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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/09/2025, n. 4879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4879 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6357/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025 tra:
C.F. residente in [...] C.F._1
Pievebovigliana 18 rappresentato, difeso dall'Avv. Emanuela Febbi e domiciliato presso il suo studio sito in Roma, in Via Filippo Ermini n.68
- APPELLANTE -
CONTRO
(cf ), elettivamente domiciliato ai fini del CP_1 C.F._2 presente procedimento in Roma Via Attilio Regolo 12/d presso lo studio dell'avv.
Massimiliano Fazi (c.f. ) che lo rappresenta e difende nel C.F._3 presente grado di giudizio, giusta procura che allegata alla comparsa di costituzione.
- APPELLATO – Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10121/23.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 10121/23 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto ad il CP_1 pagamento in suo favore della complessiva somma di € 10.000,00 oltre interessi legali e spese di procedura, ha così statuito:
“Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto;
condanna l'opposto alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida nella somma di € 150,00 per esborsi ed € 1.200,00 per compenso oltre spese generali Iva e CPA come per legge”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. 132 c.p.c e 1813, 2041, 2697, comma 2,
2727, 2729, c.c. omessa- apparente -illogica – insufficiente e contraddittoria motivazione. Errata valutazione delle prove-travisamento dei fatti- nullità della sentenza.
2. Mancata ammissione delle prove richieste- di omessa motivazione su un Pt_2 punto decisivo della controversia - Motivazione apparente -
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa in totale riforma della sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti, accogliere in toto l'appello proposto e per l'effetto, in via principale: rigettare in toto l'opposizione, per tutti i motivi dedotti in atti, confermare il decreto ingiuntivo opposto rg 47986/21 n. 16806/21 emesso dal
Tribunale Civile di Roma e accertare e dichiarare la sussistenza del credito dell'opposta nella misura di ulteriori € 20.000,00 e/o nella diversa misura maggiore pag. 2/7 e/o minore che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma diversa eventualmente accertata e/o dovuta.
In via subordinata: previo accertamento dell'arricchimento senza giusta causa conseguito dal sig. condannarlo ex 2041 cc, a ripetere e/o CP_1 indennizzare l'attore/opposto della diminuzione patrimoniale subita, pari ad €
10.000,00 e/o ad ulteriori € 20.000,00 e/o alla somma maggiore o minore che risulterà dovuta oltre agli interessi legali.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito l'appellato il quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Roma adita, Seconda Sezione Civile, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa:
1) in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello come proposto per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.;
2) in via subordinata: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
3) in via gradata nel merito: respingere, siccome totalmente infondato, l'appello proposto dal Sig. avverso e per la riforma della sentenza Parte_3
23/06/2023, non notificata, Tribunale Civile di Roma nella persona del giudice onorario Dott. Erminio Colazingari nel procedimento R.G 70402/21;
4) in via istruttoria: rigettare tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante;
5) In ogni caso con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 3.6.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini in quanto anticipatamente concessi come da Decreto presidenziale e non ulteriormente richiesti.
L'appello è ammissibile avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza s suo dire da riformarsi e le ragioni sottese all'atto impugnatorio.
pag. 3/7 Nel merito: come primo motivo l'appellante lamenta la omessa motivazione da parte del
Tribunale in ordine alla domanda integrativa da lui proposta nei confronti della controparte all'esito della integrazione di quella inziale successivamente all'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta dall' . CP_1
Sostiene, in particolare la difesa dell'appellante, che correttamente era stata svolta con la prima memoria ex art. 183 comma V^ n. 6 c.p.c. una mera integrazione della iniziale domanda tendente ad ottenere la restituzione della somma di € 10.000,00 quale prestito effettato in favore dell' mediante consegna di una vaglia postale CP_1
e con il preciso impegno della successiva restituzione come da ricognizione di debito regolarmente sottoscritto.
