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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/11/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 523/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 523/2023, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, promossa da: con sede in VIA KENNEDY 181 BARCELLONA Parte_1 [...]
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ALFANO SERGIO, c.f. Parte_2 P.IVA_1
, domiciliato in VIA KENNEDY 133 98051 BARCELLONA POZZO DI C.F._1
GOTTO
ATTORE
CONTRO con sede in VIALE BRENTA 18/B 20139 MILANO Controparte_1
ITALIA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. PASSARO DANIELE, c.f. P.IVA_2
, domiciliato in VIA UMBERTO I BARCELLONA POZZO DI GOTTO C.F._2
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6/4/2023 la deduceva che in seno alla procedura Parte_1 esecutiva n. 12/2018, nell'ambito della quale era stata proposta opposizione ancora pendente, il creditore procedente aveva ottenuto l'assegnazione della somma Controparte_2 complessiva di € 623.075,61, a parziale soddisfo del maggior credito azionato, e che con l'atto di precetto in questa sede opposto il detto creditore “insiste nel reclamare il residuo credito - seppur limitandolo in questo atto alla minore somma di € 300.000,00 (DOC.10) – ponendo alla base del suo ragionamento logico-matematico per la quantificazione di interessi moratori, ancora una volta,
l'importo iniziale di € 1.602.140,64 in luogo della minore somma di € 1.216.768,97 (così ridotta al netto della somma di € 385.371,69 oggetto della detta riduzione)” (pag. 4 citazione). L'attrice pertanto proponeva opposizione al precetto notificato deducendo: la nullità del precetto per difetto di procura;
la carenza di legittimazione attiva;
la nullità del contratto di mutuo per violazione del limite ex art. 38 TUB e della delibera CICR del 22/4/1995; la conseguente nullità del precetto per difetto di notifica del titolo esecutivo;
la genericità della pretesa azionata, errata nella relativa quantificazione (“Nella premessa dell'atto di precetto oggi opposto, infatti, pur dichiarando
l'intervenuta limitazione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto per la somma di € 385.371,69, di fatto NON NE TIENE CONTO, laddove pone alla base del proprio ragionamento logico- matematico per la quantificazione di interessi moratori, ancora una volta, l'importo iniziale di €
1.602.140,64 in luogo della minore somma di € 1.216.768,97 (così ridotta al netto della somma di €
385.371,69 oggetto della detta riduzione)”: cfr. pag. 9); l'usurarietà del tasso di interesse applicato.
Chiedeva, dunque, la nullità dell'atto di precetto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8/11/2023 si costituiva la Controparte_1 deducendo l'infondatezza degli avversi motivi di opposizione e chiedendone pertanto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Avuto riguardo al primo e al secondo motivo di opposizione si osserva quanto segue.
Risultano, in particolare, acquisiti in atti i documenti dimostrativi della titolarità del credito azionato in capo all'odierna opposta. Occorre, infatti, prendere atto dell'allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta (cfr. anche doc. 14, allegato alla memoria del 29/11/2023), da cui si ricava la fusione per incorporazione in anche della (p.i. Controparte_3 Controparte_4
) – ovvero la parte mutuante (cfr., in particolare, il numero di partita iva) del contratto P.IVA_3 del 17/8/2007 (all. 1 atto di citazione) –, e dell'allegato n. 2 della comparsa di costituzione e risposta, da cui si ricava la procura conferita all'avv. Passaro dalla Controparte_5
(poi – cfr. all. 8), a sua volta (nella denominazione di
[...] CP_6 CP_6 nominata procuratrice di (cfr. all. 6 comparsa di costituzione e risposta), Controparte_1 cessionaria del credito di (cfr. all.ti 4 e 5 comparsa di costituzione e risposta, da cui Controparte_3 in particolare si desume che la cessione ha riguardato “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_3 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” - cfr. G.U. n. 93 dell'8/8/2017 -, ciò da cui senz'altro desumere la prova dell'inclusione del credito controverso nella ridetta cessione).
