetti importi entro giorni quindici dal Pt_2 Pt_1 ricevimento del documento. La sig.ra rinuncia ad ogni pretesa nei confronti del sig. Pt_1 Pt_2 riguardo alle spese, imposte e tasse da lei pagate nel passato relative al conto corrente cointestato alle parti con iban [...] acceso presso Credit Agricole s.p.a.
14) I sigg.ri e che provvederanno ciascuno autonomamente al Parte_2 Parte_1 proprio mantenimento in ragione della loro autosufficienza economica, danno atto di non aver reciprocamente diritto ad alcun assegno divorzile.
15) I genitori prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
16)Con la sottoscrizione del presente accordo i sigg.ri e danno Parte_2 Parte_1 reciprocamente atto di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione, ad eccezione di quanto stabilito nel presente ricorso.
17) Le spese legali relative al presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti. Sottoscrivono
i rispettivi legali anche per rinuncia alla solidarietà nel pagamento delle reciproche spese legali ex art. 13, VIII comma, Legge n. 247/2012.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 30.05.2007 in Stornara (FG) alle condizioni di cui sopra da
[...] Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Stornara (FG) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 5 Parte II Serie A Anno 2007 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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