TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/10/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 22 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2018, cui sono state riunite le cause nn.
802/2018, 632/2023 e 385/2024, vertenti
TRA
C.F. e P.IVA: , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Follonica (GR) Via Archimede n. 150, in persona del suo Presidente del C.d.A. e
Legale Rappresentante Sig. rappresentata e difesa dal Prof. Parte_2
Avv. Luca Tartaglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze Corso Italia 29, giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
( , in persona del suo Presidente pro-tempore, con sede CP_1 P.IVA_2
in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, che agisce anche quale mandatario della rappresentato e difeso, dall'Avv. Katya Lea Napoletano CP_2
elettivamente domiciliato in Grosseto, via Trento 44, presso la sede provinciale dell'Istituto.
OPPOSTO NONCHÉ
con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, P.I. ; C.F. CP_3 P.IVA_3
in persona del , rappresentato e P.IVA_4 Controparte_4
difeso dall'avv. Maria Elena Mancuso Severini.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente giudizio n. 574/18: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi
esposti, di annullare l'avviso di addebito di cui in epigrafe, in quanto nullo, illegittimo,
inammissibile, infondato, ingiusto ed errato in fatto ed in diritto, previa immediata
sospensione della provvisoria esecutività di esso;
con vittoria di spese, diritti ed
onorari”.
Opponente giudizio n. 802/18: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi
esposti:
- preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività dell'avviso di addebito di cui
in epigrafe;
- poi, sempre preliminarmente, di procedere alla riunione del presente procedimento a
quello analogo già pendente avanti codesto stesso Tribunale di Grosseto, Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe Grosso, al n. 574/2018 R.G. Lavoro;
- infine, nel merito, di annullare l'avviso di addebito di cui in epigrafe, in quanto nullo,
illegittimo, inammissibile, infondato, ingiusto ed errato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, di diritti e di onorari”.
Pag. 2 di 12 Opponente giudizio n. 632/23: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi
esposti, di annullare la cartella di pagamento di cui in epigrafe, in quanto essa e le
pretese ivi contenute sono nulle, illegittime, inammissibili, infondate, ingiuste ed errate
in fatto ed in diritto, previa immediata sospensione della provvisoria esecutività della
stessa; con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Opponente giudizio n. 385/24: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi
esposti:
- preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività dell'avviso di addebito di cui
in epigrafe;
- poi, sempre preliminarmente, di procedere alla riunione del presente procedimento a
quello analogo già pendente avanti codesto stesso Tribunale di Grosseto, Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe Grosso, al n. 574/2018 R.G. Lavoro;
- infine, nel merito, di annullare l'avviso di addebito di cui in epigrafe, in quanto
prescritti i contributi pretesi e comunque in quanto nullo, illegittimo, inammissibile,
infondato, ingiusto ed errato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e di onorari del giudizio”
Opposto giudizio n 574/18 e 802/18: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni CP_1
diversa istanza disattesa e reietta, previa revoca della sospensiva per i motivi
esposti, rigettare il ricorso avversario, poiché infondato per i motivi di cui in narrativa,
confermando l'avviso opposto condannando controparte al pagamento della somma ivi
indicata o della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa.”
Opposto giudizio 385/24: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza CP_1
disattesa e reietta, previa revoca della sospensiva, siccome infondata, previa
dichiarazione di carenza di legittimazione della , trattandosi di contributi CP_2
Pag. 3 di 12 post 2006 non ceduti, rigettare il ricorso avversario, poiché infondato per i motivi di cui
in narrativa, confermando l'avviso opposto condannando controparte al pagamento
della somma ivi indicata o della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa”.
Opposto giudizio 632/23: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito preliminarmente, CP_3
ritenuta l'opportunità della partecipazione al presente giudizio dell' estendere il CP_1
contraddittorio nei suoi confronti;
-Sempre preliminarmente, attesa l'attuale pendenza del giudizio proposto avverso
l' si chiede altresì che l'Ill.mo Tribunale valuti l'opportunità di sospendere il CP_1
presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente con presso la Corte CP_1
di cassazione;
- Dichiarare cessata la materia del contendere in parte qua, in relazione all'erroneità di
calcolo e stante la correzione parziale del dovuto;
- Nel merito respingere la domanda di parte ricorrente e, pertanto, confermare la cartella
esattoriale impugnata.