È del pari infondato il terzo motivo di opposizione, con cui parte opponente contesta la validità del contratto di mutuo azionato in ragione del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.
È, invero, sufficiente al riguardo richiamare il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, d.lg. n. 385 del
1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione (qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale») la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass. civ., sez. un., 16/11/2022, n. 33719). Va, dunque, rilevata l'infondatezza della censura in parte qua sollevata dall'odierna opponente, non essendo sussumibile la violazione dell'art. 38 TUB nell'alveo applicativo dell'art. 1418 c.c..
In coerenza a quanto da ultimo esposto, rimane assorbito il quarto motivo di opposizione, basato sul presupposto della ritenuta nullità (di contro negata) del contratto di mutuo in ragione del superamento del c.d. limite di finanziabilità.
È, poi, infondato altresì il motivo di opposizione afferente alla genericità ed alla erroneità dell'importo precettato, secondo quanto già argomentato in seno all'ordinanza del 3/1/2024.
Si ricorda, in particolare, che parte attrice nelle osservazioni alla precisazione del credito depositata nella procedura esecutiva n. r.g.e. 21/2018 (all. 8 citazione) ha rappresentato l'erronea indicazione operata dal creditore procedente della “maggiore somma di € 1.556.939,78 a titolo di "sorte capitale residua come da precetto" sulla quale richiede gli interessi moratori convenzionali maturati nelle due annualità ante più una in corso dal 01/08/2017 al 31/12/2018 per € 154.315,30 ed ancora, gli interessi moratori successivi nella misura legale dal 01/02/2019 al 25/02/2022 per €
12.130,03, in luogo di quella di € 1.216.768,97 (così determinata, al netto della somma di €
385.371,69 oggetto della sospensione parziale del titolo azionato)”. In seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha, quindi, ribadito che “Nella premessa dell'atto di precetto oggi opposto, infatti, pur dichiarando l'intervenuta limitazione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto per la somma di € 385.371,69, di fatto NON NE TIENE CONTO, laddove pone alla base del proprio ragionamento logico-matematico per la quantificazione di interessi moratori, ancora una volta, l'importo iniziale di € 1.602.140,64 in luogo della minore somma di € 1.216.768,97 (così ridotta al netto della somma di € 385.371,69 oggetto della detta riduzione)” (pag. 9).
A fronte di ciò deve, nondimeno, evidenziarsi che, pur muovendo dall'importo indicato dall'odierno opponente (€ 1.216.768,97) e pur decurtando le somme percepite nel corso della procedura esecutiva predetta (625.335,31: cfr. pag. 4 atto di precetto del 16/2/2023), il credito residuo è senz'altro superiore a quello del quale oggetto dell'atto di precetto in questa sede opposto (cioè €
300.000,00, espressamente imputato a sorte capitale, oltre spese di precetto: cfr. pagg.
5-6 atto di precetto del 16/2/2023), ciò da cui desumere l'irrilevanza della censura e quindi l'infondatezza della pretesa di annullamento del precetto opposto su di essa basata.
Va, da ultimo, negata fondatezza altresì al sesto motivo di opposizione, con cui è stata lamentata l'applicazione di interessi usurari. Ha dedotto la che “Ebbene, il Dott. Parte_1 Per_1 nell'elaborato peritale datato 03.10.2015 procede alla verifica del TAEG e del tasso di mora convenuto rilevando che lo stesso, in quanto pari a 14,750%, al momento della stipula avvenuta in data 17/08/2007, risulta superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto. Precisa poi, il consulente di parte, che gli interessi pattuiti in contratto, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse, (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente sono superiori al limite di legge (tasso soglia)” (pag. 10 atto di citazione). Si legge, inoltre, nel corpo della consulenza di parte allegata alla domanda (cfr. all. 11 citazione) che
“Viene inoltre convenuto un tasso di mora fisso del 14,75%, previsto da contratto pari al tasso corrispettivo maggiorato di 8,30 punti percentuali” (pag. 9).
Deve, nondimeno, osservarsi che nel contratto del 17/8/2007 il tasso di mora è convenuto all'art. 4 nella misura “pari al tasso effettivo globale medio, vigente di tempo in tempo, per la categoria di operazioni “MUTUI” così come rivelato dal Ministero dell'Economia e dele Finanze con decreto pubblicato in G.U.R.I. in applicazione della Legge n.108 del 7/3/1996, maggiorato del 40%
(quaranta per cento) e con arrotondamento ai cinque (5) centesimi superiori”, sicché, in mancanza di ulteriori elementi (e come implicitamente desumibile dalle conclusioni formulate dal tecnico di parte a pag. 10 della relazione allegata), sembra piuttosto doversi concludere che il tasso suddetto del 14,75% – ripreso dall'odierna opponente nelle proprie difese – costituisce la somma del tasso di interesse corrispettivo (6,45%) con quello di mora (8,30%), ciò da cui desumere l'infondatezza della doglianza in ossequio al principio consolidato in giurisprudenza secondo cui “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n. 9201; cfr. anche Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n. 14472; cfr. anche l'art. 4 d.m. 20/6/2007, prodotto da parte attrice: all. 17).
Quanto, poi, all'usura sopravvenuta rilevata dal consulente tecnico di parte e richiamata da parte opponente a pag. 10 dell'atto di citazione, è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato in materia, secondo cui “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula” (Cassazione civile sez. un., 19/10/2017, n.24675; cfr. anche Cassazione civile sez. III, 17/08/2023, n.24743, e nella giurisprudenza di merito Corte appello Messina sez. I, 22/05/2023, n.434, e Corte appello Ancona sez. I, 11/03/2024, n.418).
Da qui, dunque, l'infondatezza anche del motivo di opposizione in esame, senza la necessità dell'ulteriore approfondimento istruttorio richiesto da parte opponente.
L'opposizione è, dunque, infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa
(costituito dal valore del credito precettato: cfr. art. 17 c.p.c.) e della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate. Non sussistono i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c., non essendovi prova della mala fede nel contegno processuale dell'odierna attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 523/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
Condanna al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 27/11/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 523/2023, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, promossa da: con sede in VIA KENNEDY 181 BARCELLONA Parte_1 [...]
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ALFANO SERGIO, c.f. Parte_2 P.IVA_1
, domiciliato in VIA KENNEDY 133 98051 BARCELLONA POZZO DI C.F._1
GOTTO
ATTORE
CONTRO con sede in VIALE BRENTA 18/B 20139 MILANO Controparte_1
ITALIA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. PASSARO DANIELE, c.f. P.IVA_2
, domiciliato in VIA UMBERTO I BARCELLONA POZZO DI GOTTO C.F._2
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6/4/2023 la deduceva che in seno alla procedura Parte_1 esecutiva n. 12/2018, nell'ambito della quale era stata proposta opposizione ancora pendente, il creditore procedente aveva ottenuto l'assegnazione della somma Controparte_2 complessiva di € 623.075,61, a parziale soddisfo del maggior credito azionato, e che con l'atto di precetto in questa sede opposto il detto creditore “insiste nel reclamare il residuo credito - seppur limitandolo in questo atto alla minore somma di € 300.000,00 (DOC.10) – ponendo alla base del suo ragionamento logico-matematico per la quantificazione di interessi moratori, ancora una volta,
l'importo iniziale di € 1.602.140,64 in luogo della minore somma di € 1.216.768,97 (così ridotta al netto della somma di € 385.371,69 oggetto della detta riduzione)” (pag. 4 citazione). L'attrice pertanto proponeva opposizione al precetto notificato deducendo: la nullità del precetto per difetto di procura;
la carenza di legittimazione attiva;
la nullità del contratto di mutuo per violazione del limite ex art. 38 TUB e della delibera CICR del 22/4/1995; la conseguente nullità del precetto per difetto di notifica del titolo esecutivo;
la genericità della pretesa azionata, errata nella relativa quantificazione (“Nella premessa dell'atto di precetto oggi opposto, infatti, pur dichiarando
l'intervenuta limitazione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto per la somma di € 385.371,69, di fatto NON NE TIENE CONTO, laddove pone alla base del proprio ragionamento logico- matematico per la quantificazione di interessi moratori, ancora una volta, l'importo iniziale di €
1.602.140,64 in luogo della minore somma di € 1.216.768,97 (così ridotta al netto della somma di €
385.371,69 oggetto della detta riduzione)”: cfr. pag. 9); l'usurarietà del tasso di interesse applicato.
