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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 441 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto contratti bancari e vertente tra
con sede in Torino, Piazza San Carlo Parte_1
n. 156, c.f. n. quale incorporante P.IVA_1 CP_1
società incorporata, cui è subentrata in tutti i rapporti
[...] giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Alberto Peluso, (c.f. ); C.F._1 appellante
e
, C.F. nato a [...] CP_2 C.F._2
(CS) il 02/05/1967 ed ivi residente a[...]H, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Esposito
(C.F. ed elettivamente domiciliato nel C.F._3 suo studio in Cosenza alla Via Panebianco n. 682; appellata Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del presente appello:
1) In via istruttoria: Valutare la necessità di rinnovare
l'istruttoria e, pertanto, disporre nuova Consulenza Tecnica
d'Ufficio;
2) Dichiarare la assenza di usura nel rapporto oggetto di causa, rigettando la relativa domanda;
3) Rigettare tutte le domande attoree in quanto non provate, nonché infondate in fatto e diritto;
4) Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambe i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare
l'appello proposto e per l'effetto confermare in toto la sentenza
n. 1709/2018 pubblicata in data 23.07.2018, pronunciata dal
Tribunale di Cosenza a definizione della causa civile n.
2125/2016 RGAC;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”.
pag. 2/15 Fatti di causa
1.
Con atto di citazione del 12.5.2016, CP_2 conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Controparte_3
Cosenza, deducendo:
di aver acceso in data 14.1.1997 presso la banca il c/c n. 5227, con affidamento mediante scopertura, sin dalla sua accensione, estinto in data 12.1.2016;
che, sin dall'inizio, la banca convenuta applicava, illegittimamente, ricapitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con superamento del tasso soglia per effetto moltiplicatore dell'anatocismo, di competenze, spese e oneri, ivi compresa commissione di massimo scoperto, non determinata e priva di giustificazione causale;
al procedimento di mediazione esperito dinanzi all'ODM c/o il Tribunale di Cosenza, al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, la banca non aderiva.
Chiedeva pertanto:
declaratoria di nullità delle clausole relative agli interessi convenzionali per superamento tasso soglia, commissione di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale di interessi;
ricostruzione del rapporto di c/c, depurato da tutti gli interessi usurari, anatocistici e della CMS, con condanna della banca alla restituzione delle somme risultanti a credito del ricorrente dal saldo finale, come ricostruito, oltre interessi;
pag. 3/15 condanna della banca al rimborso delle spese di mediazione e al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
Si costituiva eccependo: CP_3
intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie antecedenti al 23.2.2026: in assenza di prova scritta attestante l'esistenza e l'entità di un fido, tutte le rimesse ultradecennali, quelle grazie alle quali il saldo del conto passa da un saldo debitorio ad un saldo creditorio, si intendono solutorie e, quindi, prescritte;
decadenza del diritto di impugnare le scritture contabili: parte attrice non ha mai contestato, nel termine legale di 60 giorni, gli estratti conto e le integrazioni contrattuali inviate regolarmente dalla banca che, pertanto, si intendono definitivamente approvati, anche se peggiorativi per il cliente;
legittimità dell'applicazione della CMS e delle altre spese applicate, con conseguente mancato superamento del tasso soglia antiusura: nel contratto sono indicate la percentuale della CMS e le modalità di calcolo.
Il giudice di prime cure disponeva consulenza tecnica, al fine di “accertare l'esistenza del credito del correntista, eliminando l'anatocismo e verificando l'eventuale superamento del tasso soglia, includendo le CMS nel computo, con valutazione dell'eccezione di prescrizione”. Secondo i risultati offerti dall'elaborato peritale, il saldo finale del conto è pari ad euro 638,34 a credito del correntista;
inoltre, attesa l'individuazione di nove trimestri in usura, è emerso un ulteriore credito a favore del correntista di euro 300,54 con pag. 4/15 saldo complessivamente a credito del correntista di euro
938,88. Veniva successivamente richiesto di rispondere ai seguenti quesiti, a chiarimenti: “1) accerti la completezza della documentazione contabile e operi la ricostruzione con riferimento al periodo temporale in continuità dal primo estratto conto disponibile sino alla chiusura;
2) proceda a distinti ricalcoli escludendo completamente la capitalizzazione trimestrale e, qualora ritenuto evidente un documento giustificante tale capitalizzazione, escludendo la stessa sino a tale data;
3) escluda gli effetti, in entrambi i ricalcoli, della CMS ed effettui altro calcolo applicando la stessa;
4) tutto ciò fermo restando quanto già richiesto nel precedente quesito”.
Di seguito, le risposte fornite, distinguendo tra le diverse ipotesi.
Nel ricalcolo in cui è stata esclusa la capitalizzazione trimestrale nonché la commissione di massimo scoperto, il saldo del conto corrente oggetto di causa risultava a credito del correntista per euro 3.772,64.
Nel ricalcolo in cui è stata esclusa la capitalizzazione trimestrale ed applicata la commissione di massimo scoperto, il saldo del conto corrente oggetto di causa risultava a credito del correntista per l'importo di euro 3.436,11.
Nel ricalcolo in cui è stata applicata la capitalizzazione trimestrale ed esclusa la commissione di massimo scoperto, il saldo del conto corrente oggetto di causa risultava a credito del correntista per euro 1.059,89.
pag. 5/15 Nel ricalcolo in cui è stata applicata la capitalizzazione trimestrale e calcolata la commissione di massimo scoperto, il saldo del conto corrente oggetto di causa risultava a debito del correntista per euro 0,73.
2.
La sentenza, in accoglimento della domanda proposta, ha dichiarato l'illegittimità delle clausole contrattuali inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,
l'applicazione della commissione di massimo scoperto nonché
l'applicazione di interessi usurari, accertando che la banca ha illegittimamente addebitato all'attore la somma di euro
4.073,18 [euro 300,54 + euro 3.772,6] ed ha condannato alla restituzione, in favore di Controparte_3 CP_2 della somma complessiva di euro 4.073,18, oltre ad interessi da calcolarsi, nella misura legale, dalla data di proposizione della domanda di mediazione fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese di giudizio comprese quelle di CTU.
3.
Appella l'istituto bancario, denunciando, con il primo motivo, un errore di fatto della sentenza nel rilevare l'applicazione di tassi usurari, in quanto il CTU avrebbe utilizzato la formula post-2010 indicata dalla Banca d'Italia per l'intero periodo di indagine, dunque, anche nei trimestri ante 2010, in cui sarebbe rilevato un superamento del tasso di usura;
inoltre, sarebbe stata effettuata una errata annualizzazione degli oneri occasionali, e l'ultimo trimestre in usura, il nono, rilevato nell'anno 2015, deve ritenersi pag. 6/15 erroneamente accertato dal CTU;
ancora, è eccepita la non applicabilità della disciplina sull'usura all'ipotesi di c.d. usurarietà sopravvenuta, in quanto il contratto di conto corrente risale ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 (anteriormente all'emanazione di un tasso soglia cui confrontarlo).
Con un secondo motivo, in relazione all'anatocismo, si sostiene caduto in errore il consulente, nel dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, quantomeno per il periodo successivo al 30.6.2000, avendo la banca comunicato il proprio adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000 (pari periodicità degli interessi attivi e passivi) mediante pubblicazione sulla G.U.
Infine, la commissione di massimo scoperto sarebbe stata regolarmente pattuita nel contratto depositato, precisamente determinata sia nel quantum (0,5%) che nella base di calcolo (massimo scoperto).
Ragioni della decisione
4.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo, viene eccepita l'applicazione della formula indicata dalla Banca d'Italia per il rilevamento dei tassi usurari diffusa nell'agosto 2009 anche ai periodi precedenti di svolgimento del rapporto bancario.
pag. 7/15 Premesso che la questione attiene al rilevamento di un solo sforamento, tradotto in un importo di soli 300,54 euro a credito del correntista, va rilevata la carenza di specificità del motivo (e quindi, la sua inammissibilità), in quanto l'appellante non indica quali periodi – tra quelli colpiti da usura – sarebbero stati esaminati con il criterio
, né a quali eventuali diversi risultati avrebbe portato una analisi condotta in base alle precedenti “istruzioni aggiornamento 2006”.