Spese e competenze di lite rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto con il numero di ruolo 574/2018 la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
351.2018.00009169.75.000 - dell'importo di euro 6.929,25 notificato in data
13.07.2018 a mezzo pec - emesso per il recupero delle differenze contributive dovute all'emissione di note di rettifica relative ai mesi di
Gennaio, Febbraio, Ottobre e Novembre 2017, con le quali l' CP_1
asseriva che, sulla base dei dati forniti con flusso e delle CP_5
caratteristiche contributive, gli importi dichiarati nei suddetti periodi
Pag. 4 di 12 non sarebbero rispondenti a quelli da calcolati alla luce della corretta applicazione delle disposizioni vigenti.
Con separato ricorso iscritto con il numero di ruolo 802/2018, la
[...]
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
351.2018.00010705.30.000 dell'importo di € 3.215,57, notificato in data
13.11.2018; con altro ricorso, iscritto con il numero di ruolo n. 632/2023,
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
051.2023.00081429.91.000 dell'importo di € 62.431,33 notificata il
21.9.2023, emessa dall' Agenzia delle Entrate della provincia di Grosseto
su incarico dell' sede di Grosseto;
infine con ulteriore ricorso CP_3
iscritto al n.r.g. 385/2024 la medesima società proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 351.2024.00000647.07.000 dell'importo di
€ 7.039,12, notificato in data 26.03.2024.
Con i suddetti atti parte ricorrente contestava le note di rettifica e gli avvisi di addebito emessi dall' sulla scorta di un presunto errato CP_1
inquadramento della società iscritta ai fini contributivi quale impresa artigiana, ritenendola invece impresa industriale. Analogamente è a dirsi con riguardo alla cartella di pagamento emessa dall' pure CP_3
basata sulla modifica dell'inquadramento aziendale dalla gestione artigiana a quella industriale, con conseguente ricalcolo dei premi assicurativi.
Parte ricorrente deduceva la non debenza delle somme indicate a ricalcolo, deducendo d'aver rispettato i requisiti normativi per la qualifica di impresa artigiana: la prevalenza delle lavorazioni manuali, il coinvolgimento diretto dei soci e il rispetto dei limiti dimensionali di legge.
Pag. 5 di 12 I procedimenti sopra indicati venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettiva in quanto vertenti sulla medesima questione di fondo ovverosia la qualifica di impresa artigiana della con la Parte_1
conseguente pretesa contributiva e assicurativa vantata da e CP_1
CP_6
[...]
2. resisteva alla domanda contestando quanto dedotto dal
[...] CP_1
ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna della controparte al pagamento della somma ivi indicata o della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito della causa.
3. Si costituiva altresì deducendo l'infondatezza del ricorso;
in CP_3
particolare evidenziava come, ai sensi dell'art. 49 L. 88/1989 e dell'art. 1
del D.Lgs. 38/2000, l' fosse tenuto a inquadrare le società nella CP_3
gestione tariffaria dei premi secondo la classificazione senza CP_1
potersi discostare da tale parametro né esercitare discrezionalità in merito.
4. Svolta l'istruttoria ed escussi numerosi testimoni, all'odierna udienza sul deposito di memorie autorizzate, la causa veniva discussa e decisa mediante sentenza di cui è data contestuale lettura.
***
5. Per la definizione delle questioni di causa giova richiamare la normativa di riferimento in merito alla qualificazione di un'impresa come artigiana.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 8 agosto 1985, n. 443, (legge-quadro sull'artigianato) "È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore
artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo
Pag. 6 di 12 prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche
semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di
prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni
o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio
dell'impresa (…) È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla
presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed
esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società ((. . .)) per
azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci,
ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche
manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione
preminente sul capitale.”
Ai sensi della legge quadro sull'artigianato, dunque, la qualificazione di un'impresa come artigiana sussiste quando l'esercizio dell'attività
economica diretta alla produzione di beni o alla fornitura di servizi è
caratterizzata – tra l'altro - da prevalente manualità e operosità diretta del titolare o dei soci.
