Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/05/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 62/2024 R.G.C. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone dei SInori Magistrati:
dott.SA Eleonora Montserrat Pappalettere Presidente Relatore
dott.SA Roberta Collidà Consigliere
dott.SA Anna Giulia Melilli Consigliere
dott.SA Marina Cortese Consigliere Onorario dott. Giovanni Luca Di Spirito Consigliere Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello promoSA da:
, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea GIOVETTI e AleSAndro LONGO del Foro di Torino, elettivamente domiciliata in Torino, Via Osasco n. 30, presso lo Studio dell'Avv. LONGO Parte appellante nei confronti di:
Parte_2
Parte appellata contumace
Avv. nella duplice qualità di Curatore speciale e difensore dei minori, CP_1 nominata con provvedimento del Tribunale per i Minorenni in Torino in data 17.01.2023 Per_ per e 31.01.2023 per Per_2
e Tutore provvisorio dei minori, in persona della Direttrice p.t. dell'ente di Asti CP_2
Parti appellate
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino.
OGGETTO: APPELLO
CONTRO
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA N. 44/2024 EMESSA IN DATA 16/01/2024 (DEP.
1
nata a [...] in data [...] Parte_3
nato ad [...] in data [...] Parte_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante, sig.ra : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 adita, previa trasmigrazione del fascicolo del Tribunale per i Minorenni avanti a codesta Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza emeSA in camera di consiglio dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 16.01.24 e notificata a mezzo PEC al difensore in allora nominato, Avv. Valentina Crepaldi, il successivo 29.01.24, revocare lo stato di adozione riaprendo l'istruttoria e disponendo che i minori
[...]
e vengano collocati, insieme alla madre, in Parte_3 Parte_4 una idonea comunità mamma – bambino, che venga fornito al nucleo familiare ogni strumento utile nonché l'assistenza neceSAria da parte dei Servizi Sociali ed Npi, che la IG venga sottoposta ad un percorso terapeutico finalizzata a migliorare la Pt_1 propria condizione, e che solo all'esito dell'inserimento in comunità venga decisa la sussistenza o meno dello stato di abbandono”.
Per il Curatore e per il Tutore provvisorio dei Minori:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Rigettare l'appello promosso dalla GN avverso la sentenza del Tribunale Pt_1 per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 44/2024;
- Confermare la sentenza del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta Per_ n. 44/2024 con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori e Pt_3
e;
[...] Parte_4
- Confermare l'interruzione dei rapporti minori-genitori e nonni;
- Confermare il mantenimento dei rapporti tra i tra fratelli, così come disposto dalla sentenza”.
Per il Procuratore Generale: respingersi l'appello, confermandosi la sentenza impugnata, anche in punto mantenimento dei rapporti tra i due minori.
2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 44/2024 del 16 gennaio 2024 (in cui l'anno è erroneamente indicato come 2023), in questa sede appellata dalla IG , i figli di quest'ultima e del suo Parte_1 Per_ compagno , e , entrambi tuttora in età prescolare, sono Parte_2 Per_2 stati dichiarati adottabili. Il Tribunale per i Minorenni ha infatti ritenuto “indubbiamente integrati gli estremi dello stato di abbandono morale e materiale di entrambi i minori” (sentenza impugnata, p. 15). La sentenza in questione è stata emeSA a seguito di una serie lunga e compleSA di Per_ procedimenti, iniziata il giorno della nascita di
§1 – La genesi della vicenda – Il procedimento d'urgenza ex art. 403 c.c. (1678/2021 V.G.)
Per_ L'inizio della vicenda giudiziaria coincide con la nascita di all'ospedale Maggiore di Chieri, il 21 settembre 2021, allorché in detta struttura, come in tutti gli ospedali italiani, vigevano ancora le restrizioni all'accesso dei parenti dei ricoverati in relazione alla pandemia da COVID19. Dalla cartella clinica si desume che la IG faceva ingresso Parte_1 all'ospedale alle ore 11,20 del 21 settembre 2021, che la donna iniziava il travaglio nel Per_ tardo pomeriggio dello stesso giorno (alle ore 17) e che la figlia nasceva con parto naturale alle successive ore 22,46, dopo cinque ore e quarantasei minuti di travaglio della madre. Si evince, inoltre, dalla cartella clinica che, alle ore 19,15 di quel 21 settembre, il padre della nascitura, SI , era presente in sala travaglio dopo essere stato Parte_2 sottoposto a tampone rapido antigenico per ricerca Covid, con esito negativo. La medesima cartella clinica riporta testualmente: “nascita di AT di sesso femminile che si affida alle cure del pediatra presente in sala parto”.
È agli atti la lettera prot. 44538 del 22 settembre 2021 (cioè del giorno seguente), a firma del Direttore sanitario e dei medici della Pediatria, con la quale viene segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino l'avvenuta
“esecuzione ex articolo 403 c.c.” in relazione alla AT (tale articolo, Parte_3 rubricato “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori”, dispone, al primo comma, che, “quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico- fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si poSA provvedere in modo definitivo alla sua protezione”).
3 In tale segnalazione, si legge: “la madre e la minore sono attualmente ricoverate rispettivamente presso il Reparto di Ostetricia-Ginecologia ed il Nido dell'Ospedale Maggiore di Chieri (TO). La minore presenta allo stato attuale condizioni generali buone, difficoltà di Parte_3 alimentazione (ha assunto prevalentemente LF), non ha ancora urinato dal momento della nascita, non è autonoma durante il pasto ma necessita di essere stimolata nella suzione. In data odierna, anche su ripetuta richiesta della madre di dimissioni volontarie immediate, è stato eseguito un colloquio multidisciplinare con la madre (presenti pediatri, ostetrica, assistente sociale) in cui è stata riportata l'importanza dell'osservazione della AT in ospedale nei primi giorni di vita al fine di ottimizzare l'avvio dell'alimentazione, nonché sostenere la diade madre-AT. L'osservazione delle prime ore di vita della AT da parte dei sanitari ha evidenziato la mancata autonomia di gestione da parte della madre nei confronti della figlia. Si ritiene pertanto indicato trattenere in ospedale la AT. Nel pomeriggio ha eseguito colloquio psicologico (OT …) che riporta: “La paziente si mostra disponibile al colloquio anche se molto difesa. Ha lo sguardo fisso e mostra coartazione emotiva e tono dell'umore deflesso. Non mostra attenzione ai bisogni della bambina, è totalmente concentrata sul suo bisogno di andare a casa. Ripete più volte che ha urgenza di andare a casa, che qui si sente costretta e che ha bisogno di ritrovarsi tra le sue cose. Sa di andare via contro il parere dei medici e sa che questo avrà delle conseguenze. La IG dichiara di essere stata ricoverata per due mesi, da dicembre 2017 a febbraio 2018 nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Asti in seguito a un TSO richiesto dai genitori per il comportamento violento della figlia. La paziente dichiara che anche in quell'occasione si sentiva costretta di stare in ospedale e le venivano le “crisi di nervi”. Riferisce di avere seguito una cura farmacologica per problemi psichici che poi ha interrotto. La IG dichiara che successivamente a quel periodo le crisi le sono capitate sporadicamente, l'ultima delle quali è sfociata in violenza contro il compagno: “gli ho rotto un gomito in tre punti, sentivo una voce maschile che mi diceva di farlo e come farlo …”. A suo dire lui non avrebbe sporto denuncia. Da quanto emerso dal colloquio e dall'osservazione della paziente si rileva una situazione ad alto rischio per la minore”. In data odierna è stata inoltre richiesta visita psichiatrica urgente …”.
A seguito della predetta segnalazione, il 24 settembre 2021, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, ritenendo che i fatti giustificassero “l'emissione di provvedimenti limitativi della responsabilità dei genitori (artt. 333-336 codice civile)”, chiedeva la conferma del provvedimento adottato ex art. 403 c.c. “con previsione di affidamento della AT, quando dimissibile, a famiglia di pronto intervento;
con previsione di rapporti solo in luogo neutro con la madre, nonché con il padre – qualora documenti l'avvenuto riconoscimento – e i nonni materni;
vagliando la disponibilità e l'idoneità di questi a svolgere ruolo genitoriale interamente vicariante”. Il P.M. chiedeva, inoltre, la verifica delle capacità genitoriali e l'approfondimento sulla condizione psichica della madre, eventualmente con ricorso a CTU. Chiedeva, effettuate le neceSArie verifiche, di valutare l'eventuale affido della minore alla famiglia allargata, “con cautele nei rapporti con la madre”, riservando “iniziative più incisive in caso di negativa valutazione di tali risorse”. Chiedeva, infine, la nomina di un Curatore speciale.
4 Il P.M. così motivava: “la AT è stata trattenuta in ospedale contro la volontà della madre che ne pretendeva le dimissioni immediate, a causa della riscontrata difficoltà della madre nel prendersene cura in autonomia, oltre che dell'evidente inopportunità della richiesta di dimissioni immediate della figlia. La è persona nota al Servizio di Pt_1
Salute Mentale, essendo affetta da Ritardo Mentale medio-grave e Disturbo di Personalità Borderline. In paSAto ha subito TSO e, allo stato attuale, ha riferito di avere interrotto la terapia farmacologica prescrittale, e di temere di avere "crisi di nervi", se trattenuta in ospedale, come le sarebbe capitato in paSAto, allorché aveva provocato la frattura del braccio dell'allora compagno " perché una voce maschile le diceva di farlo". Tale episodio non sarebbe stato denunciato dalla persona offesa, ed è verosimile che a tale paSAta relazione si riferisca il " trauma" del quale la IG narra. L'evidente compromissione psichica della madre, e il tenore di tali dichiarazioni, determinavano la struttura ospedaliera a provvedere ex art. 403 c.c., a trattenere in ospedale la AT, provvedimento che, all'evidenza, è giustificato dalla necessità di tutelare la minore, rispetto al rischio per la sua steSA incolumità se lasciata sola con una madre affetta da tale patologia, e con tali pregressi. Non è ancora stato formalizzato il riconoscimento della bambina da parte del padre, che peraltro è ampiamente nei termini per farlo;
il suo nominativo è in atti, ed egli si è fatto vivo con l'ospedale; anche i nonni materni, si sono rapportati ai servizi, e si sono detti pronti a sostenere la loro congiunta, ove la bambina fosse a lei affidata. Per_ Tuttavia, pare evidente che neppure il presunto padre di sia riuscito a contenere la compagna, e a farla rimeditare circa la scelta delle immediate dimissioni;
mentre, con riferimento ai nonni materni, pare provenire dagli stessi una mera disponibilità al sostegno (peraltro limitata dal fatto che la nonna materna deve accudire l'anziana madre non autosufficiente) della coppia genitoriale, e non già una disponibilità a vicariarne la funzione, soluzione che parrebbe imposta dalla considerazione del grado di ritardo che affligge la madre, e dal rischio di agiti, quali quelli già posti in essere - a suo dire - in paSAto. Tale contesto impone che, per il momento, la minore non poSA fare rientro a casa, ma debba essere collocata in luogo sicuro, con rapporti solo protetti con la madre, e rapporti con i nonni e il padre, dei quali andrà verificata la capacità di autonomo accudimento della AT”.
Tra gli atti della convalida vi è anche la relazione del Servizio di Psichiatria dell'ASL del Per_ 10.02.2020, quindi anteriore di circa un anno e mezzo rispetto alla nascita di in cui si legge: “al momento dell'osservazione la paziente presenta un buon compenso psichico … È tranquilla e collaborativa … Assenti idee autolesive, assenti disturbi del comportamento, assenti disturbi psicotici”. La diagnosi in tale relazione è di ritardo mentale medio-grave e disturbo di personalità con pregressi disturbi del comportamento.
A seguito della richiesta del P.M., veniva aperto presso il Tribunale per i Minorenni il procedimento de potestate (per la limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi degli articoli 333-336 c.c.) n. 1678/2021 V.G., nel corso del quale il Tribunale per i Minorenni, in data 28 settembre 2021, dato atto della “riscontrata incapacità della giovane madre di gestire in autonomia la figlia, verso i cui bisogni affettivi non è apparsa mostrare
5 attenzione”, convalidava il provvedimento d'urgenza adottato dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Chieri la settimana precedente e, tra l'altro, nominava un Curatore speciale per , disponendo l'affidamento temporaneo della piccola ER presso una famiglia affidataria “da individuarsi a cura dei servizi sociali e psicologici sino a nuova disposizione”. Il Tribunale incaricava, inoltre, i Servizi di verificare una progettualità comunitaria mamma-bambino e, in subordine, l'idoneità della risorsa rappresentata dai nonni materni (conviventi con la IG Pt_1 Per_
e il di lei compagno, SI , padre di che a quella data
[...] Parte_2 Per_ non aveva ancora riconosciuto la bambina). Autorizzava incontri protetti tra e la famiglia biologica (madre, nonni materni e padre - quest'ultimo solo ove avesse riconosciuto la bambina, cosa in effetti avvenuta poco dopo, come si vedrà qui di seguito). Il Tribunale, infine, disponeva le opportune valutazioni e monitoraggi da parte dei Servizi.
Il 4 ottobre 2021, all'età di tredici giorni, veniva collocata presso una famiglia ER affidataria in attuazione del citato decreto del 28 settembre.
L'8 ottobre 2021 si costituivano nel procedimento de potestate il padre, SI , e Pt_2 la madre, IG . Il 20 ottobre 2021 si costituiva anche la Curatrice speciale Pt_1 Per_ di
Con decreto del 26 ottobre 2021, il Tribunale per i Minorenni, dando atto del fatto che il Per_ padre, SI , aveva nel frattempo riconosciuto la figlia autorizzava Parte_2 incontri protetti anche con lui e con i nonni paterni, previa indagine sociale sugli stessi, e disponeva l'estensione della presa in carico sociale e psicologica anche a tale parte della famiglia della AT.