Il medesimo difetto di specificità affligge anche il sub- motivo sull'ultimo trimestre considerato in usura, in relazione all'inserimento, nel calcolo, della commissione di istruttoria veloce, da considerarsi evento di tipo occasionale e quindi
. Anche in questo caso, l'appellante manca di offrire un proprio ricalcolo, limitandosi ad una generica doglianza, senza individuare la somma che, a proprio dire, andrebbe decurtata dal calcolo complessivo della somma a credito del correntista. Se è vero che le osservazioni alla relazione del consulente tecnico possono intervenire anche ad operazioni concluse, e quindi anche in sede di gravame, a meno che non sorgano questioni di nullità (da ultimo, Cass. n.
7356/2025), è necessario che le stesse siano articolate in modo da formulare una domanda, autosufficiente e propositiva, indicando in modo puntuale la soluzione correttiva, o ponendo in grado il giudice di riguardare la specifica parte della consulenza, ritenuta in difetto e di provvedere alla richiesta correzione. I motivi sostenuti dalla banca si risolvono nella mera denuncia di un errore metodologico, senza indicarne l'incidenza sul risultato finale.
pag. 8/15 Nemmeno il mezzo di difesa relativo alla non rilevabilità dell'usura sopravvenuta, nel caso di contratto concluso prima dell'entrata in vigore della legge del 1996, può essere accolto. Per stessa indicazione della parte, il contratto reca la data del 14.1.1997, quando la legge 108/1996 era già in vigore: i successivi momenti attuativi, con la pubblicazione dei tassi di rilevamento, non consentono di ritenere esente l'istituto di credito da tutti gli eventuali superamenti del tasso soglia, sol perché la prima rilevazione ministeriale non contempla il primo trimestre del 1997. Le Sezioni Unite, con sentenza 27545 del 28 settembre 2023, si sono da ultimo pronunciate in materia di usura sopravvenuta, ritenendo che i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopravvenuti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti.
5.
Il secondo motivo di appello concerne l'anatocismo, e quindi la maggior somma – comunque di non rilevante ammontare – oggetto del contenzioso. Secondo l'istituto bancario, a decorrere dal giugno 2000 non sarebbe stato più possibile porre la questione, avendo pubblicato l'ente in G.U. il proprio adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000.
Sul punto, appare ormai consolidato l'orientamento secondo cui la comunicazione inviata dalla banca al correntista dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del sistema di pari periodicità degli interessi attivi e passivi adottati dalla banca medesima è inidonea a rendere pag. 9/15 lecita la capitalizzazione degli interessi, pur in assenza della prova della conoscenza da parte del correntista di tale comunicazione (avvenuta mediante invio dell'estratto conto) e in virtù di una determinazione unilaterale della banca, per come anche di recente ribadito da Cass. n. 28215 del 4 novembre 2024.
Giova evidenziare che, a seguito delle note pronunce della Suprema Corte del 17 marzo 1999, n. 2374 e del 30 marzo 1999 n. 3096 – che hanno modificato l'interpretazione, sino ad allora prevalente, circa la natura di uso normativo della capitalizzazione trimestrale degli interessi – il legislatore, con l'art. 25, secondo comma, D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha modificato l'art. 120 del D. Lgs. 385/1993 (TUB), attribuendo al CICR il potere di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, all'unica condizione che sia assicurata alla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Il successivo terzo comma del predetto art. 25, senza formalmente modificare il testo unico bancario, ha, poi, stabilito che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del CICR sono valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti.
pag. 10/15 Tale ultima disposizione è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte
Costituzionale del 17 ottobre 2000, n. 425.1 CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, in virtù della delega conferita dal comma 2 dell'art. 25 D. Lgs. 342/99, aveva, nelle more, dettato modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.
La delibera ha introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorre dal successivo 1° luglio” e che “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno
2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000” (3° comma).
pag. 11/15 Si è andato quindi affermando nella giurisprudenza di legittimità un orientamento (risalente alla sentenza n. 9140 del 19 maggio 2020), secondo il quale “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs.
n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”.
La sentenza della Cassazione n. 28215 del 4 novembre
2024 ha ribadito il principio secondo cui la comunicazione inviata dalla banca al correntista dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del sistema di pari periodicità degli interessi attivi e passivi adottato dalla banca medesima è inidonea a rendere lecita la capitalizzazione degli interessi.