Inoltre l'art. 5 della L. 443/1985 prevede l'iscrizione obbligatoria nel
Registro delle Imprese Artigiane, gestito dalle Camere di Commercio,
per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana. Difatti,
l'iscrizione attesta il possesso dei requisiti di legge e permette di usufruire di agevolazioni fiscali e contributive.
6. è annotata dal 24.01.2011 nella Sezione speciale delle Parte_1
imprese artigiane con lavorazione tradizionale della C.C.I.A.A. di
Grosseto (cfr. visura camerale prodotta da parte ricorrente doc.10).
Pag. 7 di 12 L'attività prevalente della consistente nella Parte_1
produzione e vendita di salumi tipici locali mediante lavorazione manuale e metodi naturali, rientra nel settore delle lavorazioni tradizionali alimentari, come definito:
1) dall'art. 19, comma 3, L.R. Toscana 53/2008 che include la “produzione e stagionatura di salumi” tra le lavorazioni tradizionali, con limite dimensionale massimo di 32 dipendenti (elevabile a 40 con apprendisti) e;
2) dall'Allegato A del D.P.G.R. 55/R/2009 che riconosce la CP_4
lavorazione tradizionale alimentare (codice ATECO 10.13), codice corrispondente con quello della Parte_1
Al di là dell'aspetto formale dell'iscrizione l'albo provinciale delle imprese artigiane, con ordinanza resa in data 20 marzo 2024 – cui si rimanda - il Tribunale si è pronunciato in ordine alla rilevanza del precedente tra le parti di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n.
33833/2023 del 04.12.2023, che ha confermato la sentenza resa dalla Corte
di Appello di Firenze n. 948/2017 del 26.09.2017 - relativamente a un ricorso in opposizione proposto dalla avverso Parte_1
l'avviso di addebito dell' di Grosseto n. 351-2013-00009278-83-000 CP_1
del 09.12.2013, notificato in data 08.01.2014, emesso sulla base del verbale unico di accertamento dell' di Grosseto n. 000297483/T01 del CP_1
23.10.2012, con il quale i funzionari ispettivi avevano contestato la qualifica artigiana della relativamente al periodo dal Parte_1
24.01.2011 al 30.09.2012 – rilevando che esso deve essere vagliato alla luce del fatto che l'accertamento riguardava un periodo ben antecedente rispetto a quello qui oggetto di causa (mesi di gennaio, febbraio, ottobre,
Pag. 8 di 12 novembre e dicembre 2017), così ammettendo le prove richieste dall'opponente onde verificare l'effettiva presenza dei requisiti di azienda artigiana in capo alla società ricorrente per il periodo successivo a quello oggetto di pronuncia.
Occorre quindi accertare, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta,
l'eventuale sussistenza dei requisiti per la qualificazione della Parte_1
come impresa artigiana.
7. Relativamente al requisito oggettivo, tutti i dipendenti addetti ai vari reparti della produzione hanno confermato la manualità delle lavorazioni delle carni, l'inesistenza di una linea meccanizzata e lo svolgimento dell'attività con metodi naturali, a partire dalla selezione delle materie prime fino all'etichettatura, confermando quindi l'artigianalità in tutte le fasi del ciclo produttivo.
In particolare, il teste dipendente della ricorrente dal Testimone_1
1998 a tempo indeterminato ha così dichiarato: “…Nel mio reparto siamo in
tre o quattro a occuparci della preparazione manuale dei prodotti”, aggiungendo
“ADR: Vero. l'azienda opera manualmente, non ha una linea meccanizzata di
Testim produzione” ed infine “ Vero;
in particolare è vero che i prodotti stagionati
costituiscono gran parte della produzione prodotti e si caratterizzano per la
notevole artigianalità”.
Altra teste di parte ricorrente, , che segue la parte contabile Testimone_3
e amministrativa della società come professionista a partita IVA, ha dichiarato che non esiste una catena meccanizzata di produzione e che l'azienda opera manualmente in tutte le fasi a partire dalla scelta delle carni fino all'etichettatura.