Chiedeva, dunque, la nullità dell'atto di precetto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8/11/2023 si costituiva la Controparte_1 deducendo l'infondatezza degli avversi motivi di opposizione e chiedendone pertanto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Avuto riguardo al primo e al secondo motivo di opposizione si osserva quanto segue.
Risultano, in particolare, acquisiti in atti i documenti dimostrativi della titolarità del credito azionato in capo all'odierna opposta. Occorre, infatti, prendere atto dell'allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta (cfr. anche doc. 14, allegato alla memoria del 29/11/2023), da cui si ricava la fusione per incorporazione in anche della (p.i. Controparte_3 Controparte_4
) – ovvero la parte mutuante (cfr., in particolare, il numero di partita iva) del contratto P.IVA_3 del 17/8/2007 (all. 1 atto di citazione) –, e dell'allegato n. 2 della comparsa di costituzione e risposta, da cui si ricava la procura conferita all'avv. Passaro dalla Controparte_5
(poi – cfr. all. 8), a sua volta (nella denominazione di
[...] CP_6 CP_6 nominata procuratrice di (cfr. all. 6 comparsa di costituzione e risposta), Controparte_1 cessionaria del credito di (cfr. all.ti 4 e 5 comparsa di costituzione e risposta, da cui Controparte_3 in particolare si desume che la cessione ha riguardato “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_3 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” - cfr. G.U. n. 93 dell'8/8/2017 -, ciò da cui senz'altro desumere la prova dell'inclusione del credito controverso nella ridetta cessione).
È del pari infondato il terzo motivo di opposizione, con cui parte opponente contesta la validità del contratto di mutuo azionato in ragione del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.
È, invero, sufficiente al riguardo richiamare il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, d.lg. n. 385 del
1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione (qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale») la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass. civ., sez. un., 16/11/2022, n. 33719). Va, dunque, rilevata l'infondatezza della censura in parte qua sollevata dall'odierna opponente, non essendo sussumibile la violazione dell'art. 38 TUB nell'alveo applicativo dell'art. 1418 c.c..
In coerenza a quanto da ultimo esposto, rimane assorbito il quarto motivo di opposizione, basato sul presupposto della ritenuta nullità (di contro negata) del contratto di mutuo in ragione del superamento del c.d. limite di finanziabilità.
È, poi, infondato altresì il motivo di opposizione afferente alla genericità ed alla erroneità dell'importo precettato, secondo quanto già argomentato in seno all'ordinanza del 3/1/2024.
Si ricorda, in particolare, che parte attrice nelle osservazioni alla precisazione del credito depositata nella procedura esecutiva n. r.g.e. 21/2018 (all. 8 citazione) ha rappresentato l'erronea indicazione operata dal creditore procedente della “maggiore somma di € 1.556.939,78 a titolo di "sorte capitale residua come da precetto" sulla quale richiede gli interessi moratori convenzionali maturati nelle due annualità ante più una in corso dal 01/08/2017 al 31/12/2018 per € 154.315,30 ed ancora, gli interessi moratori successivi nella misura legale dal 01/02/2019 al 25/02/2022 per €
12.130,03, in luogo di quella di € 1.216.768,97 (così determinata, al netto della somma di €
385.371,69 oggetto della sospensione parziale del titolo azionato)”. In seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha, quindi, ribadito che “Nella premessa dell'atto di precetto oggi opposto, infatti, pur dichiarando l'intervenuta limitazione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto per la somma di € 385.371,69, di fatto NON NE TIENE CONTO, laddove pone alla base del proprio ragionamento logico-matematico per la quantificazione di interessi moratori, ancora una volta, l'importo iniziale di € 1.602.140,64 in luogo della minore somma di € 1.216.768,97 (così ridotta al netto della somma di € 385.371,69 oggetto della detta riduzione)” (pag. 9).
A fronte di ciò deve, nondimeno, evidenziarsi che, pur muovendo dall'importo indicato dall'odierno opponente (€ 1.216.768,97) e pur decurtando le somme percepite nel corso della procedura esecutiva predetta (625.335,31: cfr. pag. 4 atto di precetto del 16/2/2023), il credito residuo è senz'altro superiore a quello del quale oggetto dell'atto di precetto in questa sede opposto (cioè €
300.000,00, espressamente imputato a sorte capitale, oltre spese di precetto: cfr. pagg.
5-6 atto di precetto del 16/2/2023), ciò da cui desumere l'irrilevanza della censura e quindi l'infondatezza della pretesa di annullamento del precetto opposto su di essa basata.
Va, da ultimo, negata fondatezza altresì al sesto motivo di opposizione, con cui è stata lamentata l'applicazione di interessi usurari. Ha dedotto la che “Ebbene, il Dott. Parte_1 Per_1 nell'elaborato peritale datato 03.10.2015 procede alla verifica del TAEG e del tasso di mora convenuto rilevando che lo stesso, in quanto pari a 14,750%, al momento della stipula avvenuta in data 17/08/2007, risulta superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto. Precisa poi, il consulente di parte, che gli interessi pattuiti in contratto, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse, (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente sono superiori al limite di legge (tasso soglia)” (pag. 10 atto di citazione). Si legge, inoltre, nel corpo della consulenza di parte allegata alla domanda (cfr. all. 11 citazione) che
“Viene inoltre convenuto un tasso di mora fisso del 14,75%, previsto da contratto pari al tasso corrispettivo maggiorato di 8,30 punti percentuali” (pag. 9).
Deve, nondimeno, osservarsi che nel contratto del 17/8/2007 il tasso di mora è convenuto all'art. 4 nella misura “pari al tasso effettivo globale medio, vigente di tempo in tempo, per la categoria di operazioni “MUTUI” così come rivelato dal Ministero dell'Economia e dele Finanze con decreto pubblicato in G.U.R.I. in applicazione della Legge n.108 del 7/3/1996, maggiorato del 40%
(quaranta per cento) e con arrotondamento ai cinque (5) centesimi superiori”, sicché, in mancanza di ulteriori elementi (e come implicitamente desumibile dalle conclusioni formulate dal tecnico di parte a pag. 10 della relazione allegata), sembra piuttosto doversi concludere che il tasso suddetto del 14,75% – ripreso dall'odierna opponente nelle proprie difese – costituisce la somma del tasso di interesse corrispettivo (6,45%) con quello di mora (8,30%), ciò da cui desumere l'infondatezza della doglianza in ossequio al principio consolidato in giurisprudenza secondo cui “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n. 9201; cfr. anche Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n. 14472; cfr. anche l'art. 4 d.m. 20/6/2007, prodotto da parte attrice: all. 17).
Quanto, poi, all'usura sopravvenuta rilevata dal consulente tecnico di parte e richiamata da parte opponente a pag. 10 dell'atto di citazione, è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato in materia, secondo cui “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula” (Cassazione civile sez. un., 19/10/2017, n.24675; cfr. anche Cassazione civile sez. III, 17/08/2023, n.24743, e nella giurisprudenza di merito Corte appello Messina sez. I, 22/05/2023, n.434, e Corte appello Ancona sez. I, 11/03/2024, n.418).
Da qui, dunque, l'infondatezza anche del motivo di opposizione in esame, senza la necessità dell'ulteriore approfondimento istruttorio richiesto da parte opponente.
L'opposizione è, dunque, infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa
(costituito dal valore del credito precettato: cfr. art. 17 c.p.c.) e della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate. Non sussistono i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c., non essendovi prova della mala fede nel contegno processuale dell'odierna attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 523/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
Condanna al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 27/11/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano