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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPINI PAOLO, Presidente MARONI GABRIELE, Relatore BERTOLOTTO ENRICA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Asti
elettivamente domiciliato presso pva.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag.entrate - Riscossione - Asti - Corso Torino N. 18 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01020259001805128000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01020259001805128000 TARI - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01020259001805128000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 92/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente: CHIEDE che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso e per ivi motivi esposti, Voglia: in via preliminare e cautelare, sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento n. 010 2025 90018051 28/000, anche inaudita altera parte, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Asti, notificata al Ricorrente_1 in data 08.07.2025, per le ragioni spiegate in narrativa.
- nel merito, dichiarare l'illegittimità e/o la nullità, o comunque annullare o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento n. 010 2025 90018051 28/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Asti, notificata al Ricorrente_1 in data 08.07.2025, nella parte relativa alle Cartelle nn. 01020120000845451000, 01020130005211881000, 01020140001501467000, 01020140001999526001, 01020160000730543000 e all'Avviso di Accertamento n. TSHM00348, ivi contenuti e dettagliatamente descritti in premessa, e di ogni atto conseguente e consequenziale, e comunque dichiarare l'illegittimità e/o la nullità, annullare o dichiarare inefficaci le sopra citate e descritte Cartelle e l'Avviso di accertamento. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.
Resistente Agenzia Riscossione di Asti: affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e documentare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSO CHE In data 08.07.2025 al Ricorrente_1 è stata notificata, a mezzo posta, da Agenzia delle Entrate-Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Asti, l'Intimazione di pagamento n. 010 2025 90018051 28/000 (all. 1 e 2), dell'importo totale di euro 16.904,13 (sedicimilanovecentoquattro,13), composta dalle seguenti Cartelle: 01020080011338553000; 01020110016832673000; 01020120000845451000; 01020130005211881000; 01020130007135163000; 01020140001501467000; 01020140001999526001; 01020140003555050000; 01020150003164534000; 01020160000730543000; 01020160002249675000 e dall'avviso di accertamento n. TSHM00348. Per mezzo di ricorso, notificato il 30/09/2025 iscritto a ruolo Rg 104/2024, il ricorrente ha impugnato i sopra indicati atti eccependo la prescrizione di parte delle cartelle sottese all'avviso di intimazione impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i crediti erariali in contestazione hanno una prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. e decorrono dal giorno in cui il tributo è esigibile o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo nei confronti del contribuente. La Corte di Cassazione ha chiarito che a detti crediti non può essere applicata il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Detti crediti non possono essere considerati prestazioni periodiche derivando gli stessi ogni anno da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Stessa regola vale per gli accessori del tributo. Le sanzioni sono da considerarsi unitarie al tributo stesso, pertanto, la prescrizione dell'intero tributo risulta essere a tutti gli effetti decennale. Premesso quanto sopra, in merito alla contestazione del ricorrente riguardante la prescrizione delle cartelle per cui è causa, si rileva che il periodo da considerare al fine della prescrizione decennale si compone sia del periodo tecnico decorrente dalla data della notifica e per la durata decennale e sia dalle varie sospensioni dei termini che sono intervenute in detto periodo. C'è da sottolineare inoltre che la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione avverso l'atto in precedenza notificato. Ai sensi del combinato disposto degli cui agli artt. 19 e21 d.lgs 546/92. Il ricorrente ha presentato due certificazioni a sostegno del fatto che le notifiche degli atti impositivi sono state notificate in residenze diverse da quelle in cui il ricorrente risiedeva all'epoca. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 27729 del 15.10.2024 depositata il 25.10.24 ha stabilito che se l'ufficiale giudiziario conosce la residenza e l'indirizzo, ma non trova l'interessato o altri consegnatari, segue la procedura di irreperibilità. Questo a dimostrazione che la notifica non è nulla ma segue un iter diverso finalizzato a garantire la conoscenza dell'atto al soggetto passivo dello stesso. Orbene, l'Ufficio impositore ha proceduto alla notificazione degli atti per cui è causa al ricorrente presso l'indirizzo dall'Ufficio stesso conosciuto. Da quanto risulta agli atti il ricorrente non ha mai provveduto a comunicare l'eventuale variazione di indirizzo. L'Ufficio ha di conseguenza provveduto alle notificazioni degli atti avvalendosi delle procedure previste dalla normativa vigente, come stabilito con sentenza n. 27729/2024 dalla Corte di Cassazione. Risulta di conseguenza legittimo l'operato dell'Ufficio. Considerato il tempo trascorso, le vicissitudini per la riscossione degli atti impostivi, nonché un comportamento poco attivo da parte del resistente, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
In nome del popolo italiano la Corte di Giustizia Tributaria I grado di Asti, II sezione, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPINI PAOLO, Presidente MARONI GABRIELE, Relatore BERTOLOTTO ENRICA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Asti
elettivamente domiciliato presso pva.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag.entrate - Riscossione - Asti - Corso Torino N. 18 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01020259001805128000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01020259001805128000 TARI - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01020259001805128000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 92/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente: CHIEDE che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso e per ivi motivi esposti, Voglia: in via preliminare e cautelare, sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento n. 010 2025 90018051 28/000, anche inaudita altera parte, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Asti, notificata al Ricorrente_1 in data 08.07.2025, per le ragioni spiegate in narrativa.
- nel merito, dichiarare l'illegittimità e/o la nullità, o comunque annullare o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento n. 010 2025 90018051 28/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Asti, notificata al Ricorrente_1 in data 08.07.2025, nella parte relativa alle Cartelle nn. 01020120000845451000, 01020130005211881000, 01020140001501467000, 01020140001999526001, 01020160000730543000 e all'Avviso di Accertamento n. TSHM00348, ivi contenuti e dettagliatamente descritti in premessa, e di ogni atto conseguente e consequenziale, e comunque dichiarare l'illegittimità e/o la nullità, annullare o dichiarare inefficaci le sopra citate e descritte Cartelle e l'Avviso di accertamento. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.
Resistente Agenzia Riscossione di Asti: affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e documentare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSO CHE In data 08.07.2025 al Ricorrente_1 è stata notificata, a mezzo posta, da Agenzia delle Entrate-Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Asti, l'Intimazione di pagamento n. 010 2025 90018051 28/000 (all. 1 e 2), dell'importo totale di euro 16.904,13 (sedicimilanovecentoquattro,13), composta dalle seguenti Cartelle: 01020080011338553000; 01020110016832673000; 01020120000845451000; 01020130005211881000; 01020130007135163000; 01020140001501467000; 01020140001999526001; 01020140003555050000; 01020150003164534000; 01020160000730543000; 01020160002249675000 e dall'avviso di accertamento n. TSHM00348. Per mezzo di ricorso, notificato il 30/09/2025 iscritto a ruolo Rg 104/2024, il ricorrente ha impugnato i sopra indicati atti eccependo la prescrizione di parte delle cartelle sottese all'avviso di intimazione impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i crediti erariali in contestazione hanno una prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. e decorrono dal giorno in cui il tributo è esigibile o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo nei confronti del contribuente. La Corte di Cassazione ha chiarito che a detti crediti non può essere applicata il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Detti crediti non possono essere considerati prestazioni periodiche derivando gli stessi ogni anno da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Stessa regola vale per gli accessori del tributo. Le sanzioni sono da considerarsi unitarie al tributo stesso, pertanto, la prescrizione dell'intero tributo risulta essere a tutti gli effetti decennale. Premesso quanto sopra, in merito alla contestazione del ricorrente riguardante la prescrizione delle cartelle per cui è causa, si rileva che il periodo da considerare al fine della prescrizione decennale si compone sia del periodo tecnico decorrente dalla data della notifica e per la durata decennale e sia dalle varie sospensioni dei termini che sono intervenute in detto periodo. C'è da sottolineare inoltre che la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione avverso l'atto in precedenza notificato. Ai sensi del combinato disposto degli cui agli artt. 19 e21 d.lgs 546/92. Il ricorrente ha presentato due certificazioni a sostegno del fatto che le notifiche degli atti impositivi sono state notificate in residenze diverse da quelle in cui il ricorrente risiedeva all'epoca. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 27729 del 15.10.2024 depositata il 25.10.24 ha stabilito che se l'ufficiale giudiziario conosce la residenza e l'indirizzo, ma non trova l'interessato o altri consegnatari, segue la procedura di irreperibilità. Questo a dimostrazione che la notifica non è nulla ma segue un iter diverso finalizzato a garantire la conoscenza dell'atto al soggetto passivo dello stesso. Orbene, l'Ufficio impositore ha proceduto alla notificazione degli atti per cui è causa al ricorrente presso l'indirizzo dall'Ufficio stesso conosciuto. Da quanto risulta agli atti il ricorrente non ha mai provveduto a comunicare l'eventuale variazione di indirizzo. L'Ufficio ha di conseguenza provveduto alle notificazioni degli atti avvalendosi delle procedure previste dalla normativa vigente, come stabilito con sentenza n. 27729/2024 dalla Corte di Cassazione. Risulta di conseguenza legittimo l'operato dell'Ufficio. Considerato il tempo trascorso, le vicissitudini per la riscossione degli atti impostivi, nonché un comportamento poco attivo da parte del resistente, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
In nome del popolo italiano la Corte di Giustizia Tributaria I grado di Asti, II sezione, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.