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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/06/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2511/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile così composta:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2511/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Sarzana Parte_1 C.F._1
(SP), via Mazzini n. 90, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pontremoli, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_1 P.IVA_1
Fatebenefratelli n. 14, presso lo studio dell'avv. Manuela Caccialanza, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alessandro Villani;
appellata
Avente ad oggetto: contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero
pagina 1 di 16 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, richiamate le conclusioni formulate in primo grado,
in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole 4, 4bis, 7, 7bis in contrasto con la disciplina di cui artt. 33 e ss. Cod. Cons. con ogni consequenziale pronuncia;
in subordine:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto e/o delle clausole 4, 4bis, 7, 7bis per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alcuna somma per interessi, spese e capitale, condannando la convenuta alla restituzione di quanto percepito, oltre alla refusione degli esborsi sostenuti a titolo di spese assicurative,
amministrative e notarili, con maggiorazione di interessi e rivalutazione ISTAT.
In ogni caso, accertare e dichiarare:
- la violazione del principio di buona fede da parte della convenuta nella fase precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno, mediante il pagamento di somma non inferiore all'importo della rivalutazione e dei maggiori oneri maturati, anche per il caso di estinzione anticipata o surroga del contratto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello promosso dalla Signora e le domande dalla Parte_1
medesima formulate nei confronti di , in quanto totalmente Controparte_2
infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in atti, ivi inclusa la prescrizione;
pagina 2 di 16 - per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza n. 1705/2023, del Tribunale di
Monza, G.U. Dott. Davide De Giorgio, pubblicata in data 18 luglio 2023 (R.G. 10423/2021) e notificata il 18 luglio 2023;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , agendo quale consumatore, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale Parte_2
di Monza, , affinché venisse accertata la nullità delle clausole Controparte_2
nn. 4, 4 bis, 7 e 7 bis, del contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero stipulato in data 27 maggio 2008, con conseguente accertamento che nessuna somma era dovuta per “interessi, spese e capitale” e con condanna della alla restituzione di CP_3
quanto indebitamente percepito.
2. In particolare, l'attrice - richiamata la decisione dell'A.G.C.M. n. 27214/2018 del 13 giugno
2018, con la quale era stato ritenuto che tali clausole avessero una “formulazione non chiara
e trasparente” - deduceva l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle stesse, oltre che la loro vessatorietà per violazione dell'art. 35 Codice del Consumo (in base al quale le clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile) e, segnatamente, per mancanza di chiarezza e di trasparenza in relazione al meccanismo di funzionamento del contratto ed alla determinazione delle somme dovute nel caso di estinzione anticipata;
in ogni caso, denunciava la violazione dei doveri informativi e della buona fede, da parte della
CP_3
3. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1705/2023 pubblicata in data 18.7.2023, così disponeva:
“
1. rigetta le domande dell'attrice;
2. condanna a rifondere a le spese processuali, che Parte_1 Controparte_2
liquida in complessivi euro 11.268,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di
legge.
pagina 3 di 16 4. Essenzialmente, il primo giudice – dopo avere analizzato le impugnate clausole contrattuali
– evidenziava che il provvedimento dell'AGCM n. 27214/2018 cit. – nella parte in cui aveva affermato la carenza di chiarezza e di comprensibilità delle stesse – determinava una
presunzione legale suscettibile di prova contraria, richiamando, sul punto, il principio affermato da Cass. Civ. n. 23655/2021, in base al quale: “In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di
chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c. cons., una presunzione che scaturisce dalla funzione
sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione”.
Inoltre, il Tribunale, pur dando atto dell'aleatorietà del contratto così concluso, riteneva insussistente la dedotta carenza di chiarezza e di comprensibilità del meccanismo di funzionamento dello stesso, escludendo, altresì, la natura vessatoria delle citate clausole (art. 34 Cod. Consumo), così come la loro ambiguità, in quanto non suscettibili di diverse interpretazioni (art. 35 Cod.
Consumo).
Infine, quanto alle denunciate carenze informative, il Tribunale dava conto del fatto che il mutuatario avesse ricevuto il foglio informativo contenente la descrizione dei criteri di indicizzazione, delle modalità di conguaglio e del tasso di cambio.
5. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1705/2023, della quale Parte_2 chiede l'integrale riforma, per i seguenti motivi:
I^ motivo: “Vessatorietà delle clausole di determinazione degli interessi”;
II^ motivo: “Violazione del disposto di cui agli artt. 1418 – 1346 c.c. e 117 t.u.b.: indeterminatezza dell'obbligazione restitutoria dei mutuatari e conseguente nullità”;
III^ motivo: “Violazione del principio di buona fede in senso oggettivo”;
IV^ motivo: “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e mancata osservanza della sentenza Corte Cost.
77/2018”.
pagina 4 di 16 6. , costituendosi in appello, concludeva per il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 31 gennaio 2024, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi e la causa veniva avviata all'udienza del 9 aprile 2025 per la rimessione al collegio.
La decisione veniva assunta nella camera di consiglio svoltasi in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere accertato la vessatorietà delle clausole nn. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo stipulato fra le parti in data 27 maggio 2008 e, segnatamente, per non avere adeguatamente valutato, ai detti fini:
(i) la decisione dell'A.G.C.M. n. 27214/2018 cit. – confermata dal Tar Lazio, con sentenza n. 8845 del 25.05.2023 – che ha accertato il “difetto di chiarezza e trasparenza” di dette clausole e, dunque, la loro contrarietà al disposto di cui agli artt. 33 e ss. Codice del
Consumo, oltre che alle diverse pronunce della Corte di Giustizia UE in materia consumeristica.
(ii) In particolare, la Corte di Giustizia Grande Sezione, con sentenza del 3.3.2020 (C
125/18), chiamata a pronunciarsi in tema di “mutui indicizzati”, aveva affermato che “la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che “il giudice di uno Stato membro
è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull'oggetto principale del contratto” e che “tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore
medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di
valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie”.
pagina 5 di 16 Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo e al terzo, in quanto strettamente connessi e - tutti - relativi al tema della validità o meno di tali previsioni contrattuali.
