Sentenza 19 agosto 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2005, n. 17020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17020 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA NG, elettivamente domiciliato in ROMA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati CENTORE CIRO, TOMMASO MASSIMO COMPARONE giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POLIZIA STRADALE CASERTA, PREFETTURA DI CASERTA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1120/02 del Giudice di pace di AVERSA, depositata il 03/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/05 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 settembre 2001, LO DO proponeva opposizione avverso il verbale della polizia stradale di Aversa, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 116, commi primo e tredicesimo, codice della strada, per avere circolato il 2 settembre 2001 alla guida di motoveicolo con cilindrata superiore a 125 centimetri cubici, munito di patente B conseguita in data successiva al 26 aprile 1988.
Sosteneva, infatti, che a dover essere applicata non era la disposizione dell'art. 116 codice della strada, relativa alla guida senza patente, bensì quella del successivo art. 125, comma terzo, con sanzione più lieve, relativa alla guida di veicolo per il quale era richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta. Con sentenza del 3 aprile 2002, in contumacia della Prefettura di Caserta, il giudice di pace di Aversa rigettava l'opposizione, ritenendo corretta l'applicazione della disposizione dell'art. 116, comma tredicesimo, codice della strada. Per la cassazione di tale sentenza, LO DO ha proposto ricorso in forza di un unico motivo. La Prefettura di Caserta non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico mezzo, riproponendo le difese svolte e non accolte in sede d'opposizione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 codice della strada, in relazione all'art. 125 dello stesso codice.
Sostiene, infatti, in difformità di quanto ritenuto dal giudice di pace, che il caso di specie, relativo alla guida di motoveicolo con cilindrata superiore ai 125 centimetri cubici da parte di chi - come esso ricorrente - era in possesso di patente B conseguita in data successiva al 26 aprile 1988, non raffigurava l'illecito previsto e contestato, di cui all'art. 116, comma tredicesimo, codice della strada, bensì il diverso illecito, più lievemente sanzionato, di cui all'art. 125, comma terzo, stesso codice.
Il ricorso è infondato.
Ed invero, in esito alla complessa vicenda legislativa, nazionale e comunitaria, in tema di patente ed abilitazione alla guida di motoveicoli e di autoveicoli, così come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 3 del 1997, richiamata in ricorso e connessa alla precedente sentenza della medesima Corte n. 246 del 1995, la disposizione dell'art. 125, comma terzo, codice della strada, nella formulazione in vigore all'epoca del fatto, nel 2001, applicabile ratione temporis, disciplinava l'ipotesi di guida di autoveicoli per i quali era richiesta una patente di categoria diversa da quella in possesso del conducente, di autoveicoli appunto, che quel codice, all'art. 53, identificava, nei veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli. I motoveicoli e, più specificamente, i motocicli, quale è indiscusso fosse quello condotto dal ricorrente, secondo la configurazione di cui all'art. 53 lett. a) codice della strada, esulavano dalla disciplina anzidetta e, nel caso fossero guidati in carenza d'apposito titolo abilitativo, della patente di categoria A (art. 116, comma terzo) ovvero della patente di categoria B o superiore, rilasciata anteriormente al 26 aprile 1988 (art. 236), ricadevano nell'ambito della diversa disciplina dell'art. 116, comma tredicesimo, codice della strada, che, per l'appunto, sanzionava chiunque guidava (autoveicoli o) motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ovvero senza patente perché revocata o non rinnovata.
Correttamente, quindi, nella specie, vertendosi in ipotesi di guida di motociclo con cilindrata superiore ai 125 centimetri cubici senza patente di categoria A, ma con patente di categoria B, rilasciata però dopo il 26 aprile 1988, il giudice di pace ha ritenuto applicabile l'art. 116, comma tredicesimo, codice della strada, pur avendone dato (in parte) motivazione erronea, innanzi emendata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. Il ricorso è rigettato e, in difetto di difese dell'intimata, non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2005