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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. CE Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Ada Meterangelis consigliere
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2874/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2013/2018, pubblicata l'11.12.2018, del tribunale di Avellino
TRA
ND LA, cf. [...]e NA NO, cf.
[...]rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio di primo grado dall'avv.to NA
Muccio, cf. [...]con la quale elettivamente domiciliano in
Napoli alla p.zza del Gesù Nuovo n. 33
Appellante
E
SA NO, cf. [...]
Appellata contumace
NONCHE'
EP LA, cf. [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio di primo
1 grado dall'avv.to RI TE Confessore, cf. [...], con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla p. zza del Gesù Nuovo n. 33
Appellato, appellante incidentale
E
GE NI UE, cf. [...]e
OM TO, cf. [...]
Appellati contumaci
NONCHE'
NDNA DE CI, cf. [...]
Appellata contumace
E
MA ZI EL, cf. [...]e IC
UE, cf.
Appellate contumaci
E
OS AU, HE RO , [...],
GA UE, [...], ZI UE,
[...], MA UE, [...],
MA ZI UE, [...], QU
UE, [...], EF UE,
[...], TI RI UE,
[...], MA ZI SANSEVERINO,
[...]
Conclusioni
All'udienza del 28.11.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter
2 c.p.c., parte appellante ha concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A.a.) La domanda proposta da SA AP, inizialmente nei confronti di
ER NT IE, EA LA e AN RN, IU LA e RO
MA, è così riassunta nella sentenza impugnata:
“La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda promossa da
AP SA, nella qualità di proprietaria e quale erede del padre NT di un appezzamento di terreno con entrostante casa rurale, sito in Mugnano del Cardinale alla località Campo, riportato in catasto alla particella 527 e confinante con le particelle
1593 e 1594 rispettivamente di proprietà con LA EA, in regime di comunione legale con CE AN e di LA IU in regime di comunione legale con RO
MA.
L'attrice precisava ulteriormente che: a) la particella 1593 confinava con la particella
1096 di titolarità di LA EA e di IE NT ER, quest'ultimo in regime di comunione legale con FA MI;
b) con atto di divisione e compravendita del 14.05.1995 le particelle individuate in catasto n. 1593, 1594, 1595,
1096 e 1956, costituenti un unico appezzamento di terreno contraddistinto in catasto con la particella 1002 del foglio 1, veniva frazionato in tre distinte unità immobiliari (
1002/a, 1002/b e 1002/c); sulla particella 1002/a veniva costituita servitù di passaggio.
Con promessa di vendita immobiliare del 29.07.1995 il dante causa di parte attrice, con De CI EAna costituivano un atto di vendita immobiliare, con il quale il dante causa prometteva di acquistare da De CI EAna parte della particella 1002/a, al fine di destinarla a strada interpoderale fino a raggiungere il confine della sua proprietà
(particella 527, a suo dire interamente intercluso) confinante con tre lati della particella
1002/a, riservandosi De CI EAna il diritto di passaggio pedonale e carrabile.
La promessa di vendita non si concludeva in quanto con atto notarile del 5.03.2008 la
De CI alienava a favore di LA EA e IU l'intera particella 1002/a che a seguito del frazionamento veniva individuato in catasto come particella 1593.
A seguito dell'atto di vendita e, sul presupposto che il suo fondo fosse interamente intercluso l'attrice, promuoveva azione ex art. 1(2)051 c.c. al fine di ottenere una servitù di passaggio coattivo sia a piedi che con mezzi meccanici sulle particelle 1096 di proprietà di LA-IE, RN AN e FA MI e sulla particella 1593 di
3 proprietà dei fratelli LA EA e IU confinanti con la sua particella 527, già destinate a strade interpoderali e confinanti fra di loro;
con condanna al pagamento in solido delle spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
A.b.) Si costituivano NT IE e MI FA, nonché separatamente
IU LA e RO MA, nonché EA LA e AN RN, i quali resistevano alla domanda, gli ultimi quattro proponendo anche domanda ex art. 96
c.p.c..
Veniva chiamata in causa anche EAna De CI e si costituivano anche la terza chiamata e RI AZ MM, le quali resistevano anch'esse alla domanda, evidenziando che già esisteva una servitù di passaggio in favore di SA
AP, discendente dall'atto di divisione ereditaria del 20.4.1968 per notar
Serpico, pertanto il relativo diritto di passaggio era già stato individuato per destinazione del padre di famiglia.
Disposta una prima c.t.u., che riteneva il fondo intercluso, veniva autorizzata anche la chiamata in giudizio dei comproprietari della p.lla 528, in considerazione che il percorso migliore individuato dal c.t.u. insisteva su detta particella (i
IE Sanseverino), nei cui confronti era estesa la domanda.
In conseguenza della questione sollevata in relazione all'esistenza dell'atto notarile del 20.4.1968, veniva richiesto al c.t.u. di accertare l'esistenza della servitù
in base al detto atto e la sua collocazione.
A.c.) All'esito il tribunale, con pronuncia pubblicata in data 11.12.2018, così
statuiva:
“1. Accerta e dichiara esistente la servitù di passaggio pedonale costituita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., in favore del fondo della proprietà di AP SA, come individuata dal CTU, che dallo spazio comune prospiciente alla strada comunale Campo, particella 186 e parte della particella 1026, si
4 diparte una stradina interpoderale, lunga 100 m larga circa 80 centimetri, realizzato in terra battuta e recintato ai due lati con rete metallica alta circa 1.80 e prosegue oltre il fondo di proprietà di AP SA, particella 527 del Foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Mugnano del Cardinale AV, confinante con particelle 1889 e 1892.
