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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 892 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli Avv.ti Ida Mendicino, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Parte_1
Miceli, e Fabio Ganci appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
Conclusioni: coma da atto d'appello
FATTO E DIRITTO
premesso di avere lavorato con contratto a tempo determinato, in qualità di Parte_2 docente, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sempre fino al termine delle attività didattiche, ha agito in giudizio per vedere accertato il suo diritto al pagamento della somma di euro 1.000 a titolo di Carta del docente, relativamente ai predetti anni scolastici.
Il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso con la seguente motivazione:
“parte ricorrente propone in sostanza - in via principale - domanda nei confronti del convenuto intesa ad ottenere l'adempimento dell'obbligo di contribuire alla CP_1 formazione professionale mediante la corresponsione in suo favore di un importo nominale
(nella specie di € 1.000,00) tramite la Carta elettronica istituita dall'art. 1 L. n. 107/2015.
Ora, in termini generali, deve rilevarsi che l'azione di adempimento presuppone la persistenza del rapporto contrattuale inter partes, non potendo, invero, ipotizzarsi l'adempimento di alcun obbligo contrattuale in caso di rapporto i cui effetti sono ormai cessati.
Consegue da ciò che intanto può ipotizzarsi l'obbligo del convenuto di sostenere la CP_1 formazione continua del personale docente tramite la Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n.
107/2015 in quanto il rapporto di lavoro (anche a termine) sia persistente, trattandosi, appunto, di obbligo (quello formativo) funzionale e strettamente correlato alla esecuzione della prestazione lavorativa del docente.
Ebbene, tale condizione nella specie difetta.
Ed invero - contrariamente a quanto dedotto in ricorso (depositato il 22.7.2022) – la parte ricorrente non è attualmente in servizio atteso che dallo stesso contratto depositato dalla parte (cfr. fasc. ricorrente), nonché dallo stato matricolare prodotto dal
[...]
(cfr. fasc. resistente), si ricava che il rapporto di lavoro è cessato il 30.6.2022 Controparte_1
e dunque antecedentemente all'introduzione del giudizio.
Non vi è dunque spazio, in difetto della persistenza del rapporto di lavoro, per esperire nei confronti dell'Amministrazione convenuta l'azione di adempimento dell'obbligo di contribuire alla formazione professionale mediante la c.d. “carta del docente”.
Residua, piuttosto, nelle ipotesi come quella oggetto dell'odierno giudizio, la possibilità di esperire, in astratto, un'azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione scolastica per la violazione dell'obbligo formativo siccome derivante (anche) da disposizione della contrattazione collettiva (cfr. art. 63 CCNL del 27 novembre 2007 innanzi richiamato).
Nella specie parte ricorrente ha, invero, proposto, in via subordinata, domanda di condanna al pagamento della somma nominale di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
Anche detta domanda non può, tuttavia, trovare accoglimento posto che del lamentato danno
– peraltro allegato in termini assolutamente generici – la parte non ha fornito alcuna prova, né ha chiesto di offrirla”.
La sentenza è gravata d'appello dalla la quale ha lamentato che “la cessazione del Pt_2 singolo rapporto a termine rappresenta un elemento connaturale ai rapporti a tempo determinato, che non può pertanto certo costituire contestualmente un elemento di esclusione dal beneficio della carta elettronica;
che la tesi prospettata dal Tribunale di Cosenza porta altresì ad un cortocircuito logico, poiché subordinando la possibilità di richiedere l'adempimento dell'obbligo formativo all'attualità del servizio, giustifica il trattamento discriminatorio e meno favorevole in capo ai docenti a termine proprio in conseguenza della temporaneità del rapporto di lavoro, facendo così dipendere l'accoglimento o meno della
Pag. 2 di 4 domanda della ricorrente dall'elemento casuale della data di fissazione dell'udienza di decisione della causa;
che ella negli a.s. 2020-2021 e 2021/2022 ha svolto le stesse mansioni e ha assunto identiche responsabilità dei colleghi di ruolo;
che, quindi, la cessazione del singolo rapporto a termine costituisce invece un elemento connaturale di tutti i rapporti a tempo determinato, che non può essere pertanto utilizzato per paralizzare la domanda di attribuzione della carta elettronica, considerato anche che l'attuale ricorrente, per effetto dell'evidenziata iscrizione alle GPS, ha l'automatica certezza di essere riassunta nei successivi anni;
…. che la sentenza del Tribunale di Cosenza risulta censurabile anche nella parte in cui ha illegittimamente rigettato la domanda (subordinata) di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del CC. nonostante le puntuali allegazioni concernenti la natura del danno subito dalla ricorrente. L'attuale appellante si è infatti trovata nell'impossibilità di provvedere alla propria formazione a causa della mancata attribuzione della Carta Elettronica, per cui il Giudice di primo grado non poteva fondatamente pretendere la prova che il docente avesse comunque già sostenuto le spese per l'acquisito dei beni fruibili con la carta del docente, atteso che finché perdura l'impossibilità di fruire della carta, il debitore/docente a termine, non è responsabile del cd. inadempimento (mancata spesa) ex art. 1256 del c.c...”
La controparte non si è costituita.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'unica parte costituita, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'appello al domicilio digitale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
2. L'appello si presta ad essere accolto, alla luce del recente e condivisibile arresto della Corte di Cassazione, secondo cui <la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n.
107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie,
Pag. 3 di 4 possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore>> (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
In sostanza, la Corte di Cassazione, dopo avere ricostruito la materia sottesa ed interpretato la normativa di riferimento alla luce dei principi costituzionali e del diritto euro unitario, risolve, in senso favorevole al lavoratore, la questione dell'impossibilità dell'adempimento in forma specifica, che nel caso di specie non incontra l'ostacolo individuato dal giudice di prime cure, in quanto si tratta di docente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Cosenza e quindi in condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico.
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
3.Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 18.9.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
503/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il
[...]
a provvedere in tal senso;
Controparte_1
2.condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 1314,00 quanto al primo grado, ed in euro 962,00 quanto al secondo grado, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 13.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 892 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli Avv.ti Ida Mendicino, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Parte_1
Miceli, e Fabio Ganci appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
Conclusioni: coma da atto d'appello
FATTO E DIRITTO
premesso di avere lavorato con contratto a tempo determinato, in qualità di Parte_2 docente, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sempre fino al termine delle attività didattiche, ha agito in giudizio per vedere accertato il suo diritto al pagamento della somma di euro 1.000 a titolo di Carta del docente, relativamente ai predetti anni scolastici.
Il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso con la seguente motivazione:
“parte ricorrente propone in sostanza - in via principale - domanda nei confronti del convenuto intesa ad ottenere l'adempimento dell'obbligo di contribuire alla CP_1 formazione professionale mediante la corresponsione in suo favore di un importo nominale
(nella specie di € 1.000,00) tramite la Carta elettronica istituita dall'art. 1 L. n. 107/2015.
Ora, in termini generali, deve rilevarsi che l'azione di adempimento presuppone la persistenza del rapporto contrattuale inter partes, non potendo, invero, ipotizzarsi l'adempimento di alcun obbligo contrattuale in caso di rapporto i cui effetti sono ormai cessati.
Consegue da ciò che intanto può ipotizzarsi l'obbligo del convenuto di sostenere la CP_1 formazione continua del personale docente tramite la Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n.
107/2015 in quanto il rapporto di lavoro (anche a termine) sia persistente, trattandosi, appunto, di obbligo (quello formativo) funzionale e strettamente correlato alla esecuzione della prestazione lavorativa del docente.
Ebbene, tale condizione nella specie difetta.
Ed invero - contrariamente a quanto dedotto in ricorso (depositato il 22.7.2022) – la parte ricorrente non è attualmente in servizio atteso che dallo stesso contratto depositato dalla parte (cfr. fasc. ricorrente), nonché dallo stato matricolare prodotto dal
[...]
(cfr. fasc. resistente), si ricava che il rapporto di lavoro è cessato il 30.6.2022 Controparte_1
e dunque antecedentemente all'introduzione del giudizio.