Il 28 ottobre 2021, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile depositava una relazione in cui evidenziava che era stata avviata la presa in carico della minore e del nucleo familiare, che erano stati effettuati colloqui congiunti con i genitori e con i nonni. Le condizioni di salute ed il benessere psicofisico della bimba erano monitorati dai Servizi grazie alla collaborazione della famiglia affidataria e alle osservazioni effettuate dagli operatori negli incontri in spazio neutro. I giovani genitori apparivano come una coppia unita e collaborativa con i Servizi. Una difficoltà nell'allattamento sarebbe stata all'origine di un momento critico in cui la madre richiedeva le dimissioni immediate dall'ospedale, condizione emotiva che sarebbe rientrata nei giorni seguenti. Gli incontri in luogo neutro e la condizione attuale dell'affido erano vissuti in maniera abbastanza serena e sentiti come supportivi. I nonni materni erano presenti e vicini alla figlia. I Servizi proponevano: Per_
- il rientro di presso la casa dei nonni materni, i quali coabitavano con i genitori della piccola;
- l'affidamento della bambina ai predetti nonni, con possibilità dei genitori di sperimentarsi nel loro ruolo genitoriale;
- l'attivazione di un progetto di educativa territoriale di supporto/vigilanza sul nucleo;
- la prosecuzione del sostegno psicologico per la bambina e per gli adulti.
6 Nella steSA data del 28 ottobre 2021, anche il Servizio di Psicologia per adulti depositava una relazione in cui rilevava che la IG “si è presentata sufficientemente Pt_1 consapevole delle crisi di rabbia che hanno caratterizzato il suo comportamento fino a qualche anno fa, determinate dalla difficoltà di gestire una relazione affettiva caratterizzata da tensioni e violenza fisica subìta, terminata nel 2017 quando ha Per_ conosciuto l'attuale compagno” (n.d.r., il SI , padre di . Pt_2
Il 18 novembre 2021 i genitori chiedevano il rientro della bambina presso la casa familiare.
Per_ Tra il 22 novembre e il 1° dicembre 2021 il Giudice onorario ascoltava i genitori di Per_ SIi e , nonché i nonni materni di Pt_1 Pt_2
Per_ Il P.M., in data 2 dicembre 2021, esprimeva parere favorevole all'affidamento di ai nonni materni, con paSAggio graduale dalla famiglia affidataria e con vigilanza e sostegno dei Servizi.
Con decreto del 7 dicembre 2021, il Tribunale per i Minorenni rilevava che si era Per_ proceduto all'audizione dei genitori e dei nonni materni di e che era emerso un
“atteggiamento di minimizzazione e di assenza di consapevolezza rispetto alle problematiche psichiatriche della madre”. In effetti, la IG risultava avere Pt_1 una diagnosi di “Ritardo medio-grave e Disturbo della personalità borderline”. La steSA, inoltre, risultava avere subito, nel 2017, un trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.). Il Tribunale per i Minorenni proseguiva dando atto “dell'atteggiamento collaborativo delle figure adulte coinvolte, nonostante la mancata comprensione delle ragioni che (avevano) condotto all'allontanamento della minore;
la madre ha ricondotto la sua richiesta di dimissioni immediate dall'ospedale a un momento critico personale legato alla difficoltà nell'allattamento e all'isolamento successivo al parto dovuto alle restrizioni sanitarie in atto;
sia i genitori che i nonni materni si sono dimostrati intereSAti alle condizioni della bambina e, secondo quanto riportato dagli operatori, gli incontri in luogo neutro hanno un andamento sereno”. Osservava il Tribunale per i Minorenni che i Servizi avevano
“delineato un progetto volto alla collocazione della bambina presso i nonni materni (i quali sono separati, ma hanno mantenuto buoni rapporti) con possibilità per i genitori – conviventi con la nonna materna – di sperimentarsi nell'esercizio della funzione genitoriale, e attivazione di interventi educativi di sostegno, oltre alla presa in carico della madre da parte del Centro di Salute Mentale”. Il Tribunale per i Minorenni, poi, “stanti i gravi motivi che hanno condotto alla collocazione etero-familiare della minore riconducibili in particolare alla condizione di profonda fragilità personale della madre, tale da avere determinato in paSAto diversi ricoveri in SPDC, oltre a interventi sanitari obbligatori” e osservato che “un mutamento della collocazione della minore – appena nata e quindi bisognosa di attenzione massima da parte delle figure adulte di riferimento” non potesse “prescindere da un supplemento istruttorio”, disponeva procedersi, da un lato, alla “valutazione della capacità dei nonni materni di vicariare alla funzione genitoriale anche nel lungo periodo” e, dall'altro, alla “verifica dell'attuale condizione clinica della madre sotto il profilo della sua struttura di personalità e del suo funzionamento, anche al fine di verificare la fattibilità di una coabitazione dei nonni materni con la coppia genitoriale”. Autorizzava, infine, degli Per_ incontri tra e i genitori e i nonni non neceSAriamente in luogo neutro ma in ogni caso alla presenza di operatori, disponendo aggiornamenti trimestrali della situazione.
7 Per_ Circa sette mesi dopo, il 5 luglio 2022, i genitori di SIi e , Pt_2 Pt_1 chiedevano nuovamente di disporre il rientro della bimba presso la casa familiare.
Il Giudice riservava ancora la decisione “all'esito dell'ulteriore attività istruttoria, in particolare dell'audizione della famiglia affidataria della minore” (decreto 8 luglio 2022).
Analoghe istanze di rientro della bimba nella famiglia di origine venivano avanzate il 29 novembre 2022 e il 29 dicembre 2022 (tale ultima istanza veniva proposta mediante il nuovo Avvocato difensore della famiglia AM costituitosi in luogo del primo).
Nel frattempo, continuavano sia le valutazioni psicologiche e psichiatriche del nucleo Per_ familiare sia gli incontri protetti (con cadenza normalmente settimanale) di con la famiglia di origine, spesso con nonni e genitori contemporaneamente presenti nel luogo neutro e comunque sempre alla presenza degli operatori dei Servizi con compiti di osservazione e monitoraggio.
Come si evince dalla relazione del 14 settembre 2022 del servizio di Psichiatria dell'ASL di Asti sulle condizioni dell'odierna appellante, la steSA “in età minore … è stata valutata in Neuropsichiatria Infantile e successivamente riconosciuta invalida la 67% per Ritardo Mentale medio-grave (Q.I. 57). A dicembre 2017 osservazione in DEA e in SPDC a NO … per crisi di ansia con agitazione psicomotoria. A gennaio 2018 trasferita presso la casa di cura “Villa Turina Amione” di San Maurizio Canavese e dimeSA ad aprile 2018 con diagnosi di Ritardo mentale e Disturbo borderline di personalità. A novembre 2018 ricovero in SPDC di Asti per agitazione psicomotoria, dimeSA con diagnosi di Disturbo di personalità in Ritardo Mentale. La paziente è stata seguita dal Centro di Salute Mentale dall'aprile 2018 al febbraio 2020, sottoponendosi a periodiche visite psichiatriche, a trattamento psicofarmacologico e a valutazione testistica. A settembre 2021 la paziente viene inviata … al nostro Servizio a seguito dell'allontanamento della figlia minore dopo episodio confusionale post-partum … Condizioni cliniche attuali: sulla base della recente osservazione del 16 agosto u.s. la paziente si è dimostrata vigile, lucida, orientata nel tempo e nello spazio, accessibile e disponibile al colloquio. La steSA riconduce il pregresso periodo di malessere, correlato ai ricoveri in SPDC e in clinica (2017-2018) alla precedente relazione sentimentale, descrivendo attualmente buone relazioni sia di coppia che familiari. Ha riferito di avere iniziato da circa un mese un'attività lavorativa presso un agriturismo nelle vicinanze in cui vive, ove si occupa per lo più di pulizia e riordino delle camere. È in attesa di conseguire la patente di guida (ha già superato l'esame teorico). Rispetto alla figlia, esprime un certo disappunto e contrarietà in merito al periodo di vacanza della bambina con la famiglia affidataria … senza manifestare curiosità o interesse per la nuova esperienza che la figlia stava sperimentando al mare. All'esame psichico attuale le condizioni cliniche della paziente appaiono sostanzialmente stabili rispetto ai precedenti controlli. Non si evidenziano elementi psicopatologici critici né disturbi psichiatrici maggiori né disturbi dell'umore, né disturbi della sfera psicotica né disturbi del comportamento. Persiste un pensiero concreto e povero, con compromissione delle funzioni cognitive superiori e difficoltà a mentalizzare e a simbolizzare. Al momento non assume alcuna terapia psicofarmacologica, in quanto non
8 emergono sintomi da trattare farmacologicamente, ma si dice disponibile a farlo in caso di necessità. La disabilità intellettiva è caratterizzata da importanti deficit di ragionamento, di astrazione e di pensiero critico, di autoregolazione e dalla difficoltà ad adattarsi in maniera autonoma alla vita quotidiana e agli imprevisti. dimostra, per esempio, di Pt_1 non riuscire ad elaborare l'esperienza con la figlia in LN in modo variegato ma tende esclusivamente a “leggere” le situazioni focalizzandosi sulle carenze o errori imputati alla famiglia affidataria o spesso ai Servizi, assumendo un atteggiamento ostile. I deficit intellettivi e di mentalizzazione possono influenzare negativamente sulle competenze genitoriali …”.
Il 21 novembre 2022, il servizio di Psichiatria dell'ASL di Asti confermava la seguente diagnosi per la IG : “ritardo mentale medio-grave (Q.I. 57) e Disturbo Pt_1 di Personalità (cod. 30183 e cod. 3180) con pregressi Disturbi del comportamento”. Nella relazione si legge: “la donna è all'ottavo mese di gravidanza. A richiesta diretta, la IG riferisce che la gravidanza è stata cercata, così come la prima, che si tratta di un maschietto, che nei suoi progetti fin da piccola c'era il desiderio di avere la coppia. All'esame psichico le condizioni cliniche della paziente appaiono sostanzialmente stabili rispetto ai precedenti controlli. Non si evidenziano elementi psicopatologici critici né disturbi psichiatrici maggiori né disturbi del comportamento. Persiste un pensiero concreto e povero, con compromissione delle funzioni cognitive superiori e difficoltà a mentalizzare e a simbolizzare. Al momento la IG non assume alcuna terapia Pt_1 psicofarmacologica, ma conferma la disponibilità a farlo in caso di necessità”.
In data 14 dicembre 2022, la IG presentava una denuncia-querela nei Pt_1 Per_ confronti degli affidatari di “tali e , perché Persona_3 Persona_4 Per_ asseritamente resisi responsabili del reato di lesioni ai danni di La querelante riferiva che l'incontro con la figlia programmato per il 13 dicembre 2022 non si sarebbe effettuato poiché la minore si trovava in ospedale a seguito di ustioni alla gamba. Il procedimento penale davanti al Giudice di Pace di Torino si è concluso con sentenza del 20 dicembre 2023 con cui è stato dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a remissione di querela e accettazione (documento prodotto dall'appellante con l'atto di appello). In relazione all'accaduto, i Servizi Sociali, con relazione del 19 dicembre 2022, riferivano essersi trattato di un incidente, perché, la sera del 7 dicembre 2022, la bambina si era versata addosso della minestra calda, provocandosi un'ustione alla gamba sinistra. Gli affidatari l'avevano immediatamente accompagnata al Pronto Soccorso, dove era stata medicata. In seguito, la piccola era stata riaccompagnata all'ospedale altre volte per le ulteriori medicazioni neceSArie.
I Servizi comunicavano anche (relazione del 19 dicembre 2022 citata) che:
- nel mese di ottobre 2022, solo a seguito di esplicita richiesta degli operatori, la IG aveva dichiarato di avere in corso una nuova gravidanza; Pt_1
- g le avevano fatto notare che “il procedimento attualmente aperto è volto alla valutazione delle competenze genitoriali che riguardano tutti i loro figli”;
- le capacità genitoriali della IG e del SI non Pt_1 Pt_2 avevano avuto sostanziali evoluzioni, nonos contri protett : “i ER genitori sono puntuali agli incontri, ma non portano nulla per la bambina e utilizzano quanto procurato dall'affidataria per il cambio ed i pasti (merenda-pranzo). Non le propongono giochi in modo propositivo e faticano a gestire da soli il suo pianto
9 inconsolabile. Quando l'educatrice informa telefonicamente (n.d.r. ) circa Pt_1 Pt_1 visite pediatriche effettuate e terapie somministrate, quest'ultima richiede l'invio di documentazione e certificati medici;
oltre a ciò, non chiede di essere aggiornata rispetto ai progressi, alle fasi evolutive e ad eventuali cambiamenti che riguardano la bambina. Si è ritenuto fosse utile richiedere un maggiore impegno ai genitori, per andare oltre lo “stato di Per_ cristallizzazione” che ormai rappresenta lo Spazio neutro tra e i genitori”;
- la IG e i suoi familiari erano divenuti sostanzialmente oppositivi Pt_1 rispetto ai Servi e della minore nello specifico, e la famiglia in generale, non riconosce il ruolo del Servizio Sociale né le opportunità che le potrebbero derivare da una relazione improntata a collaborazione, facendo di fatto mancare i neceSAri presupposti per aperture del progetto in favore dei genitori”.
Il 22 dicembre 2022, il Pubblico Ministero – richiesto dal Giudice Delegato di esprimere un parere in merito al provvedimento da assumere “anche a maggior tutela della minore alla luce dell'attività istruttoria” – formulava la seguente istanza: “… chiede la definizione della procedura di V.G. (n.d.r.: la procedura de potestate n. 1678/2021 Reg. V.G. Tribunale per i Minorenni), esercitando contestuale e separata iniziativa per apertura proc. di adottabilità”.
