Articolo 2 della Legge 3 febbraio 2011, n. 7
Articolo 1Articolo 3
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25 febbraio 2011
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.

Entrata in vigore il 25 febbraio 2011