2. Ordina al competente conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Rigetta le domande riconvenzionali
4. Compensa le spese del giudizio.
5. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU”.
Il tribunale, dopo avere esaminato la “seconda c.t.u.”, così testualmente motivava:
“E' altrettanto pacifico che il CTU, nella seconda perizia e rispondendo al quesito A)
“ accerti il CTU se il passaggio cui si riferisce la servitù di passaggio del suddetto atto pubblico esista ed ove esso insista” ha espressamente individuato il passaggio quale parte iniziale del percorso n. 3 che, partendo dalla via pubblica Via Campo, si immette nel tratto in cemento e asfalto (l'aia cui fa riferimento l'atto di divisione del 1968) e, sul lato sinistro di tale accesso, a circa 10 metri dalla strada pubblica, parte un sentiero largo circa 80 cm. (esattamente dove era posizionato il cancello all'aia sita nella zona di terreno che fu attribuita alla sig.ra AP AZ con l'atto di divisione del 1968), riprendendo, in tal modo la prima perizia (cfr. pag.
5-6 prima CTU Cirielli del febbraio
2011).
L'accertato diritto di passaggio da parte dell'attrice, per effetto dell'atto notarile del
20 aprile1968 inquadra la fattispecie nell'ambito della servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c.
All'accoglimento della domanda diretta alla costituzione della servitù di passaggio coattivo, a favore del fondo intercluso, osta il preesistente acquisto di una servitù di passaggio a favore del medesimo fondo ad altro titolo.
L'indicata condizione scaturisce dall'atto pubblico del aprile 1968 nel quale i germani: AP CE, AP AZ (dante causa dei sig.ri IE
NA, IE IN, IE TE, IE AS, IE
CE, IE AN, IE RI e IE FA, AP LI, dante causa dell'attrice AP SA, AP AN, risultavano comproprietari del fondo rustico in Mugnano del Cardinale, alla località Montedoro, della estensione catastale di are 89,95, confinante a sud con NT IE, ad ovest
5 con eredi AP UN e LL FA, a nord con HE FA e IL
LL e ad est con la via Campo, da cui tale fondo ha accesso.
Con l'indicato atto di divisione ereditaria, veniva attribuita alla condividente
AP AZ, parte del fondo sito nel comune di Mugnano del Cardinale, alla località Montedoro, in particolare l'estensione di are 26,84 distaccate in modo da confinare ad est con la via Campo (strada pubblica), a sud con NT IE a nord con IL LL e ad ovest con la zona da attribuire a AP LI - dante causa dell'attrice AP SA - in frazionamento foglio 1 mappale 185/d (le attuali particelle 785, 786, 787, 788 e 528.
Con lo stesso atto notarile, veniva attribuita alla condividente AP LI - dante causa dell'attrice AP SA, parte del fondo sito nel comune di Mugnano del Cardinale, alla località Montedoro, in particolare l'estensione di are 26,84 distaccate in modo da confinare ad est con la zona attribuita a AP M. AZ, a nord con
IL LL, a sud con NT IE, ad ovest con la zona da attribuire a
AP AN., in frazionamento foglio 1 mappale 185/c (l'attuale particella 527)
Si stabiliva che per tale fondo “…ognuno dei condividenti accederà alla propria zona dal cancello all'aia sita nella zona di terreno attribuita a AP AZ”.
Costituisce pertanto prius logico giuridico verificare se debba darsi corso all'accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a vantaggio della particella 527 di titolarità dell'attrice.
[ ] I presupposti di una servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1062 c.c. vengono identificati come una fattispecie non negoziale a carattere complesso cioè che si verifica ope legis alla presenza di determinati presupposti, che i fondi attualmente divisi siano appartenuti allo stesso proprietario, che un fondo sia posto con opere visibili e permanenti in una situazione di oggettiva subordinazione o si servizio di un altro fondo e che tale situazione sia stata mantenuta allorchè i fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto.
Dunque, essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, alla cessazione dell'appartenenza dei fondi ad uno solo proprietario, vi sia apparenza della situazione di subordinazione o di servizio di un fondo rispetto all'altro, in modo da rendere certo e manifesto a chiunque, il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto di asservimento (cfr Cass. n. 10425/2011).
[ ] La prova è stata fornita dall'atto pubblico di acquisto come già specificato, ed infatti la particella 527 di proprietà di parte attrice è la stessa proveniente dalla divisione
6 ereditaria che era stata assegnata alla sig.ra AP LI;
tale particella aveva accesso dalla strada pubblica, attraverso l'aia comune, particella 186 e il fondo della sig.ra AP AZ.
Nel medesimo atto fu stabilito che ognuno dei condividenti poteva accedere alla propria zona dal cancello all'aia sita nella zona di terreno attribuita a AP AZ.
In definitiva, il sentiero o meglio il passaggio, oltre che coincidere con il richiamato atto notarile del 1968, presenta i requisiti della necessaria visibilità permanenza e della specifica destinazione, quello di rendere possibile ai proprietari dei terreni che non sporgevano direttamente sulla via pubblica di passare attraverso l'aia e accedere ai loro fondi.
Pertanto ciò che conta ai fini del riscontro di una servitù ai sensi dell'art. 1062 c.c. è che il percorso già individuato dal CTU come possibilità per accedere al fondo dell'attrice, era già stato tracciato, passaggio riconoscibile e forse anche utilizzato (ma di ciò i convenuti non hanno fornito prova); che rappresenta un'opera permanente fin dall'epoca della divisione dei fondi, che consente, fin da epoca risalente nel tempo il passaggio su tale strada e che per effetto della divisione intervenuta va a costituire una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.
