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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46/2022 promossa da:
rappresentata e RTe_1 P.IVA_1
difesa dall' Avv.to SPAGNOLI SEBASTIANO
ATTRICE contro
quale titolare della ditta NU LA DI LA Controparte_1
BA ) rappresentata e difesa dall'Avv.to DE SETA C.F._1
BENEDETTO
CONVENUTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
CP_ 1) dirsi tenuta e per l'effetto condannarsi la Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante SI.ra , con sede in Cavriago
[...] Controparte_1
(RE), Via Terenziano Poletti n. 47/c, per le causali tutte di cui in premessa al libello introduttivo pagina 1 di 9 del giudizio, al pagamento in favore di della complessiva somma di € RTe_1
19.353,12 oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sugli importi di fattura dalle scadenze al saldo.
2) Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per parte convenuta:
“1) Previa la declaratoria di nullità del contratto posto a base della proprie domande dalla
[...]
rigettarle; RTe_1
2) In via gradata, ove ritenuto valido ed efficace il contratto medesimo, rigettare l'avverso ricorso per la mancanza di prova in merito alla causale e agli importi richiesti;
3) In via ancor più gradata, riconosciuta e dichiarata la nullità del patto di esclusiva preteso dalla ricorrente, ridurre la somma eventualmente dovuta nei limiti di quanto provato da controparte;
4) Con vittoria delle spese di lite.”
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (di seguito n.d.r.) conveniva in RTe_1 Pt_1 giudizio la ditta ” (di Controparte_3
seguito UO OL, n.d.r.) allegando: di aver con questa concluso in data 30.06.2018 contratto di servizio per l'attività operativa di onoranze funebri, con il quale UO OL RT (committente) aveva conferito incarico a di provvedere ai servizi ivi indicati;
che all'art. 12 del suddetto contratto era stato pattuito prevede che “il presente contratto vincola la committente ad un'esclusiva nei confronti di per le prestazioni di cui all'art. 2.2. RTe_2
L'impresa committente, pertanto, si impegna, per tutta la durata del contratto, a non provvedere autonomamente, nemmeno parzialmente (con mezzi propri) e a non concedere l'esecuzione direttamente o indirettamente, a soggetti terzi diversi da che siano RTe_1
persone fisiche o giuridiche, le prestazioni di cui sopra (art.
2.2 del presente contratto), fatta esclusione in casi di nulla osta del Commissionario ( per esigenze RTe_1 concordate”; che in aperta violazione della suddetta pattuizione, da informazioni assunte, era pagina 2 di 9 emerso che UO OL aveva effettuato servizi funebri autonomamente e/o con aziende terze;
RT ragion per cui diffidandola con missiva 07/04/21, aveva applicato le penali previste ex art. 16 del contratto per il mancato rispetto del disposto di cui all'art. 12 (€ 200,00 per violazione); che la diffida non aveva sortito alcun effetto e la condotta contestava si era ulteriormente protratta nel tempo, tanto che, con successiva missiva 17/08/21, era stata comunicata alla committente la risoluzione del contratto, oltre che avanzata richiesta di pagamento delle penali applicate e delle fatture mai saldate per complessivi € 4.951,12; che alle mere penali (e 200,00 x 27 violazioni) dovevano aggiungersi i danni da mancato introito cagionati alla commissionaria, quantificati in €
9.000,00.
Ciò premesso la ricorrente concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 19.353,12, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sugli importi di fattura dalle scadenze al saldo.
Con comparsa tardivamente depositata in data 6.04.2022 (oltre il decimo giorno dalla prima udienza di cui all'art. 702 bis c.p.c.) si costituiva , quale titolare della ditta Controparte_1
convenuta, chiedendo il rigetto della domanda di controparte, in via principale previa declaratoria di nullità del contratto dedotto in lite, in via gradata per mancata dimostrazione in merito alla causale e agli importi richiesti, o comunque, dichiarata la nullità del patto di esclusiva, riduzione degli importi richiesti nei limiti di quanto provato.
La convenuta allegava: che l'esercizio dell'attività funeraria nella regione Emilia Romagna è disciplinato dalle norme generali dettate dalla L.R. n. 19 del 2004, integrata dalle successive norme regolamentari, di competenza regionale e comunale, che prescrivono i requisiti necessari per l'esercizio della stessa attività; che, in particolare, l'esercizio dell'attività funeraria è subordinato (art. 13 L.R. Emilia Romagna n. 19/2004) alla previa presentazione, presso il
Comune in cui ha sede l'impresa, di una dichiarazione di inizio attività certificata (all'epoca DIA, ora ), corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti individuati dagli CP_4
atti regolamentari della Giunta Regionale, che sono stati emanati nei termini fissati dalla legge;
ai sensi della delibera n. 156/2005 (vigente alla data del 30 giugno 2019 e poi modificata con delibera n. 1678 del 14 ottobre 2019, che non ha soppresso l'obbligo di autorizzazione) le pagina 3 di 9 imprese con sede legale in regione diversa, per l'esercizio stabile della loro attività, devono dotarsi delle prescritte autorizzazioni e il personale impiegato deve essere in possesso degli attestati di formazione, conseguiti a seguito della frequenza dei corsi relativi espletati presso enti pubblici o privati regionali e validi solo per la Regione Emilia Romagna;
le imprese di onoranze funebri potrebbero ricorrere all'attivazione di processi di integrazione aziendale solo con la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e segg. o di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (Del G.R. Emilia Romagna 163/2006); che nel caso era evidente che aveva stipulato il contratto con la resistente quale strumento idoneo Pt_1 all'esercizio in maniera continuativa della propria attività in Emilia Romagna senza richiedere, ed ottenere, le necessarie autorizzazioni amministrative e che lo stesso, quindi, era affetto da nullità assoluta, cd. Virtuale, e, conseguentemente, nessuna somma era dovuta alla ricorrente;
che quest'ultima non aveva comunque fornito alcuna prova dei propri assunti;
che in qualsiasi caso la clausola con cui era stato previsto il patto di esclusiva era nulla, essendo stato formulato in maniera tale da escludere totalmente l'attività della resistente, per cui nulla era dovuto a titolo di penale o risarcimento danni, danni in ogni caso non dovuti, in quanto la previsione di una penale per la violazione prevede una liquidazione preventiva del danno provocato, senza possibilità di richiedere il risarcimento di danni ulteriori;
che, infine, con pec del 13 ottobre 2020, la ditta
UO OL aveva già comunicato la propria intenzione di non rinnovare il contratto per l'anno 2021, disdetta che non poteva ritenersi tardiva, non essendo il termine previsto per il suo invio termine essenziale e non essendo stata la relativa clausola oggetto di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
Disposto il mutamento del rito, da sommario a ordinario, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prove orali.
DIRITTO
Preliminarmente devono essere esaminate le domande/eccezioni di nullità sollevate da parte convenuta, trattandosi di eccezioni rilevabili d'ufficio, non soggette alle preclusioni di cui all'art. 702 bis c.p.c.
pagina 4 di 9 La dedotta nullità del contratto, in virtù del fatto che mancava dei necessari requisiti di RTe_1
carattere burocratico/amministrativo per esercitare la propria attività nella regione Emilia
Romagna, è infondata e deve essere rigettata.
Nel contratto dedotto in lite UO OL ha conferito incarico in via esclusiva a (art. 2 Pt_1
contratto di servizio, doc. 1 parte attrice) l'incarico di “fornitura di trasporti funebri (carro funebre ed autista ed eventuale squadra di necrofori), e, su specifica richiesta, altri servizi inerenti le pompe funebri, non riguardanti il trasporto.
Come sostenuto dall'attrice gli obblighi di legge richiamati dalla convenuta segnalati da controparte sono quelli ai quali è soggetta la stessa, quale impresa funebre che svolge la propria attività nel Comune ove ha la sede legale e comunque ove esercita la trattazione degli affari
(vendita di beni e servizi) e che deve possedere i requisiti richiesti ai fini di ottenere la necessaria autorizzazione comunale;
non è contestato che, come allegato dall'attrice, all'epoca della stipula del contratto UO OL esercitasse già da tempo l'attività funebre e che l'unico contributo fornito da fosse quello di cui al suddetto contratto (auto funebre) e autorimessa (essendone Pt_1
la convenuta sprovvista) fornito dalla ricorrente con autista;
che ai sensi dell'art.
2.5 della DGR
Emilia Romagna n.156 del 7/2/2005 (doc. 8 parte attrice), ”i requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi venga acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale all'attività”; che mentre tali requisiti erano a carico dell'impresa UO OL, che poteva soddisfarli anche mediante contratto di fornitura con soggetti terzi, e neppure allegato da quest'ultima di non essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune necessaria per l'esercizio di impresa funebre, nessuna
RT nullità può quindi ravvisarsi nel contratto con il quale si è obbligato a fornire alla stessa auto funebre con autista e, mediante apposito contratto, a garantirne la disponibilità in via continuativa.
Trattandosi di questione preliminare va inoltre disattesa anche l'eccezione di nullità della clausola con cui le parti hanno pattuito un'esclusiva in favore di dovendo escludersi, Pt_1
trattandosi di fornitura limitata a tale specifico servizio, che il patto di esclusiva abbia privato la pagina 5 di 9 convenuta, in assoluto, della “possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento”, presupposto della suddetta nullità, come statuito dalle pronunce della
Suprema Corte in materia, da quest'ultima richiamate.
Ciò premesso, nel merito, il contratto è stato stipulato con durata dal 1.07.2018 sino al
31.12.2019, con previsione di automatico rinnovo alla scadenza per un periodo di anni uno e così successivamente, “salvo che ad una delle parti pervenga almeno 6 mesi prima di ciascuna scadenza comunicazione a mezzo raccomandata a/r o PEC della volontà dell'altra parte di non rinnovare il contratto”.
E' superfluo disquisire o meno del mancato rispetto del termine di sei mesi rispetto alla disdetta che la convenuta ha allegato di aver inviato via PEC in data 13.10.2020 via PEC, atteso che parte attrice ha negato di aver mai ricevuto la suddetta disdetta, precisando che l'indirizzo Pec riportato era stato dismesso da tempo e non avendo la convenuta dimostrato l'avvenuto ricevimento della relativa comunicazione da parte di Pt_1
Quanto al credito fatto valere, parte convenuta non ha in alcun modo contestato l'esecuzione dei servizi oggetto delle sei fatture prodotte da parte attrice e nelle stesse specificatamente indicati
(doc. 2), di cui è stato allegato il mancato pagamento, fatto anch'esso non contestato;
il credito risultante dalle suddette fatture, per servizi resi sulla base del contratto concluso fra le parti, non allegato né dimostrato l'adempimento o dedotto alcun altro fatto impeditivo od estintivo della relativa obbligazione, il cui onere grava sul debitore, deve quindi ritenersi tuttora sussistente ed esigibile nell'importo richiesto, pari a complessivi € 4.951,12, oltre ad interessi moratori ex
D.Lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze indicate in ciascuna fattura e sino al saldo effettivo.
Quanto all'importo richiesto a titolo di penale, per violazione del patto di esclusiva (art. 12 del contratto dedotto in lite), relativa alle prestazioni di cui all'art. 2.2., e quindi al solo servizio di trasporto funebre (carro funebre con autista ed eventuali necrofori), come specificato all'art. 16, in cui le parti hanno pattuito il pagamento, a tale titolo, da parte della committente, dell'importo di € 200,00 per ogni violazione, l'attrice ha allegato che la convenuta avrebbe eseguito 27 servizi funebri in violazione del suddetto patto (ossia senza avvalersi di per il trasporto funebre). CP_5
pagina 6 di 9 I testi indotti da parte attrice hanno confermato tali circostanze, dichiarando la teste Tes_1
dipendente di con mansioni responsabile della struttura operativa per servizi alle
[...] Pt_1
imprese, che: “ non avendo più ricevuto richieste di fornire i servizi oggetto di contratto, abbiamo verificato che sul sito di vi erano necrologi di servizi funebri Controparte_3
RT dalla stessa svolti in autonomia, in quanto ulteriori e diversi da quelli per i quali aveva ricevuto richiesta di intervento. AdR I servizi funebri realizzati dalla convenuta in violazione del RT contratto con sono quelli che risultano dalla documentazione prodotta. AdR La violazione del contratto è stata dedotta dalla pubblicazione dei necrologi sul sito;
l'impresa convenuta RT poteva esercitare l'attività funebre solo in forza del contratto stipulato con che metteva a disposizione oltre al carro funebre anche il personale necessario (quattro persone).”, e il teste
, dipendente di all'epoca dei fatti amministratore delegato di Testimone_2 Pt_3 [...]
che: “abbiamo verificato dalla reportistica mensile che da un momento all'altro erano Pt_1
cessate le richieste di intervento da parte della convenuta;
ho quindi richiesto agli impiegati di verificare se risultava che la stessa svolgesse autonomamente servizi funebri, fatto che può verificarsi solo controllando i necrologi;
è stato quindi controllato il sito web della convenuta e dallo stesso abbiamo verificato che venivano pubblicati necrologi di servizi che non risultavano commissionati a noi. Poiché la convenuta era autorizzata a svolgere servizi funerari solo in forza
RT del contratto stipulato con che ne aveva l'esclusiva, abbiamo contestato la violazione del contratto. AdR Non ricordo oggi il numero dei servizi funebri che la convenuta ha effettuato senza avvalersi di ” Pt_1
L'attrice ha dimesso copia di schermate del sito web della convenuta riportanti 27 necrologi/annunci funebri, con indicazione della data e del luogo dei funerali dei defunti, quale doc. 4, cui si è riferita la teste Tes_1
RTe convenuta non ha contestato né che i suddetti annunci siano stati pubblicati sul proprio sito web, né, conseguentemente, che i relativi servizi funebri siano stati dalla stessa svolti.
Comportando necessariamente il servizio funebre l'utilizzo di carro funebre con autista, servizio che doveva svolgere in esclusiva deve ritenersi sufficientemente dimostrata da Pt_1
quest'ultima l'avvenuta violazione, da parte della committente, della relativa obbligazione, con pagina 7 di 9 conseguente diritto dell'attrice di ottenere l'importo pattuito a titolo di penale, che risulta pari a complessivi € 5.400,00 (euro 200,00 x 27 violazioni).
A nulla rileva che l'attrice abbia emesso fattura per tale importo (maggiorato di € 2,00 per imposta di bollo), come peraltro previsto dall'art. 16 del contratto, ai fini dell'ulteriore domanda relativa al pagamento di interessi;
non trattandosi di fornitura di beni e servizi, ma di applicazione di penali contrattuali, dovute a titolo risarcitorio, sul relativo importo non sono dovuti interessi nella misura prevista per i ritardi nelle transazioni commerciali, ma unicamente interessi legali dalla data della messa in mora (17.08.2021, doc. 5 parte attrice) al saldo effettivo.
Come contestato da parte convenuta, non è infine dovuto all'attrice l'ulteriore importo di €
9.000,00, richiesto a titolo di ulteriore risarcimento dei danni asseritamente subiti (mancato utile)
a causa della violazione del suddetto patto di esclusiva, prevedendo l'art. 1382 c.c. che “la clausola con cui si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”, convenzione che nel caso non risulta dal contratto dedotto in lite.
La domanda relativa al risarcimento di detti danni ulteriori deve quindi essere rigettata.
Sulla base di quanto accertato parte convenuta deve pertanto condannarsi al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 4.951,12, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze indicate in ciascuna fattura di cui al doc. 2 di parte attrice e sino al saldo effettivo, e all'ulteriore pagamento dell'importo di € 5.402,00, oltre ad interessi legali dal
17.08.2021 al saldo effettivo.
Stante l'esito della causa sussistano giustificati motivi per compensare fra le parti, nella misura del 50%, le spese di lite rispettivamente sostenute, con condanna della convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, del residuo 50% delle spese di lite da questa sostenute, percentuale che viene liquidata come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (50% valori medi della tabella di riferimento).
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice e per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 4.951,12, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002, dalle singole scadenze indicate in ciascuna fattura di cui al doc. 2 di parte attrice e sino al saldo effettivo, e all'ulteriore pagamento dell'importo di € 5.402,00, oltre ad interessi legali dal 17.08.2021 al saldo effettivo.
Rigetta le ulteriori domande ed eccezioni rispettivamente formulate dalle parti.
Dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute nella misura del 50%.