In particolare, con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere correttamente valutato che il tasso di interesse, per risultare valido ai sensi dell'art. 1346 c.c., debba essere “oggettivo, predeterminati e verificabile”, oltre che “facilmente individuabile” (così, pg. 9 appello); inoltre, si è rilevato come il successivo invio delle comunicazioni in corso di rapporto, con l'indicazione dei conguagli semestrali, non possa supplire al difetto originario di determinatezza del contratto.
Infine, con il terzo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente soddisfatti i doveri informativi, da parte della Banca, nei confronti del cliente, atteso che la documentazione agli atti “non vale dunque a “certificare” che il mutuatario abbia compreso […] il funzionamento del contratto e i rischi connessi” (pg. 12 appello).
Ciò premesso, questa Corte ritiene che i primi tre motivi di appello siano infondati, per le seguenti principali ragioni.
I.A. Appare, preliminarmente, opportuno trascrivere i contenuti delle quattro clausole contrattuali oggetto di contestazione.
L'art. 4) del contratto 27.5.2008 – titolato “Interessi” – prevedeva quanto segue:
“Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con
riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale del 0,420% mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,040% (tasso di interesse convenzionale).
Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato determinato convenzionalmente in AN ER 1,6581 per un euro (tasso di cambio convenzionale)”.
L'art. 4 prevedeva altresì un meccanismo di “conguaglio”, in base al quale:
“Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e dicembre, la banca determinerà:
A) Per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 3 novembre:
pagina 6 di 16 a1) l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate)
[...]
sei mesi rilevato per valuta l'ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla CP_4
pagina LIBOR01 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 ore”, maggiorato di 1,300 (uno virgola trecento) punti percentuali”;
a2) l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” Svizzero /Euro e quello CP_4
rilevato per la valuta, rispettivamente, il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 ore […]
La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in AN ER (calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre”.
Analogo meccanismo era previsto, all'art. 4, lett. B), per i conguagli da effettuarsi nei semestri successivi, prevedendosi altresì che, ad ogni scadenza, l'importo risultante dalle operazioni indicate
“costituirà il conguaglio positivo o negativo”: nel primo caso, lo stesso sarà accreditato “in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la ; nel secondo, CP_3
“l'importo corrispondente sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero indicato, fino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile”.
L'art. 4 bis – rubricato “Deposito fruttifero” – individuava pattuizioni specifiche e aggiuntive finalizzate alla disciplina degli interessi applicabili, degli oneri e spese, dell'estinzione o della conversione del contratto.
L'art. 7) – rubricato “Estinzione anticipata” – prevedeva che, a determinate condizioni1 e con le modalità indicate2, la parte mutuataria potesse estinguere anticipatamente il mutuo. 2 L'invio di lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza della rata in corrispondenza della quale il mutuatario intende effettuare l'estinzione; pagina 7 di 16 In tale caso, “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale” e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero /euro rilevata sulla pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicizzata su “Il
Sole 24 ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”.
L'art. 7 bis – rubricato “Conversione” – stabiliva, altresì, le modalità e le condizioni in base alle quali potesse avvenire la “conversione del tasso riferito al franco svizzero in uno riferito all'euro”, nonché i criteri per la determinazione del nuovo piano di ammortamento, che, di regola, doveva rispettare le scadenze originarie.
I.B. Ciò premesso, si osserva come il provvedimento dell'AGCM n. 27214, adottato il 13 giugno
2018 e citato da parte appellante, tra l'altro, avesse stigmatizzato l'assenza di chiarezza e di trasparenza di detta disciplina contrattuale, in violazione degli artt. 33 e 35 Codice del Consumo, in quanto ritenuta scarsamente intelligibile da un punto di vista grammaticale e lessicale3.
Tale decisione veniva, dapprima, confermata dal Tar Lazio con sentenza n. 8845/2023 e, di recente, risulta annullata dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 1699/2025
pubblicata in data 26 febbraio 2025 (prodotta sub doc. n. 63 da parte appellata - peraltro, senza l'attestazione del passaggio in giudicato). In sintesi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le clausole contrattuali esaminate (così come in precedenza riportate) rendano chiaro il meccanismo della doppia indicizzazione, tanto che “anche ad un soggetto non esperto in materia finanziaria e valutaria, quale il consumatore tutelato dalla
disciplina applicata, è dato cogliere il significato sostanziale della previsione contrattuale, in base alle clausole stesse ed alla relativa formulazione, cioè di un mutuo a tasso variabile, determinato
attraverso indici più aleatori, con un vantaggio che, a seconda dell'andamento valutario (soggetto
a variazioni giornaliere, nonché a valutazione o svalutazioni, secondo nozioni ampiamente notorie anche per un semplice livello informativo medio di un consumatore che si appresta a stipulare un impegnativo contratto di mutuo), può andare all'una o all'altra parte del contratto”.
Inoltre, si è rilevato come il piano di ammortamento sia preciso e non meramente “indicativo”, in quanto specifica i criteri utilizzati per la sua predisposizione e, in ogni caso, come l'evidente complessità tecnica del testo contrattuale non escluda la chiarezza dell'impegno del consumatore all'assunzione di un rischio direttamente correlato all'andamento di una valuta di un Paese terzo.
Infine, “la doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta dalla giurisprudenza europea, non può essere intesa nel senso di imporre alla Banca l'indicazione – per gli anni a venire o, comunque, nel lungo periodo – delle oscillazioni (o delle probabili oscillazioni) del tasso di interesse e del tasso di cambio, ciò in quanto sul piano giuridico il contratto in esame si connota per un'evidente e chiara alea – che, come sopra già evidenziato, è bilaterale, in quanto posta a carico di entrambe le parti – oltre che pienamente valutabile dal consumatore, il quale, quando ha sottoscritto il contratto, era reso edotto del suo tenore e della sua operatività”.
Infine, si è osservato che “il mutare del quantum della rata si basa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macroeconomici del mercato, non prevedibili ex ante, neppure con la diligenza qualificata dell'operatore professionale;
né qualsiasi redazione delle clausole avrebbe potuto prevedere l'evoluzione dell'andamento. Ciò che costituiva oggetto delle clausole, cioè il legame dell'indicizzazione a voci soggette a nota aleatorietà quali il rapporto di cambio fra valute ben diverse, era invece chiaramente
comprensibile, per come formulato al meglio delle possibilità prospettabili, proprio dal consumatore medio, che opta per un mutuo a tasso variabile con criteri di indicizzazione del tasso
pagina 9 di 16 e quindi della conseguente rata, all'evidenza aleatori, sia nel bene che nel male per l'uno
contraente e viceversa”.
