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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
CASCINI PROSPERO, RE
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 467/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 324/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031100674 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031100674 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G061100675-2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G061100675-2022 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 827/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In via principale riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte respingere l'appello proposto dall'Ufficio e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado che ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati n. T7G031100674/2022 e n. T7G061100675/2022, entrambi per l'anno 2016, notificati all'odierna appellata in data 29/06/2022, con ogni consequenziale statuizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio nel suo atto di appello contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, depositata il 26/03/2024 e notificata il 15/04/2024, premette che per l'anno accertato la società ha dichiarato una perdita di euro 33.233,00 a fronte di ricavi dichiarati pari ad euro 305.596,00 e che, come meglio precisato nelle motivazioni dell'accertamento, a fronte di un costo del venduto di 447 pezzi ( ricavato dalla somma delle esistenze iniziali e degli acquisti, essendo le rimanenze finali dichiarate pari a zero), è emerso che i pezzi complessivamente fatturati sono stati soltanto 282, per ricavi complessivi dichiarati pari ad euro
280.775,00 e che pertanto è stato constatato che 165 prodotti non risultavano essere stati fatturati e ciò anche in applicazione della presunzione di legge di cui all'art. 4, comma 2, del d.p.r. 441/97, secondo cui si presumono ceduti i beni acquistati importati e prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso fatta eccezione per il recupero dei costi di competenza per euro 964,00 non oggetto di impugnazione, ritenendo che i conteggi dei pezzi fatti dall'agenzia non potessero esere condivisi in quanto la contribuente acquista separati componenti per essere poi venduti ed assemblati in un unico “pezzo”.
Con il primo motivo l'appellante addebita alla sentenza il travisamento dei fatti per aver affermato che non ci sarebbe corrispondenza tra i “pezzi” presi in considerazione dall'ufficio come acquisti effettuati o come rimanenze iniziali di magazzino, e quelli indicati nelle fatture di vendita.
L'Ufficio mette in rilievo che la ricostruzione operata ha suddiviso i prodotti sulla base della descrizione riportata sulle fatture attive emesse dalla società (e prodotte dalla stessa in sede di giudizio). Le tipologie dei pezzi non fatturati che l'Ufficio ha contestato sono le stesse che la società ha esposto nelle proprie fatture di vendita non avendo al contrario riscontrato l'omessa fatturazione dei componenti: vetro, distanziatore, telaio mobile, telaio fisso, controtelaio, scuri, persiane, serrande, veneziane, banchine e monoblocco, erroneamente indicati nella sentenza come prodotti che avrebbero inciso nella ricostruzione induttiva. Anche l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui la società non si limiterebbe alla vendita, ma provvederebbe anche alla installazione risulta irrilevante in quanto in ogni caso nelle fatture emesse risulta chiaramente evidenziato il numero dei prodotti installati o venduti.
L'accertamento analitico induttivo dell'Ufficio ha preso le mosse dalla constatazione di gravi incongruenze tra i ricavi , gli acquisti e le rimanenze in applicazione dell'art. 62-sexies del Dl 331/1993, nel suo combinato disposto con l'articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973.
Nell'anno accertato infatti, risulta che la società abbia acquistato 374 prodotti destinati alla rivendita/ installazione;
inoltre, da quanto dichiarato dalla stessa società, il magazzino all'inizio del 2016 risultava comprendere 73 prodotti (quali rimanenze dell'anno precedente), mentre al 31 dicembre risultava essere azzerato. Conseguentemente, la società avrebbe dovuto fatturare 447 prodotti, mentre dall'esame delle fatture emesse risulta la cessione/installazione di soli 282 pezzi.
Legittima risulta la determinazione dei maggiori ricavi, in quanto è stato applicato al costo del venduto il ricarico medio riferibile a ciascuna categoria di prodotto (finestra, portoncino, persiana, zanzariera ecc… come da tavola 1 e 2 a pagina 3 e 4 dell'accertamento), calcolato sulla base delle fatture emesse dalla stessa società nell'anno accertato a seguito della cessione ed installazione di prodotti analoghi. La parte peraltro non è stata in grado di effettuare una riconciliazione tra i prodotti acquistati e quelli rivenduti, e non ha pertanto fornito prova contraria alle incongruenze rilevate dall'ufficio.
Con il secondo motivo critica la decisione per aver affermato essere credibile l'esistenza di pagamenti anticipati nel 2015 per opere ancora da eseguire, alla luce della giustificazione fornita dalla ricorrente vale a dire l'interesse del committente ad ottenere sgravi fiscali. Secondo la parte , le esistenze iniziali dovevano ritenersi riferite a contratti di appalto stipulati nell'anno precedente e già fatturati nel medesimo anno, in relazione ai quali i lavori sarebbero però stati eseguiti nel 2016. Inoltre la parte aveva affermato, sia nel corso del contradditorio che in giudizio, che alcuni prodotti, come le porte interne, sarebbero stati ceduti in omaggio a seguito dell'acquisto dei serramenti esterni. Tuttavia di tutto quanto sopra non è stata data nessuna prova.