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione del residuo 50% delle spese di lite sostenute da parte attrice, percentuale che liquida in € 132,00 per spese ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 18/02/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46/2022 promossa da:
rappresentata e RTe_1 P.IVA_1
difesa dall' Avv.to SPAGNOLI SEBASTIANO
ATTRICE contro
quale titolare della ditta NU LA DI LA Controparte_1
BA ) rappresentata e difesa dall'Avv.to DE SETA C.F._1
BENEDETTO
CONVENUTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
CP_ 1) dirsi tenuta e per l'effetto condannarsi la Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante SI.ra , con sede in Cavriago
[...] Controparte_1
(RE), Via Terenziano Poletti n. 47/c, per le causali tutte di cui in premessa al libello introduttivo pagina 1 di 9 del giudizio, al pagamento in favore di della complessiva somma di € RTe_1
19.353,12 oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sugli importi di fattura dalle scadenze al saldo.
2) Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per parte convenuta:
“1) Previa la declaratoria di nullità del contratto posto a base della proprie domande dalla
[...]
rigettarle; RTe_1
2) In via gradata, ove ritenuto valido ed efficace il contratto medesimo, rigettare l'avverso ricorso per la mancanza di prova in merito alla causale e agli importi richiesti;
3) In via ancor più gradata, riconosciuta e dichiarata la nullità del patto di esclusiva preteso dalla ricorrente, ridurre la somma eventualmente dovuta nei limiti di quanto provato da controparte;
4) Con vittoria delle spese di lite.”
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (di seguito n.d.r.) conveniva in RTe_1 Pt_1 giudizio la ditta ” (di Controparte_3
seguito UO OL, n.d.r.) allegando: di aver con questa concluso in data 30.06.2018 contratto di servizio per l'attività operativa di onoranze funebri, con il quale UO OL RT (committente) aveva conferito incarico a di provvedere ai servizi ivi indicati;
che all'art. 12 del suddetto contratto era stato pattuito prevede che “il presente contratto vincola la committente ad un'esclusiva nei confronti di per le prestazioni di cui all'art. 2.2. RTe_2
L'impresa committente, pertanto, si impegna, per tutta la durata del contratto, a non provvedere autonomamente, nemmeno parzialmente (con mezzi propri) e a non concedere l'esecuzione direttamente o indirettamente, a soggetti terzi diversi da che siano RTe_1
persone fisiche o giuridiche, le prestazioni di cui sopra (art.
2.2 del presente contratto), fatta esclusione in casi di nulla osta del Commissionario ( per esigenze RTe_1 concordate”; che in aperta violazione della suddetta pattuizione, da informazioni assunte, era pagina 2 di 9 emerso che UO OL aveva effettuato servizi funebri autonomamente e/o con aziende terze;
RT ragion per cui diffidandola con missiva 07/04/21, aveva applicato le penali previste ex art. 16 del contratto per il mancato rispetto del disposto di cui all'art. 12 (€ 200,00 per violazione); che la diffida non aveva sortito alcun effetto e la condotta contestava si era ulteriormente protratta nel tempo, tanto che, con successiva missiva 17/08/21, era stata comunicata alla committente la risoluzione del contratto, oltre che avanzata richiesta di pagamento delle penali applicate e delle fatture mai saldate per complessivi € 4.951,12; che alle mere penali (e 200,00 x 27 violazioni) dovevano aggiungersi i danni da mancato introito cagionati alla commissionaria, quantificati in €
9.000,00.
Ciò premesso la ricorrente concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 19.353,12, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sugli importi di fattura dalle scadenze al saldo.
Con comparsa tardivamente depositata in data 6.04.2022 (oltre il decimo giorno dalla prima udienza di cui all'art. 702 bis c.p.c.) si costituiva , quale titolare della ditta Controparte_1
convenuta, chiedendo il rigetto della domanda di controparte, in via principale previa declaratoria di nullità del contratto dedotto in lite, in via gradata per mancata dimostrazione in merito alla causale e agli importi richiesti, o comunque, dichiarata la nullità del patto di esclusiva, riduzione degli importi richiesti nei limiti di quanto provato.
