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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3046/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AN AN,
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
SANESI CLAUDIA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 25/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 30/03/2023 , innanzi al presidente del Tribunale di Firenze
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3072/2023 omologata con decreto del
31/03/2023 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) La figlia minorenne viene affidata secondo i canoni dell'affidamento Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti della legge 08/02/2006 n. 54, con collocazione della stessa presso la madre, con la quale convivrà, unitamente al fratello ed alla sorella, anche ai fini anagrafici presso la casa sita in Carpi (MO), Via Via Francesco
Tarquinio Superbi n. 1, ove la madre si è trasferita.
pagina 2 di 7 La responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata congiuntamente e, in particolare, le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative ad istruzione, Per_1
educazione e salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni che man mano si manifesteranno nel corso degli anni, nell'ambito dell'evoluzione e della crescita della figlia stessa.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza del figlio presso di sé.
I genitori si impegnano, con il massimo spirito di collaborazione, a mantenere tra loro relazioni improntate al massimo rispetto ed alla considerazione e stima reciproca,
collaborando attivamente alla crescita e all'educazione della minore, al fine di assicurare che detta crescita ed educazione avvengano in un ambiente equilibrato e sereno.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici della minore e in accordo con la stessa il fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri,
compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con le esigenze e gli impegni scolastici e di studio della stessa, previo accordo con la madre e comunque un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, per sette giorni durante le vacanze natalizie per il periodo dal 24 al 30 dicembre o per quello dal 31 dicembre al 6
gennaio ad anni alterni, in modo che la figlia possa trascorrere un anno Natale con la madre e Capodanno con il padre e l'anno successivo viceversa, per due giorni durante quelle pasquali, tenuto conto dell'alternanza tra le festività principali, ed infine, per 20
(venti) giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo/i da concordare pagina 3 di 7 con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori, la facoltà
di scelta dei periodi di vacanza spetterà ad anni alterni a ciascun genitore.
2) I figli maggiorenni e , entrambi studenti e non economicamente Per_2 Per_3
autosufficienti, per loro scelta continueranno a vivere con la madre, liberi di gestire il rapporto con il padre in totale autonomia, senza necessità di calendari con visite e orari prestabiliti.
3) Tenuto conto che i figli vivono quasi esclusivamente con la madre, il padre si impegna e si obbliga a versare a quest'ultima a titolo di contributo al mantenimento ordinario la somma mensile di € 450,00=, ovvero € 150,00= per ciascun figlio. Il pagamento dovrà
essere effettuato mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese sul conto corrente della madre IBAN [...].
Tale importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione degli indici ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione (stesso mese); tale aggiornamento annuale potrà essere meramente comunicato senza alcuna formalità.
4) I coniugi convengono che le spese straordinarie necessarie per l'istruzione,
l'educazione, la formazione, la cura e la salute dei figli saranno sostenute dai medesimi nella misura del 50% ciascuno e che come tali devono intendersi quelle di cui al protocollo 25/09/2019 del Tribunale di Modena, qui integralmente riportato e trascritto:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 4 di 7 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 5 di 7 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) I coniugi danno atto di aver già concordemente provveduto affinché l'assegno unico per i figli venga percepito dalla madre quale genitore collocatario della prole nella misura del
100% .
6) I coniugi dichiarano di godere entrambi di occupazione lavorativa, di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciproche pretese di mantenimento, di avere già definito ogni loro rapporto di natura economica e/o patrimoniale;
pertanto si danno reciprocamente atto di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione.
7) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono sin d'ora l'assenso per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o della carta di identità validi per l'espatrio.
8) Le spese della presente procedura devono intendersi compensate tra le parti, nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio difensore”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in FIRENZE il 24/09/2005 fra nata a [...] il [...] e Controparte_1 Controparte_2
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è
da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIRENZE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2005 Atto n. 604 Parte I
pagina 6 di 7 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3046/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AN AN,
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
SANESI CLAUDIA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 25/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 30/03/2023 , innanzi al presidente del Tribunale di Firenze
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3072/2023 omologata con decreto del
31/03/2023 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) La figlia minorenne viene affidata secondo i canoni dell'affidamento Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti della legge 08/02/2006 n. 54, con collocazione della stessa presso la madre, con la quale convivrà, unitamente al fratello ed alla sorella, anche ai fini anagrafici presso la casa sita in Carpi (MO), Via Via Francesco
Tarquinio Superbi n. 1, ove la madre si è trasferita.
pagina 2 di 7 La responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata congiuntamente e, in particolare, le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative ad istruzione, Per_1
educazione e salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni che man mano si manifesteranno nel corso degli anni, nell'ambito dell'evoluzione e della crescita della figlia stessa.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza del figlio presso di sé.
I genitori si impegnano, con il massimo spirito di collaborazione, a mantenere tra loro relazioni improntate al massimo rispetto ed alla considerazione e stima reciproca,
collaborando attivamente alla crescita e all'educazione della minore, al fine di assicurare che detta crescita ed educazione avvengano in un ambiente equilibrato e sereno.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici della minore e in accordo con la stessa il fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri,
compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con le esigenze e gli impegni scolastici e di studio della stessa, previo accordo con la madre e comunque un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, per sette giorni durante le vacanze natalizie per il periodo dal 24 al 30 dicembre o per quello dal 31 dicembre al 6
gennaio ad anni alterni, in modo che la figlia possa trascorrere un anno Natale con la madre e Capodanno con il padre e l'anno successivo viceversa, per due giorni durante quelle pasquali, tenuto conto dell'alternanza tra le festività principali, ed infine, per 20
(venti) giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo/i da concordare pagina 3 di 7 con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori, la facoltà
di scelta dei periodi di vacanza spetterà ad anni alterni a ciascun genitore.
2) I figli maggiorenni e , entrambi studenti e non economicamente Per_2 Per_3
autosufficienti, per loro scelta continueranno a vivere con la madre, liberi di gestire il rapporto con il padre in totale autonomia, senza necessità di calendari con visite e orari prestabiliti.
3) Tenuto conto che i figli vivono quasi esclusivamente con la madre, il padre si impegna e si obbliga a versare a quest'ultima a titolo di contributo al mantenimento ordinario la somma mensile di € 450,00=, ovvero € 150,00= per ciascun figlio. Il pagamento dovrà
essere effettuato mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese sul conto corrente della madre IBAN [...].
Tale importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione degli indici ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione (stesso mese); tale aggiornamento annuale potrà essere meramente comunicato senza alcuna formalità.
4) I coniugi convengono che le spese straordinarie necessarie per l'istruzione,
l'educazione, la formazione, la cura e la salute dei figli saranno sostenute dai medesimi nella misura del 50% ciascuno e che come tali devono intendersi quelle di cui al protocollo 25/09/2019 del Tribunale di Modena, qui integralmente riportato e trascritto:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 4 di 7 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 5 di 7 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) I coniugi danno atto di aver già concordemente provveduto affinché l'assegno unico per i figli venga percepito dalla madre quale genitore collocatario della prole nella misura del
100% .
6) I coniugi dichiarano di godere entrambi di occupazione lavorativa, di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciproche pretese di mantenimento, di avere già definito ogni loro rapporto di natura economica e/o patrimoniale;
pertanto si danno reciprocamente atto di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione.
7) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono sin d'ora l'assenso per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o della carta di identità validi per l'espatrio.
8) Le spese della presente procedura devono intendersi compensate tra le parti, nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio difensore”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in FIRENZE il 24/09/2005 fra nata a [...] il [...] e Controparte_1 Controparte_2
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è
da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIRENZE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2005 Atto n. 604 Parte I
pagina 6 di 7 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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