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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 15/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3326/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Angri Comune
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3342 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6281/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento avviso, con vittoria di spese Resistente: rigetto ricorso, con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato in data 20.05.2025 per l'omesso o parziale pagamento dell'Imu per l'anno 2021 su immobili di proprietà, per l'importo complessivo richiesto di € 431,98.
Ha riferito di aver da sempre indicato come pertinenza dell'abitazione il garage sito in Indirizzo_1 ( immobile indicato al n. 3 della lista ) e non il garage sito in Indirizzo_2 ( immobile indicato al n. 2 della lista), tanto che sull'immobile indicato nella lista al n. 2 l'istante aveva sempre pagato l'IMU, tra l'altro non detratta dal Comune.
Per gli immobili invece indicati nella lista ai nn. 5 e 6, in NCEU al fg. Dati_Catastali_1, il Comune aveva commesso un errore poiché non aveva tenuto conto che gli stessi erano locati con contratto di locazione abitativa agevolata e quindi andava applicata l'Imu agevolata previsto dalla delibera C.C. n. 42 del 17.08.2020, Imu che invece era stata applicata per intero.
Per tali motivi la pretesa dell'Ente non appariva fondata e se ne chiedeva l'annullamento.
Nel costituirsi in giudizio il Comune di Angri ha richiamato, in tema di pertinenze, la sentenza della Suprema
Corte n. 25127 del 30 Novembre 2009 secondo cui "Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite".
Ai fini della configurabilità del vincolo pertinenziale, pertanto, non rilevava la sola volontà manifestata dalla parte, ma occorreva che l'immobile fosse effettivamente collegato (fisicamente o per utilizzo) alla prima casa, cosa che non poteva verificarsi qualora, come nel caso di specie, l'immobile adibito a pertinenza si trovasse in una via diversa, nè la ricorrente aveva mai dichiarato quale dei due immobili di proprietà, entrambi di cat.
C6, fosse la pertinenza dell'abitazione principale.
Relativamente all'applicazione dell'aliquota ridotta per locazione agevolata ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98, il contratto, come si evinceva da allegato, aveva decorrenza dal 10/3/2022, mentre l'atto impugnato era relativo all'anno d'imposta 2020, nè la ricorrente aveva mai dato prova di un contratto relativo ad annualità precedenti.
Per tali ragioni veniva richiesta la conferma del'atto impugnato, col rigetto del proposto ricorso.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale, come riconosciuto dalla Suprema Corte, è necessario che vi sia un collegamento (fisico o per utilizzo) all'abitazione principale, tale che la destinazione del bene accessorio a servizio di quello principale deve essere durevole, attuale ed effettiva, e l'utilità deve essere oggettivamente arrecata al bene principale e non al proprietario dello stesso.
E' pertanto necessario, per configurare un effettivo rapporto di pertinenzialità, che i due beni siano ubicati in luoghi contigui, e che il bene accessorio sia funzionale alle effettive esigenze del bene principale, e non solo a quelle del proprietario dello stesso, non potendo la pertinenzialità essere rimessa alla sola volontà di quest'ultimo.
Non è pertanto configurabile, come nel caso di specie, che possa essere considerto pertinenza, e godere dell'agevolazione prima casa l'immobile di cat. C/6 ubicato in Indirizzo_1 e non quello di analoga categoria posto in Indirizzo_2, dove era collocata l'abitazione principale, per cui appare giustificato il relativo recupero d'imposta effettuato dal Comune, mentre per l'eventuale recupero dell'imposta non dovuta versata per l'immobile di cui al n. 2 della lista, non oggetto del presente ricorso, occorrerà presentare istanza di rimborso dimostrando l'avvenuto pagamento.
Riguardo al secondo punto di contestazione, ovvero la mancata applicazione dell'Iva agevolata per gli immobili indicati nella lista ai nn. 5 e 6 in NCEU al fg. Dati_Catastali_1, va osservato che il contratto depositato al Comune aveva decorrenza dal 10.03.2022, e quindi successivo all'anno 2021 cui era riferito l'atto impugnato, mentre la parte ha prodotto altro contratto di locazione abitativa agevolata decorrente dal
10.03.2013, di durata quinquennale con la previsione di proroghe biennali, ma senza che sia stato dimostrato che lo stesso fosse ancora in essere nell'anno d'imposta, e, in ogni caso, non depositato al Comune ai fini della concessione dell'agevolazione richiesta.
Per tali motivi va quindi confermato l'impugnato avviso di accertamento, con le spese di lite applicate secondo il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3326/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Angri Comune
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3342 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6281/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento avviso, con vittoria di spese Resistente: rigetto ricorso, con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato in data 20.05.2025 per l'omesso o parziale pagamento dell'Imu per l'anno 2021 su immobili di proprietà, per l'importo complessivo richiesto di € 431,98.
Ha riferito di aver da sempre indicato come pertinenza dell'abitazione il garage sito in Indirizzo_1 ( immobile indicato al n. 3 della lista ) e non il garage sito in Indirizzo_2 ( immobile indicato al n. 2 della lista), tanto che sull'immobile indicato nella lista al n. 2 l'istante aveva sempre pagato l'IMU, tra l'altro non detratta dal Comune.
Per gli immobili invece indicati nella lista ai nn. 5 e 6, in NCEU al fg. Dati_Catastali_1, il Comune aveva commesso un errore poiché non aveva tenuto conto che gli stessi erano locati con contratto di locazione abitativa agevolata e quindi andava applicata l'Imu agevolata previsto dalla delibera C.C. n. 42 del 17.08.2020, Imu che invece era stata applicata per intero.
Per tali motivi la pretesa dell'Ente non appariva fondata e se ne chiedeva l'annullamento.
Nel costituirsi in giudizio il Comune di Angri ha richiamato, in tema di pertinenze, la sentenza della Suprema
Corte n. 25127 del 30 Novembre 2009 secondo cui "Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite".
Ai fini della configurabilità del vincolo pertinenziale, pertanto, non rilevava la sola volontà manifestata dalla parte, ma occorreva che l'immobile fosse effettivamente collegato (fisicamente o per utilizzo) alla prima casa, cosa che non poteva verificarsi qualora, come nel caso di specie, l'immobile adibito a pertinenza si trovasse in una via diversa, nè la ricorrente aveva mai dichiarato quale dei due immobili di proprietà, entrambi di cat.
C6, fosse la pertinenza dell'abitazione principale.
Relativamente all'applicazione dell'aliquota ridotta per locazione agevolata ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98, il contratto, come si evinceva da allegato, aveva decorrenza dal 10/3/2022, mentre l'atto impugnato era relativo all'anno d'imposta 2020, nè la ricorrente aveva mai dato prova di un contratto relativo ad annualità precedenti.
Per tali ragioni veniva richiesta la conferma del'atto impugnato, col rigetto del proposto ricorso.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale, come riconosciuto dalla Suprema Corte, è necessario che vi sia un collegamento (fisico o per utilizzo) all'abitazione principale, tale che la destinazione del bene accessorio a servizio di quello principale deve essere durevole, attuale ed effettiva, e l'utilità deve essere oggettivamente arrecata al bene principale e non al proprietario dello stesso.
E' pertanto necessario, per configurare un effettivo rapporto di pertinenzialità, che i due beni siano ubicati in luoghi contigui, e che il bene accessorio sia funzionale alle effettive esigenze del bene principale, e non solo a quelle del proprietario dello stesso, non potendo la pertinenzialità essere rimessa alla sola volontà di quest'ultimo.
Non è pertanto configurabile, come nel caso di specie, che possa essere considerto pertinenza, e godere dell'agevolazione prima casa l'immobile di cat. C/6 ubicato in Indirizzo_1 e non quello di analoga categoria posto in Indirizzo_2, dove era collocata l'abitazione principale, per cui appare giustificato il relativo recupero d'imposta effettuato dal Comune, mentre per l'eventuale recupero dell'imposta non dovuta versata per l'immobile di cui al n. 2 della lista, non oggetto del presente ricorso, occorrerà presentare istanza di rimborso dimostrando l'avvenuto pagamento.
Riguardo al secondo punto di contestazione, ovvero la mancata applicazione dell'Iva agevolata per gli immobili indicati nella lista ai nn. 5 e 6 in NCEU al fg. Dati_Catastali_1, va osservato che il contratto depositato al Comune aveva decorrenza dal 10.03.2022, e quindi successivo all'anno 2021 cui era riferito l'atto impugnato, mentre la parte ha prodotto altro contratto di locazione abitativa agevolata decorrente dal
10.03.2013, di durata quinquennale con la previsione di proroghe biennali, ma senza che sia stato dimostrato che lo stesso fosse ancora in essere nell'anno d'imposta, e, in ogni caso, non depositato al Comune ai fini della concessione dell'agevolazione richiesta.
Per tali motivi va quindi confermato l'impugnato avviso di accertamento, con le spese di lite applicate secondo il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge