Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05422/2025REG.PROV.COLL.
N. 04189/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4189 del 2024, proposto da
NI RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco RO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, non costituito in giudizio;
nei confronti
Parco del Lago S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02445/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il Pres. Oberdan Forlenza; nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’appello in esame, la signora NI RO impugna la sentenza 12 aprile 2024 n. 2445, con la quale il TAR per la Campania, sez. VI, ha in parte dichiarato la cessazione della materia del contendere, in parte ha respinto il ricorso proposto per l’ottemperanza alla sentenza 13 settembre 2023 n. 5072 del medesimo Tribunale.
Tale sentenza avverso il silenzio serbato dal Comune di Pozzuoli sulla istanza di accesso presentata dall’attuale appellante in data 31 marzo 2023, aveva in parte dichiarato la cessazione della materia del contendere, in parte accolto il ricorso.
Tale accoglimento parziale riguardava gli “atti ancora non consegnati alla ricorrente e specificati nella memoria del 23 giugno 2023 (punto 18 e seguenti), dei quali il Comune di Pozzuoli dovrà consentire l’accesso entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza mediante visione ed estrazione di copia. Nel caso in cui taluno degli atti indicati non sia nella materiale disponibilità dell’Ente, una dichiarazione in tal senso dovrà essere resa dal funzionario responsabile del procedimento”.
La ricorrente afferma di avere ottenuto, per effetto della citata sentenza, solo i documenti da 18.1 a 18.7 della sua memoria, mentre per gli altri documenti il Comune di Pozzuoli ha dichiarato di non esserne in possesso.
La ricorrente ha ritenuto – come si legge in sentenza – “non adeguatamente giustificata tale dichiarazione in quanto non provata”.
La sentenza – preso atto della dichiarazione resa dal Responsabile del procedimento “che non vi è materiale disponibilità, da parte dell’Ente, degli ulteriori documenti indicati in corrispondenza in quanto non reperibili” – ha rigettato per questa parte il ricorso per l’ottemperanza, rilevando che tale attestazione “corrisponde al preciso comando giudiziale contenuto nella sentenza ottemperanda e che, a fronte della rappresentata impossibilità di consentire l’accesso, esuli dal potere di questo Giudice ordinare ispezioni o altri adempimenti volti ad accertare che quanto dichiarato dal Comune non corrisponda al vero”.
Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di impugnazione:
a) errore di fatto; conseguente erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere; ciò in quanto la ricorrente non ha mai dichiarato di aver ricevuto la documentazione da 18.1 a 18.7 della sua memoria;
b) violazione art. 34 e 114 c.p.a.; poiché non vi è stata risposta compiuta in ordine alla non reperibilità degli atti ostesi, in quanto “unico legittimato e tenuto all’esecuzione dell’ordine del TAR è il Comune o un delegato specifico dello stesso, non certo un qualsiasi UOC di una qualsiasi direzione, soprattutto se l’ordine afferisce ad atti in possesso di più direzioni comunali”; di qui l’inottemperanza dell’Ente;
c) violazione art. 2700 c.c. e artt 34 e 114 c.p.a.; poiché il Responsabile che h dichiarato l’irreperibilità “per l’Ente” non ha indicato quale atto gli abbia conferito i poteri e quindi deve ritenersi che “abbia travalicato i propri poteri istituzionali”;
d) violazione artt. 34 e 114 c.p.a., poiché il Giudice può “disporre ogni misura idonea ad assicurare l’attuazione del giudicato e non vi è dubbio che le ispezioni e gli adempimenti rientrino” in tale più ampio concetto.
Il Comune di Pozzuoli non si è costituito in giudizio.
2. Con ordinanza 7 aprile 2025 n. 2967, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori, come di seguito esposto:
“Ritenuto che, ai fini del decidere compiutamente sul presente appello, occorre acquisire la nota del Responsabile del procedimento – Servizio SUE presso la Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, di cui è menzione nella sentenza impugnata e non reperita in atti, anche a causa dell’ingente numero dei documenti depositati con diverse modalità;
Ritenuto che occorre altresì acquisire tutte le note di trasmissione e/o di mancato reperimento di documenti, trasmesse dal Comune di Pozzuoli in esecuzione della sentenza n. 5072/2023 del Tar per la Campania;
Ritenuto di onerare di tali adempimenti sia parte appellante, sia il Comune di Pozzuoli, e per esso il Segretario generale dell’Ente, che vi provvederanno entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, mediante deposito agli atti del presente giudizio”.
Di seguito a tale ordinanza, l’appellante ha depositato documentazione in atti. Nessun riscontro si è invece avuto dal Comune di Pozzuoli, e segnatamente da parte del Segretario generale dell’Ente, specificamente onerato.
All’udienza in camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
3. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, nei sensi di seguito esposti.