§2 – L'apertura della procedura di adottabilità per (proc. n. 2/2023 ER
Tribunale per i Minorenni) e il reclamo della famiglia biologica
Con decreto del 17.01.2023, dep. il 24.01.2023, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, accogliendo la conforme richiesta del Pubblico Ministero, ordinava la chiusura del procedimento 1678/2021 di volontaria giurisdizione (di cui si è detto sopra) e la contestuale apertura del procedimento contenzioso per l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità di , confermando il Parte_3 collocamento della medesima presso la famiglia affidataria ospitante. Il Tribunale per i Minorenni autorizzava inoltre incontri in luogo neutro alla presenza di personale educativo tra minore-genitori-nonni materni e paterni, sospendeva la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominando il Tutore provvisorio e il Curatore speciale, disponeva la presa in carico della minore e dell'intero nucleo da parte del Servizio sociale e del Servizio di NPI/Psicologia e con riferimento alla madre da parte del Parte
e disponeva l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio di valutazione delle competenze genitoriali. Nel decreto in questione, si evidenziava:
- che la IG non era consapevole delle proprie fragilità, ritenendo di non Pt_1 Per_ avere bisogno di sostegni per gestire manifestando un atteggiamento indisponente e di sufficienza, polemico verso gli operatori e rivendicativo dei propri diritti, piuttosto che preoccupato per il benessere della figlia;
- che il padre della minore, sig. , appariva poco propositivo e poco indipendente, Pt_2 stante l'assenza di un'indipendenza economica ed abitativa e stante la dipendenza emotivo-effettiva dalla compagna, che egli assecondava acriticamente. Negli incontri con la figlia, il SI appariva taciturno, impacciato e poco propositivo;
Pt_2
10 - che i nonni paterni, in una relazione altamente conflittuale con la nuora e la sua famiglia, manifestavano opinioni ambivalenti, riscontrando dapprima una totale inidoneità della coppia genitoriale per poi invece, successivamente, in seguito ad una Per_ riappacificazione con figlio, auspicare il ritorno di come soluzione risolutiva di ogni problema;
- che i nonni materni non riconoscevano e banalizzavano le mancanze della coppia e in particolare le modeste capacità di accudimento, l'instabilità lavorativa e abitativa, l'assenza di una chiara progettualità di vita, ritenendo che ogni criticità potesse essere Per_
“superabile miracolosamente con il mero rientro a casa di , al quale veniva attribuita una valenza salvifica”;
- che in data 14.12.2022 i genitori avevano nuovamente chiesto il ritorno della minore presso la famiglia d'origine, in seguito alla lesione per ustione alla gamba sinistra, cagionata dal rovesciamento della minestra bollente durante un pasto con gli affidatari;
- che, stante l'immobilismo della coppia genitoriale, che non era riuscita ad avviare percorsi di emancipazione personale, e delle famiglie di origine, si doveva accogliere la domanda del P.M. di apertura del procedimento contenzioso per l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità della minore.
Con reclamo alla Corte d'Appello (proc. n. 72/2023), i genitori e la nonna materna chiedevano la modifica o la revoca del decreto del Tribunale per i Minorenni, con Per_ disposizione della ceSAzione del regime affidatario e il ritorno di presso i genitori e la chiusura del procedimento R.G.N. 2/23 T.M. La IG contestava l'esistenza delle circostanze che avevano portato Pt_1 all'originario provvedimento ex art. 403 c.c., essendosi limitata ad esprimere il desiderio di allontanarsi dall'ospedale, dopo giorni di totale isolamento causato dal regime della pandemia. Negava, inoltre, di aver avuto comportamenti aggressivi nel corso della sua vita, ed evidenziava che, nonostante i pregressi problemi di natura psichiatrica, aveva successivamente maturato un equilibrio perfetto, come da relazione del Servizio di Neuropsichiatria dell'ASL Asti del 2.3.2022 e come da consulenza di parte che veniva prodotta. Contestava la scelta del Tribunale per i Minorenni di aver motivato solo sulla base delle relazioni sociali e di aver indicato come indici di negligenza dei genitori la scelta degli stessi di intraprendere una nuova gravidanza e la loro precaria condizione abitativa (presso i genitori di lei) e lavorativa. In caso di rientro presso di loro, Per_ sostenevano i reclamanti, avrebbe potuto infatti godere della casa della nonna materna, dove vivevano anche entrambi i genitori, i quali, seppur in difficoltà economica, avrebbero potuto essere sostenuti dai Servizi. La Corte d'Appello, con decreto del 12 aprile 2023, dava atto che, come emergeva dalla relazione dei Servizi del 17 marzo 2023, il padre, unitamente ai propri genitori, aveva rinunciato a fruire degli incontri protetti con la figlia, in un clima di conflittualità con la madre e di accuse reciproche tra i due nuclei familiari. La Corte riteneva inammissibile e comunque infondato il reclamo, evidenziando conclusivamente che l'istruttoria disposta nell'interesse della minore nel procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni era neceSAria e che solo all'esito della procedura si sarebbero potute trarre decisioni definitive in merito alla minore e nel suo interesse.
11 §3 – L'apertura della procedura di adottabilità per (proc. n. 6/2023 T.M.) Per_2
e il reclamo (della sola madre)
Pochi giorni dopo l'apertura della procedura per l'eventuale dichiarazione dello stato di Per_ Per_ adottabilità di (e circa sedici mesi dopo la nascita di , il 25 gennaio 2023, nasceva , secondo figlio dei SIi e , riconosciuto Per_2 Pt_2 Pt_1 immediatamente da entrambi i genitori.
Il 26 gennaio 2023, giorno successivo alla nascita di , il Pubblico Ministero Per_2 presso il Tribunale per i Minorenni chiedeva l'apertura del procedimento di adottabilità del predetto minore, così motivando: “ritenuto che poSA profilarsi possibile notizia di stato di abbandono del minore … si richiamano le motivazioni che hanno giustificato l'iniziativa, recentissima, a tutela di , posto che permangono le medesime ER criticità, tra le quali la grave compromissione psichica della madre, la secondaria presenza del padre, l'inadeguatezza della parentela allargata …”. Il P.M. chiedeva la collocazione del minore e della madre in una comunità mamma-bambino o, in caso di rifiuto della madre o di ragioni di impossibilità, presso una famiglia di affidatari.
Meno di una settimana dopo la nascita del piccolo, con decreto n. 666/2023 del 31 gennaio 2023, depositato il 1° febbraio 2023, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta ordinava l'apertura del procedimento contenzioso per l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità di , stanti le Parte_4 Per_ medesime criticità che avevano determinato l'assunzione di iniziative a tutela di Con tale decreto, il Tribunale per i Minorenni, in particolare, rigettava la richiesta del P.M. di inserire assieme alla madre in comunità mamma-bambino, Per_2 motivando tale decisione sulla base della ritenuta incompatibilità di un siffatto percorso con le condizioni sanitarie della madre e con la sua storia clinica, ed anche a fronte dell'assenza di una relazione di fiducia tra la madre e i Servizi di riferimento. Il Tribunale per i Minorenni disponeva, quindi, l'inserimento di , Per_2 una volta dimissibile dall'ospedale in cui era nato, in idonea famiglia affidataria di pronto intervento disponibile ad un'accoglienza temporanea del minore medesimo;
autorizzava degli incontri tra il minore e i genitori e i nonni materni e paterni da svolgersi in luogo neutro alla presenza di personale educativo, secondo modi e tempi rimessi alla valutazione dei servizi coinvolti;
sospendeva la madre e il padre dalla responsabilità genitoriale con conseguente nomina di un Tutore provvisorio e di un Curatore Speciale al minore e incaricava il Servizio Sociale e i servizi specializzati di procedere alle neceSArie valutazioni, comprensive della verifica della compatibilità di un percorso comunitario madre-figlio con il quadro clinico MA;
infine, disponeva l'estensione anche a , quanto alle valutazioni richieste, del quesito peritale di cui al decreto Per_2
17.01.2023; infine, disponeva la riunione del procedimento nell'interesse di
(n. 6/2023 Reg. Cont.) al procedimento nell'interesse di (n. 2/2023 Per_2 ER
Reg. Cont.).
In esecuzione del decreto del Tribunale per i Minorenni di cui sopra, in data 6 febbraio 2023, i Servizi sociali affidavano il piccolo , nato appena dodici Per_2
12 giorni prima, alla IG e alla sua compagna Persona_5 Parte_6
(delle quali si dirà appresso).
Con reclamo alla Corte d'Appello (proc. n. 83/2023 R.G.V.G. Corte d'Appello), la IG
chiedeva, in via principale, di disporre la ceSAzione del regime di Pt_1 affidamento temporaneo del minore, il ritorno dello stesso presso il nucleo familiare e la ceSAzione del procedimento teso a verificare l'eventuale stato di abbandono di alla dichiarazione di adottabilità; in subordine, l'affidamento del Per_2 minore ai nonni.
La Corte, con decreto n. 310/2023 del 21 luglio 2023, dichiarava inammissibile la domanda volta alla ceSAzione del procedimento di adottabilità relativo a , Per_2
l'apertura di detto procedimento essendo un vero e proprio atto dovuto ai sensi dell'art. 10 L. 184/83 come modificato dalla L. 149/2001, precisando, in sostanza, che l'apertura di tale procedimento non ne pregiudicava l'esito. Nel merito, riteneva il reclamo infondato, essendo emerse dall'istruttoria esperita nel procedimento de potestate relativo Per_ a importanti criticità della genitorialità materna e del contesto familiare di origine, specificamente riportate nel decreto di apertura del procedimento di adottabilità relativo Per_ a Criticità che richiedevano di essere approfondite anche mediante la CTU psichiatrica e psicologica già disposta dal Tribunale per i Minorenni. Osservava la Corte d'appello che il Curatore speciale aveva allegato un'“anticipazione” della CTU, da cui si evinceva la conferma di una condizione personale della IG molto Pt_1 problematica: i colloqui, infatti, avevano evidenziato una fragilità personologica collegata non solo al deficit cognitivo ma anche ad una organizzazione del pensiero caratterizzata da caoticità e disorganizzazione sul piano spazio temporale, oltre che ad una certa impulsività. Situazione resa ancora più compleSA dal fatto che il padre e la nonna paterna avevano rinunciato al percorso peritale comunicando ai Servizi di non volere proseguire gli incontri con i minori. Inoltre, il SI aveva Parte_2 riferito di avere interrotto i rapporti con la IG (comunicazione del Parte_1
Servizio sociale del 14.03.2023).
§4 – Lo svolgimento in primo grado della procedura di adottabilità di entrambi i minori, e (proc. n. 2/2023 e n. 6/2023 T.M. riuniti): la CTU ER Per_2
Il 22 febbraio 2023, dopo una prima udienza interlocutoria davanti al Giudice Delegato, prestavano giuramento ai sensi dell'art. 193 c.p.c. le nominate Consulenti Tecniche d'Ufficio, dottoreSA , psichiatra, e dottoreSA , psicologa Persona_6 Persona_7
e psicoterapeuta, per rispondere al quesito formulato dal G.D. nei seguenti termini:
“esaminati gli atti del fascicolo, effettuati gli indispensabili incontri con il minore e la madre, e con gli operatori dei servizi sociosanitari che seguono la situazione, osservata altresì la relazione genitori minori, dicano i CCTTU:
-quale sia la personalità dei genitori, con particolare riferimento alla presenza di disturbi psichiatrici conclamati o a malfunzionamenti di personalità, che vadano a costituire un
13 Disturbo di Personalità propriamente detto, precisando in caso di Patologie l'evoluzione clinica attesa;
- quali siano gli aspetti interferenti ad un buon esercizio delle funzioni genitoriali (si evidenzi, qualora vi sia la presenza di inadeguatezza nel ruolo genitoriale, se vi sia una recuperabilità delle funzioni genitoriali ed in che modo e tempi, precisando quale sia la consapevolezza della persona e la disponibilità al trattamento);
- quali siano le condizioni psicoevolutive dei minori, indicando laddove sussista, la presenza di Disturbi Evolutivi, indicando la prognosi ed il trattamento;
- quale sia la qualità del rapporto tra minori e genitori e, nel caso della sussistenza di un rapporto significativo, se vi poSA essere un rischio evolutivo per i minori qualora vi fosse la rescissione del loro legame con i genitori stessi, ovvero con il mantenimento del rapporto stesso;
fornendo al Tribunale ogni utile informazione sulle prospettive di affidamento dei minori, riferendo al Tribunale se i minori stessi, in caso di affidamento ai genitori ovvero al nucleo allargato, anche con eventuali presidi e sostegni esterni, siano esposti a rischi o a pregiudizio”.
Le operazioni peritali iniziavano l'8 marzo 2023.
