Art. 12. 1. Le somme di cui all'articolo 9 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'onere dei contributi autorizzati dalla presente legge.
2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 3, 5, 7, 9 e 11 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli eventuali maggiori oneri, di cui agli articoli 3, 5, 7 e 11, dovuti a differenza di cambio, si fara' fronte, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 3, 5, 7, 9 e 11 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli eventuali maggiori oneri, di cui agli articoli 3, 5, 7 e 11, dovuti a differenza di cambio, si fara' fronte, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.