Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3967 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2024 , TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento Parte_1 presso lo studio dell'Avv. PEZZULLO MASSIMO , che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GUBITOSI
GENEROSO che lo rappresenta e difende giusta procura generale ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Calandra n.16
RESISTENTE
all'esito della trattazione scritta del 06/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs.
n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/10/2024 la parte ricorrente esponeva che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che la valutazione effettuata dal CTU era generica ed erronea in quanto non aveva tenuto conto delle patologie refertate. Concludeva chiedendo la condanna dell' al riconoscimento del CP_1 diritto ed all'erogazione della prestazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia, attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non
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Nel caso in esame parte ricorrente produce contestazioni che vengono sottoposte al vaglio di nuovo CTU, il quale le ha analiticamente esaminate ed ha riconosciuto la ricorrente persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al art. 3 c. 3 della L. 104/92 CON CONNOTAZIONE DI GRAVITA', a far data GENNAIO 2025 epoca degli attuali accertamenti medico legali. Ne consegue l'accoglimento del ricorso nei suddetti limiti. Attesa la decorrenza del requisito sanitario in un momento successivo all'esperimento della consulenza tecnica effettuata in sede ATP ed in corso della presente opposizione, vanno interamente compensate le spese di giudizio con condanna dell' al pagamento delle sole CP_1 spese delle consulenze tecniche.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario dell'handicap di cui al art. 3 c. 3 della L. 104/92 a far data GENNAIO 2025;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Benevento il 7.6.25
Il Giudice
(Dott.ssa Marina Campidoglio)
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