Il 17 marzo 2023, la CTU dottoreSA scriveva al G.D.: “Anticipazione Persona_6 urgente Minori R.G. 2-6/2023 Tribunale per i Minorenni di Torino Pt_2
Egregio SI. Giudice, abbiamo iniziato come da verbale di incarico le operazioni peritali relative al fascicolo in epigrafe. All'appuntamento peritale l'avv. , nominata per il CP_3 padre sig. , ci comunicava che il sig. , padre dei minori, ed i nonni paterni (sig. Pt_2 Pt_2
e sig.ra rinunciavano a proseguire il percorso di valutazione, ponendo in atto Pt_2 Pt_7 un abbandono morale e materiale dei minori con la motivazione che il padre avrebbe così ripreso la sua vita. Pertanto, riteniamo di non potere valutare il funzionamento del padre dei bambini, e della sua famiglia allargata. Porremo la nostra attenzione sulla madre ed il suo contesto familiare. Le CCTTPP dottoresse e sono informate. Persona_8 Pt_6
Riteniamo importante che si provveda al più presto all'inserimento in comunità con ambedue i minori, per valutare la capacità della IG di fare fronte ad ambedue i minori, anche alla luce di quanto avvenuto. La ringrazio dell'attenzione anche a nome della dottoreSA e porgo cordialità”. Per_7
Il 28 marzo 2023 entrambe le CTU, dottoreSA e dottoreSA , insistendo Per_6 Per_7 peraltro nella precedente richiesta del 17 marzo, scrivevano:
“Con la presente si risponde alla richiesta di una anticipazione rispetto all'ingresso in comunità della madre sig.ra con il piccolo . Come già comunicato, il padre Pt_1 Per_2 sig. e la nonna paterna hanno rinunciato al percorso peritale, ed hanno comunicato Pt_2 ai servizi sociali di non volere proseguire rispetto alla frequentazione dei bimbi in luogo neutro, configurando a nostro parere una condizione di abbandono morale e materiale. Abbiamo incontrato la sig.ra due volte, una volta collegialmente, ed una volta da Pt_1 sola la CTU OT , garantendo il contraddittorio alla presenza dei CCTTPP Per_7 nominati dalla Parti (dott.SA per la madre e OT Persona_9 Persona_10
per la Curatrice). Inoltre, si è osservata in un primo colloquio la nonna materna, sig.ra
[...]
, da parte della dott.SA . I colloqui con la madre evidenziano una ER1 Per_7 fragilità personologica collegata non solo al deficit cognitivo (che è evidente e che valuteremo sul piano psicodiagnostico attraverso la somministrazione di test specifico), ma
14 anche ad una organizzazione del pensiero caratterizzata da caoticità e disorganizzazione sul piano spazio temporale, oltre che ad una certa impulsività. Il percorso comunitario diventa per noi preminente non solo per ma anche per , in quanto Per_2 ER abbiamo necessità di valutare le competenze genitoriali in copresenza di due minori, di età differente e di bisogni diversificati. Ci rendiamo conto che la bambina dovrebbe lasciare un contesto di affidamento stabile, ma non saremmo in grado, con l'ausilio delle operatrici della comunità, di valutare la capacità organizzativa globale della IG. Le anticipiamo che, sul piano neuropsichiatrico, la osservazione peritale è differente rispetto alle valutazioni portate dai curanti del CSM, che non ravvedono gravi criticità nella perizianda, il che potrebbe essere rispetto alla cura di sé, ma non sappiamo se sia in grado di esercitare un ruolo genitoriale consono ad uno sviluppo psicofisico armonico dei minori. Continueremo nella valutazione delle Parti ampliando la valutazione psicodiagnostica anche alla nonna materna. Abbiamo chiesto anche la presenza del nonno MA perché, sebbene separati, vi è una frequentazione della madre con il proprio padre”.
Il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 2 maggio 2023 (dep. il 6 maggio 2023), alla luce delle acclarate “profonde fragilità materne” e dell'“assenza di evoluzioni della donna nella relazione con i minori” nonché considerata “l'opportunità di attendere il completamento delle operazioni peritali” e la valutabilità delle capacità genitoriali “mediante l'implementazione degli incontri tra madre e minori”, respingeva anche questa istanza di inserimento di e con la ER Per_2 madre in comunità madre-bambino (come sopra ricordato, analoga istanza del P.M. era già stata rigettata con decreto del 31 gennaio 2023), disponendo che gli incontri tra madre e figli fossero organizzati con cadenza almeno settimanale, per la durata di almeno un'ora ciascuno e anche in contesti esterni ai luoghi neutri, purché sempre alla presenza di personale educativo.
La CTU veniva depositata il 10 luglio 2023 con le conclusioni che qui si riportano:
“Risposta al quesito Letti gli atti, esaminate le Parti ed osservati i minori e le loro interazioni con la madre e la nonna materna, si può così rispondere al quesito posto dal Giudice dott.sa Giulia Previtera:
-quale sia la personalità dei genitori, con particolare riferimento alla presenza di disturbi psichiatrici conclamati o a malfunzionamenti di personalità, che vadano a costituire un Disturbo di Personalità propriamente detto, precisando in caso di Patologie l'evoluzione clinica attesa;
La IG è una giovane donna di 23 anni (n.d.r.: ciò appare essere un Parte_8 refuso, visto che la IG è nata il [...]), che presenta un funzionamento patologico di un certo rilievo. È vissuta in una famiglia, che ha scarsamente “compreso” la sua patologia, anche mettendo in atto condotte gravemente svalutative (ad es. bocciatura in prima elementare pretesa dal padre, perché non adeguata, questo nel vissuto della Perizianda). presenta una Inibizione Cognitiva di tipo Medio in comorbilità Parte_1 con un Disturbo di Personalità di Tipo borderline sec. DSM 5.
15
- quali siano gli aspetti interferenti ad un buon esercizio delle funzioni genitoriali (si evidenzi, qualora vi sia la presenza di inadeguatezza nel ruolo genitoriale, se vi sia una recuperabilità delle funzioni genitoriali ed in che modo e tempi, precisando quale sia la consapevolezza della persona e la disponibilità al trattamento); Per la sig.ra è compromeSA la funzione genitoriale di tipo protettivo, in Parte_8 quanto la presenza dei genitori (la madre in questo caso), per quanto ipotizzabile da un punto di vista concreto, non è supportata da un'equivalente presenza psicologica. Di conseguenza le funzioni genitoriali affettiva e regolativa ne risulterebbero alterate poiché è scarsa nel genitore le capacità di sintonizzarsi in maniera profonda con la sfera emotiva e le esigenze dell'altro e questo non permetterebbe la comprensione delle necessità e degli stati d'animo del bambino. Altresì la funzione genitoriale di tipo normativo risulterebbe poco praticabile poiché essi per prima, facendo fatica a gestire la frustrazione che la relazione con un minore comporta neceSAriamente soprattutto legata alla stabilità del Sé, faticherebbe a porre confini, regole e limiti che permettano al bambino e poi all'adolescente di fare esperienza e di creare le premesse per un legame solido e in seguito per l'acquisizione dell'autonomia. Non emergono fattori protettivi che poSAno compensare almeno in parte i fattori di rischio esposti sopra: in particolare la totale egosintonia della GN rispetto alla sua condotta paSAta e la marcata incapacità a rivolgere uno sguardo critico e consapevole riguardo le aree di fragilità affettiva dei figli sono aspetti gravemente disfunzionali e, ad oggi, ciò non appare compatibile con l'esercizio di una adeguata funzione genitoriale. Per quanto riguarda la nonna materna, sig.ra , la tendenza alla compiacenza, Parte_9 alla passività relazionale e alla minimizzazione delle problematiche della figlia, una scarsa capacità critica, l'impossibilità di separarsi fisicamente e psichicamente dalla figlia rendono anche per la IG insufficienti le funzioni genitoriali vicarianti. Parte_9
Nello specifico è compromeSA la funzione genitoriale di tipo protettivo, in quanto la presenza dei genitori, per quanto ipotizzabile da un punto di vista concreto, non è supportata da un'equivalente presenza psicologica. Di conseguenza le funzioni genitoriali affettiva e regolativa ne risulterebbero alterate poiché è scarsa nel genitore le capacità di sintonizzarsi in maniera profonda con la sfera emotiva e le esigenze dell'altro e questo non permetterebbe la comprensione delle necessità e degli stati d'animo del bambino. Altresì la funzione genitoriale di tipo normativo risulterebbe poco praticabile poiché essi per prima, facendo fatica a gestire la frustrazione che la relazione con un minore comporta neceSAriamente soprattutto legata alla stabilità del Sé, faticherebbe a porre confini, regole e limiti che permettano al bambino e poi all'adolescente di fare esperienza e di creare le premesse per un legame solido e in seguito per l'acquisizione dell'autonomia. Non emergono fattori protettivi che poSAno compensare almeno in parte i fattori di rischio esposti sopra: in particolare la totale egosintonia della GN rispetto alla sua condotta paSAta e la marcata incapacità a rivolgere uno sguardo critico e consapevole riguardo le aree di fragilità affettiva della figlia sono aspetti gravemente disfunzionali e, ad oggi, ciò non appare compatibile con l'esercizio di una adeguata funzione genitoriale vicariante rispetto ai nipoti.
- quali siano le condizioni psicoevolutive della minore, indicando laddove sussista, la presenza di Disturbi Evolutivi, indicando la prognosi ed il trattamento;
Per la minore le principali tappe di sviluppo motorio sono nella norma, Parte_3 la minore cammina in modo autonomo. Le principali tappe dell'intelligenza e del linguaggio
16 sono nella norma: la minore è in grado di indicare, nominare, ripetere le parole;
inoltre è capace di imitare e di sperimentare in autonomia. Le principali tappe per quanto riguarda lo sviluppo emotivo relazionale sono anch'esse nella norma: la minore, uscita dalla fisiologica fase simbiotica, sembra aver piena coscienza della realtà esterna, inizia a intessere relazioni con gli altri, piano piano arrivando ad una completa consapevolezza della propria individualità. Per il minore le principali tappe di sviluppo motorio sono nella Parte_4 norma: controlla il collo e la testa se in braccio;
se seduto, invece, ha ancora necessità di sostegno del busto;
riesce ad afferrare gli oggetti in autonomia. Le principali tappe dell'intelligenza e del linguaggio sono nella norma: il minore è in grado è in grado di agire intenzionalmente su un oggetto per raggiungere uno scopo. Le principali tappe per quanto riguarda lo sviluppo emotivo relazionale sono anch'esse nella norma: il minore inizia a intessere relazioni con gli altri per quel che riguarda lo sguardo intenzionale, sguardo rivolto alle figure per lui significative e famigliari.
- quale sia la qualità del rapporto tra minori e genitori e, nel caso della sussistenza di un rapporto significativo, se vi poSA essere un rischio evolutivo per i minori qualora vi fosse la rescissione del loro legame con i genitori stessi, ovvero con il mantenimento del rapporto stesso;
fornendo al Tribunale ogni utile informazione sulle prospettive di affidamento dei minori, riferendo al Tribunale se i minori stessi, in caso di affidamento ai genitori ovvero al nucleo allargato, anche con eventuali presidi e sostegni esterni, siano esposti a rischi o a pregiudizio”. Come descritto nelle osservazioni rispetto alle interazioni madre/minori e nonna materna/minori non vi è un legame stabile, in particolare per non vi è Per_2 riconoscimento del ruolo delle due donne, in quanto non ha mai stabilito con loro una continuità. CL anche non riconosce in modo significativo le due figure, e si coglie uno scarso aggancio dello sguardo alla madre ed alla nonna. Pertanto, il legame è rescindibile e si ritiene opportuno per ambedue i minori l'inserimento in famiglia affidataria a rischio giuridico”.
§5 – (segue) Lo svolgimento in primo grado della procedura di adottabilità di entrambi i minori, e (proc. n. 2/2023 e n. 6/2023 T.M. riuniti): ER Per_2
l'intervento (atipico) delle affidatarie temporanee di Per_2
Le due affidatarie di , SIe e , Per_2 Persona_5 Parte_6 depositavano (sia pure in forma anonima, indicandosi soltanto con le rispettive iniziali e come affidatarie di ) una “memoria” nell'interesse del minore, datata 2 ottobre Per_2
2023, unitamente ad una relazione a firma della psicologa, loro consulente, dottoreSA
datata 4 settembre 2023. Tale inconsueto intervento nella procedura per Persona_12
l'adottabilità mirava ad evidenziare il particolare attaccamento del bambino alla coppia di affidatarie temporanee e l'opportunità di proseguire con tale collocazione di Per_2 anche in vista di futuri progetti sul medesimo.
17 Oltre alle valutazioni – positive – del rapporto tra e le affidatarie temporanee, la Per_2 consulente dottoreSA scriveva, quanto alla genesi dell'affido di : ER2 Per_2
“La sig.ra accoglie in casa propria il piccolo il 6 febbraio del 2023, Pt_10 Per_2
a soli 11 giorni di vita. nasce, infatti, ad Asti il 25 Parte_4 gennaio. Ha una sorellina di due anni, ad oggi affidata provvisoriamente ad altra famiglia. Le modalità con cui il neonato fa ingresso nel nuovo contesto paiono piuttosto anomale non avendo seguito il normale iter istituzionale previsto nei casi di affido temporaneo di minori. La sig.ra riferisce che, almeno inizialmente e per quanto a lei noto, la ricerca di una Pt_10 famiglia affidataria da parte del Servizio Sociale competente non trovava riscontro positivo. In dettaglio, nella giornata del 26/01/23, la Dr.SA (iscritta nelle liste di ER3 genitori affidatari del suo comune di residenza) comunicava alla sig.ra di aver Parte_11 ricevuto, da parte dei Servizi Sociali di Asti, la notizia relativa alla necessità di avviare un affido temporaneo per un neonato, domandando a la sua disponibilità. Ella Pt_11 declinava la proposta estendendola, a sua volta, ad una terza persona (già madre affidataria di altro minore) che, però, rifiutava. Quest'ultima indicava, quindi, un nominativo alternativo disponibile ovvero la sig.ra Pt_10
A quel punto iene contattata telefonicamente dai Servizi Sociali di Asti. Pt_10
Di fronte all'atteggiamento positivo e propositivo della donna (che, fino a quel momento, non aveva mai avanzato richieste di questo tipo nelle sedi opportune), il Servizio Sociale si attiva per conoscerla ed avviare un progetto di affidamento familiare residenziale. Tale conoscenza avviene in tempi piuttosto veloci con richiesta urgente di formalizzare l'assenso all'accoglienza di , assenso che viene palesato in tempi ugualmente rapidi”. Per_2
Quanto alla IG , la sua consulente ne riporta, tra l'altro, le Persona_5 seguenti affermazioni riguardanti il percorso scolastico e professionale: “Comincio a lavorare al secondo anno di università in una comunità per disabili gravi. Poi ho lavorato anche con i minori. Ancora adesso lavoro per la cooperativa FraSAti, da due anni mi occupo di coordinamento di servizi minori”.