La convenuta allegava: che l'esercizio dell'attività funeraria nella regione Emilia Romagna è disciplinato dalle norme generali dettate dalla L.R. n. 19 del 2004, integrata dalle successive norme regolamentari, di competenza regionale e comunale, che prescrivono i requisiti necessari per l'esercizio della stessa attività; che, in particolare, l'esercizio dell'attività funeraria è subordinato (art. 13 L.R. Emilia Romagna n. 19/2004) alla previa presentazione, presso il
Comune in cui ha sede l'impresa, di una dichiarazione di inizio attività certificata (all'epoca DIA, ora ), corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti individuati dagli CP_4
atti regolamentari della Giunta Regionale, che sono stati emanati nei termini fissati dalla legge;
ai sensi della delibera n. 156/2005 (vigente alla data del 30 giugno 2019 e poi modificata con delibera n. 1678 del 14 ottobre 2019, che non ha soppresso l'obbligo di autorizzazione) le pagina 3 di 9 imprese con sede legale in regione diversa, per l'esercizio stabile della loro attività, devono dotarsi delle prescritte autorizzazioni e il personale impiegato deve essere in possesso degli attestati di formazione, conseguiti a seguito della frequenza dei corsi relativi espletati presso enti pubblici o privati regionali e validi solo per la Regione Emilia Romagna;
le imprese di onoranze funebri potrebbero ricorrere all'attivazione di processi di integrazione aziendale solo con la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e segg. o di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (Del G.R. Emilia Romagna 163/2006); che nel caso era evidente che aveva stipulato il contratto con la resistente quale strumento idoneo Pt_1 all'esercizio in maniera continuativa della propria attività in Emilia Romagna senza richiedere, ed ottenere, le necessarie autorizzazioni amministrative e che lo stesso, quindi, era affetto da nullità assoluta, cd. Virtuale, e, conseguentemente, nessuna somma era dovuta alla ricorrente;
che quest'ultima non aveva comunque fornito alcuna prova dei propri assunti;
che in qualsiasi caso la clausola con cui era stato previsto il patto di esclusiva era nulla, essendo stato formulato in maniera tale da escludere totalmente l'attività della resistente, per cui nulla era dovuto a titolo di penale o risarcimento danni, danni in ogni caso non dovuti, in quanto la previsione di una penale per la violazione prevede una liquidazione preventiva del danno provocato, senza possibilità di richiedere il risarcimento di danni ulteriori;
che, infine, con pec del 13 ottobre 2020, la ditta
UO OL aveva già comunicato la propria intenzione di non rinnovare il contratto per l'anno 2021, disdetta che non poteva ritenersi tardiva, non essendo il termine previsto per il suo invio termine essenziale e non essendo stata la relativa clausola oggetto di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
Disposto il mutamento del rito, da sommario a ordinario, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prove orali.
DIRITTO
Preliminarmente devono essere esaminate le domande/eccezioni di nullità sollevate da parte convenuta, trattandosi di eccezioni rilevabili d'ufficio, non soggette alle preclusioni di cui all'art. 702 bis c.p.c.
pagina 4 di 9 La dedotta nullità del contratto, in virtù del fatto che mancava dei necessari requisiti di RTe_1
carattere burocratico/amministrativo per esercitare la propria attività nella regione Emilia
Romagna, è infondata e deve essere rigettata.
Nel contratto dedotto in lite UO OL ha conferito incarico in via esclusiva a (art. 2 Pt_1
contratto di servizio, doc. 1 parte attrice) l'incarico di “fornitura di trasporti funebri (carro funebre ed autista ed eventuale squadra di necrofori), e, su specifica richiesta, altri servizi inerenti le pompe funebri, non riguardanti il trasporto.
Come sostenuto dall'attrice gli obblighi di legge richiamati dalla convenuta segnalati da controparte sono quelli ai quali è soggetta la stessa, quale impresa funebre che svolge la propria attività nel Comune ove ha la sede legale e comunque ove esercita la trattazione degli affari
(vendita di beni e servizi) e che deve possedere i requisiti richiesti ai fini di ottenere la necessaria autorizzazione comunale;
non è contestato che, come allegato dall'attrice, all'epoca della stipula del contratto UO OL esercitasse già da tempo l'attività funebre e che l'unico contributo fornito da fosse quello di cui al suddetto contratto (auto funebre) e autorimessa (essendone Pt_1
la convenuta sprovvista) fornito dalla ricorrente con autista;
che ai sensi dell'art.