Conseguentemente, l'operazione di raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove, imposta dalla delibera
CICR ai fini della valutazione del carattere peggiorativo delle seconde, ostativo della possibilità di provvedere all'adeguamento contrattuale mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, è “inattuabile” e le condizioni indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del pag. 12/15 conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset.
Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass.
12 marzo 2020, n. 7105; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489;
Cass. 21 giugno 2021, n. 17634; Cass. 1° marzo 2023, n.
19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210 e da ultimo con la citata n. 28215/2024).
Nessuna nuova espressa pattuizione (ovvero la sottoscrizione di una apposita clausola che preveda espressamente la reciproca identica capitalizzazione) risulta essere stata formulata in tal senso, nel caso di specie.
6.
Quanto alla valutazione della CMS, valga citare il principio, invalso in giurisprudenza, secondo cui “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass., Ordinanza
n. 19825 del 20.6.2022).
Nel caso che ci occupa, la CMS viene indicata con la generica percentuale dello 0,5%, calcolata sul massimo scoperto concesso dalla banca, in assenza di pattuizione pag. 13/15 scritta e data: formulazione generica, come già rilevato dal giudice di prime cure, in cui non è specificato cosa intendersi per , se quello raggiunto in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un determinato periodo di tempo.
7.
Alla luce dei rilievi fin qui esposti, la sentenza viene integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del
2014, come modificati dal DM. N. 148 del 2022, applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (da €
1.101,00 a € 5.200,00), quattro fasi, con distrazione in favore dell'avv. Fernando Esposito che ne ha fatto espressa richiesta.
Atteso il tenore della decisione, ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n.
13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1709/2018 emessa il Parte_1
23.7.2018 dal Tribunale di Cosenza, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa, così provvede:
pag. 14/15 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle Parte_1 spese sostenute da nel presente grado CP_2 di giudizio, liquidati i compensi in euro 2.915,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fernando Esposito, dichiaratosi antistatario;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 15/15
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 441 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto contratti bancari e vertente tra
con sede in Torino, Piazza San Carlo Parte_1
n. 156, c.f. n. quale incorporante P.IVA_1 CP_1
società incorporata, cui è subentrata in tutti i rapporti
[...] giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Alberto Peluso, (c.f. ); C.F._1 appellante
e
, C.F. nato a [...] CP_2 C.F._2
(CS) il 02/05/1967 ed ivi residente a[...]H, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Esposito
(C.F. ed elettivamente domiciliato nel C.F._3 suo studio in Cosenza alla Via Panebianco n. 682; appellata Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del presente appello:
1) In via istruttoria: Valutare la necessità di rinnovare
l'istruttoria e, pertanto, disporre nuova Consulenza Tecnica
d'Ufficio;
2) Dichiarare la assenza di usura nel rapporto oggetto di causa, rigettando la relativa domanda;
3) Rigettare tutte le domande attoree in quanto non provate, nonché infondate in fatto e diritto;
4) Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambe i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare
l'appello proposto e per l'effetto confermare in toto la sentenza
n. 1709/2018 pubblicata in data 23.07.2018, pronunciata dal
Tribunale di Cosenza a definizione della causa civile n.
2125/2016 RGAC;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”.
pag. 2/15 Fatti di causa
1.
Con atto di citazione del 12.5.2016, CP_2 conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Controparte_3
Cosenza, deducendo:
di aver acceso in data 14.1.1997 presso la banca il c/c n. 5227, con affidamento mediante scopertura, sin dalla sua accensione, estinto in data 12.1.2016;
che, sin dall'inizio, la banca convenuta applicava, illegittimamente, ricapitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con superamento del tasso soglia per effetto moltiplicatore dell'anatocismo, di competenze, spese e oneri, ivi compresa commissione di massimo scoperto, non determinata e priva di giustificazione causale;
al procedimento di mediazione esperito dinanzi all'ODM c/o il Tribunale di Cosenza, al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, la banca non aderiva.