§6 – La sentenza qui appellata (pronunciata nei procedimenti riuniti di adottabilità nn. 2 e 6 del 2023 T.M.)
Con la sentenza n. 44/2024 qui appellata, emeSA in data 16.01.2024 e depositata il 29.01.2024, il Tribunale per i Minorenni dichiarava lo stato di adottabilità dei minori Per_ e;
disponeva l'inserimento dei minori in due Parte_4 distinte famiglie affidatarie in possesso dei requisiti per accedere alla eventuale futura adozione; disponeva il mantenimento delle relazioni tra fratelli nonché tra i minori e gli affidatari a termine secondo modalità compatibili con il sostegno dell'adozione; disponeva l'interruzione dei rapporti tra i minori e la famiglia di origine; dichiarava, infine, la sentenza provvisoriamente esecutiva.
18 Il Tribunale per i Minorenni riteneva che l'istruttoria espletata avesse evidenziato l'assoluta inadeguatezza della madre, del padre e della rete familiare allargata a Per_ prendersi cura di e e il conseguente stato di abbandono in cui versavano i Per_2 minori. Le capacità genitoriali della madre e del padre erano ritenute “evidentemente assenti” e la situazione di abbandono patita dai minori totalmente imputabile ai genitori, posto che con le loro condotte (sostanziale rinuncia del padre ai figli, assenza di una chiara progettualità di vita, dinamiche di coppia ambigue e conflittuali, scarsa collaborazione della madre con i servizi e sfiducia verso gli stessi, mancato sviluppo da parte della madre di un pensiero critico rispetto alle proprie evidenti criticità personali e genitoriali) essi avevano privato i figli delle cure e dell'assistenza neceSArie a mantenerli, educarli e istruirli, nonché di un ambiente familiare idoneo a sopperire ai loro preSAnti bisogni psico-evolutivi. Per il Giudice di prime cure, nell'istruttoria svolta successivamente al proprio decreto del 02.05.2023 con cui era stata rigettata l'istanza di inserimento dei minori in comunità madre-bambino ma disposta l'implementazione degli incontri madre-figli, emergeva l'assenza di sostanziali evoluzioni nel rapporto madre-minori, continuando per l'appunto la sig.ra a presentare difficoltà nel coinvolgere ambedue i figli e nel dedicare Pt_1 attenzione ad entrambi, faticando peraltro nell'interazione con gli stessi e nella sintonizzazione emotiva con i loro bisogni. Anche a seguito dell'acquisizione dell'elaborato peritale, le sue dichiarazioni erano ritenute chiaramente sintomatiche della persistente incapacità della donna di prendere coscienza delle ragioni che avevano determinato l'allontanamento dei figli, nonostante i plurimi colloqui svolti con i servizi specialistici e in sede peritale, arrivando a negare di avere delle criticità nell'esercizio della sua funzione genitoriale e a dichiarare persino di non aver bisogno dell'inserimento comunitario, essendo in grado di gestire i minori con il solo supporto della nonna materna. Quanto alla relazione con il sig. e alla decisione di avere un altro figlio nonostante la Pt_2 Per_ pendenza del procedimento nell'interesse di la IG ribadiva di avere cercato la gravidanza pur sapendo a quali conseguenze sarebbero potuti andare incontro (“sapevamo che anche il nuovo bambino avrebbe potuto essere intereSAto dalla steSA Per_ situazione che ha riguardato ”), riconducendo tale scelta alla volontà di “avere la coppia, maschio e femmina”. L'osservazione delle CCTTUU sulla figura materna in particolare rilevava che:
- la IG non appariva per nulla consapevole delle proprie Parte_1 criticità soggettive e relazionali, riverberando le conseguenze traumatiche dei propri agiti disfunzionali sull'equilibrio psicofisico dei figli;
- aveva manifestato una grave compromissione delle funzioni genitoriali di tipo protettivo, affettivo, regolativo e normativo, non essendo riuscita ad occuparsi dell'accudimento primario né a comprendere la complessità emotiva dei bambini e a sintonizzarsi con i loro bisogni;
- peraltro, la madre era risultata portatrice di un funzionamento cognitivo limitato, con una sfera affettiva caratterizzata da immaturità, instabilità emotiva e mancanza di fiducia negli operatori;
ciò era riconducibile alla presenza di un
“ritardo cognitivo di una certa entità, tuttavia rientra in una condizione di caoticità narrativa, che non si basa solo sulla deficitarietà cognitiva, ma anche su una impulsività emotiva, che la porta ad avere anche una tendenza di tipo omertoso rispetto al riportare dati esperienziali. La povertà cognitiva si accompagna ad una connotazione emotivo affettiva altamente disturbata. Vi è una assenza di consapevolezza della sua patologia ed anche un minimizzare i sintomi psichiatrici, proiettando sui farmaci la responsabilità dei segni psichiatrici”;
19 - le fragilità personali riscontrate si riverberavano neceSAriamente sulle competenze genitoriali della IG, che apparivano altamente deficitarie, non proponendo la donna alcuno scambio significativo e affettuoso con i bambini, faticando a commentare le azioni dei minori e a riconoscere le possibili situazioni di rischio per gli stessi e non cercando di imitare le modalità di cura mostrate dall'educatrice presente. Il Tribunale poneva in evidenza che le consulenti avevano ritenuto “evidente il rischio Per_ psico-evolutivo cui i minori e verrebbero esposti in costanza di Parte_4 relazione con la madre a causa delle caratteristiche di personalità e Parte_1 delle condotte inappropriate precedentemente descritte, rischio psico-evolutivo che non è verosimilmente superabile in tempi compatibili con un adeguato sviluppo psico-affettivo dei minori. In generale si può dire che il quadro presenta una netta prevalenza di condizioni di rischio e di amplificazione del rischio rispetto all'esercizio di una genitorialità sufficientemente consapevole e adeguata, e un'assenza quasi totale di fattori protettivi: il rischio di pregiudizio evolutivo per il minore è quindi elevato. In base alla letteratura sull'argomento sono presenti le seguenti condizioni di rischio da parte della madre: a) esperienza di rifiuto vissuta nell'infanzia; b) tratti personologici;
c) insufficiente capacità di assunzione delle proprie responsabilità concrete ed affettive;
e) capacità critiche e costruttive molto scarse;
e) alterazione delle capacità empatiche;
f) labilità affettiva e impulsività…Non emergono fattori protettivi che poSAno compensare almeno in parte i fattori di rischio esposti sopra: in particolare la totale egosintonia della GN rispetto alla sua condotta paSAta e la marcata incapacità a rivolgere uno sguardo critico e consapevole riguardo le aree di fragilità affettiva dei figli sono aspetti gravemente disfunzionali e, ad oggi, ciò non appare compatibile con l'esercizio di una adeguata funzione genitoriale” (così pagg. 46-47 CTU). In sede di audizione, la nonna materna aveva confermato la propria indisponibilità a prendere in affido i nipoti, limitandosi a fornire il proprio sostegno alla figlia, asserendo la capacità della madre di prendersi cura in autonomia dei minori, minimizzando le problematiche esistenti e negando le fragilità che avevano portato all'apertura del procedimento. In sede peritale, la nonna materna veniva valutata come una persona con
“pensiero superficiale, che porta ad una riduzione di giudizio critico, nel senso di non volere comprendere le criticità della figlia portando motivazioni non congrue. Non sa distinguere i bisogni dei nipoti rispetto alla protezione da una madre inadeguata”; era pertanto anch'ella inadeguata, anche solo rispetto alla capacità di vicariare alla funzione genitoriale nel lungo periodo. Pertanto, alla condotta gravemente pregiudizievole della madre e abbandonica del padre era da aggiungersi l'inesistenza di parenti idonei a svolgere funzioni vicarianti di quelle genitoriali, essendo state appurate le profonde fragilità e inadeguatezze della nonna materna, che peraltro, non aveva mai formalizzato alcuna istanza di affido dei nipoti. In tema di rescissione del legame tra figli e genitori, il Tribunale rilevava che, alla luce delle criticità emerse, non vi erano elementi di rischio psico-evolutivo per i minori in caso di interruzione dei rapporti, mentre il rischio sarebbe stato significativo in caso di mantenimento del legame familiare. Il Tribunale riteneva che la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori fosse il collocamento in due distinte famiglie affidatarie in possesso dei requisiti per accedere alla futura eventuale adozione, con mantenimento dei rapporti tra fratello e sorella nonché dei rapporti di ciascuno dei minori con gli affidatari temporanei, secondo modalità compatibili con il sostegno all'adozione. Concludeva, sul punto, riferendo che una delle due affidatarie temporanee di aveva presentato istanza per l'adozione Per_2
20 ai sensi dell'art. 44 lett. D legge n. 184/1983 e segnalava che, in caso di accoglimento dell'adozione speciale, non si poteva garantire la riservatezza, essendo conosciuto il suo nominativo.
§7 – Il parallelo procedimento di “adozione in casi particolari” riguardante
, in primo grado (proc. n. 231/2024 T.M.) e in appello (proc. n. 102/2024 Per_2
R.G.C. VG)
Come accennato nella sentenza del Tribunale per i Minorenni qui appellata e sopra sintetizzata, con ricorso iscritto il 19 gennaio 2024, la IG , Persona_5 affidataria temporanea di , proponeva domanda di adozione in casi speciali, ai Per_2 sensi dell'art. 44 lettera D, della Legge 184/1983, del minore medesimo, rappresentando di essersi occupata di lui, assieme alla sua compagna, sin dai primi giorni di vita del bambino, allorché questi era stato loro affidato dai Servizi Sociali. La ricorrente evidenziava di avere instaurato, unitamente alla compagna, un profondo legame affettivo con il piccolo, tanto da rappresentare ormai la principale figura di riferimento per
, che la riconosceva come figura materna, chiamandola ormai da tempo Per_2
“mamma” sia nell'ambiente domestico sia nelle dinamiche esterne. Il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sentenza n. 76/2024 depositata in data 24.02.2024, dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda, ritenendo che non fosse neceSArio istruire la causa, essendo nelle more intervenuta la dichiarazione di adottabilità del minore e il conseguente inserimento in famiglia avente i requisiti per la sua adozione.
La IG proponeva appello contro tale sentenza n. 76/2024, lamentando, ER tra l'altro, che il Tribunale per i Minorenni non aveva motivato la sentenza o l'aveva motivata per relationem, richiamando una sentenza di adottabilità che ella non poteva conoscere in quanto non parte di quella procedura.
Il Curatore speciale, pur associandosi all'eccezione di omeSA motivazione della sentenza impugnata, rilevava, nel merito, che il rinvio alle ragioni menzionate nella sentenza di adottabilità fosse più che pertinente, avendo le affidatarie di dato prova di Per_2 conoscerle, essendo intervenute nel procedimento di appello promosso della madre biologica (cioè l'appello di cui trattasi in questa sede, come si vedrà oltre). Evidenziava, inoltre, il comportamento ambivalente delle affidatarie di , che, se da un lato Per_2 avevano contatti diretti con il legale della IG e non avevano comunicato Pt_1 ai Servizi sociali di voler presentare domanda di adozione, dall'altra collaboravano per l'inserimento di presso la coppia di genitori adottivi. Precisava che la selezione Per_2 effettuata dal Servizio sociale per la scelta della famiglia affidataria temporanea era chiaramente moSA da requisiti diversi dall'abbinamento effettuato dal Tribunale tra un bambino e i genitori adottivi. Nel caso di specie, inoltre, visti i contatti tra la difesa dell'affidataria e quella della madre biologica, non si poteva garantire la segretezza dell'adozione. Concludeva, infine, rilevando che , sicuramente anche grazie al Per_2 contributo delle affidatarie temporanee, si era inserito nella sua nuova famiglia
21 positivamente, facendo nuovi e importanti investimenti affettivi: un nuovo ulteriore cambiamento sarebbe risultato assolutamente destabilizzante e non tutelante.
La Corte d'appello, con sentenza n. 19 del 5 giugno 2024 pronunciata nella causa n. 102/2024 RG VG, pubblicata il 23 luglio 2024 e divenuta irrevocabile il 24 settembre 2024, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava nel merito il ricorso della IG . ER
In particolare, la Corte osservava che la sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 76/2024 non era motivata per relationem, ma conteneva un rinvio alla circostanza di fatto dell'intervenuta dichiarazione di adottabilità del minore ai sensi dell'art. 15 L.A., che impediva di per sé il verificarsi dei presupposti dell'adozione in casi particolari. Inoltre, la Corte sottolineava come non corrispondesse al vero che la IG ER non conoscesse la sentenza di adottabilità, da un lato perché la steSA non ER aveva allegato né provato di non aver potuto accedere agli atti del relativo procedimento e, dall'altro, perché la steSA era addirittura intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di appello medio tempore instaurato dalla IG proprio contro tale Parte_1 sentenza di adottabilità (vedasi qui di seguito), come riferito dalla Curatrice della minore. Si legge, quindi, nella sentenza della Corte d'appello del 5 giugno 2024: “nessun dubbio sulla circostanza che le due affidatarie di gli abbiano fornito tutte le cure Per_2 neceSArie. Ma è altrettanto pacifico – stupisce invero il contrario – che le SIe e ER
fossero ben consapevoli della temporaneità dell'affido e ancor più la parte appellante Pt_6 in ragione della sua professione. L'affermazione di ignorare e non poter conoscere un provvedimento che si è addirittura impugnato ad adiuvandum rasenta e forse supera il limite dell'abuso processuale”.
