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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/06/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con Avv.ti Canevaro R Parte_1 C.F._1
e Caronna A.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con Avv. BEDOGNI Controparte_1 C.F._2
F.
RESISTENTE
pagina 1 di 8 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In data 11.10.2024 la ricorrente proponeva ricorso per stabilire le condizioni di affidamento e mantenimento del minore . Per_1
Si costituiva ritualmente il resistente in data 20.01.2025 formulando ulteriori richieste.
Le parti comparivano di persona all'udienza appositamente fissata e dando atto di aver raggiunto un accordo per l'affidamento della prole, demandavano al Giudice la quantificazione dell'importo al contributo di mantenimento di
. Per_1
Successivamente, a seguito dell'adozione da parte del giudice relatore dei provvedimenti provvisori ed urgenti, il ricorrente formulava, mediante deposito di memoria in data 31.03.2025, una proposta conciliativa le cui condizioni venivano accettate dal resistente all'udienza del 03.04.2025 previe alcune modifiche da lui proposte e che si riportano di seguito:
1) Assegnarsi la casa familiare, sita in Dossobuono-Villafranca di Verona,
Verona, via A. Demartin n.7, completa di arredi, corredi e suppellettili, alla
SI.ra che ivi vivrà con il figlio minorenne , Parte_1 Persona_2
il quale vi manterrà fissata la propria residenza. Il SI. Controparte_1
rilascerà l'abitazione entro 60 giorni dal 20.02.2025 con asporto limitato ai propri effetti personali, nonché ai seguenti arredi presenti in taverna:
frigorifero, divano, mobiletti, piano cottura con il forno. Al SI. sarà CP_1
pagina 2 di 8 consentito usare il garage della casa familiare come deposito dei propri beni,
purchè resti un posto auto facilmente accessibile a disposizione della SI.ra
. Pt_1
2) Affidarsi il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
prevalente presso l'abitazione della madre, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso. In particolare, le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale,
delle capacità ed aspirazioni dello stesso, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere prese disgiuntamente allorquando Per_1
starà con l'uno o con l'altro genitore. I genitori dovranno impegnarsi a rispettarsi reciprocamente, in particolare alla presenza della prole, e a far scorrere tra loro la massima comunicazione, al fine di operare le scelte migliori per assicurare al figlio una crescita più equilibrata e serena.
3) Il SI. avrà il diritto-dovere di tenere con sé il figlio Controparte_1 Per_1
in base al seguente calendario di visite:
- il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (dalle ore 14.00 nei periodi extra scolastici) fino al giorno seguente all'inizio delle lezioni (alle ore 14.00 nei periodi extrascolastici);
- il mercoledì nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la Per_1
madre, dall'uscita di scuola (dalle ore 14.00 nei periodi extrascolastici) fino alla fine dell'allenamento nel periodo scolastico e fino alle 20.00 nel periodo extra scolastico, allorquando rientrerà a casa dopo aver cenato;
pagina 3 di 8 - a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 12.00 alla domenica sera alle ore 20.00 nei periodi scolastici ed alle ore 22.00 nei periodi extrascolastici,
allorquando rientrerà a casa dopo aver cenato;
- metà delle festività natalizie (alternando i seguenti periodi: 23-30 dicembre;
31 dicembre-6 gennaio) e pasquali (alternando Pasqua e Pasquetta), due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
I “trasporti” per rispettare il calendario di visita della prole, qualora non
venissero effettuati in autonomia dal ragazzo, andranno equamente
ripartiti tra i genitori, nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi
3) Tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla madre e dell'integrale devoluzione alla stessa dell'assegno unico, porsi a carico del SI.
l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN
[...], entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 300,00 a far data dalla notifica del ricorso, oltre rivalutazione Istat decorso un anno dall'emissione del provvedimento che definirà la presente vertenza, a titolo di contributo al mantenimento del figlio si dà atto che Persona_2
il SI. ha già corrisposto la somma di € 1.500,00 a titolo di arretrati CP_1
e di contributo al mantenimento del mese di marzo 2025;
4) dirsi le parti tenute a sopportare il 50% delle spese straordinarie della prole,
secondo il Protocollo di Famiglia adottato presso l'intestato Tribunale SIlato il
13.12.2024, che di seguito si trascrive:
pagina 4 di 8 - spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
visite specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
tickets per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorchè prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
-spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
-spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie e statali;
-spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e pagina 5 di 8 per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
-spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €.1.500,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
-spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
In relazione alle spese che richiedano ai sensi del Protocollo uno specifico e preventivo accordo, il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà
comunicare la propria proposta all'altro via e mail all'uopo dedicata - per la
SI.ra : , il SI. la Pt_1 Email_1 CP_1
comunicherà entro giorni 7 dall'accordo- ed allegando il presumibile costo o preventivo di spesa, il quale qualora non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa: il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse pagina 6 di 8 del minore, la spesa dovrà essere comunque ripartita tra entrambi i genitori secondo le quote concordate tra essi o decise dal Giudice. Per quanto attiene le spese medico sanitarie che non necessitano di preventivo accordo perché
urgenti, dovrà, in ogni caso, permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione. La rendicontazione delle spese straordinarie, con successivo rimborso, dovrà essere effettuata mensilmente;
5) l'assegno unico sarà attribuito integralmente alla SI.ra ; Parte_1
6) spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.F.
I difensori hanno quindi chiesto che il Tribunale adottasse sentenza sulla base delle condizioni sopra riportate
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di conSIlio del 27/05/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con Avv.ti Canevaro R Parte_1 C.F._1
e Caronna A.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con Avv. BEDOGNI Controparte_1 C.F._2
F.
RESISTENTE
pagina 1 di 8 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In data 11.10.2024 la ricorrente proponeva ricorso per stabilire le condizioni di affidamento e mantenimento del minore . Per_1
Si costituiva ritualmente il resistente in data 20.01.2025 formulando ulteriori richieste.
Le parti comparivano di persona all'udienza appositamente fissata e dando atto di aver raggiunto un accordo per l'affidamento della prole, demandavano al Giudice la quantificazione dell'importo al contributo di mantenimento di
. Per_1
Successivamente, a seguito dell'adozione da parte del giudice relatore dei provvedimenti provvisori ed urgenti, il ricorrente formulava, mediante deposito di memoria in data 31.03.2025, una proposta conciliativa le cui condizioni venivano accettate dal resistente all'udienza del 03.04.2025 previe alcune modifiche da lui proposte e che si riportano di seguito:
1) Assegnarsi la casa familiare, sita in Dossobuono-Villafranca di Verona,
Verona, via A. Demartin n.7, completa di arredi, corredi e suppellettili, alla
SI.ra che ivi vivrà con il figlio minorenne , Parte_1 Persona_2
il quale vi manterrà fissata la propria residenza. Il SI. Controparte_1
rilascerà l'abitazione entro 60 giorni dal 20.02.2025 con asporto limitato ai propri effetti personali, nonché ai seguenti arredi presenti in taverna:
frigorifero, divano, mobiletti, piano cottura con il forno. Al SI. sarà CP_1
pagina 2 di 8 consentito usare il garage della casa familiare come deposito dei propri beni,
purchè resti un posto auto facilmente accessibile a disposizione della SI.ra
. Pt_1
2) Affidarsi il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
prevalente presso l'abitazione della madre, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso. In particolare, le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale,
delle capacità ed aspirazioni dello stesso, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere prese disgiuntamente allorquando Per_1
starà con l'uno o con l'altro genitore. I genitori dovranno impegnarsi a rispettarsi reciprocamente, in particolare alla presenza della prole, e a far scorrere tra loro la massima comunicazione, al fine di operare le scelte migliori per assicurare al figlio una crescita più equilibrata e serena.
3) Il SI. avrà il diritto-dovere di tenere con sé il figlio Controparte_1 Per_1
in base al seguente calendario di visite:
- il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (dalle ore 14.00 nei periodi extra scolastici) fino al giorno seguente all'inizio delle lezioni (alle ore 14.00 nei periodi extrascolastici);
- il mercoledì nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la Per_1
madre, dall'uscita di scuola (dalle ore 14.00 nei periodi extrascolastici) fino alla fine dell'allenamento nel periodo scolastico e fino alle 20.00 nel periodo extra scolastico, allorquando rientrerà a casa dopo aver cenato;
pagina 3 di 8 - a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 12.00 alla domenica sera alle ore 20.00 nei periodi scolastici ed alle ore 22.00 nei periodi extrascolastici,
allorquando rientrerà a casa dopo aver cenato;
- metà delle festività natalizie (alternando i seguenti periodi: 23-30 dicembre;
31 dicembre-6 gennaio) e pasquali (alternando Pasqua e Pasquetta), due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
I “trasporti” per rispettare il calendario di visita della prole, qualora non
venissero effettuati in autonomia dal ragazzo, andranno equamente
ripartiti tra i genitori, nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi
3) Tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla madre e dell'integrale devoluzione alla stessa dell'assegno unico, porsi a carico del SI.
l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN
[...], entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 300,00 a far data dalla notifica del ricorso, oltre rivalutazione Istat decorso un anno dall'emissione del provvedimento che definirà la presente vertenza, a titolo di contributo al mantenimento del figlio si dà atto che Persona_2
il SI. ha già corrisposto la somma di € 1.500,00 a titolo di arretrati CP_1
e di contributo al mantenimento del mese di marzo 2025;
4) dirsi le parti tenute a sopportare il 50% delle spese straordinarie della prole,
secondo il Protocollo di Famiglia adottato presso l'intestato Tribunale SIlato il
13.12.2024, che di seguito si trascrive:
pagina 4 di 8 - spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
visite specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
tickets per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorchè prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
-spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
-spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie e statali;
-spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e pagina 5 di 8 per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
-spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €.1.500,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
-spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
In relazione alle spese che richiedano ai sensi del Protocollo uno specifico e preventivo accordo, il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà
comunicare la propria proposta all'altro via e mail all'uopo dedicata - per la
SI.ra : , il SI. la Pt_1 Email_1 CP_1
comunicherà entro giorni 7 dall'accordo- ed allegando il presumibile costo o preventivo di spesa, il quale qualora non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa: il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse pagina 6 di 8 del minore, la spesa dovrà essere comunque ripartita tra entrambi i genitori secondo le quote concordate tra essi o decise dal Giudice. Per quanto attiene le spese medico sanitarie che non necessitano di preventivo accordo perché
urgenti, dovrà, in ogni caso, permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione. La rendicontazione delle spese straordinarie, con successivo rimborso, dovrà essere effettuata mensilmente;
5) l'assegno unico sarà attribuito integralmente alla SI.ra ; Parte_1
6) spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.F.
I difensori hanno quindi chiesto che il Tribunale adottasse sentenza sulla base delle condizioni sopra riportate
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di conSIlio del 27/05/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
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