Chiedeva pertanto:
declaratoria di nullità delle clausole relative agli interessi convenzionali per superamento tasso soglia, commissione di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale di interessi;
ricostruzione del rapporto di c/c, depurato da tutti gli interessi usurari, anatocistici e della CMS, con condanna della banca alla restituzione delle somme risultanti a credito del ricorrente dal saldo finale, come ricostruito, oltre interessi;
pag. 3/15 condanna della banca al rimborso delle spese di mediazione e al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
Si costituiva eccependo: CP_3
intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie antecedenti al 23.2.2026: in assenza di prova scritta attestante l'esistenza e l'entità di un fido, tutte le rimesse ultradecennali, quelle grazie alle quali il saldo del conto passa da un saldo debitorio ad un saldo creditorio, si intendono solutorie e, quindi, prescritte;
decadenza del diritto di impugnare le scritture contabili: parte attrice non ha mai contestato, nel termine legale di 60 giorni, gli estratti conto e le integrazioni contrattuali inviate regolarmente dalla banca che, pertanto, si intendono definitivamente approvati, anche se peggiorativi per il cliente;
legittimità dell'applicazione della CMS e delle altre spese applicate, con conseguente mancato superamento del tasso soglia antiusura: nel contratto sono indicate la percentuale della CMS e le modalità di calcolo.
Il giudice di prime cure disponeva consulenza tecnica, al fine di “accertare l'esistenza del credito del correntista, eliminando l'anatocismo e verificando l'eventuale superamento del tasso soglia, includendo le CMS nel computo, con valutazione dell'eccezione di prescrizione”. Secondo i risultati offerti dall'elaborato peritale, il saldo finale del conto è pari ad euro 638,34 a credito del correntista;
inoltre, attesa l'individuazione di nove trimestri in usura, è emerso un ulteriore credito a favore del correntista di euro 300,54 con pag. 4/15 saldo complessivamente a credito del correntista di euro
938,88. Veniva successivamente richiesto di rispondere ai seguenti quesiti, a chiarimenti: “1) accerti la completezza della documentazione contabile e operi la ricostruzione con riferimento al periodo temporale in continuità dal primo estratto conto disponibile sino alla chiusura;
2) proceda a distinti ricalcoli escludendo completamente la capitalizzazione trimestrale e, qualora ritenuto evidente un documento giustificante tale capitalizzazione, escludendo la stessa sino a tale data;
3) escluda gli effetti, in entrambi i ricalcoli, della CMS ed effettui altro calcolo applicando la stessa;
4) tutto ciò fermo restando quanto già richiesto nel precedente quesito”.
Di seguito, le risposte fornite, distinguendo tra le diverse ipotesi.
Nel ricalcolo in cui è stata esclusa la capitalizzazione trimestrale nonché la commissione di massimo scoperto, il saldo del conto corrente oggetto di causa risultava a credito del correntista per euro 3.772,64.
Nel ricalcolo in cui è stata esclusa la capitalizzazione trimestrale ed applicata la commissione di massimo scoperto, il saldo del conto corrente oggetto di causa risultava a credito del correntista per l'importo di euro 3.436,11.
Nel ricalcolo in cui è stata applicata la capitalizzazione trimestrale ed esclusa la commissione di massimo scoperto, il saldo del conto corrente oggetto di causa risultava a credito del correntista per euro 1.059,89.
pag. 5/15 Nel ricalcolo in cui è stata applicata la capitalizzazione trimestrale e calcolata la commissione di massimo scoperto, il saldo del conto corrente oggetto di causa risultava a debito del correntista per euro 0,73.
2.
La sentenza, in accoglimento della domanda proposta, ha dichiarato l'illegittimità delle clausole contrattuali inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,
l'applicazione della commissione di massimo scoperto nonché
l'applicazione di interessi usurari, accertando che la banca ha illegittimamente addebitato all'attore la somma di euro
4.073,18 [euro 300,54 + euro 3.772,6] ed ha condannato alla restituzione, in favore di Controparte_3 CP_2 della somma complessiva di euro 4.073,18, oltre ad interessi da calcolarsi, nella misura legale, dalla data di proposizione della domanda di mediazione fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese di giudizio comprese quelle di CTU.
3.