I.C. Ciò premesso, questa Corte ritiene opportuno evidenziare come sia noto il dibattito interpretativo, delineatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento al “valore” che debba essere assegnato alla pronuncia dell'AGCM richiamata in premessa (quale questione che si rende necessario affrontare, non avendosi certezza in ordine al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della decisione indicata).
(i) Invero, secondo un certo orientamento, la stessa viene ritenuta “prova privilegiata” della non chiarezza e non comprensibilità delle clausole indicate, nel giudizio civile fra il consumatore e il professionista, valorizzandosi il principio di effettività e di unitarietà dell'ordinamento, così che tale valutazione “deve ritenersi presuntivamente corretta”, generando un “dovere di motivazione rafforzata e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, del Codice del Consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso tessuto contrattuale colpito dal provvedimento amministrativo” (Cass. Civ., sentenza 31 agosto 2021, n. 23655).
(ii) Secondo una diversa interpretazione, invece, la pronuncia dell'AGCM – assunta nella materia qui di interesse – non può essere paragonata al valore assegnato, ex lege, alla pronuncia del Garante in materia di antitrust e, quindi, di prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso4 (così, in tema di concorrenza,
Cass. Civ. n. 13846/2019; n. 18176/2019; n. 9116/2014; n. 7039/2012; n. 3640/2009).
pagina 10 di 16 Ciò, in quanto nessuna disposizione dell'ordinamento reca tale previsione5 e, in quel caso – a differenza di quello in decisione – il giudizio di risarcimento del danno si fonda su detta condotta anticoncorrenziale, la cui dimostrazione, da parte dell'imprenditore ad essa estraneo e che dispone di un limitato bagaglio informativo, risulterebbe, altrimenti, estremamente ardua.
Inoltre, nel giudizio proposto ex art. 37 bis cit., il consumatore è tenuto a sottoporre al Giudicante
civile – più che un “fatto” (i.e. il fatto illecito da abuso di posizione dominante o da intesa anticoncorrenziale) – la “valutazione” della vessatorietà delle clausole contenute nel testo contrattuale di cui il medesimo è parte.
Di conseguenza – si afferma – “nel giudizio di legittimità la pronuncia del giudice investito della domanda di nullità potrà essere censurata non per il suo mancato conformarsi agli accertamenti dell'A.G.C.M. e dei giudici amministrativi, ma per vizi suoi propri […]” (si rimanda, in termini,
Cass. Civ., I, sentenza 22 gennaio 2025, n. 1580).
I.D. Orbene, fatta tale premessa, questa Corte osserva che, quand'anche si ritenesse preferibile
(così come ritenuto da parte appellante) che la pronuncia del Garante (laddove l'annullamento disposto dal Giudice amministrativo non fosse, nelle more, passato in giudicato) sia “prova privilegiata” della carenza di chiarezza e di comprensibilità del testo contrattuale (con particolare riferimento alle citate clausole nn. 4), 4bis), 7) e 7 bis), questa Corte – così come ha già ritenuto in diversi precedenti analoghi6 che intende confermare – ritiene di doversi discostare dalle conclusioni raggiunte dal Garante, per le seguenti principali considerazioni.
Innanzi tutto, si ritiene che il contratto di mutuo concluso fra le parti in data 27 maggio 2008 fosse chiaro e adeguatamente comprensibile sul piano testuale per il consumatore, in quanto le clausole sopra indicate indicano, in modo analitico: 5 In particolare, alcun riferimento in tale senso si rintraccia nell'art. 37 bis Codice del Consumo, ove – anzi – al comma 4° si prevede espressamente che “E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno”;
pagina 11 di 16 - i criteri di c.d. doppia indicizzazione, tanto in relazione al tasso di interesse convenzionale, quanto al tasso di cambio, sia nella loro componente “storica”, cioè determinata al momento di conclusione del contratto;
sia in relazione alle modalità di calcolo da seguire per determinare i valori “attuali”, alle scadenze predeterminate nel contratto;
- ciò deve avvenire mediante il necessario raffronto, quanto al tasso di interesse, con il tasso
LIBOR a sei mesi e, quanto al tasso di cambio, con i valori tempo per tempo rilevati della valuta estera di riferimento (cfr. art. 4);
- i criteri da applicare per i “conguagli semestrali”, finalizzati a verificare l'effettivo andamento delle due variabili indicate, di cui il consumatore risulta essere stato informato periodicamente dalla con l'accreditamento o l'addebitamento della differenza sul CP_5
conto speciale fruttifero accessorio al contratto (cfr. art. 4 bis);
- il meccanismo di estinzione del contratto (art. 7), del tutto analogo, quanto ad operatività, all'ipotesi di conversione del contratto, concluso in franchi svizzeri, in altra valuta
(quest'ultimo, disciplinato dall'art. 7 bis cit.).
Invero - per potere effettuare la “conversione del contratto” - la deve, dapprima, calcolare il CP_3
capitale residuo del mutuo, a una determinata data, applicando il parametro di indicizzazione valutaria al franco svizzero;
ciò, analogamente, accade nel caso della sua “estinzione”, ove si deve calcolare il capitale residuo nel momento in cui l'estinzione viene esercitata.
Quest'ultima, pertanto, si realizzerà:
- dapprima, con la conversione, in franchi svizzeri, del capitale residuo previsto nel piano di ammortamento allegato al contratto, applicando il tasso di cambio convenzionale determinato al momento della stipulazione.
Ciò in quanto, il capitale mutuato è stato, in origine, calcolato in franchi svizzeri e convertito in
Euro, sulla base del tasso di cambio convenzionale: il cliente ha continuato a pagare rate costanti,
così come previste dal piano di ammortamento, sulla base del medesimo tasso di cambio storico8, che, pertanto, deve essere utilizzato per determinare il “capitale residuo” a una certa data. 8 Fatti salvi i conguagli semestrali che, peraltro, non incidono direttamente sull'ammontare delle rate, in quanto addebitati o accreditati sul deposito fruttifero a parte;
pagina 12 di 16 - Secondariamente, si deve convertire il capitale così calcolato sulla base del tasso di cambio rilevato al momento dell'estinzione.