Si evidenzia che il CTU ha previsto un allargamento del passaggio, determinando costi e tempi per la realizzazione, l'opera comporta l'occupazione di una striscia di terreno delle particelle 1889 e 1892 del foglio 1 del comune di Mugnano del Cardinale, la cui proprietà non è di nessuna delle parti chiamate in giudizio.”.
Inoltre, per quel che concerne le proposte domande riconvenzionali, argomentava che in presenza di pronuncia dichiarativa di una servitù già esistente, non occorreva stabilire se si trattasse di via meno gravosa per il fondo servente, né predisporre indennizzi, mentre in relazione alla domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. così si esprimeva:
“Nel contempo non si ravvedono i presupposti del dolo o della colpa grave per una condanna per lite temeraria di parte attrice avendo fin dall'inizio le parti convenute, posto l'attenzione sui diversi e distinti giudizi che non hanno attinenza alcuna con il presente.”,
regolando le spese con la seguente proposizione,
7 “Le spese di lite, stando anche la soccombenza dell'attrice, vanno compensate, quelle di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.”.
B.a.) Avverso detta pronuncia ha proposto appello EA LA e AN RN
sulla base di due motivi così intitolati:
““Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc in combinato disposto con l'art 92 cpc con riferimento alla compensazione delle spese di lite, riguardo alla soccombenza dei convenuti sul presupposto del rigetto della domanda riconvenzionale ex art 96 cpc, così come formulata dall'odierno appellante””,
con cui lamentano che SA AP era risultata integralmente soccombente,
sicché andava condannata al pagamento delle spese processuali, mentre ai fini della compensazione non poteva essere utilizzata la pronuncia di rigetto della domanda avanzata ex art. 96 c.p.c., stante la sua natura accessoria, che anche in caso di rigetto non dà luogo a soccombenza, non avendo essi convenuti proposto nessun'altra domanda;
““Violazione e falsa applicazione dell'art 96 I e III co cpc nella parte i cui nella sentenza testualmente: “nel contempo non si ravvedono i presupposti del dolo o della colpa grave per una condanna per lite temeraria di parte attrice avendo fin dall'inizio le parti convenute, posto l'attenzione sui diversi e distinti giudizi che non hanno attinenza alcuna con il presente” richiedendosi alla Corte di Appello adita la riforma della sentenza con accertamento della temerarietà della lite proposta dalla sig. ra AP
SA e sua condanna.””,
con cui si dolgono del rigetto della domanda proposta ex art. 96 c.p.c., avendo l'attrice agito nella consapevolezza di essere già munita del passaggio in forza dell'atto del 1968, come accertato dal c.t.u., liquidazione che può avvenire anche in via equitativa.
Gli appellanti hanno, pertanto, così concluso:
“1. accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc e per
8 l'effetto condannare la sig.ra AP SA alla refusione, in favore dei sigg.ri
LA EA e RN AN, delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, da liquidarsi secondo le tariffe applicabili ratione temporis, disponendo l'attribuzione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
2. accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione dell'art 96 cpc e per l'effetto condannare la sig.ra AP SA al risarcimento del danno per lite temeraria, in favore degli odierni appellanti, da determinarsi in via equitativa;
3. condannare l'appellata alla refusione delle spese relative al presente grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarato anticipo.”.
B.b.) IU LA, con comparsa di costituzione depositata in data
13.11.2019, per l'udienza dell'11.12.2019, aderiva ai motivi di impugnazione,
proponendo appello incidentale contenente difese e conclusioni speculari a quelle degli appellanti.
B.c.) Tutti gli altri appellati, ivi compresa SA AP, nei cui confronti esclusivamente si indirizza l'impugnazione, non si costituivano, dovendo essere dichiarata la loro contumacia.
C) Gli appelli proposti, indirizzati solo nei confronti di SA AP, da
EA LA e AN RN, cui ha aderito incidentalmente anche IU
RN, sono fondati solo per quanto di ragione.
C.a.) Innanzi tutto, si evidenzia che la causa, in primo grado, è stata introdotta prima della modifica del cd. termine lungo ridotto da un anno a sei mesi, per impugnare e che, come anticipato, l'impugnazione principale si rivolge, in via esclusiva, nei confronti di SA AP.
Ciò premesso, la sentenza impugnata, che, in verità, come evidenziano gli appellanti, appare in più punti non sempre lineare (non riportando pure parte dei soggetti evocati in giudizio), si può aggiungere persino, come vedremo, nell'approdo cui perviene in dispositivo (si vedano anche le ultime pagine contenenti massime
9 giurisprudenziali 'di studio' lasciate dopo dispositivo e indicazione del nominativo dell'estensore), per quel che concerne la statuizione sulle spese è di per sé
contradditoria, in quanto enuncia “stando anche la soccombenza dell'attrice”, per poi affermare che debbano essere compensate.
Non è chiaro in base a quale valutazione, se cioè, come sembrano ipotizzare gli appellanti, perché avrebbe tenuto conto del fatto che era stata respinta pure la domanda proposta ex art. 96 c.p.c., o in forza del dispositivo che, comunque,
“accerta” l'esistenza di una servitù a vantaggio della AP, sebbene già
esistente in virtù di un atto del 1968, sostituendo ad una pronuncia costitutiva della servitù, una dichiarativa, peraltro non sembrando del tutto conforme alla richiesta avanzata dall'attrice circa le modalità e le facoltà di passaggio più ampio (cosa di cui, essendo rimasta contumace, non si è lamentata in questa sede).