Appella l'istituto bancario, denunciando, con il primo motivo, un errore di fatto della sentenza nel rilevare l'applicazione di tassi usurari, in quanto il CTU avrebbe utilizzato la formula post-2010 indicata dalla Banca d'Italia per l'intero periodo di indagine, dunque, anche nei trimestri ante 2010, in cui sarebbe rilevato un superamento del tasso di usura;
inoltre, sarebbe stata effettuata una errata annualizzazione degli oneri occasionali, e l'ultimo trimestre in usura, il nono, rilevato nell'anno 2015, deve ritenersi pag. 6/15 erroneamente accertato dal CTU;
ancora, è eccepita la non applicabilità della disciplina sull'usura all'ipotesi di c.d. usurarietà sopravvenuta, in quanto il contratto di conto corrente risale ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 (anteriormente all'emanazione di un tasso soglia cui confrontarlo).
Con un secondo motivo, in relazione all'anatocismo, si sostiene caduto in errore il consulente, nel dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, quantomeno per il periodo successivo al 30.6.2000, avendo la banca comunicato il proprio adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000 (pari periodicità degli interessi attivi e passivi) mediante pubblicazione sulla G.U.
Infine, la commissione di massimo scoperto sarebbe stata regolarmente pattuita nel contratto depositato, precisamente determinata sia nel quantum (0,5%) che nella base di calcolo (massimo scoperto).
Ragioni della decisione
4.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo, viene eccepita l'applicazione della formula indicata dalla Banca d'Italia per il rilevamento dei tassi usurari diffusa nell'agosto 2009 anche ai periodi precedenti di svolgimento del rapporto bancario.
pag. 7/15 Premesso che la questione attiene al rilevamento di un solo sforamento, tradotto in un importo di soli 300,54 euro a credito del correntista, va rilevata la carenza di specificità del motivo (e quindi, la sua inammissibilità), in quanto l'appellante non indica quali periodi – tra quelli colpiti da usura – sarebbero stati esaminati con il criterio
, né a quali eventuali diversi risultati avrebbe portato una analisi condotta in base alle precedenti “istruzioni aggiornamento 2006”.
Il medesimo difetto di specificità affligge anche il sub- motivo sull'ultimo trimestre considerato in usura, in relazione all'inserimento, nel calcolo, della commissione di istruttoria veloce, da considerarsi evento di tipo occasionale e quindi
. Anche in questo caso, l'appellante manca di offrire un proprio ricalcolo, limitandosi ad una generica doglianza, senza individuare la somma che, a proprio dire, andrebbe decurtata dal calcolo complessivo della somma a credito del correntista. Se è vero che le osservazioni alla relazione del consulente tecnico possono intervenire anche ad operazioni concluse, e quindi anche in sede di gravame, a meno che non sorgano questioni di nullità (da ultimo, Cass. n.
7356/2025), è necessario che le stesse siano articolate in modo da formulare una domanda, autosufficiente e propositiva, indicando in modo puntuale la soluzione correttiva, o ponendo in grado il giudice di riguardare la specifica parte della consulenza, ritenuta in difetto e di provvedere alla richiesta correzione. I motivi sostenuti dalla banca si risolvono nella mera denuncia di un errore metodologico, senza indicarne l'incidenza sul risultato finale.
pag. 8/15 Nemmeno il mezzo di difesa relativo alla non rilevabilità dell'usura sopravvenuta, nel caso di contratto concluso prima dell'entrata in vigore della legge del 1996, può essere accolto. Per stessa indicazione della parte, il contratto reca la data del 14.1.1997, quando la legge 108/1996 era già in vigore: i successivi momenti attuativi, con la pubblicazione dei tassi di rilevamento, non consentono di ritenere esente l'istituto di credito da tutti gli eventuali superamenti del tasso soglia, sol perché la prima rilevazione ministeriale non contempla il primo trimestre del 1997. Le Sezioni Unite, con sentenza 27545 del 28 settembre 2023, si sono da ultimo pronunciate in materia di usura sopravvenuta, ritenendo che i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopravvenuti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti.
5.
Il secondo motivo di appello concerne l'anatocismo, e quindi la maggior somma – comunque di non rilevante ammontare – oggetto del contenzioso. Secondo l'istituto bancario, a decorrere dal giugno 2000 non sarebbe stato più possibile porre la questione, avendo pubblicato l'ente in G.U. il proprio adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000.