§8 – L'appello incardinato dalla IG contro la dichiarazione di Pt_1 adottabilità dei figli e (appello di cui trattasi in questa sede) ER Per_2
Per_ Contro la declaratoria di adottabilità di e (sentenza Tribunale per i Per_2
Minorenni 44/2024) proponeva tempestivamente appello la loro madre, Pt_1
, chiedendo di riformare la sentenza impugnata revocando la dichiarazione
[...] dello stato di abbandono, riaprendo l'istruttoria e disponendo la collocazione dei minori assieme alla madre in idonea comunità mamma-bambino, con l'assistenza e il supporto dei Servizi e prevedendo che, solo all'esito dell'inserimento in comunità, venisse decisa la sussistenza o meno dello stato di abbandono.
Come motivo di appello lamentava il vizio di motivazione in relazione all'omeSA valutazione della consulenza tecnica di parte, al completo travisamento del significato del diario clinico redatto dall'Ospedale di Chieri nei giorni precedenti e successivi al parto di Per_
delle dichiarazioni rese dai nonni paterni e materni e dai genitori, delle relazioni dei servizi sociali e della neuropsichiatria infantile e del materiale probatorio complessivamente presente in atti;
lamentava la violazione di legge in riferimento al disposto degli artt. 1 e ss. L. 184/83, all'art. 23 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, resa esecutiva in Italia con
22 Legge 3 marzo 2009 n. 18, all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 04 novembre 1950 resa esecutiva in Italia con Legge 4 agosto 1955 n. 848 ed alla normativa relativa alla dichiarazione di adottabilità dei minori (artt. 8 ss. L. 184/83); lamentava anche l'inesatta valutazione circa la situazione personale della SI.ra e dei suoi famigliari. Pt_1
Parte appellante lamentava che era stato adottato un istituto che doveva rappresentare l'extrema ratio tra gli strumenti previsti dal nostro ordinamento, senza, però, che fosse mai stata data alla madre la possibilità di mettersi alla prova nella cura dei figli, i quali le erano stati sottratti entrambi al momento della nascita. Pertanto, le accuse di aver omesso cure ed assistenza non potevano trovare fondamento, avendo potuto la madre vederli esclusivamente nei luoghi neutri o comunque alla presenza degli operatori nel corso di incontri di breve durata. La IG, pertanto, rilevava che era stata giudicata incapace solo sulla scorta del proprio handicap e che, per tale ragione, la sentenza doveva ritenersi viziata. Si doleva altresì del mancato ingresso in comunità madre-figli, unico strumento che avrebbe permesso un'effettiva valutazione delle proprie capacità genitoriali, come consigliato altresì dalle CTU e dal PM, ma ritenuto, da parte del Giudice di primo grado, inutile e lesivo per i minori, che sarebbero stati sradicati dalla famiglia di origine. Concludeva sul punto rilevando che, prima di adottare una soluzione così estrema, come l'adozione, era neceSArio fornire tutti gli strumenti possibili ad un genitore, circostanza che non era avvenuta nel caso di specie, in quanto la relazione madre-figli era stata monitorata durante gli incontri in luogo neutro, ma mai meSA concretamente alla prova e supportata per lo svolgimento del ruolo. Rappresentava, inoltre, che, dalla lettura del provvedimento gravato, si evinceva chiaramente come lo stesso avesse fatto proprie in maniera totalmente acritica le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, senza minimamente confrontarsi con le osservazioni della Difesa ed omettendo di prendere posizione circa tutte le risultanze istruttorie di segno avverso: il Tribunale aveva omesso di considerare che la IG era una giovane donna che lavorava, che aveva conseguito un titolo di studio in linea con la media della popolazione italiana e che non aveva mai avuto problemi di igiene personale e nelle relazioni sociali. Segnalava, inoltre, che il Giudice di prime cure si era contraddetto nel tracciare un profilo della IG priva di ogni capacità relazionale e sociale e al contempo nell'indicarla come una manipolatrice, capace di ridurre in suo potere l'ex compagno, persona normodotata, al punto da inibirne in maniera quasi completa ogni capacità di giudizio. Lamentava, inoltre, di essere stata giudicata inidonea a svolgere il proprio ruolo di madre in base al fatto di aver manifestato tutto il proprio rammarico per quello che stava accadendo, criticando le decisioni del Tribunale e la gestione della situazione da parte dei Servizi sociali, esercitando il legittimo diritto di difesa di far valere il proprio convincimento di essere una buona madre. Si doleva altresì della valutazione negativa rispetto alle capacità vicariale della nonna materna, persona che aveva allevato una famiglia numerosa senza che si fossero verificate problematiche di alcun tipo. Appariva, poi, del tutto inidoneo il peso assegnato dal provvedimento in esame ad alcune dichiarazioni rese dalla nonna paterna circa l'inadeguatezza della nuora a prendersi cura della bimba, asserzioni che, oltre a non essere condivise nemmeno dal marito della donna, erano state poi dalla steSA prontamente smentite.
23 Aggiungeva che le criticità attribuite alla madre non erano in alcun modo argomentate e non vi erano prove per dedurne la sua inaffidabilità. A dimostrazione di ciò, ricordava Per_ l'episodio in cui, nel pochissimo tempo in cui aveva potuto relazionarsi con si era accorta che la bambina aveva subito delle ustioni per la negligenza degli affidatari. Tale fatto era stato ammesso in sede penale dagli affidatari, ma, nonostante la loro inadeguatezza, il Tribunale minorile non aveva provveduto a sostituirli, ed anzi, nel provvedimento gravato, veniva utilizzata la loro opinione al fine di demolire la credibilità della IG . Rispetto alle proprie dichiarazioni effettuate in ospedale Pt_1 sull'aver in paSAto aggredito il compagno spinta da una voce maschile, l'appellante evidenziava di essere stata in quel momento in condizioni psicofisiche peculiari, avendo appena subito un parto travagliato, in un ambiente di isolamento a causa delle restrizioni anti-Covid e ancora stordita dall'effetto degli antidolorifici. In merito a tali presunti agiti aggressivi tenuti dall'appellante, non vi era infatti nessuna prova, ma, al contrario, appariva incontestabile lo stato di incensuratezza. Inoltre, sebbene avesse sofferto di alcuni problemi di natura psichiatrica, la steSA aveva, già diversi anni prima Per_ del parto di maturato un equilibrio perfetto e aveva poi tenuto nell'intero corso della sua vita un comportamento sempre equilibrato. In definitiva, pareva evidente come la situazione fosse lungi dal raggiungere la soglia di criticità ritenuta neceSAria dalla CaSAzione per l'adozione di misure estreme quali la dichiarazione di adottabilità di minori, potendo detta situazione essere correttamente gestita mediante un approccio di tipo collaborativo, teso ad affiancare il nucleo familiare di origine (ampio e che dispone di svariate risorse, tanto personali quanto economiche) fornendo quei supporti neceSAri ad una corretta gestione della prole.
§9 – L'intervento ad adiuvandum delle affidatarie temporanee di nel Per_2 presente appello
In data 29.3.2024, intervenivano in appello, ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c., le affidatarie temporanee di , e che Per_2 Parte_6 Persona_5 chiedevano, in via cautelare, di sospendere l'esecutorietà della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità di , associandosi pertanto, in tal senso, alla richiesta della Per_2 IG . Pt_1
In via principale, nel merito, chiedevano di revocare lo stato di adottabilità di , Per_2 disponendo che lo stesso potesse proseguire l'affidamento con loro, a quel momento ancora affidatarie, riaprendo l'istruttoria e disponendo che la IG venisse Pt_1 sottoposta ad un percorso terapeutico finalizzato a migliorare sia la propria situazione personale sia le capacità genitoriali. Le intervenienti rappresentavano che era arrivato presso di loro quando aveva Per_2 appena undici giorni di vita, presentando un quadro psicologico di completa catatonia. Le suddette erano riuscite a venire incontro alle esigenze del minore che attualmente era un bambino sereno, aveva superato il trauma grave dell'abbandono, sapendo interagire con i suoi pari, con gli amici, i parenti e riconoscendo le affidatarie come figure genitoriali. Segnalavano che, in seguito alla dichiarazione di adottabilità e all'inserimento in una famiglia adottiva, il minore sarebbe stato sottoposto ad un grave trauma che
24 avrebbe compromesso il suo benessere psicofisico futuro;
per tale motivo, le affidatarie e la difesa materna avevano ritenuto di proporre un progetto mirato che tenesse conto sia delle problematiche della IG , comunque superabili ove supportata e Pt_1 guidata, sia la salvaguardia, per , delle sue origini e quindi della sua storia, Per_2 ovviamente continuando a vivere sereno nel suo attuale, accudente e amorevole contenitore familiare. Evidenziavano, pertanto, che era nell'interesse del minore tutelarlo secondo il principio della continuità affettiva, mantenendo il suo attuale affidamento familiare, in quando rispondente alle reali esigenze del minore e della sua famiglia di origine, la quale avrebbe dovuto essere preservata il più possibile e, se del caso, supportata nel migliore dei modi.
§10 – Svolgimento del presente procedimento di appello e decisioni interlocutorie
In data 29.03.2024, la IG presentava istanza urgente per la Parte_1 sospensione, inaudita altera parte, della provvisoria esecutività della sentenza appellata. La IG rappresentava che, nelle more del procedimento, era venuta a conoscenza che, nella prima decade di aprile, sarebbe stato trasferito ai genitori adottivi di Per_2
Milano e che, dal 28 marzo, sarebbero iniziati gli incontri tra gli adottandi e la coppia a cui era affidato. Per evitare un pregiudizio per i minori che sarebbe divenuto Per_2 irreversibile, chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento gravato, Per_ mantenendo la collocazione provvisoria di e nelle attuali famiglie Per_2 affidatarie, con i diritti di visita della madre biologica. In particolare, per la posizione di
, proponeva un progetto, concordato con la difesa delle affidatarie temporanee,
Per_2 che avrebbe permesso alla IG di recuperare un possibile ruolo genitoriale e al minore di svilupparsi e crescere senza ulteriori traumi e con progressive possibilità riparative, basato sui seguenti interventi: i) benessere del minore nella continuità affettiva con il contesto in cui era
Per_2 cresciuto, la famiglia affidataria, e nella possibilità di creare un continuum con la sua famiglia di origine nella forma migliore con riguardo al suo futuro sviluppo;
ii) percorso con un supporto psicoeducativo per la IG con un Pt_1 professionista atto a prendere contatto con il suo funzionamento in termini di costruzione e mantenimento delle relazioni, che sostenga la capacità di elaborare effetti e vissuti correlati, mettendola alla prova (fatto mai avvenuto sino a quel momento); iii) percorso di supporto per la IG con una figura professionale di una Pt_1 educatrice o di una psicologa con competenze ed esperienze nell'ambito educativo, atto a riprodurre la “neutralità” di un percorso di incontro con il figlio;
Per_2 iv) cadenza degli incontri settimanali tra la madre e il figlio , in funzione di un
Per_2 progressivo ampliamento, in luoghi da individuare anche privati e nelle vicinanze della residenza del piccolo .
Per_2
Si costituiva in appello il Curatore speciale dei minori, che chiedeva di rigettare l'appello promosso dalla IG e di confermare la sentenza del Tribunale minorile, Pt_1
l'interruzione dei rapporti tra i minori con la famiglia biologica e il mantenimento dei rapporti tra i due fratelli.
25 In particolar modo, il Curatore evidenziava che, dalla CTU esperita, era chiaro che la gravità della situazione non permettesse di ipotizzare un rientro, anche in una situazione assistita, dei minori presso la madre e che il legame tra madre e minori e tra nonna materna e minori fosse instabile e pertanto rescindibile. Rappresentava che, dalle relazioni sugli incontri, era emerso che essi si svolgevano sempre con le stesse modalità e che erano scarsi i momenti in cui la madre riusciva a coinvolgere entrambi i bambini, non riuscendo a dialogare, neppure quando era sola con , nonostante la Per_2 propensione del bambino a farlo. Quanto alla nonna materna, la steSA era stata sempre presente, capace di coinvolgere entrambi i minori e desiderosa di vedere i nipoti rientrare a casa con la madre. La steSA nonna aveva riferito di essere disponibile al solo accompagnamento della madre che, se supportata, avrebbe potuto sviluppare capacità genitoriali e di cura. Il nonno MA aveva sempre dichiarato di essere presente e di supporto, ma non aveva mai presenziato agli incontri con i nipoti. Anche in sede di audizione, la IG aveva dichiarato di non ritenere di avere fragilità come Pt_1 genitore e continuava a non comprendere i motivi dell'apertura della procedura di adottabilità. Il Curatore rilevava che ciò che era emerso nel corso del procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni era la mancanza di consapevolezza della IG e Pt_1 della di lei madre delle problematiche presenti nonché la mancanza di risorse mentali per affrontarle e per costruire le basi per le competenze genitoriali. La IG non Pt_1 riusciva a mentalizzare il percorso di crescita dei bambini ma unicamente il proprio desiderio di essere riconosciuta come madre. Concludeva, dunque, rilevando che i Servizi sociali avevano posto in essere tutti gli interventi possibili per agevolare la IG a svolgere la propria genitorialità, ma la steSA aveva dato prova di non essere in grado di utilizzarli, stante anche il fatto che non aveva mai nascosto la mancanza di fiducia verso gli operatori e non aveva mai contattato l'assistente sociale per avere informazioni sui suoi figli. Segnalava, pertanto, che l'inserimento in comunità madre-bambini era un progetto poco genuino e strumentale al soddisfacimento di esigenze personali della madre.
Il Tutore produceva la relazione di aggiornamento dei Servizi in data 17.04.2024, dalla quale emergevano le seguenti circostanze: Per_
- era una bambina “molto bella” di due anni e mezzo, molto dolce ed affettuosa. a quotidianità con gli affidatari (presso i quali era inserita dal 4 ottobre 2021) era serena e, dopo l'interruzione degli incontri in spazio neutro (dal 23.01.2024), non si erano più verificati i frequenti risvegli notturni che prima disturbavano il suo sonno. Inoltre, non aveva mai chiesto della madre, mentre chiedeva frequentemente dell'educatrice e di . Per_2
- era un “bel bambino di quattordici mesi, sano, sereno e solare”. Aveva Per_2
o un buon attaccamento con le affidatarie e Persona_5 [...]