Non vi è dunque spazio, in difetto della persistenza del rapporto di lavoro, per esperire nei confronti dell'Amministrazione convenuta l'azione di adempimento dell'obbligo di contribuire alla formazione professionale mediante la c.d. “carta del docente”.
Residua, piuttosto, nelle ipotesi come quella oggetto dell'odierno giudizio, la possibilità di esperire, in astratto, un'azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione scolastica per la violazione dell'obbligo formativo siccome derivante (anche) da disposizione della contrattazione collettiva (cfr. art. 63 CCNL del 27 novembre 2007 innanzi richiamato).
Nella specie parte ricorrente ha, invero, proposto, in via subordinata, domanda di condanna al pagamento della somma nominale di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
Anche detta domanda non può, tuttavia, trovare accoglimento posto che del lamentato danno
– peraltro allegato in termini assolutamente generici – la parte non ha fornito alcuna prova, né ha chiesto di offrirla”.
La sentenza è gravata d'appello dalla la quale ha lamentato che “la cessazione del Pt_2 singolo rapporto a termine rappresenta un elemento connaturale ai rapporti a tempo determinato, che non può pertanto certo costituire contestualmente un elemento di esclusione dal beneficio della carta elettronica;
che la tesi prospettata dal Tribunale di Cosenza porta altresì ad un cortocircuito logico, poiché subordinando la possibilità di richiedere l'adempimento dell'obbligo formativo all'attualità del servizio, giustifica il trattamento discriminatorio e meno favorevole in capo ai docenti a termine proprio in conseguenza della temporaneità del rapporto di lavoro, facendo così dipendere l'accoglimento o meno della
Pag. 2 di 4 domanda della ricorrente dall'elemento casuale della data di fissazione dell'udienza di decisione della causa;
che ella negli a.s. 2020-2021 e 2021/2022 ha svolto le stesse mansioni e ha assunto identiche responsabilità dei colleghi di ruolo;
che, quindi, la cessazione del singolo rapporto a termine costituisce invece un elemento connaturale di tutti i rapporti a tempo determinato, che non può essere pertanto utilizzato per paralizzare la domanda di attribuzione della carta elettronica, considerato anche che l'attuale ricorrente, per effetto dell'evidenziata iscrizione alle GPS, ha l'automatica certezza di essere riassunta nei successivi anni;
…. che la sentenza del Tribunale di Cosenza risulta censurabile anche nella parte in cui ha illegittimamente rigettato la domanda (subordinata) di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del CC. nonostante le puntuali allegazioni concernenti la natura del danno subito dalla ricorrente. L'attuale appellante si è infatti trovata nell'impossibilità di provvedere alla propria formazione a causa della mancata attribuzione della Carta Elettronica, per cui il Giudice di primo grado non poteva fondatamente pretendere la prova che il docente avesse comunque già sostenuto le spese per l'acquisito dei beni fruibili con la carta del docente, atteso che finché perdura l'impossibilità di fruire della carta, il debitore/docente a termine, non è responsabile del cd. inadempimento (mancata spesa) ex art. 1256 del c.c...”
La controparte non si è costituita.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'unica parte costituita, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'appello al domicilio digitale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
2. L'appello si presta ad essere accolto, alla luce del recente e condivisibile arresto della Corte di Cassazione, secondo cui <la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n.
107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie,
Pag. 3 di 4 possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore>> (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
In sostanza, la Corte di Cassazione, dopo avere ricostruito la materia sottesa ed interpretato la normativa di riferimento alla luce dei principi costituzionali e del diritto euro unitario, risolve, in senso favorevole al lavoratore, la questione dell'impossibilità dell'adempimento in forma specifica, che nel caso di specie non incontra l'ostacolo individuato dal giudice di prime cure, in quanto si tratta di docente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Cosenza e quindi in condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico.
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
3.Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 18.9.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
503/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il
[...]
a provvedere in tal senso;
Controparte_1
2.condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 1314,00 quanto al primo grado, ed in euro 962,00 quanto al secondo grado, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 13.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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