Trattasi, nella sostanza, dello stesso meccanismo di indicizzazione che la semestralmente, CP_3
utilizza per effettuare i conguagli, accreditando o addebitando il saldo netto sullo speciale deposito fruttifero.
Da esso si differenzia soltanto in quanto – nell'ipotesi di estinzione – l'unico indice di riferimento
è quello relativo al “tasso di cambio”, non anche al tasso di interesse, essendo un'operazione relativa al solo capitale (cfr., in tale senso, art.
7.5. contratto).
- In ultimo, dalla somma così ottenuta, deve essere sottratta o aggiunta la somma (attiva o passiva) giacente su detto deposito fruttifero, ottenendo l'importo che il cliente deve restituire per estinguere anticipatamente il mutuo.
Secondo i principi generali, già in precedenza evidenziati, risulterà che:
- laddove il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione anticipata sia più favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” (o “tasso di cambio storico”), l'equivalente in
Euro del capitale residuo sarà senz'altro inferiore all'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento allegato al contratto;
- nel caso contrario, il capitale residuo risulterà di importo maggiore.
I.E. Per tali principali considerazioni, questa Corte ritiene che il contratto di mutuo per cui è giudizio si sottragga alle censure di non chiarezza e non comprensibilità sollevate da parte appellante.
Si ritiene, infatti, che il meccanismo di funzionamento del contratto – così come descritto nelle sue linee essenziali – tanto in relazione al generale meccanismo di indicizzazione, quanto ai conguagli o all'ipotesi di estinzione anticipata, fosse chiaro e valutabile, da un consumatore mediamente attento e informato, nelle sue componenti, finanziarie ed economiche, nel rispetto dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE e citata in premessa sub (ii).
I.F. In ogni caso e in disparte quanto sopra, occorre osservare che – in generale – il difetto di chiarezza del testo contrattuale non sia, per ciò solo – diversamente da quanto sembra ritenere parte appellante – prova della vessatorietà delle clausole denunciate, in quanto deve tenersi distinta:
- la valutazione di comprensibilità del regolamento contrattuale;
pagina 13 di 16 - la sussistenza di uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi posti a carico di ciascuna parte (art. 33,
1° comma, Codice Consumo).
Si richiama, sul punto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 1580/2025 cit., laddove –
sul punto – ha affermato quanto segue:
“[…] l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa.
Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle
prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria.
Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti,
non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo,
vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons.
Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui
agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti.
Appare pertanto non superabile l'affermazione della Corte di merito secondo cui l'accertamento dell'AGCM, in quanto incidente sulla chiarezza delle clausole impugnate, e non sulla loro
vessatorietà, non poteva determinarne la nullità. Tanto è sufficiente per escludere l'accoglimento del motivo di ricorso”9.
I.G. Infine, quanto alla dedotta violazione dei doveri informativi, questa Corte evidenzia che le chiare previsioni contrattuali sono state accompagnate dalla consegna del documento di sintesi e del foglio informativo (doc. n. 55 , così come confermata dal mutuante all'art. 10) del CP_3 contratto (titolato “Trasparenza”, ove era così indicato: “[…] la Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi …”). 9 Con tale pronuncia, è stata confermata C.A. Milano, sentenza n. 621/2020, che aveva affrontato un caso analogo a quello in decisione;
pagina 14 di 16 Durante l'esecuzione del contratto, la risulta avere inviato i conguagli semestrali (doc. n. 56 CP_3
e le “lettere annuali di trasparenza” (doc. n. 57 , con la precisa indicazione del CP_3 CP_3
tasso di cambio e del tasso di interesse in concreto applicato.
Per tali principali ragioni, la doglianza proposta appare da respingere, in quanto risulta non fondata.
II. Con il quarto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018, in tema di compensazione delle spese processuali e, in particolare, per non avere compensato le spese del primo grado di giudizio, pur se in presenza della complessità tecnica della questione trattata e delle oscillazioni giurisprudenziali registrate in materia.
La Corte ritiene che la censura in esame sia da respingere.
Tenuto conto dell'ampia e recente giurisprudenza di questa Corte territoriale e delle ulteriori pronunce della Corte di Cassazione – tutte versate in atti dalla appellata – oltre che della CP_3
genericità della doglianza proposta, appare meritevole di conferma la regolazione delle spese processuali, fatta dal primo Giudice, in base al principio generale della soccombenza.
III. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore indeterminabile della causa, a complessità media, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa che esclude la fase istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo, a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
pagina 15 di 16 - respinge l'appello proposto da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, conferma la sentenza n. 1705/2023 pubblicata dal Tribunale di Monza in data 18 luglio 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
ulteriori spese del grado, che liquida in euro 8.470,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare:
a) l'avvenuto pagamento, da parte del mutuatario, degli eventuali arretrati, delle spese giudiziali e di quant'altro dovuto a detto titolo;
b) l'avvenuto versamento degli interessi, comunque maturati sino al giorno dell'estinzione; 3 Essenzialmente, l'A.G.C.M. accertava la violazione della disciplina consumeristica già indicata, per la scarsa comprensione:
- del meccanismo della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, non indicando le operazioni matematiche da seguire;
- del meccanismo di funzionamento del deposito fruttifero e della sua rivalutazione monetaria;
- del fatto che il consumatore non fosse reso edotto dei rischi di tipo economico (relativi alla variabilità del tasso di interesse e del tasso di cambio) ai quali poteva essere esposto durante il rapporto contrattuale, così come in fase di conclusione, a termine o anticipata, del rapporto;
- quindi, degli effetti di tale disciplina nel caso di rimborso anticipato, non essendo chiaro il meccanismo di calcolo del “capitale restituito” e del “debito residuo”;
- del fatto che il piano di ammortamento fosse solo “indicativo”, essendo costruito sulla base del tasso iniziale;
pagina 8 di 16 4 Così come, al contrario, è previsto in materia di concorrenza dal disposto di cui all'art. 7 d. lgs. 3/2017 – titolato “Effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza” – in base al quale:
“1. Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato […] non più soggetta ad impugnazione avanti al giudice del ricorso o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato”, prevedendosi, altresì, che ciò non riguarda il “nesso causale e l'esistenza del danno”. 6 Cfr., tra molte, C.A. Milano, sentenze nn. 142/2025; 3039/2024; 1185/2024; 221/2023; 7 cfr. doc. nn. 56, 57 Banca: conguagli semestrali e lettere annuali di trasparenza;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile così composta:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2511/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Sarzana Parte_1 C.F._1
(SP), via Mazzini n. 90, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pontremoli, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_1 P.IVA_1
Fatebenefratelli n. 14, presso lo studio dell'avv. Manuela Caccialanza, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alessandro Villani;
appellata
Avente ad oggetto: contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero
pagina 1 di 16 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, richiamate le conclusioni formulate in primo grado,
in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole 4, 4bis, 7, 7bis in contrasto con la disciplina di cui artt. 33 e ss. Cod. Cons. con ogni consequenziale pronuncia;
in subordine:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto e/o delle clausole 4, 4bis, 7, 7bis per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alcuna somma per interessi, spese e capitale, condannando la convenuta alla restituzione di quanto percepito, oltre alla refusione degli esborsi sostenuti a titolo di spese assicurative,
amministrative e notarili, con maggiorazione di interessi e rivalutazione ISTAT.