, con le quali si trovava dal 6 febbraio 2023. I Servizi segnalavano che le Parte_6 ie, in seguito alla sentenza sull'adottabilità, avevano intrapreso una serie di azioni (istanza di adozione in casi particolari, intervento nel giudizio di appello), non solo senza chiedere un confronto con i Servizi, ma senza neppure informarli. Rilevavano, poi, che le affidatarie avevano reagito in modo ambivalente nell'abbinamento del bambino con la coppia individuata: se da una parte avevano appoggiato l'avvicinamento coppia adottiva-bambino e si mostravano collaborative con i Servizi, dall'altra intraprendevano azioni legali non coerenti e probabilmente strumentali. Secondo le indicazioni del Tribunale, aveva fatto il suo Per_2 ingresso nella famiglia a rischio giuridico il 15 aprile
26 - Era stata recentemente sentita la nonna paterna che, non facendo alcun cenno ai minori né chiedendo informazioni a riguardo, riferiva che il figlio, SI Pt_2
, padre dei minori, dopo un periodo iniziale in cui sembra
[...] definitivamente preso le distanze dalla madre dei minori e iniziato a lavorare, a partire da settembre 2023 aveva ricominciato a frequentare la IG . Pt_1 La nonna paterna riferiva di non vedere il figlio dal 16 dicembre 20 sapere dove si trovasse e come si mantenesse, e che presso la loro casa era arrivata una comunicazione relativa all'ottenimento della NASPI.
- Rispetto alla posizione del nonno paterno, i Servizi riferivano che egli dava risposte confusionarie sulla situazione paSAta e futura della IG e sulle Pt_1 sue capacità di accudire i minori. Non chiedeva informazioni se non dopo che l'operatrice riferiva che ) non aveva mai telefonato per Pt_1 Pt_1 chiedere informazioni dei minori.
- La nonna materna, come il marito, aveva invitato gli operatori a chiedere informazioni direttamente alla madre dei minori, ma contestualmente aveva fornito qualche informazione: la figlia era andata a vivere da sola a Monale Pt_1 e stava cercando una nuova occupazione. Rappresentava che il padre dei minori non si era più presentato presso la loro abitazione. Al pari dell'ex marito, continuava a non comprendere i motivi che avevano portato all'emanazione dei provvedimenti del Tribunale, attribuendo l'allontanamento dei minori a bugie ed errate valutazioni.
- La IG , madre dei minori, si limitava a confermare che era Parte_1 andata a v ana circa a Monale, continuando a svolgere lavoretti occasionali (baby-sitting, assistenza anziani, collaborazione in un bar). Il progetto futuro era di vivere con i minori, assistita dai nonni o essere inserita presso una comunità madre/bambino. Ad esplicita domanda, la IG rispondeva di non aver mai chiesto come stessero i suoi figli poiché l'avvocato le aveva detto che non era possibile farlo in quanto decaduta dalla responsabilità genitoriale. Faceva cenni di comprensibile dispiacere e vissuti dolorosi in merito all'assenza dei figli nella sua vita.
- Il SI , padre dei minori, aveva confermato la rinuncia, Parte_2 condivisa con i propri genitori, agli incontri con i minori effettuata ormai da un anno e non aveva più chiesto informazioni sui figli.
In conclusione, i Servizi sottolineavano come non fossero rilevabili elementi oggettivi atti a testimoniare sostanziali cambiamenti che potessero deporre per la rimozione delle cause che avevano portato all'emanazione della sentenza di adottabilità.
All'udienza del 23.04.2024, la Corte d'Appello dichiarava la contumacia del SI
e si riservava sull'ammissibilità della costituzione delle affidatarie Parte_2 temporanee di . Per_2
Con ordinanza in pari data, la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata proposta dalla IG per mancanza dei Pt_1 presupposti.
Con sentenza parziale depositata il 30.4.2024, la Corte dichiarava inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato dalle SIe e , Pt_6 ER ordinandone, per l'effetto, l'estromissione dal giudizio.
Nella relazione di aggiornamento dei Servizi depositata il 05.11.2024 si dava atto dell'ottimo inserimento dei minori nelle rispettive famiglie. La madre dei minori non aveva
27 mai preso contatti con i servizi, tanto meno per chiedere notizie dei propri figli: non aveva accettato l'incontro con la NPI e con l'assistente sociale, rispondendo al telefono un'unica volta per comunicare che stava lavorando dal mattino alla sera come assistente anziani per il bene dei suoi figli e non poteva assolutamente assentarsi. I Servizi evidenziavano che la IG aveva ripreso la convivenza con Parte_1 il SI , padre dei suoi figli, e che gli stessi abitavano in un piccolo Parte_2 appartamento del quale non riuscivano a pagare regolarmente l'affitto. Spesso i due erano fuori casa, ma quando erano presenti le liti erano molto accese. La IG Pt_1
si trovava in avanzato stato di gravidanza. I nonni materni e paterni non
[...] avevano mai preso contatto con i Servizi.
All'udienza del 12.11.2024, in occasione della quale doveva essere sentita la madre dei minori, la IG non compariva. La Corte rinviava all'udienza dell'8/4/2025 Pt_1 per l'audizione degli affidatari, chiedendo un'ulteriore relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e dell'Equipe Adozioni sulla situazione dei minori e della madre.
Perveniva ulteriore relazione sociale di aggiornamento sul nucleo del 4 aprile 2025. ER La IG e il SI avevano avuto il loro terzo figlio, , Pt_1 Pt_2 nato il [...]. Il minore e la madre erano stati inseriti presso la Comunità madre-bambino “La Magnolia” il 5 febbraio 2025, come da provvedimento n. 351/2025 Reg. Cont. del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta. La IG, rispetto agli eventi del paSAto concernenti gli altri figli, percepiva l'“ingiusto accanimento” dei Servizi nei suoi confronti. Rispetto alla nuova gravidanza, si contraddiceva sulla cornice in cui si era instaurata, sostenendo prima di averla programmata e poi che non era voluta, ma di essersi recata in Consultorio per l'interruzione troppo tardi (riferendo prima due mesi di ritardo e poi due settimane, oltre i limiti di legge). In occasione delle dimissioni dall'ospedale, la donna si era preoccupata in prima battuta di dove avrebbe consumato il proprio pasto e di avere con sé i para- capezzoli, senza i quali non voleva lasciare l'ospedale; infine, con il suo compagno se n'era andata senza nemmeno salutare. Gli operatori riferivano, inoltre, che, all'ingresso della comunità, la IG, senza informarsi sulle regole e sull'organizzazione, si premurava solo di capire se e quanto potesse fumare, dimostrando fin da subito un nervosismo crescente e della tensione accumulata: si mostrava infastidita, utilizzava un tono di voce secco tra l'ironico e lo sprezzante, dando risposte taglienti anche alla Coordinatrice. Durante la permanenza, la IG veniva visitata quotidianamente dalla madre e dal compagno con cui si assentava per tutte e due le ore (il totale del tempo stabilito) e lasciando il figlio alle cure degli operatori senza porsi problemi, contrariamente a quando, nei momenti di crisi, non ER consentiva agli operatori di avvicinare il piccolo , senza peraltro intervenire lei ER steSA;
erano gli stessi operatori a doverla esortare per salutare quando andava via e a ricontrollarlo quando tornava. Riferivano di un andamento altalenante con una prospettiva di durata di qualche mese: avevano dovuto aumentare la presenza di operatori perché la IG richiedeva un rapporto individuale lasciando per la maggior parte del tempo il minore alle loro cure;
le notti erano problematiche e avevano richiesto l'intervento telefonico della coordinatrice che doveva contenerla. I Servizi avevano anche sentito il SI che riportava una versione diversa da Pt_2 quella riferita dalla compagna rispetto alla scelta di una nuova gravidanza e alla scelta
28 dell'abitazione. Nel complesso il padre, oltre a dimostrare di non avere consapevolezza della delicatezza della situazione ed a mostrarsi privo di un pensiero su possibili scenari futuri nel caso il figlio potesse tornare a casa con la compagna, appariva non in grado di ER prendere e mantenere posizioni protettive nei confronti del piccolo , soprattutto se in contrasto con i desiderata della compagna. I Servizi segnalavano che i rapporti con i nonni paterni si erano chiusi da tempo e gli ER stessi non avevano intenzione di conoscere . La nonna materna, IG , aveva riferito ai Servizi di trovare bene la Persona_15 figlia e sosteneva che la steSA si stava occupando benissimo del neonato (anche se di fatto, la nonna non aveva mai avuto modo di vedere il nipote), negando contestualmente le criticità paSAte e polemizzando sull'operato del Servizio sociale. MeSA di fronte alle difficoltà oggettive della figlia ed ai suoi comportamenti non tutelanti nei confronti del ER piccolo , minimizzava ogni singolo fatto e non problematizzava nulla, mostrando di non cogliere i potenziali elementi di rischio e pregiudizio in cui potrebbe incorrere il bambino se lasciato solo con la madre in un momento di crisi della donna: a suo parere, tutto sarebbe riconducibile al comprensibile disagio della ragazza di trovarsi in un ambiente estraneo a doversi prendere cura di un neonato senza il supporto dei famigliari e dunque, riportandola nella sua casa, ogni cosa si sarebbe svolta nel migliore dei modi. I Servizi concludevano rilevando che la IG non poteva sostenere la figlia ER1 perché non obiettiva circa le condotte genitoriali di quest'ultima. La IG ER1 sosteneva di avere rinunciato a divenire affidataria dei due primi nipoti perché le sarebbe stato detto che “avrebbe dovuto chiudere le porte di casa alla figlia”, ciò che riteneva impossibile. La IG, per il tramite del proprio legale, aveva fatto pervenire una ER richiesta per sé e per il nonno, SI , di incontrare il nipote in luogo Pt_1 neutro, con incontri a cadenza quindicinale della durata di un'ora, a partire dal mese di marzo 2025. Sul nonno MA , i Servizi riferivano che “appare invece piuttosto Persona_16 confuso rispetto alla reale ricostruzione dei fatti ed asserisce di non ricordare molti dei paSAggi fondamentali delle precedenti vicende. È peraltro approssimativo anche nelle informazioni che lo riguardano direttamente come scelte di vita e/o di lavoro. Esprime a più riprese la convinzione che la figlia sia stata vittima di provvedimenti ed interventi immotivati ed ingiustificabili… Sostiene di vedere la figlia maturata per la sofferenza di essersi vista sottrarre due figli, molto cambiata rispetto al paSAto. Alla richiesta di descrivere in cosa consista il cambiamento, risponde che è più calma e “non si Pt_1 accende più” con la steSA facilità del paSAto. Rispetto alle capacità di accudimento di
nei confronti dei figli si mostra convinto che non le siano mai mancate. In più Pt_1 momenti ribadisce velatamente che gli impegni di lavoro non gli consentono di essere molto presente nella vita di , ma che comunque “lei è l'unica figlia che viene a pranzo a Pt_1 casa mia”, e che per capirla gli basta guardarla, e lui “la vede cambiata”.
In sintesi, i Servizi affermavano che tutti i componenti del nucleo avevano una visione alterata dei fatti del paSAto ed una lettura semplicistica della vicenda. Erano accomunati da una lettura scollegata dalla realtà e nessuno di loro manifestava la minima consapevolezza della correlazione diretta delle condotte genitoriali con i provvedimenti e gli interventi adottati. Allo stesso modo, non si ravvisavano segni di evoluzione del pensiero circa l'accaduto, né si intravedevano spazi per una rielaborazione degli stessi.
29 ER Sul percorso comunitario della IG con il nuovo figlio , i Servizi Pt_1 rilevavano che, all'arrivo in comunità, la IG si era mostrata spaesata e disorientata, parlava poco e manteneva una espressione cupa. Sin dall'inizio aveva manifestato la necessità di essere accompagnata costantemente nell'accudimento del figlio, le cui cure per le prime settimane erano state integralmente affidate al personale educativo, per poi arrivare, grazie al supporto avuto, a mettere in pratica i consigli e aiuti pratici. La madre aveva avuto difficoltà nella gestione dell'allattamento naturale e poi nella gestione del tiralatte e della somministrazione del latte artificiale. Gli operatori riferivano di un'importante stanchezza la sera, quando la IG non riusciva a verbalizzare in maniera lineare e razionale l'aiuto di cui aveva bisogno. Si era rilevata adeguata nella cura dell'igiene personale e del bambino nonché nella pulizia della stanza;
richiedeva supporto e aiuto nella preparazione dei pasti. I Servizi segnalavano, inoltre, interazioni con il minore sporadiche e limitate, con atteggiamento distaccato, risultando la IG impacciata a livello verbale, fisico ed affettivo. Veniva proposta la presa in carico del CSM per le sue criticità: la IG manifestava gelosia verso le educatrici senza saperla verbalizzare, non riusciva ad intrattenere rapporti con le altre ospiti, riportava informazioni di sé e dei suoi figli contraddittorie, esternava del risentimento per il compagno che le aveva rubato dei soldi, dando motivazioni diverse su come fosse venuta a conoscenza della circostanza, per poi baciarlo affettuosamente e parlare entusiasticamente della proposta di matrimonio da lui formulata.