Pag. 9 di 12 8. Sotto il profilo soggettivo, altro elemento fondamentale oggetto di necessario riscontro è il coinvolgimento personale degli imprenditori. La
Corte di Cassazione ha infatti costantemente affermato che la partecipazione diretta e manuale del titolare o dei soci al processo produttivo è indispensabile per ottenere la qualifica di impresa artigiana ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge Quadro sull'Artigianato. Non è
sufficiente che il socio svolga attività organizzativa o gestionale, essendo invece necessario che partecipi personalmente e manualmente alla produzione o alla prestazione del servizio (cfr. es., Ordinanza Cassazione
Civile Sez. Lavoro n. 11014/2025).
Nel caso di specie, dall'escussione testimoniale emerge chiaramente che i soci socio di maggioranza con l'80% del capitale sociale, Parte_2
e moglie del e socia di minoranza con la residua Testimone_4 Pt_1
quota, partecipano personalmente, quotidianamente e anche manualmente all'attività produttiva dell'azienda. Si evince, infatti, in modo univoco dall'istruttoria svolta che il partecipi attivamente Pt_1
e costantemente alle varie fasi del processo produttivo, dalla scelta delle materie prime al controllo della stagionatura.
In proposito, il teste ha così dichiarato: “ADR: Vero;
in Testimone_1
particolare lui è responsabile delle cd. stufe dove avviene la prima fase della
stagionatura, oltre che del controllo e della verifica delle fasi successive. Lui
controlla giornalmente se innalzare o abbassare la temperatura per la migliore
riuscita del processo”.
La signora gestisce invece la fase del confezionamento, con Tes_4
impegno quotidiano;
si veda in tal senso la dichiarazione della teste la quale ha rappresenta che “…entrambi lavorano personalmente lì Tes_3
Pag. 10 di 12 con ruoli diversi, il si occupa delle carni e della produzione, la moglie del Pt_1
confezionamento, seleziona i lotti anche in base alle preferenze dei clienti (es.
non tutti vogliono i prodotti sottovuoto); i prodotti sono destinati sia al mercato
italiano che estero”.
I soci e hanno quindi sempre svolto Parte_2 Testimone_4
partecipazione personale al ciclo produttivo nonché attività di direzione e controllo dell'operato dei dipendenti.
9. Per ciò che attiene il rispetto dei limiti dimensionali, l'art. 4 della legge n.
443 del 1985 stabilisce per l'impresa di settore un massimo di 32
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16 (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti). Ebbene, il limite massimo di 32 dipendenti (o 40 con apprendisti) non è mai stato superato negli anni 2017–2023. Tale dato, confermato dai testi testimoni escussi, in particolare dal teste che svolge l'attività di Testimone_5
consulente del lavoro a favore della ricorrente (il quale ha precisato di aver personalmente curato la tenuta di tali dati e di averli verificati mensilmente), è stato suffragato dalla documentazione allegata al ricorso
(doc. 15, parte ricorrente nel procedimento riunito n.r.g. 632/2023).
10. Risulta quindi prova piena e rigorosa della correttezza dell'inquadramento dell'impresa come artigiana. Conseguentemente gli avvisi di addebito emessi dall' e la connessa cartella di pagamento CP_1
emessa dall' Agenzia delle Entrate su incarico dell' devono CP_3
ritenersi illegittimi e come tali devono quindi essere annullati.
Pag. 11 di 12 11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU
n. 77 del 2.4.2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato dalla
[...]
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così Parte_1
provvede:
- annulla l'avviso di addebito opposto n. 351.2018.00009169.75.000 e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dallo stesso portate;
- annulla l'avviso di addebito opposto n. 351.2018.00010705.30.000 e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dallo stesso portate;
- annulla l'avviso di addebito opposto n. 351.2024.00000647.07.000 e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dallo stesso portate;
- annulla la cartella di pagamento opposta n. 051.2023.00081429.91.000 e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dalla stessa portate;
- condanna le parti resistenti in solido al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 6.200 per compensi professionali, oltre spese, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 22 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 12 di 12
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 22 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2018, cui sono state riunite le cause nn.