In ogni caso, accertare e dichiarare:
- la violazione del principio di buona fede da parte della convenuta nella fase precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno, mediante il pagamento di somma non inferiore all'importo della rivalutazione e dei maggiori oneri maturati, anche per il caso di estinzione anticipata o surroga del contratto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello promosso dalla Signora e le domande dalla Parte_1
medesima formulate nei confronti di , in quanto totalmente Controparte_2
infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in atti, ivi inclusa la prescrizione;
pagina 2 di 16 - per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza n. 1705/2023, del Tribunale di
Monza, G.U. Dott. Davide De Giorgio, pubblicata in data 18 luglio 2023 (R.G. 10423/2021) e notificata il 18 luglio 2023;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , agendo quale consumatore, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale Parte_2
di Monza, , affinché venisse accertata la nullità delle clausole Controparte_2
nn. 4, 4 bis, 7 e 7 bis, del contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero stipulato in data 27 maggio 2008, con conseguente accertamento che nessuna somma era dovuta per “interessi, spese e capitale” e con condanna della alla restituzione di CP_3
quanto indebitamente percepito.
2. In particolare, l'attrice - richiamata la decisione dell'A.G.C.M. n. 27214/2018 del 13 giugno
2018, con la quale era stato ritenuto che tali clausole avessero una “formulazione non chiara
e trasparente” - deduceva l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle stesse, oltre che la loro vessatorietà per violazione dell'art. 35 Codice del Consumo (in base al quale le clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile) e, segnatamente, per mancanza di chiarezza e di trasparenza in relazione al meccanismo di funzionamento del contratto ed alla determinazione delle somme dovute nel caso di estinzione anticipata;
in ogni caso, denunciava la violazione dei doveri informativi e della buona fede, da parte della
CP_3
3. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1705/2023 pubblicata in data 18.7.2023, così disponeva:
“
1. rigetta le domande dell'attrice;
2. condanna a rifondere a le spese processuali, che Parte_1 Controparte_2
liquida in complessivi euro 11.268,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di
legge.
pagina 3 di 16 4. Essenzialmente, il primo giudice – dopo avere analizzato le impugnate clausole contrattuali
– evidenziava che il provvedimento dell'AGCM n. 27214/2018 cit. – nella parte in cui aveva affermato la carenza di chiarezza e di comprensibilità delle stesse – determinava una
presunzione legale suscettibile di prova contraria, richiamando, sul punto, il principio affermato da Cass. Civ. n. 23655/2021, in base al quale: “In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di
chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c. cons., una presunzione che scaturisce dalla funzione
sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione”.
Inoltre, il Tribunale, pur dando atto dell'aleatorietà del contratto così concluso, riteneva insussistente la dedotta carenza di chiarezza e di comprensibilità del meccanismo di funzionamento dello stesso, escludendo, altresì, la natura vessatoria delle citate clausole (art. 34 Cod. Consumo), così come la loro ambiguità, in quanto non suscettibili di diverse interpretazioni (art. 35 Cod.
Consumo).
Infine, quanto alle denunciate carenze informative, il Tribunale dava conto del fatto che il mutuatario avesse ricevuto il foglio informativo contenente la descrizione dei criteri di indicizzazione, delle modalità di conguaglio e del tasso di cambio.
5. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1705/2023, della quale Parte_2 chiede l'integrale riforma, per i seguenti motivi:
I^ motivo: “Vessatorietà delle clausole di determinazione degli interessi”;
II^ motivo: “Violazione del disposto di cui agli artt. 1418 – 1346 c.c. e 117 t.u.b.: indeterminatezza dell'obbligazione restitutoria dei mutuatari e conseguente nullità”;
III^ motivo: “Violazione del principio di buona fede in senso oggettivo”;
IV^ motivo: “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e mancata osservanza della sentenza Corte Cost.
77/2018”.
pagina 4 di 16 6. , costituendosi in appello, concludeva per il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 31 gennaio 2024, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi e la causa veniva avviata all'udienza del 9 aprile 2025 per la rimessione al collegio.
La decisione veniva assunta nella camera di consiglio svoltasi in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere accertato la vessatorietà delle clausole nn. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo stipulato fra le parti in data 27 maggio 2008 e, segnatamente, per non avere adeguatamente valutato, ai detti fini:
(i) la decisione dell'A.G.C.M. n. 27214/2018 cit. – confermata dal Tar Lazio, con sentenza n. 8845 del 25.05.2023 – che ha accertato il “difetto di chiarezza e trasparenza” di dette clausole e, dunque, la loro contrarietà al disposto di cui agli artt. 33 e ss. Codice del
Consumo, oltre che alle diverse pronunce della Corte di Giustizia UE in materia consumeristica.
(ii) In particolare, la Corte di Giustizia Grande Sezione, con sentenza del 3.3.2020 (C
125/18), chiamata a pronunciarsi in tema di “mutui indicizzati”, aveva affermato che “la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che “il giudice di uno Stato membro
è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull'oggetto principale del contratto” e che “tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore
medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di
valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie”.
pagina 5 di 16 Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo e al terzo, in quanto strettamente connessi e - tutti - relativi al tema della validità o meno di tali previsioni contrattuali.
In particolare, con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere correttamente valutato che il tasso di interesse, per risultare valido ai sensi dell'art. 1346 c.c., debba essere “oggettivo, predeterminati e verificabile”, oltre che “facilmente individuabile” (così, pg. 9 appello); inoltre, si è rilevato come il successivo invio delle comunicazioni in corso di rapporto, con l'indicazione dei conguagli semestrali, non possa supplire al difetto originario di determinatezza del contratto.