2.5 della DGR
Emilia Romagna n.156 del 7/2/2005 (doc. 8 parte attrice), ”i requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi venga acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale all'attività”; che mentre tali requisiti erano a carico dell'impresa UO OL, che poteva soddisfarli anche mediante contratto di fornitura con soggetti terzi, e neppure allegato da quest'ultima di non essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune necessaria per l'esercizio di impresa funebre, nessuna
RT nullità può quindi ravvisarsi nel contratto con il quale si è obbligato a fornire alla stessa auto funebre con autista e, mediante apposito contratto, a garantirne la disponibilità in via continuativa.
Trattandosi di questione preliminare va inoltre disattesa anche l'eccezione di nullità della clausola con cui le parti hanno pattuito un'esclusiva in favore di dovendo escludersi, Pt_1
trattandosi di fornitura limitata a tale specifico servizio, che il patto di esclusiva abbia privato la pagina 5 di 9 convenuta, in assoluto, della “possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento”, presupposto della suddetta nullità, come statuito dalle pronunce della
Suprema Corte in materia, da quest'ultima richiamate.
Ciò premesso, nel merito, il contratto è stato stipulato con durata dal 1.07.2018 sino al
31.12.2019, con previsione di automatico rinnovo alla scadenza per un periodo di anni uno e così successivamente, “salvo che ad una delle parti pervenga almeno 6 mesi prima di ciascuna scadenza comunicazione a mezzo raccomandata a/r o PEC della volontà dell'altra parte di non rinnovare il contratto”.
E' superfluo disquisire o meno del mancato rispetto del termine di sei mesi rispetto alla disdetta che la convenuta ha allegato di aver inviato via PEC in data 13.10.2020 via PEC, atteso che parte attrice ha negato di aver mai ricevuto la suddetta disdetta, precisando che l'indirizzo Pec riportato era stato dismesso da tempo e non avendo la convenuta dimostrato l'avvenuto ricevimento della relativa comunicazione da parte di Pt_1
Quanto al credito fatto valere, parte convenuta non ha in alcun modo contestato l'esecuzione dei servizi oggetto delle sei fatture prodotte da parte attrice e nelle stesse specificatamente indicati
(doc. 2), di cui è stato allegato il mancato pagamento, fatto anch'esso non contestato;
il credito risultante dalle suddette fatture, per servizi resi sulla base del contratto concluso fra le parti, non allegato né dimostrato l'adempimento o dedotto alcun altro fatto impeditivo od estintivo della relativa obbligazione, il cui onere grava sul debitore, deve quindi ritenersi tuttora sussistente ed esigibile nell'importo richiesto, pari a complessivi € 4.951,12, oltre ad interessi moratori ex
D.Lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze indicate in ciascuna fattura e sino al saldo effettivo.
Quanto all'importo richiesto a titolo di penale, per violazione del patto di esclusiva (art. 12 del contratto dedotto in lite), relativa alle prestazioni di cui all'art. 2.2., e quindi al solo servizio di trasporto funebre (carro funebre con autista ed eventuali necrofori), come specificato all'art. 16, in cui le parti hanno pattuito il pagamento, a tale titolo, da parte della committente, dell'importo di € 200,00 per ogni violazione, l'attrice ha allegato che la convenuta avrebbe eseguito 27 servizi funebri in violazione del suddetto patto (ossia senza avvalersi di per il trasporto funebre). CP_5
pagina 6 di 9 I testi indotti da parte attrice hanno confermato tali circostanze, dichiarando la teste Tes_1
dipendente di con mansioni responsabile della struttura operativa per servizi alle
[...] Pt_1
imprese, che: “ non avendo più ricevuto richieste di fornire i servizi oggetto di contratto, abbiamo verificato che sul sito di vi erano necrologi di servizi funebri Controparte_3
RT dalla stessa svolti in autonomia, in quanto ulteriori e diversi da quelli per i quali aveva ricevuto richiesta di intervento. AdR I servizi funebri realizzati dalla convenuta in violazione del RT contratto con sono quelli che risultano dalla documentazione prodotta. AdR La violazione del contratto è stata dedotta dalla pubblicazione dei necrologi sul sito;
l'impresa convenuta RT poteva esercitare l'attività funebre solo in forza del contratto stipulato con che metteva a disposizione oltre al carro funebre anche il personale necessario (quattro persone).”, e il teste
, dipendente di all'epoca dei fatti amministratore delegato di Testimone_2 Pt_3 [...]
che: “abbiamo verificato dalla reportistica mensile che da un momento all'altro erano Pt_1
cessate le richieste di intervento da parte della convenuta;
ho quindi richiesto agli impiegati di verificare se risultava che la stessa svolgesse autonomamente servizi funebri, fatto che può verificarsi solo controllando i necrologi;
è stato quindi controllato il sito web della convenuta e dallo stesso abbiamo verificato che venivano pubblicati necrologi di servizi che non risultavano commissionati a noi. Poiché la convenuta era autorizzata a svolgere servizi funerari solo in forza
RT del contratto stipulato con che ne aveva l'esclusiva, abbiamo contestato la violazione del contratto. AdR Non ricordo oggi il numero dei servizi funebri che la convenuta ha effettuato senza avvalersi di ” Pt_1
L'attrice ha dimesso copia di schermate del sito web della convenuta riportanti 27 necrologi/annunci funebri, con indicazione della data e del luogo dei funerali dei defunti, quale doc. 4, cui si è riferita la teste Tes_1
RTe convenuta non ha contestato né che i suddetti annunci siano stati pubblicati sul proprio sito web, né, conseguentemente, che i relativi servizi funebri siano stati dalla stessa svolti.
Comportando necessariamente il servizio funebre l'utilizzo di carro funebre con autista, servizio che doveva svolgere in esclusiva deve ritenersi sufficientemente dimostrata da Pt_1
quest'ultima l'avvenuta violazione, da parte della committente, della relativa obbligazione, con pagina 7 di 9 conseguente diritto dell'attrice di ottenere l'importo pattuito a titolo di penale, che risulta pari a complessivi € 5.400,00 (euro 200,00 x 27 violazioni).
A nulla rileva che l'attrice abbia emesso fattura per tale importo (maggiorato di € 2,00 per imposta di bollo), come peraltro previsto dall'art. 16 del contratto, ai fini dell'ulteriore domanda relativa al pagamento di interessi;
non trattandosi di fornitura di beni e servizi, ma di applicazione di penali contrattuali, dovute a titolo risarcitorio, sul relativo importo non sono dovuti interessi nella misura prevista per i ritardi nelle transazioni commerciali, ma unicamente interessi legali dalla data della messa in mora (17.08.2021, doc. 5 parte attrice) al saldo effettivo.
Come contestato da parte convenuta, non è infine dovuto all'attrice l'ulteriore importo di €
9.000,00, richiesto a titolo di ulteriore risarcimento dei danni asseritamente subiti (mancato utile)
a causa della violazione del suddetto patto di esclusiva, prevedendo l'art. 1382 c.c. che “la clausola con cui si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”, convenzione che nel caso non risulta dal contratto dedotto in lite.
La domanda relativa al risarcimento di detti danni ulteriori deve quindi essere rigettata.
Sulla base di quanto accertato parte convenuta deve pertanto condannarsi al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 4.951,12, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze indicate in ciascuna fattura di cui al doc. 2 di parte attrice e sino al saldo effettivo, e all'ulteriore pagamento dell'importo di € 5.402,00, oltre ad interessi legali dal
17.08.2021 al saldo effettivo.
Stante l'esito della causa sussistano giustificati motivi per compensare fra le parti, nella misura del 50%, le spese di lite rispettivamente sostenute, con condanna della convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, del residuo 50% delle spese di lite da questa sostenute, percentuale che viene liquidata come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (50% valori medi della tabella di riferimento).
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice e per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 4.951,12, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002, dalle singole scadenze indicate in ciascuna fattura di cui al doc. 2 di parte attrice e sino al saldo effettivo, e all'ulteriore pagamento dell'importo di € 5.402,00, oltre ad interessi legali dal 17.08.2021 al saldo effettivo.
Rigetta le ulteriori domande ed eccezioni rispettivamente formulate dalle parti.
Dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute nella misura del 50%.
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione del residuo 50% delle spese di lite sostenute da parte attrice, percentuale che liquida in € 132,00 per spese ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 18/02/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
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