In realtà, il percorso motivazionale è tale da esprimere che la domanda non poteva essere accolta, sostanziandosi, del resto, nella proposizione secondo la quale
“All'accoglimento della domanda diretta alla costituzione della servitù di passaggio
coattivo, a favore del fondo intercluso, osta il preesistente acquisto di una servitù di
passaggio a favore del medesimo fondo ad altro titolo”, sicché non può che essere interpretata come pronuncia di rigetto.
In ogni caso, deve convenirsi col dato che neppure poteva essere valorizzato, al fine di ritenere sussistente un'ipotesi di compensazione, il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che può essere proposta anche in sede di conclusioni e che costituisce una pronuncia accessoria, che non incide sulla valutazione della soccombenza.
Da ciò discende che, sebbene il giudizio sia stato introdotto prima della modifica dell'art. 92 c.p.c., entrata in vigore il 4.7.2009, essendo sufficienti “giusti motivi” ai
10 fini della compensazione, purché adeguatamente indicati in motivazione, in presenza della soccombenza dell'attrice ed in assenza di ragioni che potessero giustificare la compensazione delle spese di lite, visto che i convenuti avevano argomentato che la
AP fosse già munita di passaggio, conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado, l'appello, in parte qua, deve essere accolto e la AP condannata a rifondere le spese di primo grado in favore di EA LA e AN RN e in favore di IU LA che incidentalmente ha anch'esso contestato la decisione riguardo al governo delle spese di lite.
Spese che, considerato il valore indeterminato della domanda di bassa complessità (in mancanza di allegazioni da parte dell'appellante e di documentazione che consenta di individuare il valore in base a quanto previsto dall'art. 15 c.p.c.), alla luce del complessivo tenore delle difese svolte e in considerazione del fatto che l'accertamento si è sostanziato nel demandare le questioni al consulente d'ufficio, si stima equo liquidare in valori maggiormente prossimi ai minimi tariffari, come da dispositivo.
C.b.) Non può, invece, essere accolto il motivo di appello che invoca nuovamente, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'attrice ex art. 96
c.p.c..
Il giudice di primo grado ha escluso che sussistesse un'ipotesi di dolo o colpa grave per la condanna per lite temeraria.
Gli appellanti lamentano che ciò, invece, emergeva per tabulas, vista l'esistenza della servitù per costituzione del padre di famiglia come da relativo atto e,
genericamente, “alla luce dell'istruttoria compiuta, delle risultanze dell'elaborato peritale e di tutta la documentazione versata in atti”.
Ad avviso della corte sarebbe di per sé sufficiente evidenziare che l'accertamento
11 ha richiesto, comunque, la chiamata in giudizio di nuovi soggetti e la redazione di due consulenze, e che non è esplicitato – essendo chi appella tenuto ad indicare puntualmente gli elementi, in fatto e documentali, che dovrebbero dimostrare le proprie tesi, oltre ai risultati di prova da essi ricavabili – come vorrebbero gli appellanti, da cosa dovrebbe trarsi il convincimento che la AP ha agito nella piena consapevolezza di essere già munita del passaggio, peraltro in piena conformità con quanto chiesto in citazione riguardo alle modalità di esercizio della servitù.
In realtà sussisteva altra ancor più radicale ragione per il rigetto della domanda,
valutazione che, investita nuovamente del suo esame, la corte è tenuta sempre a compiere.
Infatti, gli appellanti invocano la liquidazione equitativa, sostenendo ancora una volta genericamente che dovrebbe procedersi valutando la gravità dell'abuso,
l'incidenza che questo ha avuto sulla durata del processo e l'intensità del dolo.
Occorre, però, evidenziare che la causa è stata intentata nell'aprile del 2009,
prima dell'introduzione dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. che è applicabile ai giudizi introdotti dopo il 4.7.2009.
In base alla disposizione del primo comma chi invoca la condanna in discorso è
sempre tenuto ad esporre gli elementi di giudizio che manifestino il danno subito,
dal lato del danneggiato, e tale da 'superare' quanto non coperto dalla condanna alle spese, posto che anche in caso di liquidazione equitativa chi assume di aver subito un pregiudizio deve, comunque, mettere il giudice in condizione di comprendere in cosa esso si sia sostanziato, onde poter dare adeguata giustificazione del proprio convincimento.
Nel caso in esame, sia in primo grado, come in grado d'appello, tale deduzione è
12 mancata.
D) Per quel che concerne la regolazione delle spese del grado, precisato che si tratta di impugnazione tutta rivolta a questioni riguardanti statuizioni accessorie, se è
vero che quella relativa alla domanda per lite temeraria in primo grado non poteva essere valutata ai fini della soccombenza, non così è, però, in appello, avendo gli appellanti impugnato specificamente il suo mancato accoglimento.
Sicché, nel rigetto di parte dell'impugnazione, appare giustificato compensare per un terzo le spese del grado, liquidando i residui due terzi in favore degli appellanti,
in virtù del valore ancora in contestazione della somma riferita alla condanna alle spese, restando per il resto irripetibili.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia delle parti come da intestazione;
b) accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna SA AP a rifondere le spese di primo grado b1) in favore di EA LA e AN RN, con attribuzione al suo procuratore, che liquida in euro 4.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; b2) in favore di IU LA, parimenti,
con attribuzione al suo procuratore, in euro 4.600,00 per compensi professionali,
oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) condanna SA AP, a pagare le spese del grado, che, dichiarate irripetibili per un terzo, liquida c1) in favore di EA LA e AN RN, con attribuzione al suo procuratore, in euro 116,00 per spese, se versate, ed euro
1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e
13 c.p.a.; c2) in favore di PE LA, in euro 1.400,00 per compensi professionali,
oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, nella camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il consigliere est. dott. CE Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. CE Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Ada Meterangelis consigliere
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2874/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2013/2018, pubblicata l'11.12.2018, del tribunale di Avellino
TRA
ND LA, cf. [...]e NA NO, cf.
