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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/10/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1062/2025
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 07 ottobre 2025
Oggi, davanti al Giudice Unico, dott.ssa NA NN, sono comparsi:
- per parte ricorrente: l'avv. Francesco Vannucchi in sostituzione dell'avv. Giovanni Messere;
- per parte resistente: l'avv. Alessio Dainelli;
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle note depositate il 29/09/2025; insiste nella prosecuzione del giudizio tempestivamente riassunto e chiede la concessione del termine di cui all'art. 281 duodecies c. 4 c.p.c. e nell'ammissione die mezzi di prova articolati.
Il procuratore di parte resistente si riporta alla memoria depositati in atti, ribadendo la tardività della riassunzione, rilevando che la prospettazione del Giudice è conforme alla giurisprudenza di merito recente, da ultimo Tribunale Roma Sent. 7188/2024.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in nota difensiva autorizzata depositata in data
29/09/2025.
Il procuratore di parte resistente conclude come in nota difensiva autorizzata depositata in data
29/09/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NA NN, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1062/2025 del R.G.A.C., pendente tra
Parte 1
(C.F. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...]
e difesa dall'avv. Giovanni Messere del Foro di Campobasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, Via Garibaldi n. 5, giusta procura in atti;
- parte ricorrente in riassunzione -
contro
(p.iva P.IVA 2 ) in persona del titolare sig. Controparte 1 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio NI del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Buggiano, Via Roma n. 32, giusta procura in atti;
- parte resistente in riassunzione -
Oggetto: inadempimento contrattuale;
risoluzione del contratto;
risarcimento danni.
***
Le parti concludono come da verbale di udienza del 07/10/2025.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. depositato in data 22/05/2025 la società […] ha adito l'intestato Tribunale affinché venisse dichiarataParte_2
Controparte 2 per gravela risoluzione del contratto intercorso con la ditta inadempimento della venditrice, con conseguente condanna di costei alla restituzione degli importi corrisposti, pari a € 21.960,00-, maggiorati degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. nonché al risarcimento del danno patito e quantificato in € 10.000,00-.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/07/2025 si è costituita nel giudizio riassunto la contestando tutto quanto ex adverso dedotto eControparte_3 argomentato, insistendo per il rigetto delle domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.-.
Celebrata la prima udienza di trattazione dopo la riassunzione del giudizio, sollevata d'ufficio la questione della possibile tardività della riassunzione e assegnati alle parti i termini per poter prendere posizione sulla questione di rito, all'odierna udienza il giudice ha fatto precisare le conclusioni alle parti e all'esito ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In diritto
Il presente giudizio va dichiarato estinto ex comb. disp. artt. 50 comma 2 e 307 comma 3 e 4 c.p.c. per le ragioni di seguito indicate:
-il presente giudizio è stato attivato ex art. 50 c.p.c. in riassunzione della causa radicata avanti al
Giudice di Pace di Pistoia dichiaratosi incompetente per valore sulla domanda riconvenzionale di parte opponente;
- nelle ipotesi di declaratoria di incompetenza, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c. la riassunzione della causa deve essere fatta mediate comparsa con indicazione della data di udienza di prima comparizione, da notificare alle controparti costituite ex art. 170 c.p.c.;
-l'ordinanza del Giudice di Pace è stata comunicata alle parti in data 24/02/2025 e che dunque il termine di tre mesi per la tempestiva riassunzione è spirato il 24/05/2025;
- nel caso di specie il giudizio è stato attivato mediante deposito di ricorso in data 22/05/2025;
- va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui qualora l'instaurazione del giudizio sia assoggettata ad un termine di decadenza, la tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata non già secondo il modello erroneamente utilizzato, ma seguendo le regole di quello che avrebbe dovuto correttamente impiegarsi;
- dunque, nel caso di specie, deve farsi riferimento alla data di notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza (ex multis: Cass. n. 19957/2007; Cass. 28948/2011);
- peraltro, non possono qui ritenersi applicabili i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (in particolare, da Cass., Sez. L, Sentenza n. 16166 del 09/06/2021, Rv. 661461 - 01) e invocati dalla parte ricorrente, con riguardo alla particolare ipotesi della “riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente", ipotesi nella specie non ricorrente, trattandosi di riassunzione da effettuarsi davanti a giudice diverso (v. anche Cass. ord. 33138/2024);
- con l'ulteriore precisazione, ad abundantiam, che la costituzione del resistente non determina certamente il venir meno dell'estinzione del giudizio, laddove se ne siano già verificati i presupposti;
- orbene, il ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza risulta notificato in data 09/06/2025 e dunque oltre il termine trimestrale di decadenza con conseguente tardività della riassunzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 307 c.p.c.-.
Tanto premesso e considerato, la riassunzione del giudizio va considerata tardiva, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio ex artt. 50 comma 2 e 307 comma 3 e 4 c.p.c.-.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse vengono poste a carico della ricorrente, la quale con il suo atto di impulso ha imposto alla controparte attività difensiva e processuale, e liquidate secondo la nota spese depositata dall'avv.
NI in quanto inferiore a quanto avrebbe liquidato il Tribunale in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 31.960,00) esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NA NN, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: dichiara l'estinzione del presente giudizio ex art. 307 comma 3 c.p.c.; condanna
Controparte_4 alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte 1 che si liquidano in € 2.905,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 07 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa NA NN
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 07 ottobre 2025
Oggi, davanti al Giudice Unico, dott.ssa NA NN, sono comparsi:
- per parte ricorrente: l'avv. Francesco Vannucchi in sostituzione dell'avv. Giovanni Messere;
- per parte resistente: l'avv. Alessio Dainelli;
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle note depositate il 29/09/2025; insiste nella prosecuzione del giudizio tempestivamente riassunto e chiede la concessione del termine di cui all'art. 281 duodecies c. 4 c.p.c. e nell'ammissione die mezzi di prova articolati.
Il procuratore di parte resistente si riporta alla memoria depositati in atti, ribadendo la tardività della riassunzione, rilevando che la prospettazione del Giudice è conforme alla giurisprudenza di merito recente, da ultimo Tribunale Roma Sent. 7188/2024.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in nota difensiva autorizzata depositata in data
29/09/2025.
Il procuratore di parte resistente conclude come in nota difensiva autorizzata depositata in data
29/09/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NA NN, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1062/2025 del R.G.A.C., pendente tra
Parte 1
(C.F. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...]
e difesa dall'avv. Giovanni Messere del Foro di Campobasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, Via Garibaldi n. 5, giusta procura in atti;
- parte ricorrente in riassunzione -
contro
(p.iva P.IVA 2 ) in persona del titolare sig. Controparte 1 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio NI del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Buggiano, Via Roma n. 32, giusta procura in atti;
- parte resistente in riassunzione -
Oggetto: inadempimento contrattuale;
risoluzione del contratto;
risarcimento danni.
***
Le parti concludono come da verbale di udienza del 07/10/2025.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. depositato in data 22/05/2025 la società […] ha adito l'intestato Tribunale affinché venisse dichiarataParte_2
Controparte 2 per gravela risoluzione del contratto intercorso con la ditta inadempimento della venditrice, con conseguente condanna di costei alla restituzione degli importi corrisposti, pari a € 21.960,00-, maggiorati degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. nonché al risarcimento del danno patito e quantificato in € 10.000,00-.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/07/2025 si è costituita nel giudizio riassunto la contestando tutto quanto ex adverso dedotto eControparte_3 argomentato, insistendo per il rigetto delle domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.-.
Celebrata la prima udienza di trattazione dopo la riassunzione del giudizio, sollevata d'ufficio la questione della possibile tardività della riassunzione e assegnati alle parti i termini per poter prendere posizione sulla questione di rito, all'odierna udienza il giudice ha fatto precisare le conclusioni alle parti e all'esito ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In diritto
Il presente giudizio va dichiarato estinto ex comb. disp. artt. 50 comma 2 e 307 comma 3 e 4 c.p.c. per le ragioni di seguito indicate:
-il presente giudizio è stato attivato ex art. 50 c.p.c. in riassunzione della causa radicata avanti al
Giudice di Pace di Pistoia dichiaratosi incompetente per valore sulla domanda riconvenzionale di parte opponente;
- nelle ipotesi di declaratoria di incompetenza, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c. la riassunzione della causa deve essere fatta mediate comparsa con indicazione della data di udienza di prima comparizione, da notificare alle controparti costituite ex art. 170 c.p.c.;
-l'ordinanza del Giudice di Pace è stata comunicata alle parti in data 24/02/2025 e che dunque il termine di tre mesi per la tempestiva riassunzione è spirato il 24/05/2025;
- nel caso di specie il giudizio è stato attivato mediante deposito di ricorso in data 22/05/2025;
- va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui qualora l'instaurazione del giudizio sia assoggettata ad un termine di decadenza, la tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata non già secondo il modello erroneamente utilizzato, ma seguendo le regole di quello che avrebbe dovuto correttamente impiegarsi;
- dunque, nel caso di specie, deve farsi riferimento alla data di notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza (ex multis: Cass. n. 19957/2007; Cass. 28948/2011);
- peraltro, non possono qui ritenersi applicabili i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (in particolare, da Cass., Sez. L, Sentenza n. 16166 del 09/06/2021, Rv. 661461 - 01) e invocati dalla parte ricorrente, con riguardo alla particolare ipotesi della “riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente", ipotesi nella specie non ricorrente, trattandosi di riassunzione da effettuarsi davanti a giudice diverso (v. anche Cass. ord. 33138/2024);
- con l'ulteriore precisazione, ad abundantiam, che la costituzione del resistente non determina certamente il venir meno dell'estinzione del giudizio, laddove se ne siano già verificati i presupposti;
- orbene, il ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza risulta notificato in data 09/06/2025 e dunque oltre il termine trimestrale di decadenza con conseguente tardività della riassunzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 307 c.p.c.-.
Tanto premesso e considerato, la riassunzione del giudizio va considerata tardiva, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio ex artt. 50 comma 2 e 307 comma 3 e 4 c.p.c.-.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse vengono poste a carico della ricorrente, la quale con il suo atto di impulso ha imposto alla controparte attività difensiva e processuale, e liquidate secondo la nota spese depositata dall'avv.
NI in quanto inferiore a quanto avrebbe liquidato il Tribunale in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 31.960,00) esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NA NN, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: dichiara l'estinzione del presente giudizio ex art. 307 comma 3 c.p.c.; condanna
Controparte_4 alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte 1 che si liquidano in € 2.905,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 07 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa NA NN