802/2018, 632/2023 e 385/2024, vertenti
TRA
C.F. e P.IVA: , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Follonica (GR) Via Archimede n. 150, in persona del suo Presidente del C.d.A. e
Legale Rappresentante Sig. rappresentata e difesa dal Prof. Parte_2
Avv. Luca Tartaglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze Corso Italia 29, giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
( , in persona del suo Presidente pro-tempore, con sede CP_1 P.IVA_2
in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, che agisce anche quale mandatario della rappresentato e difeso, dall'Avv. Katya Lea Napoletano CP_2
elettivamente domiciliato in Grosseto, via Trento 44, presso la sede provinciale dell'Istituto.
OPPOSTO NONCHÉ
con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, P.I. ; C.F. CP_3 P.IVA_3
in persona del , rappresentato e P.IVA_4 Controparte_4
difeso dall'avv. Maria Elena Mancuso Severini.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente giudizio n. 574/18: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi
esposti, di annullare l'avviso di addebito di cui in epigrafe, in quanto nullo, illegittimo,
inammissibile, infondato, ingiusto ed errato in fatto ed in diritto, previa immediata
sospensione della provvisoria esecutività di esso;
con vittoria di spese, diritti ed
onorari”.
Opponente giudizio n. 802/18: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi
esposti:
- preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività dell'avviso di addebito di cui
in epigrafe;
- poi, sempre preliminarmente, di procedere alla riunione del presente procedimento a
quello analogo già pendente avanti codesto stesso Tribunale di Grosseto, Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe Grosso, al n. 574/2018 R.G. Lavoro;
- infine, nel merito, di annullare l'avviso di addebito di cui in epigrafe, in quanto nullo,
illegittimo, inammissibile, infondato, ingiusto ed errato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, di diritti e di onorari”.
Pag. 2 di 12 Opponente giudizio n. 632/23: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi
esposti, di annullare la cartella di pagamento di cui in epigrafe, in quanto essa e le
pretese ivi contenute sono nulle, illegittime, inammissibili, infondate, ingiuste ed errate
in fatto ed in diritto, previa immediata sospensione della provvisoria esecutività della
stessa; con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Opponente giudizio n. 385/24: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi
esposti:
- preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività dell'avviso di addebito di cui
in epigrafe;
- poi, sempre preliminarmente, di procedere alla riunione del presente procedimento a
quello analogo già pendente avanti codesto stesso Tribunale di Grosseto, Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe Grosso, al n. 574/2018 R.G. Lavoro;
- infine, nel merito, di annullare l'avviso di addebito di cui in epigrafe, in quanto
prescritti i contributi pretesi e comunque in quanto nullo, illegittimo, inammissibile,
infondato, ingiusto ed errato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e di onorari del giudizio”
Opposto giudizio n 574/18 e 802/18: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni CP_1
diversa istanza disattesa e reietta, previa revoca della sospensiva per i motivi
esposti, rigettare il ricorso avversario, poiché infondato per i motivi di cui in narrativa,
confermando l'avviso opposto condannando controparte al pagamento della somma ivi
indicata o della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa.”
Opposto giudizio 385/24: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza CP_1
disattesa e reietta, previa revoca della sospensiva, siccome infondata, previa
dichiarazione di carenza di legittimazione della , trattandosi di contributi CP_2
Pag. 3 di 12 post 2006 non ceduti, rigettare il ricorso avversario, poiché infondato per i motivi di cui
in narrativa, confermando l'avviso opposto condannando controparte al pagamento
della somma ivi indicata o della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa”.
Opposto giudizio 632/23: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito preliminarmente, CP_3
ritenuta l'opportunità della partecipazione al presente giudizio dell' estendere il CP_1
contraddittorio nei suoi confronti;
-Sempre preliminarmente, attesa l'attuale pendenza del giudizio proposto avverso
l' si chiede altresì che l'Ill.mo Tribunale valuti l'opportunità di sospendere il CP_1
presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente con presso la Corte CP_1
di cassazione;
- Dichiarare cessata la materia del contendere in parte qua, in relazione all'erroneità di
calcolo e stante la correzione parziale del dovuto;
- Nel merito respingere la domanda di parte ricorrente e, pertanto, confermare la cartella
esattoriale impugnata.