[...]rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio di primo grado dall'avv.to NA
Muccio, cf. [...]con la quale elettivamente domiciliano in
Napoli alla p.zza del Gesù Nuovo n. 33
Appellante
E
SA NO, cf. [...]
Appellata contumace
NONCHE'
EP LA, cf. [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio di primo
1 grado dall'avv.to RI TE Confessore, cf. [...], con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla p. zza del Gesù Nuovo n. 33
Appellato, appellante incidentale
E
GE NI UE, cf. [...]e
OM TO, cf. [...]
Appellati contumaci
NONCHE'
NDNA DE CI, cf. [...]
Appellata contumace
E
MA ZI EL, cf. [...]e IC
UE, cf.
Appellate contumaci
E
OS AU, HE RO , [...],
GA UE, [...], ZI UE,
[...], MA UE, [...],
MA ZI UE, [...], QU
UE, [...], EF UE,
[...], TI RI UE,
[...], MA ZI SANSEVERINO,
[...]
Conclusioni
All'udienza del 28.11.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter
2 c.p.c., parte appellante ha concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A.a.) La domanda proposta da SA AP, inizialmente nei confronti di
ER NT IE, EA LA e AN RN, IU LA e RO
MA, è così riassunta nella sentenza impugnata:
“La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda promossa da
AP SA, nella qualità di proprietaria e quale erede del padre NT di un appezzamento di terreno con entrostante casa rurale, sito in Mugnano del Cardinale alla località Campo, riportato in catasto alla particella 527 e confinante con le particelle
1593 e 1594 rispettivamente di proprietà con LA EA, in regime di comunione legale con CE AN e di LA IU in regime di comunione legale con RO
MA.
L'attrice precisava ulteriormente che: a) la particella 1593 confinava con la particella
1096 di titolarità di LA EA e di IE NT ER, quest'ultimo in regime di comunione legale con FA MI;
b) con atto di divisione e compravendita del 14.05.1995 le particelle individuate in catasto n. 1593, 1594, 1595,
1096 e 1956, costituenti un unico appezzamento di terreno contraddistinto in catasto con la particella 1002 del foglio 1, veniva frazionato in tre distinte unità immobiliari (
1002/a, 1002/b e 1002/c); sulla particella 1002/a veniva costituita servitù di passaggio.
Con promessa di vendita immobiliare del 29.07.1995 il dante causa di parte attrice, con De CI EAna costituivano un atto di vendita immobiliare, con il quale il dante causa prometteva di acquistare da De CI EAna parte della particella 1002/a, al fine di destinarla a strada interpoderale fino a raggiungere il confine della sua proprietà
(particella 527, a suo dire interamente intercluso) confinante con tre lati della particella
1002/a, riservandosi De CI EAna il diritto di passaggio pedonale e carrabile.
La promessa di vendita non si concludeva in quanto con atto notarile del 5.03.2008 la
De CI alienava a favore di LA EA e IU l'intera particella 1002/a che a seguito del frazionamento veniva individuato in catasto come particella 1593.
A seguito dell'atto di vendita e, sul presupposto che il suo fondo fosse interamente intercluso l'attrice, promuoveva azione ex art. 1(2)051 c.c. al fine di ottenere una servitù di passaggio coattivo sia a piedi che con mezzi meccanici sulle particelle 1096 di proprietà di LA-IE, RN AN e FA MI e sulla particella 1593 di
3 proprietà dei fratelli LA EA e IU confinanti con la sua particella 527, già destinate a strade interpoderali e confinanti fra di loro;
con condanna al pagamento in solido delle spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
A.b.) Si costituivano NT IE e MI FA, nonché separatamente
IU LA e RO MA, nonché EA LA e AN RN, i quali resistevano alla domanda, gli ultimi quattro proponendo anche domanda ex art. 96
c.p.c..
Veniva chiamata in causa anche EAna De CI e si costituivano anche la terza chiamata e RI AZ MM, le quali resistevano anch'esse alla domanda, evidenziando che già esisteva una servitù di passaggio in favore di SA
AP, discendente dall'atto di divisione ereditaria del 20.4.1968 per notar
Serpico, pertanto il relativo diritto di passaggio era già stato individuato per destinazione del padre di famiglia.
Disposta una prima c.t.u., che riteneva il fondo intercluso, veniva autorizzata anche la chiamata in giudizio dei comproprietari della p.lla 528, in considerazione che il percorso migliore individuato dal c.t.u. insisteva su detta particella (i
IE Sanseverino), nei cui confronti era estesa la domanda.
In conseguenza della questione sollevata in relazione all'esistenza dell'atto notarile del 20.4.1968, veniva richiesto al c.t.u. di accertare l'esistenza della servitù
in base al detto atto e la sua collocazione.
A.c.) All'esito il tribunale, con pronuncia pubblicata in data 11.12.2018, così
statuiva:
“1. Accerta e dichiara esistente la servitù di passaggio pedonale costituita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., in favore del fondo della proprietà di AP SA, come individuata dal CTU, che dallo spazio comune prospiciente alla strada comunale Campo, particella 186 e parte della particella 1026, si
4 diparte una stradina interpoderale, lunga 100 m larga circa 80 centimetri, realizzato in terra battuta e recintato ai due lati con rete metallica alta circa 1.80 e prosegue oltre il fondo di proprietà di AP SA, particella 527 del Foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Mugnano del Cardinale AV, confinante con particelle 1889 e 1892.
2. Ordina al competente conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Rigetta le domande riconvenzionali
4. Compensa le spese del giudizio.
5. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU”.
Il tribunale, dopo avere esaminato la “seconda c.t.u.”, così testualmente motivava:
“E' altrettanto pacifico che il CTU, nella seconda perizia e rispondendo al quesito A)
“ accerti il CTU se il passaggio cui si riferisce la servitù di passaggio del suddetto atto pubblico esista ed ove esso insista” ha espressamente individuato il passaggio quale parte iniziale del percorso n. 3 che, partendo dalla via pubblica Via Campo, si immette nel tratto in cemento e asfalto (l'aia cui fa riferimento l'atto di divisione del 1968) e, sul lato sinistro di tale accesso, a circa 10 metri dalla strada pubblica, parte un sentiero largo circa 80 cm. (esattamente dove era posizionato il cancello all'aia sita nella zona di terreno che fu attribuita alla sig.ra AP AZ con l'atto di divisione del 1968), riprendendo, in tal modo la prima perizia (cfr. pag.
5-6 prima CTU Cirielli del febbraio
2011).
L'accertato diritto di passaggio da parte dell'attrice, per effetto dell'atto notarile del
20 aprile1968 inquadra la fattispecie nell'ambito della servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c.
All'accoglimento della domanda diretta alla costituzione della servitù di passaggio coattivo, a favore del fondo intercluso, osta il preesistente acquisto di una servitù di passaggio a favore del medesimo fondo ad altro titolo.
L'indicata condizione scaturisce dall'atto pubblico del aprile 1968 nel quale i germani: AP CE, AP AZ (dante causa dei sig.ri IE
NA, IE IN, IE TE, IE AS, IE
CE, IE AN, IE RI e IE FA, AP LI, dante causa dell'attrice AP SA, AP AN, risultavano comproprietari del fondo rustico in Mugnano del Cardinale, alla località Montedoro, della estensione catastale di are 89,95, confinante a sud con NT IE, ad ovest
5 con eredi AP UN e LL FA, a nord con HE FA e IL
LL e ad est con la via Campo, da cui tale fondo ha accesso.
Con l'indicato atto di divisione ereditaria, veniva attribuita alla condividente
AP AZ, parte del fondo sito nel comune di Mugnano del Cardinale, alla località Montedoro, in particolare l'estensione di are 26,84 distaccate in modo da confinare ad est con la via Campo (strada pubblica), a sud con NT IE a nord con IL LL e ad ovest con la zona da attribuire a AP LI - dante causa dell'attrice AP SA - in frazionamento foglio 1 mappale 185/d (le attuali particelle 785, 786, 787, 788 e 528.
Con lo stesso atto notarile, veniva attribuita alla condividente AP LI - dante causa dell'attrice AP SA, parte del fondo sito nel comune di Mugnano del Cardinale, alla località Montedoro, in particolare l'estensione di are 26,84 distaccate in modo da confinare ad est con la zona attribuita a AP M. AZ, a nord con
IL LL, a sud con NT IE, ad ovest con la zona da attribuire a
AP AN., in frazionamento foglio 1 mappale 185/c (l'attuale particella 527)
Si stabiliva che per tale fondo “…ognuno dei condividenti accederà alla propria zona dal cancello all'aia sita nella zona di terreno attribuita a AP AZ”.
Costituisce pertanto prius logico giuridico verificare se debba darsi corso all'accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a vantaggio della particella 527 di titolarità dell'attrice.
[ ] I presupposti di una servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1062 c.c. vengono identificati come una fattispecie non negoziale a carattere complesso cioè che si verifica ope legis alla presenza di determinati presupposti, che i fondi attualmente divisi siano appartenuti allo stesso proprietario, che un fondo sia posto con opere visibili e permanenti in una situazione di oggettiva subordinazione o si servizio di un altro fondo e che tale situazione sia stata mantenuta allorchè i fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto.
Dunque, essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, alla cessazione dell'appartenenza dei fondi ad uno solo proprietario, vi sia apparenza della situazione di subordinazione o di servizio di un fondo rispetto all'altro, in modo da rendere certo e manifesto a chiunque, il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto di asservimento (cfr Cass. n. 10425/2011).
[ ] La prova è stata fornita dall'atto pubblico di acquisto come già specificato, ed infatti la particella 527 di proprietà di parte attrice è la stessa proveniente dalla divisione
6 ereditaria che era stata assegnata alla sig.ra AP LI;
tale particella aveva accesso dalla strada pubblica, attraverso l'aia comune, particella 186 e il fondo della sig.ra AP AZ.
Nel medesimo atto fu stabilito che ognuno dei condividenti poteva accedere alla propria zona dal cancello all'aia sita nella zona di terreno attribuita a AP AZ.
In definitiva, il sentiero o meglio il passaggio, oltre che coincidere con il richiamato atto notarile del 1968, presenta i requisiti della necessaria visibilità permanenza e della specifica destinazione, quello di rendere possibile ai proprietari dei terreni che non sporgevano direttamente sulla via pubblica di passare attraverso l'aia e accedere ai loro fondi.
Pertanto ciò che conta ai fini del riscontro di una servitù ai sensi dell'art. 1062 c.c. è che il percorso già individuato dal CTU come possibilità per accedere al fondo dell'attrice, era già stato tracciato, passaggio riconoscibile e forse anche utilizzato (ma di ciò i convenuti non hanno fornito prova); che rappresenta un'opera permanente fin dall'epoca della divisione dei fondi, che consente, fin da epoca risalente nel tempo il passaggio su tale strada e che per effetto della divisione intervenuta va a costituire una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.