Il Tribunale avrebbe motivato sinteticamente senza nulla dire in ordine al secondo mutuo di € 20.000,00 effettuato sempre in favore dell' e della di lui sorella CP_1 come da analoga ricognizione di debito ed in relazione a cui alcuna contestazione era stata in verità spiegata dall'apponente.
Peraltro, in violazione del principio dell'onere della prova, il Primo Giudice non avrebbe tenuto conto che sarebbe stato onere della controparte fornire la prova della eventuale donazione delle somme di denaro, laddove tale prova non sarebbe stata affatto fornita da controparte.
In ogni caso, sarebbe stata da ritenersi ammissibile la domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. pure proposta in via subordinata.
Con il secondo motivo, la difesa appellante si duole anche della omessa e, comunque, errata decisione nella parte in cui non sono state ammesse le istanze istruttorie, ivi compreso il deferito giuramento decisorio sulle circostanze capitolate.
Va premesso che, secondo la tesi di parte appellante, solo all'esito della opposizione della controparte si sarebbe avveduta, ricercando i documenti relativi al presunto mutuo di € 10.000,00, di aver effettuato altri prestiti in favore anche degli altri familiari dell' in considerazione dei rapporti di grande amicizia intercorrenti CP_1 con il loro genitore, tra cui quello di € 20.000,00 la cui restituzione era stata ugualmente garantita sia dall'odierno appellato che dalla di lui sorella di cui era condebitore.
pag. 4/7 Si tratta all'evidenza di rapporti ben distinti tra di loro ed aventi origine da circostanze fattuali ugualmente distinte e, quindi, la domanda non era ammissibile.
Sulla questione, del resto, si è anche di recente pronunciata la S.C. a S.S.U.U. affermando il principio per cui “l'opposto, nella comparsa di risposta, può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (Cass. SS.UU. 15.10.204 n.
26727), circostanza queta non ricorrente nel caso di specie.
Venendo alla originaria domanda relativa al primo dei due mutui per il quale è stata richiesta ed ingiunta la restituzione della somma di € 10.000,00, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
E' certo che l'atto ricognitivo prodotto in fotocopia asseritamente sottoscritto dall'appellato è stato da questi espressamente disconosciuto, sicchè non risulta essere stata neanche fornita la prova della dazione effettiva della somma di denaro, né tanto meno dell'impegno alla restituzione.
L'appellante si duole della mancanza di prova da parte dell'appellato della natura di liberalità della consegna della somma ma, in verità, è proprio la assenza della prova della stessa consegna che difetta.
Inoltre, è pacifico, come insegna la S.C. che il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la “res” oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, a opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale
(Cass. Ord. N. 35959 del 22.11.2021).
Per superare detto onere probatorio, come detto non ricadendo la prova contraria in capo alla controparte appellata, il aveva formulato istanze istruttorie Parte_1
pag. 5/7 mediante ordine di esibizione ( dal cui esito non dipenderebbe comunque l'obbligo di restituzione) e prova per testi su circostanze peraltro in parte inammissibili in ragione del divieto dell'art. 2722 c.c. come correttamente evidenziato dal Primo
Giudice, sia mediante il deferimento di un giuramento decisorio.
Tuttavia, il giuramento nei limiti in cui è stato formulato non è ammissibile.
Infatti, è principio della S.C., che “il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il Giudice con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione – possa limitarsi a verificare l'”an iuratum sit” onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto” (Cass. 27471/2019).
Nel caso di specie, difetta nella presenza nei capitoli oggetto del deferimento del giuramento, proprio la tesi difensiva prospettata dal delato.
Dunque, si ribadisce, il giuramento è inammissibile e non può essere ammesso.
Ne consegue, la correttezza della decisione di rigetto della domanda principale proposta dal e, per le motivazioni in fatto sopra espresse, andava Parte_1 certamente respinta anche la domanda subordinata.