Spese e competenze di lite rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto con il numero di ruolo 574/2018 la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
351.2018.00009169.75.000 - dell'importo di euro 6.929,25 notificato in data
13.07.2018 a mezzo pec - emesso per il recupero delle differenze contributive dovute all'emissione di note di rettifica relative ai mesi di
Gennaio, Febbraio, Ottobre e Novembre 2017, con le quali l' CP_1
asseriva che, sulla base dei dati forniti con flusso e delle CP_5
caratteristiche contributive, gli importi dichiarati nei suddetti periodi
Pag. 4 di 12 non sarebbero rispondenti a quelli da calcolati alla luce della corretta applicazione delle disposizioni vigenti.
Con separato ricorso iscritto con il numero di ruolo 802/2018, la
[...]
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
351.2018.00010705.30.000 dell'importo di € 3.215,57, notificato in data
13.11.2018; con altro ricorso, iscritto con il numero di ruolo n. 632/2023,
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
051.2023.00081429.91.000 dell'importo di € 62.431,33 notificata il
21.9.2023, emessa dall' Agenzia delle Entrate della provincia di Grosseto
su incarico dell' sede di Grosseto;
infine con ulteriore ricorso CP_3
iscritto al n.r.g. 385/2024 la medesima società proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 351.2024.00000647.07.000 dell'importo di
€ 7.039,12, notificato in data 26.03.2024.
Con i suddetti atti parte ricorrente contestava le note di rettifica e gli avvisi di addebito emessi dall' sulla scorta di un presunto errato CP_1
inquadramento della società iscritta ai fini contributivi quale impresa artigiana, ritenendola invece impresa industriale. Analogamente è a dirsi con riguardo alla cartella di pagamento emessa dall' pure CP_3
basata sulla modifica dell'inquadramento aziendale dalla gestione artigiana a quella industriale, con conseguente ricalcolo dei premi assicurativi.
Parte ricorrente deduceva la non debenza delle somme indicate a ricalcolo, deducendo d'aver rispettato i requisiti normativi per la qualifica di impresa artigiana: la prevalenza delle lavorazioni manuali, il coinvolgimento diretto dei soci e il rispetto dei limiti dimensionali di legge.
Pag. 5 di 12 I procedimenti sopra indicati venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettiva in quanto vertenti sulla medesima questione di fondo ovverosia la qualifica di impresa artigiana della con la Parte_1
conseguente pretesa contributiva e assicurativa vantata da e CP_1
CP_6
[...]
2. resisteva alla domanda contestando quanto dedotto dal
[...] CP_1
ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna della controparte al pagamento della somma ivi indicata o della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito della causa.
3. Si costituiva altresì deducendo l'infondatezza del ricorso;
in CP_3
particolare evidenziava come, ai sensi dell'art. 49 L. 88/1989 e dell'art. 1
del D.Lgs. 38/2000, l' fosse tenuto a inquadrare le società nella CP_3
gestione tariffaria dei premi secondo la classificazione senza CP_1
potersi discostare da tale parametro né esercitare discrezionalità in merito.
4. Svolta l'istruttoria ed escussi numerosi testimoni, all'odierna udienza sul deposito di memorie autorizzate, la causa veniva discussa e decisa mediante sentenza di cui è data contestuale lettura.
***
5. Per la definizione delle questioni di causa giova richiamare la normativa di riferimento in merito alla qualificazione di un'impresa come artigiana.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 8 agosto 1985, n. 443, (legge-quadro sull'artigianato) "È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore
artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo
Pag. 6 di 12 prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche
semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di
prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni
o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio
dell'impresa (…) È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla
presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed
esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società ((. . .)) per
azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci,
ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche
manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione
preminente sul capitale.”
Ai sensi della legge quadro sull'artigianato, dunque, la qualificazione di un'impresa come artigiana sussiste quando l'esercizio dell'attività
economica diretta alla produzione di beni o alla fornitura di servizi è
caratterizzata – tra l'altro - da prevalente manualità e operosità diretta del titolare o dei soci.