4. Si è già rilevato, nella precedente esposizione in fatto, come il TAR Campania, con la sentenza n. 5072/2023, della quale si è chiesto disporsi l’ottemperanza, aveva dichiarato sussistente il diritto di accesso della ricorrente agli “atti ancora non consegnati alla ricorrente e specificati nella memoria del 23 giugno 2023 (punto 18 e seguenti), dei quali il Comune di Pozzuoli dovrà consentire l’accesso entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza mediante visione ed estrazione di copia”.
La sentenza precisava, altresì, che “nel caso in cui taluno degli atti indicati non sia nella materiale disponibilità dell’Ente, una dichiarazione in tal senso dovrà essere resa dal funzionario responsabile del procedimento”.
Tali statuizioni sono coperte da giudicato e, pertanto, in ordine alle stesse non vi è esame da parte di questo Giudice.
5. Come esposto dall’appellante (pag. 24 app.) la Direzione 7° del Comune di Pozzuoli “ha rimesso parte degli atti richiesti”, mentre la Direzione 5° ha anch’essa rimesso parte degli atti richiesti “e, da ultimo, ha dichiarato l’irreperibilità degli altri”.
In particolare, il Responsabile del procedimento presso la Direzione 5°, nel dare ottemperanza alla citata sentenza n. 5072/2023, ha precisato con nota del 16 ottobre 2023, che “per quanto di competenza del Servizio SUE. . . presso la Direzione 5° “non vi è la materiale disponibilità, da parte dell’Ente, degli ulteriori documenti indicati in corrispondenza, in quanto non reperibili”.
Analoga dichiarazione, per quel che rileva nella presente sede, non è stata resa dalla Direzione 7°.
Alla luce di quanto esposto, devono trovare accoglimento parzialmente il primo motivo di appello e in toto il secondo motivo (sub lett. a) e b) dell’esposizione in fatto).
Ed infatti, la dichiarazione resa dal funzionario della Direzione 5° circa la non reperibilità di ulteriori atti precisa che essa è limitata a “quanto di competenza del Servizio SUE”.
Dunque, per un verso, il funzionario si è limitato a dichiarare la non reperibilità presso il Servizio SUE di propria appartenenza dei documenti di cui all’istanza di accesso; per altro verso, non avrebbe certo potuto fornire (e non l’ha fatto) una dichiarazione ultra vires.
Ne consegue che non può trovare adesione la sentenza impugnata, laddove – al fine di motivare la reiezione del ricorso per ottemperanza – afferma che vi sarebbe stata una dichiarazione, corrispondente “al preciso comando giudiziale contenuto nella sentenza ottemperanda”.
Nella sentenza n. 5072/2023 si richiedeva una dichiarazione di non reperibilità dei documenti oggetto di istanza e per i quali non si fosse proceduto ad attuare l’accesso; viceversa, la dichiarazione resa dal Responsabile del procedimento della Direzione 5° è relativa solo a ciò che rientra nella competenza nemmeno di tutta la Direzione 5°, ma solo del Servizio SUE presso la medesima.
Appare dunque evidente come l’Amministrazione, nel dare esecuzione alla sentenza del TAR, abbia osteso solo parte dei documenti richiesti, e non è dato sapere (in difetto di riscontro ai disposti incombenti istruttori da parte del Segretario generale del Comune) se gli altri documenti siano stati ulteriormente sottratti all’accesso, con ciò violando il comando contenuto in sentenza, ovvero siano irreperibili.
Da quanto esposto, consegue:
- il parziale accoglimento del primo motivo di appello, in quanto la cessazione della materia del contendere può essere correttamente pronunciata solo relativamente ai documenti detenuti dal Servizio SUE della Direzione 5° del Comune di Pozzuoli;
- l’accoglimento del secondo motivo di appello, poiché, allo stato degli atti processuali, la sentenza n. 5072/2023 del TAR Campania non risulta integralmente eseguita dal Comune di Pozzuoli;
- l’assorbimento degli ulteriori motivi di appello proposti.
Pertanto, in accoglimento dell’appello proposto, ed in riforma della sentenza impugnata, il Collegio ordina al Comune di Pozzuoli, in persona del suo Segretario generale o corrispondente organo di vertice amministrativo dell’Ente, di ottemperare alla sentenza n. 5072/2023 del TAR Campania, procedendo a consentire l’accesso agli atti ancora non consegnati alla ricorrente e specificati nella memoria del 23 giugno 2023 (punto 18 e seguenti), entro trenta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, o da quella di comunicazione, se anteriore.
Nomina sin da ora, per il caso di perdurante inottemperanza, il Prefetto di Napoli, o suo delegato, quale Commissario ad acta, perché provveda nell’ulteriore termie di trenta giorni.
Stante la natura delle questioni trattate, compensa tra le parti spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello proposto da RO NI (n. 4189/2024 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso instaurativo del giudizio di ottemperanza, disponendo come in motivazione.
Compensa spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO