Sentenza 20 novembre 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 20/11/2014, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2013, proposto da:
RI DI, RO AL, RA Di RO IT, ON SA, AR EL, TO TE, EN LO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore Coronas, Umberto Coronas, con domicilio eletto presso l’avv. Orazio Ferrigno in Perugia, via della Filanda, n. 27; ; i procuratori antistatari Salvatore Coronas, Umberto Coronas rappresentati e difesi da se stessi ed elettivamente domiciliati come sopra.
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, n. 14;
per
l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'appello di Perugia n. 1321 del 13 novembre 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in epigrafe si chiede l'ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia, pure in epigrafe indicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex lege n. 89/2001), con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a pagare in favore degli odierni istanti :
- la somma di € 6.600,00 ciascuno oltre agli interessi legali dal dì della domanda a quello del saldo;
- le spese del giudizio, liquidate in € 387,00, per diritto e € 588,50 per onorari, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. - Il decreto è passato in giudicato; l'Amministrazione si è costituita in giudizio non contestando la pretesa in punto di fatto.
3. - Ciò posto il Collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile (ad es. combinato disposto degli artt. 1 ter della legge n. 181/2008 e 1 della legge n. 313/1994, ovvero art. 14 del d.l. n. 669 del 1996), attesa la totale diversità ontologica delle due azioni (cfr. in termini T.A.R. Umbria, 4 ottobre 2012, n. 405);
- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
4. - Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.
Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, provveda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.
Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che:
- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.).
5. - Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d'ora commissario ad acta il direttore della Banca d’Italia, Roma Succursale, Filiale di Via dei Mille, 52, nelle funzioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Si precisa che detto dirigente potrà avvalersi anche di idoneo personale dipendente, da egli specificamente delegato, che assumerà, in forza della delega, la qualifica di commissario ad acta unitamente al delegante, con responsabilità congiunte e poteri anche disgiunti.
6. - Il commissario, provvederà a:
a- prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;
b- utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso.
7. - Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 4.
8. - Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Il compenso del commissario ad acta sarà liquidato in base alla parcella che egli presenterà ovvero, in caso di disaccordo, con provvedimento di questo Tribunale, da emanarsi su istanza di parte.
9. - Per il pagamento delle spese del giudizio e del
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in motivazione.
Le spese del presente giudizio, poste a carico del Ministero dell’Economia, sono liquidate in trecentosessanta/00 (360,00) euro, oltre agli oneri di legge ed alle eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie.
Anche il compenso del commissario ad acta è posto a carico del Ministero dell’Economia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2014
IL SEGRETARIO