Inoltre l'art. 5 della L. 443/1985 prevede l'iscrizione obbligatoria nel
Registro delle Imprese Artigiane, gestito dalle Camere di Commercio,
per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana. Difatti,
l'iscrizione attesta il possesso dei requisiti di legge e permette di usufruire di agevolazioni fiscali e contributive.
6. è annotata dal 24.01.2011 nella Sezione speciale delle Parte_1
imprese artigiane con lavorazione tradizionale della C.C.I.A.A. di
Grosseto (cfr. visura camerale prodotta da parte ricorrente doc.10).
Pag. 7 di 12 L'attività prevalente della consistente nella Parte_1
produzione e vendita di salumi tipici locali mediante lavorazione manuale e metodi naturali, rientra nel settore delle lavorazioni tradizionali alimentari, come definito:
1) dall'art. 19, comma 3, L.R. Toscana 53/2008 che include la “produzione e stagionatura di salumi” tra le lavorazioni tradizionali, con limite dimensionale massimo di 32 dipendenti (elevabile a 40 con apprendisti) e;
2) dall'Allegato A del D.P.G.R. 55/R/2009 che riconosce la CP_4
lavorazione tradizionale alimentare (codice ATECO 10.13), codice corrispondente con quello della Parte_1
Al di là dell'aspetto formale dell'iscrizione l'albo provinciale delle imprese artigiane, con ordinanza resa in data 20 marzo 2024 – cui si rimanda - il Tribunale si è pronunciato in ordine alla rilevanza del precedente tra le parti di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n.
33833/2023 del 04.12.2023, che ha confermato la sentenza resa dalla Corte
di Appello di Firenze n. 948/2017 del 26.09.2017 - relativamente a un ricorso in opposizione proposto dalla avverso Parte_1
l'avviso di addebito dell' di Grosseto n. 351-2013-00009278-83-000 CP_1
del 09.12.2013, notificato in data 08.01.2014, emesso sulla base del verbale unico di accertamento dell' di Grosseto n. 000297483/T01 del CP_1
23.10.2012, con il quale i funzionari ispettivi avevano contestato la qualifica artigiana della relativamente al periodo dal Parte_1
24.01.2011 al 30.09.2012 – rilevando che esso deve essere vagliato alla luce del fatto che l'accertamento riguardava un periodo ben antecedente rispetto a quello qui oggetto di causa (mesi di gennaio, febbraio, ottobre,
Pag. 8 di 12 novembre e dicembre 2017), così ammettendo le prove richieste dall'opponente onde verificare l'effettiva presenza dei requisiti di azienda artigiana in capo alla società ricorrente per il periodo successivo a quello oggetto di pronuncia.
Occorre quindi accertare, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta,
l'eventuale sussistenza dei requisiti per la qualificazione della Parte_1
come impresa artigiana.
7. Relativamente al requisito oggettivo, tutti i dipendenti addetti ai vari reparti della produzione hanno confermato la manualità delle lavorazioni delle carni, l'inesistenza di una linea meccanizzata e lo svolgimento dell'attività con metodi naturali, a partire dalla selezione delle materie prime fino all'etichettatura, confermando quindi l'artigianalità in tutte le fasi del ciclo produttivo.
In particolare, il teste dipendente della ricorrente dal Testimone_1
1998 a tempo indeterminato ha così dichiarato: “…Nel mio reparto siamo in
tre o quattro a occuparci della preparazione manuale dei prodotti”, aggiungendo
“ADR: Vero. l'azienda opera manualmente, non ha una linea meccanizzata di
Testim produzione” ed infine “ Vero;
in particolare è vero che i prodotti stagionati
costituiscono gran parte della produzione prodotti e si caratterizzano per la
notevole artigianalità”.
Altra teste di parte ricorrente, , che segue la parte contabile Testimone_3
e amministrativa della società come professionista a partita IVA, ha dichiarato che non esiste una catena meccanizzata di produzione e che l'azienda opera manualmente in tutte le fasi a partire dalla scelta delle carni fino all'etichettatura.
Pag. 9 di 12 8. Sotto il profilo soggettivo, altro elemento fondamentale oggetto di necessario riscontro è il coinvolgimento personale degli imprenditori. La
Corte di Cassazione ha infatti costantemente affermato che la partecipazione diretta e manuale del titolare o dei soci al processo produttivo è indispensabile per ottenere la qualifica di impresa artigiana ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge Quadro sull'Artigianato. Non è
sufficiente che il socio svolga attività organizzativa o gestionale, essendo invece necessario che partecipi personalmente e manualmente alla produzione o alla prestazione del servizio (cfr. es., Ordinanza Cassazione
Civile Sez. Lavoro n. 11014/2025).
Nel caso di specie, dall'escussione testimoniale emerge chiaramente che i soci socio di maggioranza con l'80% del capitale sociale, Parte_2
e moglie del e socia di minoranza con la residua Testimone_4 Pt_1
quota, partecipano personalmente, quotidianamente e anche manualmente all'attività produttiva dell'azienda. Si evince, infatti, in modo univoco dall'istruttoria svolta che il partecipi attivamente Pt_1
e costantemente alle varie fasi del processo produttivo, dalla scelta delle materie prime al controllo della stagionatura.
In proposito, il teste ha così dichiarato: “ADR: Vero;
in Testimone_1
particolare lui è responsabile delle cd. stufe dove avviene la prima fase della
stagionatura, oltre che del controllo e della verifica delle fasi successive. Lui
controlla giornalmente se innalzare o abbassare la temperatura per la migliore
riuscita del processo”.
La signora gestisce invece la fase del confezionamento, con Tes_4
impegno quotidiano;
si veda in tal senso la dichiarazione della teste la quale ha rappresenta che “…entrambi lavorano personalmente lì Tes_3
Pag. 10 di 12 con ruoli diversi, il si occupa delle carni e della produzione, la moglie del Pt_1
confezionamento, seleziona i lotti anche in base alle preferenze dei clienti (es.
non tutti vogliono i prodotti sottovuoto); i prodotti sono destinati sia al mercato
italiano che estero”.
I soci e hanno quindi sempre svolto Parte_2 Testimone_4
partecipazione personale al ciclo produttivo nonché attività di direzione e controllo dell'operato dei dipendenti.
9. Per ciò che attiene il rispetto dei limiti dimensionali, l'art. 4 della legge n.
443 del 1985 stabilisce per l'impresa di settore un massimo di 32
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16 (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti). Ebbene, il limite massimo di 32 dipendenti (o 40 con apprendisti) non è mai stato superato negli anni 2017–2023. Tale dato, confermato dai testi testimoni escussi, in particolare dal teste che svolge l'attività di Testimone_5
consulente del lavoro a favore della ricorrente (il quale ha precisato di aver personalmente curato la tenuta di tali dati e di averli verificati mensilmente), è stato suffragato dalla documentazione allegata al ricorso
(doc. 15, parte ricorrente nel procedimento riunito n.r.g. 632/2023).
10. Risulta quindi prova piena e rigorosa della correttezza dell'inquadramento dell'impresa come artigiana. Conseguentemente gli avvisi di addebito emessi dall' e la connessa cartella di pagamento CP_1
emessa dall' Agenzia delle Entrate su incarico dell' devono CP_3
ritenersi illegittimi e come tali devono quindi essere annullati.
Pag. 11 di 12 11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU
n. 77 del 2.4.2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato dalla
[...]
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così Parte_1
provvede:
- annulla l'avviso di addebito opposto n. 351.2018.00009169.75.000 e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dallo stesso portate;
- annulla l'avviso di addebito opposto n. 351.2018.00010705.30.000 e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dallo stesso portate;
- annulla l'avviso di addebito opposto n. 351.2024.00000647.07.000 e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dallo stesso portate;
- annulla la cartella di pagamento opposta n. 051.2023.00081429.91.000 e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dalla stessa portate;
- condanna le parti resistenti in solido al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 6.200 per compensi professionali, oltre spese, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 22 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 12 di 12