L'appello va, dunque, ugualmente respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10121/23 del Tribunale di Parte_1
Roma, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
pag. 6/7 Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente giudizio che, per l'intero, liquida per competenze in €
5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto
Così deciso alla camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6357/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025 tra:
C.F. residente in [...] C.F._1
Pievebovigliana 18 rappresentato, difeso dall'Avv. Emanuela Febbi e domiciliato presso il suo studio sito in Roma, in Via Filippo Ermini n.68
- APPELLANTE -
CONTRO
(cf ), elettivamente domiciliato ai fini del CP_1 C.F._2 presente procedimento in Roma Via Attilio Regolo 12/d presso lo studio dell'avv.
Massimiliano Fazi (c.f. ) che lo rappresenta e difende nel C.F._3 presente grado di giudizio, giusta procura che allegata alla comparsa di costituzione.
- APPELLATO – Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10121/23.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 10121/23 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto ad il CP_1 pagamento in suo favore della complessiva somma di € 10.000,00 oltre interessi legali e spese di procedura, ha così statuito:
“Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto;
condanna l'opposto alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida nella somma di € 150,00 per esborsi ed € 1.200,00 per compenso oltre spese generali Iva e CPA come per legge”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. 132 c.p.c e 1813, 2041, 2697, comma 2,
2727, 2729, c.c. omessa- apparente -illogica – insufficiente e contraddittoria motivazione. Errata valutazione delle prove-travisamento dei fatti- nullità della sentenza.
2. Mancata ammissione delle prove richieste- di omessa motivazione su un Pt_2 punto decisivo della controversia - Motivazione apparente -
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa in totale riforma della sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti, accogliere in toto l'appello proposto e per l'effetto, in via principale: rigettare in toto l'opposizione, per tutti i motivi dedotti in atti, confermare il decreto ingiuntivo opposto rg 47986/21 n. 16806/21 emesso dal
Tribunale Civile di Roma e accertare e dichiarare la sussistenza del credito dell'opposta nella misura di ulteriori € 20.000,00 e/o nella diversa misura maggiore pag. 2/7 e/o minore che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma diversa eventualmente accertata e/o dovuta.
In via subordinata: previo accertamento dell'arricchimento senza giusta causa conseguito dal sig. condannarlo ex 2041 cc, a ripetere e/o CP_1 indennizzare l'attore/opposto della diminuzione patrimoniale subita, pari ad €
10.000,00 e/o ad ulteriori € 20.000,00 e/o alla somma maggiore o minore che risulterà dovuta oltre agli interessi legali.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito l'appellato il quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Roma adita, Seconda Sezione Civile, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa:
1) in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello come proposto per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.;
2) in via subordinata: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
3) in via gradata nel merito: respingere, siccome totalmente infondato, l'appello proposto dal Sig. avverso e per la riforma della sentenza Parte_3
23/06/2023, non notificata, Tribunale Civile di Roma nella persona del giudice onorario Dott. Erminio Colazingari nel procedimento R.G 70402/21;
4) in via istruttoria: rigettare tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante;
5) In ogni caso con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 3.6.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini in quanto anticipatamente concessi come da Decreto presidenziale e non ulteriormente richiesti.
L'appello è ammissibile avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza s suo dire da riformarsi e le ragioni sottese all'atto impugnatorio.
pag. 3/7 Nel merito: come primo motivo l'appellante lamenta la omessa motivazione da parte del
Tribunale in ordine alla domanda integrativa da lui proposta nei confronti della controparte all'esito della integrazione di quella inziale successivamente all'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta dall' . CP_1
Sostiene, in particolare la difesa dell'appellante, che correttamente era stata svolta con la prima memoria ex art. 183 comma V^ n. 6 c.p.c. una mera integrazione della iniziale domanda tendente ad ottenere la restituzione della somma di € 10.000,00 quale prestito effettato in favore dell' mediante consegna di una vaglia postale CP_1
e con il preciso impegno della successiva restituzione come da ricognizione di debito regolarmente sottoscritto.