Sul punto, appare ormai consolidato l'orientamento secondo cui la comunicazione inviata dalla banca al correntista dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del sistema di pari periodicità degli interessi attivi e passivi adottati dalla banca medesima è inidonea a rendere pag. 9/15 lecita la capitalizzazione degli interessi, pur in assenza della prova della conoscenza da parte del correntista di tale comunicazione (avvenuta mediante invio dell'estratto conto) e in virtù di una determinazione unilaterale della banca, per come anche di recente ribadito da Cass. n. 28215 del 4 novembre 2024.
Giova evidenziare che, a seguito delle note pronunce della Suprema Corte del 17 marzo 1999, n. 2374 e del 30 marzo 1999 n. 3096 – che hanno modificato l'interpretazione, sino ad allora prevalente, circa la natura di uso normativo della capitalizzazione trimestrale degli interessi – il legislatore, con l'art. 25, secondo comma, D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha modificato l'art. 120 del D. Lgs. 385/1993 (TUB), attribuendo al CICR il potere di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, all'unica condizione che sia assicurata alla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Il successivo terzo comma del predetto art. 25, senza formalmente modificare il testo unico bancario, ha, poi, stabilito che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del CICR sono valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti.
pag. 10/15 Tale ultima disposizione è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte
Costituzionale del 17 ottobre 2000, n. 425.1 CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, in virtù della delega conferita dal comma 2 dell'art. 25 D. Lgs. 342/99, aveva, nelle more, dettato modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.
La delibera ha introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorre dal successivo 1° luglio” e che “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno
2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000” (3° comma).
pag. 11/15 Si è andato quindi affermando nella giurisprudenza di legittimità un orientamento (risalente alla sentenza n. 9140 del 19 maggio 2020), secondo il quale “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs.
n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”.
La sentenza della Cassazione n. 28215 del 4 novembre
2024 ha ribadito il principio secondo cui la comunicazione inviata dalla banca al correntista dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del sistema di pari periodicità degli interessi attivi e passivi adottato dalla banca medesima è inidonea a rendere lecita la capitalizzazione degli interessi.
Conseguentemente, l'operazione di raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove, imposta dalla delibera
CICR ai fini della valutazione del carattere peggiorativo delle seconde, ostativo della possibilità di provvedere all'adeguamento contrattuale mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, è “inattuabile” e le condizioni indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del pag. 12/15 conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset.
Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass.
12 marzo 2020, n. 7105; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489;
Cass. 21 giugno 2021, n. 17634; Cass. 1° marzo 2023, n.
19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210 e da ultimo con la citata n. 28215/2024).
Nessuna nuova espressa pattuizione (ovvero la sottoscrizione di una apposita clausola che preveda espressamente la reciproca identica capitalizzazione) risulta essere stata formulata in tal senso, nel caso di specie.
6.
Quanto alla valutazione della CMS, valga citare il principio, invalso in giurisprudenza, secondo cui “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass., Ordinanza
n. 19825 del 20.6.2022).
Nel caso che ci occupa, la CMS viene indicata con la generica percentuale dello 0,5%, calcolata sul massimo scoperto concesso dalla banca, in assenza di pattuizione pag. 13/15 scritta e data: formulazione generica, come già rilevato dal giudice di prime cure, in cui non è specificato cosa intendersi per , se quello raggiunto in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un determinato periodo di tempo.
7.
Alla luce dei rilievi fin qui esposti, la sentenza viene integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del
2014, come modificati dal DM. N. 148 del 2022, applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (da €
1.101,00 a € 5.200,00), quattro fasi, con distrazione in favore dell'avv. Fernando Esposito che ne ha fatto espressa richiesta.
Atteso il tenore della decisione, ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n.
13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1709/2018 emessa il Parte_1
23.7.2018 dal Tribunale di Cosenza, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa, così provvede:
pag. 14/15 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle Parte_1 spese sostenute da nel presente grado CP_2 di giudizio, liquidati i compensi in euro 2.915,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fernando Esposito, dichiaratosi antistatario;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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