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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 10363/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10363 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) ex art. 473 bis.49 e bis.51 c.p.c. promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FUMIENTO MARIA GRAZIA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Abate Alferio n. 58
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2025 e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 26/05/2022, che dalla loro
[...] unione non erano nati figli, nonché che i coniugi non avevano di fatto convissuto, in attesa di individuare un'abitazione ove fissare la dimora congiunta, risiedendo la presso la casa Parte_1
1 materna e l' presso la propria abitazione, rappresentavano la volontà di separarsi in Parte_2 quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale e, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo ai sensi degli artt. 473- bis 49 e bis 51 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 15.07.2025, celebrata in modalità cartolare, i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi e di ottenere, decorsi i termini di legge, la pronuncia divorzile.
Il Tribunale, acquisito il parere del PM, riservava la decisione al Collegio.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, rappresentando altresì di non aver mai di fatto convissuto, sin da quando avevano contratto matrimonio, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda di divorzio e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Si dà atto che le parti non hanno concordato statuizioni accessorie.
Venendo alle spese di lite, nulla si dispone in questa sede in ordine alle stesse, non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito del decorso dei termini di legge ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n. 25, parte I, s., sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2022);
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione della causa sul ruolo per la domanda divorzile;
d) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10363 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) ex art. 473 bis.49 e bis.51 c.p.c. promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FUMIENTO MARIA GRAZIA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Abate Alferio n. 58
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2025 e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 26/05/2022, che dalla loro
[...] unione non erano nati figli, nonché che i coniugi non avevano di fatto convissuto, in attesa di individuare un'abitazione ove fissare la dimora congiunta, risiedendo la presso la casa Parte_1
1 materna e l' presso la propria abitazione, rappresentavano la volontà di separarsi in Parte_2 quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale e, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo ai sensi degli artt. 473- bis 49 e bis 51 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 15.07.2025, celebrata in modalità cartolare, i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi e di ottenere, decorsi i termini di legge, la pronuncia divorzile.
Il Tribunale, acquisito il parere del PM, riservava la decisione al Collegio.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, rappresentando altresì di non aver mai di fatto convissuto, sin da quando avevano contratto matrimonio, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda di divorzio e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Si dà atto che le parti non hanno concordato statuizioni accessorie.
Venendo alle spese di lite, nulla si dispone in questa sede in ordine alle stesse, non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito del decorso dei termini di legge ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n. 25, parte I, s., sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2022);
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione della causa sul ruolo per la domanda divorzile;
d) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti
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