Il Tribunale avrebbe motivato sinteticamente senza nulla dire in ordine al secondo mutuo di € 20.000,00 effettuato sempre in favore dell' e della di lui sorella CP_1 come da analoga ricognizione di debito ed in relazione a cui alcuna contestazione era stata in verità spiegata dall'apponente.
Peraltro, in violazione del principio dell'onere della prova, il Primo Giudice non avrebbe tenuto conto che sarebbe stato onere della controparte fornire la prova della eventuale donazione delle somme di denaro, laddove tale prova non sarebbe stata affatto fornita da controparte.
In ogni caso, sarebbe stata da ritenersi ammissibile la domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. pure proposta in via subordinata.
Con il secondo motivo, la difesa appellante si duole anche della omessa e, comunque, errata decisione nella parte in cui non sono state ammesse le istanze istruttorie, ivi compreso il deferito giuramento decisorio sulle circostanze capitolate.
Va premesso che, secondo la tesi di parte appellante, solo all'esito della opposizione della controparte si sarebbe avveduta, ricercando i documenti relativi al presunto mutuo di € 10.000,00, di aver effettuato altri prestiti in favore anche degli altri familiari dell' in considerazione dei rapporti di grande amicizia intercorrenti CP_1 con il loro genitore, tra cui quello di € 20.000,00 la cui restituzione era stata ugualmente garantita sia dall'odierno appellato che dalla di lui sorella di cui era condebitore.
pag. 4/7 Si tratta all'evidenza di rapporti ben distinti tra di loro ed aventi origine da circostanze fattuali ugualmente distinte e, quindi, la domanda non era ammissibile.
Sulla questione, del resto, si è anche di recente pronunciata la S.C. a S.S.U.U. affermando il principio per cui “l'opposto, nella comparsa di risposta, può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (Cass. SS.UU. 15.10.204 n.
26727), circostanza queta non ricorrente nel caso di specie.
Venendo alla originaria domanda relativa al primo dei due mutui per il quale è stata richiesta ed ingiunta la restituzione della somma di € 10.000,00, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
E' certo che l'atto ricognitivo prodotto in fotocopia asseritamente sottoscritto dall'appellato è stato da questi espressamente disconosciuto, sicchè non risulta essere stata neanche fornita la prova della dazione effettiva della somma di denaro, né tanto meno dell'impegno alla restituzione.
L'appellante si duole della mancanza di prova da parte dell'appellato della natura di liberalità della consegna della somma ma, in verità, è proprio la assenza della prova della stessa consegna che difetta.
Inoltre, è pacifico, come insegna la S.C. che il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la “res” oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, a opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale
(Cass. Ord. N. 35959 del 22.11.2021).
Per superare detto onere probatorio, come detto non ricadendo la prova contraria in capo alla controparte appellata, il aveva formulato istanze istruttorie Parte_1
pag. 5/7 mediante ordine di esibizione ( dal cui esito non dipenderebbe comunque l'obbligo di restituzione) e prova per testi su circostanze peraltro in parte inammissibili in ragione del divieto dell'art. 2722 c.c. come correttamente evidenziato dal Primo
Giudice, sia mediante il deferimento di un giuramento decisorio.
Tuttavia, il giuramento nei limiti in cui è stato formulato non è ammissibile.
Infatti, è principio della S.C., che “il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il Giudice con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione – possa limitarsi a verificare l'”an iuratum sit” onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto” (Cass. 27471/2019).
Nel caso di specie, difetta nella presenza nei capitoli oggetto del deferimento del giuramento, proprio la tesi difensiva prospettata dal delato.
Dunque, si ribadisce, il giuramento è inammissibile e non può essere ammesso.
Ne consegue, la correttezza della decisione di rigetto della domanda principale proposta dal e, per le motivazioni in fatto sopra espresse, andava Parte_1 certamente respinta anche la domanda subordinata.
L'appello va, dunque, ugualmente respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10121/23 del Tribunale di Parte_1
Roma, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
pag. 6/7 Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente giudizio che, per l'intero, liquida per competenze in €
5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto
Così deciso alla camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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