L'appellata nelle proprie controdeduzioni precisa di operare nel settore della posa di serramenti e porte.
Facendo seguito agli ordini della clientela provvede ad acquistare i componenti che poi assembla. Pertanto non vende i singoli prodotti ma intrattiene con la clientela un contratto di appalto che comprende anche la posa e l'installazione.
Come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado, si deve considerare che la società odierna appellata abbia ricevuto, in riferimento all'esercizio 2016, 114 ordini (conferimenti di appalto) relativi ad installazione di serramenti o portoncini blindati (doc. 4, ricorsi primo grado R.G.R. n. 102/2023 e R.G.R. n.
103/2023). A fronte di detti ordini, la società contribuente ha ricevuto n. 405 fatture passive per merce necessaria ad evadere gli appalti ricevuti (doc. 5, ricorsi primo grado R.G.R. n. 102/2023 e R.G.R. n.
103/2023), oltre a n. 103 fatture passive per merce richiesta, dal cliente finale, in corso di installazione presso il domicilio di questi (doc. 6, ricorsi primo grado R.G.R. n. 102/2023 e R.G.R. n. 103/2023). Le predette circostanze di fatto, documentalmente provate, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dell'Ufficio il quale, nell'atto di appello nulla ha eccepito in ordine alle cartelle nominative dei clienti di parte odierna appellata che riportano a) l'ordine del cliente con il dettaglio dei particolari da installare;
b) il contratto di appalto;
c) la fattura di acconto con relativa contabile di avvenuto pagamento;
d) la fattura di saldo con relativa contabile di avvenuto pagamento (doc. 4, ricorsi primo grado R.G.R. n. 102/2023 e R.G.R. n.
103/2023).
Quanto al fatto che ordini del 2015 siano stati evasi nel 2016 circostanza ritenuta plausibile di giudici di primo grado l'appellata conferma la giustezza della statuizione a fronte dei bonifici e della documentazione prodotta in giudizio.
L'appellata contesta altresì l'operatività nel caso di specie della presunzione di cessione dei beni che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni ed in ogni caso rileva che la stessa è superata dalle produzioni documentali (ordini sottoscritti dai clienti, con relativo contratto di appalto, le fatture di acconto e di saldo, nonché le contabili di pagamento, con indicazione, nella causale, dei riferimenti per fruire dei benefici fiscali).
Ribadisce che le rimanenze di magazzino non possono giustificare l'accertamento in quanto già fatturate nell'anno precedente per i motivi legati alle agevolazioni fiscali. In merito, invece, alla doglianza relativa al prospetto prodotto sub doc. 8 dei ricorsi di primo grado che conterrebbe – secondo la prospettazione avversaria – “una mera elencazione di fatture di acquisto relative al 2015”, la società contribuente ribadisce come alcuni ordini, sottoscritti dal cliente finale nell'ultima parte dell'anno 2015, hanno avuto effettiva esecuzione nel 2016. Si tratta, nello specifico, degli ordini n. 16 (Nominativo_2) e n. 24 (Nominativo_3). Da ultimo ribadisce che per alcuni clienti è stato fatto omaggio di determinati componenti accessori rispetto all'opera prestata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto. I rilievi mossi dall'Ufficio non hanno trovato probante smentita da parte della contribuente. Poco importa stabilire se la società intrattiene con la clientela un rapporto di appalto o di semplice vendita. Quel che rileva è che dal riscontro tra gli elementi presenti in magazzino all'inizio dell'anno, gli acquisti operati e le cessioni fatturate è stato possibile riscontrare una mancata fatturazione di merce anche in applicazione della presunzione di legge di cui all'art. 4, comma 2, del d.p.r.
441/97. L'ammontare dei ricavi non fatturati è stato determinato applicando un ricarico medio avendo per ciascun prodotto (finestra, portoncino, persiana, zanzariera ecc… ), a riferimento le fatture emesse dalla stessa società nell'anno accertato.
Le controdeduzioni dell'appellata non sono valse a sovvertire il fondamento dell'accertamento sia per l'irrilevanza delle questioni sollevate così è per la insistenza sul fatto che la società non si limita alla semplice vendita ma installa ed assembla i manufatti, sia per la mancanza di prove così è per gli omaggi alla clientela e lo sfasamento tra ordine ed esecuzione nell'annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello dell'Ufficio, dichiara legittimo l'accertamento effettuato. Condanna la contribuente a rifondere alla controparte le spese di primo e secondo grado, liquidate rispettivamente in euro 3.500 ed in euro 4.000, in entrambi i casi oltre a rimborso spese ed accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
CASCINI PROSPERO, RE
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 467/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 324/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031100674 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031100674 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G061100675-2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G061100675-2022 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 827/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In via principale riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte respingere l'appello proposto dall'Ufficio e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado che ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati n. T7G031100674/2022 e n. T7G061100675/2022, entrambi per l'anno 2016, notificati all'odierna appellata in data 29/06/2022, con ogni consequenziale statuizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio nel suo atto di appello contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, depositata il 26/03/2024 e notificata il 15/04/2024, premette che per l'anno accertato la società ha dichiarato una perdita di euro 33.233,00 a fronte di ricavi dichiarati pari ad euro 305.596,00 e che, come meglio precisato nelle motivazioni dell'accertamento, a fronte di un costo del venduto di 447 pezzi ( ricavato dalla somma delle esistenze iniziali e degli acquisti, essendo le rimanenze finali dichiarate pari a zero), è emerso che i pezzi complessivamente fatturati sono stati soltanto 282, per ricavi complessivi dichiarati pari ad euro
280.775,00 e che pertanto è stato constatato che 165 prodotti non risultavano essere stati fatturati e ciò anche in applicazione della presunzione di legge di cui all'art. 4, comma 2, del d.p.r. 441/97, secondo cui si presumono ceduti i beni acquistati importati e prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso fatta eccezione per il recupero dei costi di competenza per euro 964,00 non oggetto di impugnazione, ritenendo che i conteggi dei pezzi fatti dall'agenzia non potessero esere condivisi in quanto la contribuente acquista separati componenti per essere poi venduti ed assemblati in un unico “pezzo”.
Con il primo motivo l'appellante addebita alla sentenza il travisamento dei fatti per aver affermato che non ci sarebbe corrispondenza tra i “pezzi” presi in considerazione dall'ufficio come acquisti effettuati o come rimanenze iniziali di magazzino, e quelli indicati nelle fatture di vendita.
L'Ufficio mette in rilievo che la ricostruzione operata ha suddiviso i prodotti sulla base della descrizione riportata sulle fatture attive emesse dalla società (e prodotte dalla stessa in sede di giudizio). Le tipologie dei pezzi non fatturati che l'Ufficio ha contestato sono le stesse che la società ha esposto nelle proprie fatture di vendita non avendo al contrario riscontrato l'omessa fatturazione dei componenti: vetro, distanziatore, telaio mobile, telaio fisso, controtelaio, scuri, persiane, serrande, veneziane, banchine e monoblocco, erroneamente indicati nella sentenza come prodotti che avrebbero inciso nella ricostruzione induttiva. Anche l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui la società non si limiterebbe alla vendita, ma provvederebbe anche alla installazione risulta irrilevante in quanto in ogni caso nelle fatture emesse risulta chiaramente evidenziato il numero dei prodotti installati o venduti.
L'accertamento analitico induttivo dell'Ufficio ha preso le mosse dalla constatazione di gravi incongruenze tra i ricavi , gli acquisti e le rimanenze in applicazione dell'art. 62-sexies del Dl 331/1993, nel suo combinato disposto con l'articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973.
Nell'anno accertato infatti, risulta che la società abbia acquistato 374 prodotti destinati alla rivendita/ installazione;
inoltre, da quanto dichiarato dalla stessa società, il magazzino all'inizio del 2016 risultava comprendere 73 prodotti (quali rimanenze dell'anno precedente), mentre al 31 dicembre risultava essere azzerato. Conseguentemente, la società avrebbe dovuto fatturare 447 prodotti, mentre dall'esame delle fatture emesse risulta la cessione/installazione di soli 282 pezzi.
Legittima risulta la determinazione dei maggiori ricavi, in quanto è stato applicato al costo del venduto il ricarico medio riferibile a ciascuna categoria di prodotto (finestra, portoncino, persiana, zanzariera ecc… come da tavola 1 e 2 a pagina 3 e 4 dell'accertamento), calcolato sulla base delle fatture emesse dalla stessa società nell'anno accertato a seguito della cessione ed installazione di prodotti analoghi. La parte peraltro non è stata in grado di effettuare una riconciliazione tra i prodotti acquistati e quelli rivenduti, e non ha pertanto fornito prova contraria alle incongruenze rilevate dall'ufficio.
Con il secondo motivo critica la decisione per aver affermato essere credibile l'esistenza di pagamenti anticipati nel 2015 per opere ancora da eseguire, alla luce della giustificazione fornita dalla ricorrente vale a dire l'interesse del committente ad ottenere sgravi fiscali. Secondo la parte , le esistenze iniziali dovevano ritenersi riferite a contratti di appalto stipulati nell'anno precedente e già fatturati nel medesimo anno, in relazione ai quali i lavori sarebbero però stati eseguiti nel 2016. Inoltre la parte aveva affermato, sia nel corso del contradditorio che in giudizio, che alcuni prodotti, come le porte interne, sarebbero stati ceduti in omaggio a seguito dell'acquisto dei serramenti esterni. Tuttavia di tutto quanto sopra non è stata data nessuna prova.
L'appellata nelle proprie controdeduzioni precisa di operare nel settore della posa di serramenti e porte.
Facendo seguito agli ordini della clientela provvede ad acquistare i componenti che poi assembla. Pertanto non vende i singoli prodotti ma intrattiene con la clientela un contratto di appalto che comprende anche la posa e l'installazione.
Come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado, si deve considerare che la società odierna appellata abbia ricevuto, in riferimento all'esercizio 2016, 114 ordini (conferimenti di appalto) relativi ad installazione di serramenti o portoncini blindati (doc. 4, ricorsi primo grado R.G.R. n. 102/2023 e R.G.R. n.
103/2023). A fronte di detti ordini, la società contribuente ha ricevuto n. 405 fatture passive per merce necessaria ad evadere gli appalti ricevuti (doc. 5, ricorsi primo grado R.G.R. n. 102/2023 e R.G.R. n.
103/2023), oltre a n. 103 fatture passive per merce richiesta, dal cliente finale, in corso di installazione presso il domicilio di questi (doc. 6, ricorsi primo grado R.G.R. n. 102/2023 e R.G.R. n. 103/2023). Le predette circostanze di fatto, documentalmente provate, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dell'Ufficio il quale, nell'atto di appello nulla ha eccepito in ordine alle cartelle nominative dei clienti di parte odierna appellata che riportano a) l'ordine del cliente con il dettaglio dei particolari da installare;
b) il contratto di appalto;
c) la fattura di acconto con relativa contabile di avvenuto pagamento;
d) la fattura di saldo con relativa contabile di avvenuto pagamento (doc. 4, ricorsi primo grado R.G.R. n. 102/2023 e R.G.R. n.
103/2023).
Quanto al fatto che ordini del 2015 siano stati evasi nel 2016 circostanza ritenuta plausibile di giudici di primo grado l'appellata conferma la giustezza della statuizione a fronte dei bonifici e della documentazione prodotta in giudizio.
L'appellata contesta altresì l'operatività nel caso di specie della presunzione di cessione dei beni che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni ed in ogni caso rileva che la stessa è superata dalle produzioni documentali (ordini sottoscritti dai clienti, con relativo contratto di appalto, le fatture di acconto e di saldo, nonché le contabili di pagamento, con indicazione, nella causale, dei riferimenti per fruire dei benefici fiscali).
Ribadisce che le rimanenze di magazzino non possono giustificare l'accertamento in quanto già fatturate nell'anno precedente per i motivi legati alle agevolazioni fiscali. In merito, invece, alla doglianza relativa al prospetto prodotto sub doc. 8 dei ricorsi di primo grado che conterrebbe – secondo la prospettazione avversaria – “una mera elencazione di fatture di acquisto relative al 2015”, la società contribuente ribadisce come alcuni ordini, sottoscritti dal cliente finale nell'ultima parte dell'anno 2015, hanno avuto effettiva esecuzione nel 2016. Si tratta, nello specifico, degli ordini n. 16 (Nominativo_2) e n. 24 (Nominativo_3). Da ultimo ribadisce che per alcuni clienti è stato fatto omaggio di determinati componenti accessori rispetto all'opera prestata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto. I rilievi mossi dall'Ufficio non hanno trovato probante smentita da parte della contribuente. Poco importa stabilire se la società intrattiene con la clientela un rapporto di appalto o di semplice vendita. Quel che rileva è che dal riscontro tra gli elementi presenti in magazzino all'inizio dell'anno, gli acquisti operati e le cessioni fatturate è stato possibile riscontrare una mancata fatturazione di merce anche in applicazione della presunzione di legge di cui all'art. 4, comma 2, del d.p.r.
441/97. L'ammontare dei ricavi non fatturati è stato determinato applicando un ricarico medio avendo per ciascun prodotto (finestra, portoncino, persiana, zanzariera ecc… ), a riferimento le fatture emesse dalla stessa società nell'anno accertato.
Le controdeduzioni dell'appellata non sono valse a sovvertire il fondamento dell'accertamento sia per l'irrilevanza delle questioni sollevate così è per la insistenza sul fatto che la società non si limita alla semplice vendita ma installa ed assembla i manufatti, sia per la mancanza di prove così è per gli omaggi alla clientela e lo sfasamento tra ordine ed esecuzione nell'annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello dell'Ufficio, dichiara legittimo l'accertamento effettuato. Condanna la contribuente a rifondere alla controparte le spese di primo e secondo grado, liquidate rispettivamente in euro 3.500 ed in euro 4.000, in entrambi i casi oltre a rimborso spese ed accessori di legge.