Ordinanza cautelare 12 maggio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento datato -OMISSIS- notificato al datore di lavoro in pari data, -OMISSIS- con il quale è stata decretata la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato a favore del ricorrente in data 4 febbraio 2024 su istanza del datore di lavoro, sig. -OMISSIS- nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c, e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2026 il dott. NI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 1° aprile 2025 e depositato in data 24 aprile 2025 il ricorrente ha impugnato un provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale.
Il Ministero si è costituito in giudizio instando per la reiezione della pretesa.
All’esito della camera di consiglio del 9 maggio 2025, con ordinanza del -OMISSIS-, il Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento disponendo un riesame da parte dell’Amministrazione.
In data 25 novembre 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato il provvedimento di conferma della revoca adottato in data 17 luglio 2025, motivato con riferimento all’incapacità reddituale del datore di lavoro. Con memoria del 23 dicembre 2025 la Difesa erariale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della nuova determinazione dell’Amministrazione. Parte ricorrente non ha svolto ulteriori difese.
All’udienza pubblica del 23 gennaio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Il Collegio non può che richiamare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale « si determina una situazione di improcedibilità per carenza di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che, senza essere satisfattivi della pretesa dedotta in giudizio, e anzi anche quando reiterino o aggravino la lesione, modifichino la situazione di diritto o di fatto, in senso favorevole o no, in guisa da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell'atto originariamente impugnato » (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7913).
Ebbene, nel caso di specie è documentato che l’Amministrazione, in adempimento dell’ordinanza cautelare, ha rivalutato la posizione del ricorrente e confermato la revoca. Non risulta che tale atto sia stato impugnato, anche perché il ricorrente nulla ha dedotto in seguito al deposito dello stesso.
Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La definizione in rito e gli interessi sottesi alla controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU RU, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
NI LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LI | IU RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.