Si evidenzia che il CTU ha previsto un allargamento del passaggio, determinando costi e tempi per la realizzazione, l'opera comporta l'occupazione di una striscia di terreno delle particelle 1889 e 1892 del foglio 1 del comune di Mugnano del Cardinale, la cui proprietà non è di nessuna delle parti chiamate in giudizio.”.
Inoltre, per quel che concerne le proposte domande riconvenzionali, argomentava che in presenza di pronuncia dichiarativa di una servitù già esistente, non occorreva stabilire se si trattasse di via meno gravosa per il fondo servente, né predisporre indennizzi, mentre in relazione alla domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. così si esprimeva:
“Nel contempo non si ravvedono i presupposti del dolo o della colpa grave per una condanna per lite temeraria di parte attrice avendo fin dall'inizio le parti convenute, posto l'attenzione sui diversi e distinti giudizi che non hanno attinenza alcuna con il presente.”,
regolando le spese con la seguente proposizione,
7 “Le spese di lite, stando anche la soccombenza dell'attrice, vanno compensate, quelle di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.”.
B.a.) Avverso detta pronuncia ha proposto appello EA LA e AN RN
sulla base di due motivi così intitolati:
““Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc in combinato disposto con l'art 92 cpc con riferimento alla compensazione delle spese di lite, riguardo alla soccombenza dei convenuti sul presupposto del rigetto della domanda riconvenzionale ex art 96 cpc, così come formulata dall'odierno appellante””,
con cui lamentano che SA AP era risultata integralmente soccombente,
sicché andava condannata al pagamento delle spese processuali, mentre ai fini della compensazione non poteva essere utilizzata la pronuncia di rigetto della domanda avanzata ex art. 96 c.p.c., stante la sua natura accessoria, che anche in caso di rigetto non dà luogo a soccombenza, non avendo essi convenuti proposto nessun'altra domanda;
““Violazione e falsa applicazione dell'art 96 I e III co cpc nella parte i cui nella sentenza testualmente: “nel contempo non si ravvedono i presupposti del dolo o della colpa grave per una condanna per lite temeraria di parte attrice avendo fin dall'inizio le parti convenute, posto l'attenzione sui diversi e distinti giudizi che non hanno attinenza alcuna con il presente” richiedendosi alla Corte di Appello adita la riforma della sentenza con accertamento della temerarietà della lite proposta dalla sig. ra AP
SA e sua condanna.””,
con cui si dolgono del rigetto della domanda proposta ex art. 96 c.p.c., avendo l'attrice agito nella consapevolezza di essere già munita del passaggio in forza dell'atto del 1968, come accertato dal c.t.u., liquidazione che può avvenire anche in via equitativa.
Gli appellanti hanno, pertanto, così concluso:
“1. accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc e per
8 l'effetto condannare la sig.ra AP SA alla refusione, in favore dei sigg.ri
LA EA e RN AN, delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, da liquidarsi secondo le tariffe applicabili ratione temporis, disponendo l'attribuzione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
2. accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione dell'art 96 cpc e per l'effetto condannare la sig.ra AP SA al risarcimento del danno per lite temeraria, in favore degli odierni appellanti, da determinarsi in via equitativa;
3. condannare l'appellata alla refusione delle spese relative al presente grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarato anticipo.”.
B.b.) IU LA, con comparsa di costituzione depositata in data
13.11.2019, per l'udienza dell'11.12.2019, aderiva ai motivi di impugnazione,
proponendo appello incidentale contenente difese e conclusioni speculari a quelle degli appellanti.
B.c.) Tutti gli altri appellati, ivi compresa SA AP, nei cui confronti esclusivamente si indirizza l'impugnazione, non si costituivano, dovendo essere dichiarata la loro contumacia.
C) Gli appelli proposti, indirizzati solo nei confronti di SA AP, da
EA LA e AN RN, cui ha aderito incidentalmente anche IU
RN, sono fondati solo per quanto di ragione.
C.a.) Innanzi tutto, si evidenzia che la causa, in primo grado, è stata introdotta prima della modifica del cd. termine lungo ridotto da un anno a sei mesi, per impugnare e che, come anticipato, l'impugnazione principale si rivolge, in via esclusiva, nei confronti di SA AP.
Ciò premesso, la sentenza impugnata, che, in verità, come evidenziano gli appellanti, appare in più punti non sempre lineare (non riportando pure parte dei soggetti evocati in giudizio), si può aggiungere persino, come vedremo, nell'approdo cui perviene in dispositivo (si vedano anche le ultime pagine contenenti massime
9 giurisprudenziali 'di studio' lasciate dopo dispositivo e indicazione del nominativo dell'estensore), per quel che concerne la statuizione sulle spese è di per sé
contradditoria, in quanto enuncia “stando anche la soccombenza dell'attrice”, per poi affermare che debbano essere compensate.
Non è chiaro in base a quale valutazione, se cioè, come sembrano ipotizzare gli appellanti, perché avrebbe tenuto conto del fatto che era stata respinta pure la domanda proposta ex art. 96 c.p.c., o in forza del dispositivo che, comunque,
“accerta” l'esistenza di una servitù a vantaggio della AP, sebbene già
esistente in virtù di un atto del 1968, sostituendo ad una pronuncia costitutiva della servitù, una dichiarativa, peraltro non sembrando del tutto conforme alla richiesta avanzata dall'attrice circa le modalità e le facoltà di passaggio più ampio (cosa di cui, essendo rimasta contumace, non si è lamentata in questa sede).
In realtà, il percorso motivazionale è tale da esprimere che la domanda non poteva essere accolta, sostanziandosi, del resto, nella proposizione secondo la quale
“All'accoglimento della domanda diretta alla costituzione della servitù di passaggio
coattivo, a favore del fondo intercluso, osta il preesistente acquisto di una servitù di
passaggio a favore del medesimo fondo ad altro titolo”, sicché non può che essere interpretata come pronuncia di rigetto.
In ogni caso, deve convenirsi col dato che neppure poteva essere valorizzato, al fine di ritenere sussistente un'ipotesi di compensazione, il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che può essere proposta anche in sede di conclusioni e che costituisce una pronuncia accessoria, che non incide sulla valutazione della soccombenza.
Da ciò discende che, sebbene il giudizio sia stato introdotto prima della modifica dell'art. 92 c.p.c., entrata in vigore il 4.7.2009, essendo sufficienti “giusti motivi” ai
10 fini della compensazione, purché adeguatamente indicati in motivazione, in presenza della soccombenza dell'attrice ed in assenza di ragioni che potessero giustificare la compensazione delle spese di lite, visto che i convenuti avevano argomentato che la
AP fosse già munita di passaggio, conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado, l'appello, in parte qua, deve essere accolto e la AP condannata a rifondere le spese di primo grado in favore di EA LA e AN RN e in favore di IU LA che incidentalmente ha anch'esso contestato la decisione riguardo al governo delle spese di lite.
Spese che, considerato il valore indeterminato della domanda di bassa complessità (in mancanza di allegazioni da parte dell'appellante e di documentazione che consenta di individuare il valore in base a quanto previsto dall'art. 15 c.p.c.), alla luce del complessivo tenore delle difese svolte e in considerazione del fatto che l'accertamento si è sostanziato nel demandare le questioni al consulente d'ufficio, si stima equo liquidare in valori maggiormente prossimi ai minimi tariffari, come da dispositivo.
C.b.) Non può, invece, essere accolto il motivo di appello che invoca nuovamente, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'attrice ex art. 96
c.p.c..
Il giudice di primo grado ha escluso che sussistesse un'ipotesi di dolo o colpa grave per la condanna per lite temeraria.
Gli appellanti lamentano che ciò, invece, emergeva per tabulas, vista l'esistenza della servitù per costituzione del padre di famiglia come da relativo atto e,
genericamente, “alla luce dell'istruttoria compiuta, delle risultanze dell'elaborato peritale e di tutta la documentazione versata in atti”.
Ad avviso della corte sarebbe di per sé sufficiente evidenziare che l'accertamento
11 ha richiesto, comunque, la chiamata in giudizio di nuovi soggetti e la redazione di due consulenze, e che non è esplicitato – essendo chi appella tenuto ad indicare puntualmente gli elementi, in fatto e documentali, che dovrebbero dimostrare le proprie tesi, oltre ai risultati di prova da essi ricavabili – come vorrebbero gli appellanti, da cosa dovrebbe trarsi il convincimento che la AP ha agito nella piena consapevolezza di essere già munita del passaggio, peraltro in piena conformità con quanto chiesto in citazione riguardo alle modalità di esercizio della servitù.
In realtà sussisteva altra ancor più radicale ragione per il rigetto della domanda,
valutazione che, investita nuovamente del suo esame, la corte è tenuta sempre a compiere.
Infatti, gli appellanti invocano la liquidazione equitativa, sostenendo ancora una volta genericamente che dovrebbe procedersi valutando la gravità dell'abuso,
l'incidenza che questo ha avuto sulla durata del processo e l'intensità del dolo.
Occorre, però, evidenziare che la causa è stata intentata nell'aprile del 2009,
prima dell'introduzione dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. che è applicabile ai giudizi introdotti dopo il 4.7.2009.
In base alla disposizione del primo comma chi invoca la condanna in discorso è
sempre tenuto ad esporre gli elementi di giudizio che manifestino il danno subito,
dal lato del danneggiato, e tale da 'superare' quanto non coperto dalla condanna alle spese, posto che anche in caso di liquidazione equitativa chi assume di aver subito un pregiudizio deve, comunque, mettere il giudice in condizione di comprendere in cosa esso si sia sostanziato, onde poter dare adeguata giustificazione del proprio convincimento.
Nel caso in esame, sia in primo grado, come in grado d'appello, tale deduzione è
12 mancata.
D) Per quel che concerne la regolazione delle spese del grado, precisato che si tratta di impugnazione tutta rivolta a questioni riguardanti statuizioni accessorie, se è
vero che quella relativa alla domanda per lite temeraria in primo grado non poteva essere valutata ai fini della soccombenza, non così è, però, in appello, avendo gli appellanti impugnato specificamente il suo mancato accoglimento.
Sicché, nel rigetto di parte dell'impugnazione, appare giustificato compensare per un terzo le spese del grado, liquidando i residui due terzi in favore degli appellanti,
in virtù del valore ancora in contestazione della somma riferita alla condanna alle spese, restando per il resto irripetibili.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia delle parti come da intestazione;
b) accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna SA AP a rifondere le spese di primo grado b1) in favore di EA LA e AN RN, con attribuzione al suo procuratore, che liquida in euro 4.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; b2) in favore di IU LA, parimenti,
con attribuzione al suo procuratore, in euro 4.600,00 per compensi professionali,
oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) condanna SA AP, a pagare le spese del grado, che, dichiarate irripetibili per un terzo, liquida c1) in favore di EA LA e AN RN, con attribuzione al suo procuratore, in euro 116,00 per spese, se versate, ed euro
1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e
13 c.p.a.; c2) in favore di PE LA, in euro 1.400,00 per compensi professionali,
oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, nella camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il consigliere est. dott. CE Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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