Infine, con il terzo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente soddisfatti i doveri informativi, da parte della Banca, nei confronti del cliente, atteso che la documentazione agli atti “non vale dunque a “certificare” che il mutuatario abbia compreso […] il funzionamento del contratto e i rischi connessi” (pg. 12 appello).
Ciò premesso, questa Corte ritiene che i primi tre motivi di appello siano infondati, per le seguenti principali ragioni.
I.A. Appare, preliminarmente, opportuno trascrivere i contenuti delle quattro clausole contrattuali oggetto di contestazione.
L'art. 4) del contratto 27.5.2008 – titolato “Interessi” – prevedeva quanto segue:
“Le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con
riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale del 0,420% mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,040% (tasso di interesse convenzionale).
Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato determinato convenzionalmente in AN ER 1,6581 per un euro (tasso di cambio convenzionale)”.
L'art. 4 prevedeva altresì un meccanismo di “conguaglio”, in base al quale:
“Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e dicembre, la banca determinerà:
A) Per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 3 novembre:
pagina 6 di 16 a1) l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate)
[...]
sei mesi rilevato per valuta l'ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla CP_4
pagina LIBOR01 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 ore”, maggiorato di 1,300 (uno virgola trecento) punti percentuali”;
a2) l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” Svizzero /Euro e quello CP_4
rilevato per la valuta, rispettivamente, il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 ore […]
La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in AN ER (calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre”.
Analogo meccanismo era previsto, all'art. 4, lett. B), per i conguagli da effettuarsi nei semestri successivi, prevedendosi altresì che, ad ogni scadenza, l'importo risultante dalle operazioni indicate
“costituirà il conguaglio positivo o negativo”: nel primo caso, lo stesso sarà accreditato “in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la ; nel secondo, CP_3
“l'importo corrispondente sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero indicato, fino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile”.
L'art. 4 bis – rubricato “Deposito fruttifero” – individuava pattuizioni specifiche e aggiuntive finalizzate alla disciplina degli interessi applicabili, degli oneri e spese, dell'estinzione o della conversione del contratto.
L'art. 7) – rubricato “Estinzione anticipata” – prevedeva che, a determinate condizioni1 e con le modalità indicate2, la parte mutuataria potesse estinguere anticipatamente il mutuo. 2 L'invio di lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza della rata in corrispondenza della quale il mutuatario intende effettuare l'estinzione; pagina 7 di 16 In tale caso, “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale” e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero /euro rilevata sulla pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicizzata su “Il
Sole 24 ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”.
L'art. 7 bis – rubricato “Conversione” – stabiliva, altresì, le modalità e le condizioni in base alle quali potesse avvenire la “conversione del tasso riferito al franco svizzero in uno riferito all'euro”, nonché i criteri per la determinazione del nuovo piano di ammortamento, che, di regola, doveva rispettare le scadenze originarie.
I.B. Ciò premesso, si osserva come il provvedimento dell'AGCM n. 27214, adottato il 13 giugno
2018 e citato da parte appellante, tra l'altro, avesse stigmatizzato l'assenza di chiarezza e di trasparenza di detta disciplina contrattuale, in violazione degli artt. 33 e 35 Codice del Consumo, in quanto ritenuta scarsamente intelligibile da un punto di vista grammaticale e lessicale3.
Tale decisione veniva, dapprima, confermata dal Tar Lazio con sentenza n. 8845/2023 e, di recente, risulta annullata dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 1699/2025
pubblicata in data 26 febbraio 2025 (prodotta sub doc. n. 63 da parte appellata - peraltro, senza l'attestazione del passaggio in giudicato). In sintesi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le clausole contrattuali esaminate (così come in precedenza riportate) rendano chiaro il meccanismo della doppia indicizzazione, tanto che “anche ad un soggetto non esperto in materia finanziaria e valutaria, quale il consumatore tutelato dalla
disciplina applicata, è dato cogliere il significato sostanziale della previsione contrattuale, in base alle clausole stesse ed alla relativa formulazione, cioè di un mutuo a tasso variabile, determinato
attraverso indici più aleatori, con un vantaggio che, a seconda dell'andamento valutario (soggetto
a variazioni giornaliere, nonché a valutazione o svalutazioni, secondo nozioni ampiamente notorie anche per un semplice livello informativo medio di un consumatore che si appresta a stipulare un impegnativo contratto di mutuo), può andare all'una o all'altra parte del contratto”.
Inoltre, si è rilevato come il piano di ammortamento sia preciso e non meramente “indicativo”, in quanto specifica i criteri utilizzati per la sua predisposizione e, in ogni caso, come l'evidente complessità tecnica del testo contrattuale non escluda la chiarezza dell'impegno del consumatore all'assunzione di un rischio direttamente correlato all'andamento di una valuta di un Paese terzo.
Infine, “la doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta dalla giurisprudenza europea, non può essere intesa nel senso di imporre alla Banca l'indicazione – per gli anni a venire o, comunque, nel lungo periodo – delle oscillazioni (o delle probabili oscillazioni) del tasso di interesse e del tasso di cambio, ciò in quanto sul piano giuridico il contratto in esame si connota per un'evidente e chiara alea – che, come sopra già evidenziato, è bilaterale, in quanto posta a carico di entrambe le parti – oltre che pienamente valutabile dal consumatore, il quale, quando ha sottoscritto il contratto, era reso edotto del suo tenore e della sua operatività”.
Infine, si è osservato che “il mutare del quantum della rata si basa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macroeconomici del mercato, non prevedibili ex ante, neppure con la diligenza qualificata dell'operatore professionale;
né qualsiasi redazione delle clausole avrebbe potuto prevedere l'evoluzione dell'andamento. Ciò che costituiva oggetto delle clausole, cioè il legame dell'indicizzazione a voci soggette a nota aleatorietà quali il rapporto di cambio fra valute ben diverse, era invece chiaramente
comprensibile, per come formulato al meglio delle possibilità prospettabili, proprio dal consumatore medio, che opta per un mutuo a tasso variabile con criteri di indicizzazione del tasso
pagina 9 di 16 e quindi della conseguente rata, all'evidenza aleatori, sia nel bene che nel male per l'uno
contraente e viceversa”.
I.C. Ciò premesso, questa Corte ritiene opportuno evidenziare come sia noto il dibattito interpretativo, delineatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento al “valore” che debba essere assegnato alla pronuncia dell'AGCM richiamata in premessa (quale questione che si rende necessario affrontare, non avendosi certezza in ordine al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della decisione indicata).
(i) Invero, secondo un certo orientamento, la stessa viene ritenuta “prova privilegiata” della non chiarezza e non comprensibilità delle clausole indicate, nel giudizio civile fra il consumatore e il professionista, valorizzandosi il principio di effettività e di unitarietà dell'ordinamento, così che tale valutazione “deve ritenersi presuntivamente corretta”, generando un “dovere di motivazione rafforzata e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, del Codice del Consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso tessuto contrattuale colpito dal provvedimento amministrativo” (Cass. Civ., sentenza 31 agosto 2021, n. 23655).
(ii) Secondo una diversa interpretazione, invece, la pronuncia dell'AGCM – assunta nella materia qui di interesse – non può essere paragonata al valore assegnato, ex lege, alla pronuncia del Garante in materia di antitrust e, quindi, di prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso4 (così, in tema di concorrenza,
Cass. Civ. n. 13846/2019; n. 18176/2019; n. 9116/2014; n. 7039/2012; n. 3640/2009).
pagina 10 di 16 Ciò, in quanto nessuna disposizione dell'ordinamento reca tale previsione5 e, in quel caso – a differenza di quello in decisione – il giudizio di risarcimento del danno si fonda su detta condotta anticoncorrenziale, la cui dimostrazione, da parte dell'imprenditore ad essa estraneo e che dispone di un limitato bagaglio informativo, risulterebbe, altrimenti, estremamente ardua.
Inoltre, nel giudizio proposto ex art. 37 bis cit., il consumatore è tenuto a sottoporre al Giudicante
civile – più che un “fatto” (i.e. il fatto illecito da abuso di posizione dominante o da intesa anticoncorrenziale) – la “valutazione” della vessatorietà delle clausole contenute nel testo contrattuale di cui il medesimo è parte.
Di conseguenza – si afferma – “nel giudizio di legittimità la pronuncia del giudice investito della domanda di nullità potrà essere censurata non per il suo mancato conformarsi agli accertamenti dell'A.G.C.M. e dei giudici amministrativi, ma per vizi suoi propri […]” (si rimanda, in termini,
Cass. Civ., I, sentenza 22 gennaio 2025, n. 1580).
I.D. Orbene, fatta tale premessa, questa Corte osserva che, quand'anche si ritenesse preferibile
(così come ritenuto da parte appellante) che la pronuncia del Garante (laddove l'annullamento disposto dal Giudice amministrativo non fosse, nelle more, passato in giudicato) sia “prova privilegiata” della carenza di chiarezza e di comprensibilità del testo contrattuale (con particolare riferimento alle citate clausole nn. 4), 4bis), 7) e 7 bis), questa Corte – così come ha già ritenuto in diversi precedenti analoghi6 che intende confermare – ritiene di doversi discostare dalle conclusioni raggiunte dal Garante, per le seguenti principali considerazioni.
Innanzi tutto, si ritiene che il contratto di mutuo concluso fra le parti in data 27 maggio 2008 fosse chiaro e adeguatamente comprensibile sul piano testuale per il consumatore, in quanto le clausole sopra indicate indicano, in modo analitico: 5 In particolare, alcun riferimento in tale senso si rintraccia nell'art. 37 bis Codice del Consumo, ove – anzi – al comma 4° si prevede espressamente che “E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno”;
pagina 11 di 16 - i criteri di c.d. doppia indicizzazione, tanto in relazione al tasso di interesse convenzionale, quanto al tasso di cambio, sia nella loro componente “storica”, cioè determinata al momento di conclusione del contratto;
sia in relazione alle modalità di calcolo da seguire per determinare i valori “attuali”, alle scadenze predeterminate nel contratto;
- ciò deve avvenire mediante il necessario raffronto, quanto al tasso di interesse, con il tasso
LIBOR a sei mesi e, quanto al tasso di cambio, con i valori tempo per tempo rilevati della valuta estera di riferimento (cfr. art. 4);
- i criteri da applicare per i “conguagli semestrali”, finalizzati a verificare l'effettivo andamento delle due variabili indicate, di cui il consumatore risulta essere stato informato periodicamente dalla con l'accreditamento o l'addebitamento della differenza sul CP_5
conto speciale fruttifero accessorio al contratto (cfr. art. 4 bis);
- il meccanismo di estinzione del contratto (art. 7), del tutto analogo, quanto ad operatività, all'ipotesi di conversione del contratto, concluso in franchi svizzeri, in altra valuta
(quest'ultimo, disciplinato dall'art. 7 bis cit.).
Invero - per potere effettuare la “conversione del contratto” - la deve, dapprima, calcolare il CP_3
capitale residuo del mutuo, a una determinata data, applicando il parametro di indicizzazione valutaria al franco svizzero;
ciò, analogamente, accade nel caso della sua “estinzione”, ove si deve calcolare il capitale residuo nel momento in cui l'estinzione viene esercitata.
Quest'ultima, pertanto, si realizzerà:
- dapprima, con la conversione, in franchi svizzeri, del capitale residuo previsto nel piano di ammortamento allegato al contratto, applicando il tasso di cambio convenzionale determinato al momento della stipulazione.
Ciò in quanto, il capitale mutuato è stato, in origine, calcolato in franchi svizzeri e convertito in
Euro, sulla base del tasso di cambio convenzionale: il cliente ha continuato a pagare rate costanti,
così come previste dal piano di ammortamento, sulla base del medesimo tasso di cambio storico8, che, pertanto, deve essere utilizzato per determinare il “capitale residuo” a una certa data. 8 Fatti salvi i conguagli semestrali che, peraltro, non incidono direttamente sull'ammontare delle rate, in quanto addebitati o accreditati sul deposito fruttifero a parte;
pagina 12 di 16 - Secondariamente, si deve convertire il capitale così calcolato sulla base del tasso di cambio rilevato al momento dell'estinzione.
Trattasi, nella sostanza, dello stesso meccanismo di indicizzazione che la semestralmente, CP_3
utilizza per effettuare i conguagli, accreditando o addebitando il saldo netto sullo speciale deposito fruttifero.
Da esso si differenzia soltanto in quanto – nell'ipotesi di estinzione – l'unico indice di riferimento
è quello relativo al “tasso di cambio”, non anche al tasso di interesse, essendo un'operazione relativa al solo capitale (cfr., in tale senso, art.
7.5. contratto).
- In ultimo, dalla somma così ottenuta, deve essere sottratta o aggiunta la somma (attiva o passiva) giacente su detto deposito fruttifero, ottenendo l'importo che il cliente deve restituire per estinguere anticipatamente il mutuo.
Secondo i principi generali, già in precedenza evidenziati, risulterà che:
- laddove il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione anticipata sia più favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” (o “tasso di cambio storico”), l'equivalente in
Euro del capitale residuo sarà senz'altro inferiore all'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento allegato al contratto;
- nel caso contrario, il capitale residuo risulterà di importo maggiore.
I.E. Per tali principali considerazioni, questa Corte ritiene che il contratto di mutuo per cui è giudizio si sottragga alle censure di non chiarezza e non comprensibilità sollevate da parte appellante.
Si ritiene, infatti, che il meccanismo di funzionamento del contratto – così come descritto nelle sue linee essenziali – tanto in relazione al generale meccanismo di indicizzazione, quanto ai conguagli o all'ipotesi di estinzione anticipata, fosse chiaro e valutabile, da un consumatore mediamente attento e informato, nelle sue componenti, finanziarie ed economiche, nel rispetto dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE e citata in premessa sub (ii).
I.F. In ogni caso e in disparte quanto sopra, occorre osservare che – in generale – il difetto di chiarezza del testo contrattuale non sia, per ciò solo – diversamente da quanto sembra ritenere parte appellante – prova della vessatorietà delle clausole denunciate, in quanto deve tenersi distinta:
- la valutazione di comprensibilità del regolamento contrattuale;
pagina 13 di 16 - la sussistenza di uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi posti a carico di ciascuna parte (art. 33,
1° comma, Codice Consumo).
Si richiama, sul punto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 1580/2025 cit., laddove –
sul punto – ha affermato quanto segue:
“[…] l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa.
Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle
prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria.
Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti,
non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo,
vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons.
Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui
agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti.
Appare pertanto non superabile l'affermazione della Corte di merito secondo cui l'accertamento dell'AGCM, in quanto incidente sulla chiarezza delle clausole impugnate, e non sulla loro
vessatorietà, non poteva determinarne la nullità. Tanto è sufficiente per escludere l'accoglimento del motivo di ricorso”9.
I.G. Infine, quanto alla dedotta violazione dei doveri informativi, questa Corte evidenzia che le chiare previsioni contrattuali sono state accompagnate dalla consegna del documento di sintesi e del foglio informativo (doc. n. 55 , così come confermata dal mutuante all'art. 10) del CP_3 contratto (titolato “Trasparenza”, ove era così indicato: “[…] la Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi …”). 9 Con tale pronuncia, è stata confermata C.A. Milano, sentenza n. 621/2020, che aveva affrontato un caso analogo a quello in decisione;
pagina 14 di 16 Durante l'esecuzione del contratto, la risulta avere inviato i conguagli semestrali (doc. n. 56 CP_3
e le “lettere annuali di trasparenza” (doc. n. 57 , con la precisa indicazione del CP_3 CP_3
tasso di cambio e del tasso di interesse in concreto applicato.
Per tali principali ragioni, la doglianza proposta appare da respingere, in quanto risulta non fondata.
II. Con il quarto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018, in tema di compensazione delle spese processuali e, in particolare, per non avere compensato le spese del primo grado di giudizio, pur se in presenza della complessità tecnica della questione trattata e delle oscillazioni giurisprudenziali registrate in materia.
La Corte ritiene che la censura in esame sia da respingere.
Tenuto conto dell'ampia e recente giurisprudenza di questa Corte territoriale e delle ulteriori pronunce della Corte di Cassazione – tutte versate in atti dalla appellata – oltre che della CP_3
genericità della doglianza proposta, appare meritevole di conferma la regolazione delle spese processuali, fatta dal primo Giudice, in base al principio generale della soccombenza.
III. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore indeterminabile della causa, a complessità media, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa che esclude la fase istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo, a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
pagina 15 di 16 - respinge l'appello proposto da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, conferma la sentenza n. 1705/2023 pubblicata dal Tribunale di Monza in data 18 luglio 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
ulteriori spese del grado, che liquida in euro 8.470,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare:
a) l'avvenuto pagamento, da parte del mutuatario, degli eventuali arretrati, delle spese giudiziali e di quant'altro dovuto a detto titolo;
b) l'avvenuto versamento degli interessi, comunque maturati sino al giorno dell'estinzione; 3 Essenzialmente, l'A.G.C.M. accertava la violazione della disciplina consumeristica già indicata, per la scarsa comprensione:
- del meccanismo della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, non indicando le operazioni matematiche da seguire;
- del meccanismo di funzionamento del deposito fruttifero e della sua rivalutazione monetaria;
- del fatto che il consumatore non fosse reso edotto dei rischi di tipo economico (relativi alla variabilità del tasso di interesse e del tasso di cambio) ai quali poteva essere esposto durante il rapporto contrattuale, così come in fase di conclusione, a termine o anticipata, del rapporto;
- quindi, degli effetti di tale disciplina nel caso di rimborso anticipato, non essendo chiaro il meccanismo di calcolo del “capitale restituito” e del “debito residuo”;
- del fatto che il piano di ammortamento fosse solo “indicativo”, essendo costruito sulla base del tasso iniziale;
pagina 8 di 16 4 Così come, al contrario, è previsto in materia di concorrenza dal disposto di cui all'art. 7 d. lgs. 3/2017 – titolato “Effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza” – in base al quale:
“1. Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato […] non più soggetta ad impugnazione avanti al giudice del ricorso o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato”, prevedendosi, altresì, che ciò non riguarda il “nesso causale e l'esistenza del danno”. 6 Cfr., tra molte, C.A. Milano, sentenze nn. 142/2025; 3039/2024; 1185/2024; 221/2023; 7 cfr. doc. nn. 56, 57 Banca: conguagli semestrali e lettere annuali di trasparenza;