Articolo 9 della Legge 9 gennaio 1962, n. 1
Articolo 8Articolo 10
Versione
3 febbraio 1962
Art. 9. (Norme regolamentari)

Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1962