In conclusione, i Servizi riferivano che la IG aveva alle sue spalle un Pt_1 paSAto molto doloroso che richiedeva di essere accolto e rielaborato in un percorso con il Centro di Salute Mentale, prima osteggiato dalla IG e poi forse accettato grazie ER all'intermediazione del difensore. L'accudimento di era altalenante, perché la madre alternava momenti in cui appariva responsiva e sufficientemente conneSA ai bisogni del bambino e altri in cui tendeva ad innervosirsi dinnanzi alle sue richieste, necessitando di essere sostituita dagli operatori. La IG viveva nella paura che le venisse sottratto ER anche . La donna stava comunque imparando ad affidarsi alle educatrici, collaborando inoltre nelle attività di gruppo e con le altre ospiti. La steSA necessitava di un importante e costante supporto pratico ma anche emotivo-relazionale per quel che concerneva sia la sua persona sia il suo ruolo genitoriale, per essere accompagnata verso una maggiore consapevolezza delle sue risorse e dei suoi limiti al fine di sviluppare una prontezza e una flessibilità adeguati al ruolo di cura richiestole dalla nascita del piccolo ER
.
Sulla situazione dei minori e , la relazione sociale del 4 aprile 2025 ER Per_2 riferiva che gli stessi si trovano in affidamento a rischio giuridico, rispettivamente dal 18 settembre 2024 e dal 15 aprile 2024, presso due famiglie aventi i requisiti per l'adozione.
La minore stava effettuando un percorso di affiliazione che procedeva in maniera ER7 positiva e progressiva e che appariva come sufficientemente consolidato. Nei primi tempi, la minore era oppositiva nei confronti dei nuovi affidatari, rifiutando il cambio del pannolino con “sceneggiate” e ingiuriandoli, ma tali atteggiamenti erano rientrati nel tempo, avendo la steSA sviluppato maggiori competenze regolative a livello emotivo e comportamentale. Era stata inserita positivamente all'asilo, portava gli occhiali per un
30 leggero strabismo e continuava ad andare nel lettone in autonomia quando si svegliava durante la notte.
era parimenti stato inserito in famiglia positivamente e non riportava alcuna Per_2 criticità. Il Tribunale per i Minorenni aveva infine autorizzato l'instaurazione di rapporti tra le famiglie adottive.
All'udienza dell'8 aprile 2025, questa Corte d'appello procedeva all'audizione delle due coppie di affidatari a rischio giuridico. Per entrambi i minori, l'affidamento a rischio giuridico procedeva positivamente, entrambi non avevano mai parlato della famiglia biologica. Per_ Gli affidatari di hanno descritto alla Corte l'arrivo della bambina in famiglia, Per_ avvenuto il 18 settembre 2024. di tre anni, si è mostrata subito vivace, socievole e si è adattata bene alla scuola materna iniziata il 31 marzo 2025. La steSA ha immediatamente instaurato un buon rapporto con i genitori affidatari e, dopo un iniziale periodo di nostalgia per i precedenti affidatari, non ha mai parlato della famiglia biologica o del fratello. Gli affidatari a rischio giuridico di hanno raccontato di averlo conosciuto l'8
Per_2 aprile 2024, quando il bambino aveva un anno, evidenziando la sua rapidità nell'ambientarsi e il suo carattere osservatore. Anche si è inserito positivamente
Per_2 al Nido e nel nucleo dei nuovi genitori affidatari (senza altri figli) che si sono entrambi lavorativamente organizzati per gestire il bambino. Gli affidatari di hanno
Per_2 inoltre dichiarato di avere iniziato a introdurgli il concetto di avere una sorella. ,
Per_2 nonostante un piccolo problema alla cute, sta bene ed “è comunque il classico bambino che tutti si fermano a guardare per strada, perché è carino”. Le due famiglie affidatarie a rischio giuridico si sono recentemente conosciute e hanno condiviso foto e video dei bambini.
, pur non ricordando la sorella, ha mostrato emozione e sorpresa nel vederne le Per_2 foto, notando la forte somiglianza a sé.
All'esito dell'audizione degli affidatari, l'udienza veniva sospesa e la Corte si trasferiva in un'aula diversa, dove era presente personalmente anche la IG . Parte_1
In tale sede, la causa veniva discuSA e il Curatore Speciale, il Tutore Provvisorio e il Sostituto P.G. chiedevano la conferma della sentenza di primo grado, inclusa la previsione del mantenimento dei rapporti tra i due fratelli. Il Difensore della IG
insisteva, invece, per l'accoglimento dell'appello. La Corte si riservava Parte_1 la decisione.
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31
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento, non risultando dimostrato lo stato di abbandono dei Per_ minori e . La mancata prova di tale condizione si Parte_4 correla in modo diretto e inscindibile alla reiterata e persistente violazione del diritto Per_ fondamentale di e di di crescere all'interno della propria famiglia di origine, Per_2 perché è proprio tale violazione che ha finito per alimentare, in definitiva, la valutazione di inidoneità della famiglia biologica – ed in particolare, per quanto qui rileva, della madre appellante – ad esercitare la funzione genitoriale.
Per_ A partire dall'avvio della procedura d'urgenza ex art. 403 c.c. in favore di e sino al momento in cui questa sentenza viene redatta, sono trascorsi oltre tre anni e mezzo. In Per_ questo lasso di tempo, coincidente con l'intera vita vissuta sinora da e dal fratellino minore , madre e figli non hanno mai avuto occasione di condividere un solo Per_2 Per_ momento di intimità. è stata dimeSA dall'ospedale tredici giorni dopo la nascita ed è immediatamente stata inserita presso gli affidatari temporanei. Da quel momento, la madre l'ha potuta vedere solo nell'ambito di incontri protetti di breve durata e comunque sempre alla presenza di terzi (educatori, operatori dei Servizi sociali, consulenti tecnici). Una situazione sostanzialmente sovrapponibile si è riprodotta per , giunto Per_2 presso le affidatarie temporanee quando aveva appena undici giorni.
L'affidamento temporaneo dei minori è stato convertito in affidamento a rischio giuridico Per_ (dal 18 settembre 2024 per e dal 15 aprile 2024 per ). Resta il fatto che, Per_2 nella prospettiva dei minori, il loro collocamento al di fuori della famiglia di origine costituisce una situazione che si è protratta senza soluzione di continuità dalla loro nascita ad oggi. Ciò che è accaduto può, in estrema sintesi, essere così descritto: ad una madre psichicamente fragile, ma compensata, si è impedito, sin dalla nascita dei suoi figli, di condividere con loro la quotidianità e le si è contestualmente offerto, quale unico supporto diretto alla genitorialità (oltre ai supporti indiretti, quali il sostegno psicologico e psichiatrico), un programma di brevi incontri settimanali monitorati, a seguito dei quali è stata stabilita l'irreversibile inadeguatezza genitoriale della donna. Nel contesto di questa vicenda, le presunte carenze genitoriali della IG Pt_1
non possono che essere lette alla luce della perdurante impossibilità, imposta
[...] dalle misure giudiziarie e amministrative, di costruire e sviluppare una relazione autentica e continuativa tra madre e figli. Anche ammettendo l'esistenza di (peraltro innegabili) fragilità personali della IG, risulterebbe arbitrario stabilirne gli effetti sulle capacità genitoriali, essendo impossibile differenziare tali effetti da quelli — gravi e documentabili — derivanti da un assetto relazionale profondamente alterato dalle decisioni dell'Autorità. In questo senso, la situazione prodottasi per effetto di tali decisioni non solo ha impedito ogni concreta esperienza di genitorialità, ma ha contribuito a costruire, via via stratificandola e sedimentandola, la rappresentazione dell'inadeguatezza materna, in un circuito paradoSAle e autoalimentante.
32 Brevi cenni sul quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e internazionale
Ai sensi della L. n. 184 del 1983 (Legge sull'adozione), art. 1 (sul punto non modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 1), il minore ha diritto non già "ad una famiglia" bensì a crescere ed essere educato nell'ambito "della propria famiglia". Ne consegue che, solamente quando quest'ultima non sia in grado di provvedere alla sua educazione e alla sua crescita, soddisfacendo quantomeno il livello di cura minimo al di sotto del quale la cura steSA verrebbe irreparabilmente compromeSA, per il minore sorge l'interesse ad essere eventualmente introdotto e a vivere in una famiglia diversa da quella d'origine, che si profili idonea ad assicurargli quanto è spiritualmente e materialmente neceSArio per il suo sviluppo, con conseguente applicazione dei previsti istituti dell'affidamento o dell'adozione, sempre che, peraltro, le gravi carenze morali e materiali integranti lo stato di abbandono non dipendano da causa di forza maggiore transitoria, giacché, in tal caso, viene meno il presupposto stesso della dichiarazione di adottabilità, restando irrilevante la valutazione prognostica della situazione che verrebbe per il minore a realizzarsi presso eventuali affidatari, non essendo questa comparabile con la prospettiva che attende il minore al rientro nella famiglia d'origine, posto che l'adozione non è volta ad assicurare al minore le migliori condizioni di vita possibili, ma costituisce una "extrema ratio" (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., - data ud. 20/09/2023 – dep. 15/11/2023, n. 31760).
In ossequio all'art. 31 della Costituzione, che prescrive alla Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti neceSAri a tale scopo, l'Italia ha dato esecuzione, con la Legge 27 maggio 1991, n. 176, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell' infanzia e dell'adolescenza, che riconosce il diritto fondamentale del bambino a vivere e crescere nella propria famiglia (Artt. 7 e 9) e stabilisce che gli Stati devono fornire supporto ai genitori e servizi per le famiglie.
Un ruolo centrale per il Giudice nazionale assume la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, che interpreta precipuamente la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), ratificata dall'Italia con la Legge 4 agosto 1955, n. 848. Sulla base dello jus receptum (a partire dalle arcinote "sentenze gemelle" del 2007 della Corte costituzionale - nn. 348 e 349), l'interpretazione delle norme interne deve essere
“convenzionalmente orientata”, sicché non si può prescindere, nella specie, dal considerare i principii dettati dalla consolidata giurisprudenza della Corte EDU in materia familiare.
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha sempre affermato il diritto del bambino a crescere nella propria famiglia, sulla base dell'Articolo 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Per un genitore e suo figlio, stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'art. 8 (Couillard Maugery c. Francia, n. 64796/01, § 237, 10 luglio 2004; A.K. ed L. c. Croazia, n. 37956/11, §§ 51-52, 8 gennaio 2013; S.S. c. Slovenia, n. 40938/16, § 78, 30 ottobre 2018). Certamente un genitore non può avere il diritto, ai sensi dell'articolo 8, di ottenere l'assunzione di misure che potrebbero nuocere alla salute e allo sviluppo del bambino
33 (RA OB e.a. c. Norvegia [GC], n. 37283/13, § 207, 10 settembre 2019). Anzi: l'interesse del minore è sempre di cruciale importanza nella valutazione del contesto (UL e UK c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 135, CEDU 2010; RA OB e.a. c. Norvegia [GC], cit., § 210; V.D. e.a. c. Russia, no. 72931/10, § 114, 9 aprile 2019).
Al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie dell'Autorità, l'articolo 8 della CEDU pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (si veda LS c. (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, serie A n. 250; UL e UK c. ER8
Svizzera [GC], cit., § 140; c. , n. 19554/09, § 75, 10 aprile 2012). ER9 Per_20
La Corte EDU accerta, pertanto, violazioni all'art. 8 della Convenzione allorché, prima di recidere il legame di filiazione, le autorità nazionali non abbiano adottato tutte le misure neceSArie, appropriate e ragionevolmente esigibili affinché i minori potessero condurre una vita familiare normale all'interno della propria famiglia (S.H. c. Italia, n. 52557/14, § 43, 13 ottobre 2015). Dunque, i provvedimenti che portano a spezzare i legami tra un minore e la sua famiglia di origine vanno relegati a circostanze eccezionali (S.H. c. Italia, cit., § 48; RA OB e.a., cit., § 209; M.D. e.a. c. Malta, n. 64791/10, § 76, 17 luglio 2012; N.P. c. Moldavia, n. 58455/13, § 65, 6 ottobre 2015; Y.I. c. Russia, no. 68868/14, § 82, 25 febbraio 2020), a maggior ragione quando non risulta (come nel caso che qui ci occupa) che i minori siano stati esposti a una situazione di violenza o di maltrattamento fisico o psichico o ad abusi sessuali (S.H. c. Italia, cit., § 50).
La Corte EDU ha più volte ribadito che, in linea generale, l'interesse superiore del minore richiede che i legami tra lui e la sua famiglia di origine siano mantenuti, tranne nei casi in cui la famiglia si sia dimostrata particolarmente indegna: interrompere questo legame equivale a privare il bambino delle sue radici. Proprio per questo, in linea di principio, solo circostanze del tutto eccezionali possono portare alla rottura del rapporto familiare e le Autorità pubbliche devono compiere ogni sforzo per mantenere i rapporti personali all'interno del nucleo familiare e, se neceSArio, al momento opportuno, per “ricostituire” la famiglia (tra le ultime sentenze in proposito, A.I. c. Italia, n. 70896/17, § 98, 1 aprile 2021).
Il fatto che un minore poSA essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può, di per sé, giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici;
una tale ingerenza nel diritto dei genitori e dei figli di godere, sulla base dell'articolo 8 della Convenzione, di una vita familiare deve altresì rivelarsi «neceSAria» a causa di specifiche circostanze (K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 173, CEDU 2001 VII;
Pontes c. Portogallo, sopra citata, § 95; c. Italia, Parte_12
n. 9056/14, § 75, 16 luglio 2015). Tra queste circostanze non vi è certamente l'handicap, fisico o mentale, dei genitori. A questo proposito, la Corte EDU ritiene che la separazione del figlio dal genitore naturale a causa delle fragilità psichiche di quest'ultimo sia contraria all'articolo 8 della Convenzione (e al contempo sia discriminatoria nei confronti della persona fragile) se non vi sono prove che indichino che la condizione patologica del genitore lo renda, nell'attualità e in concreto, incapace di prendersi cura del figlio o addirittura pericoloso per il figlio. Sulla scorta di tale
34 considerazione, la Corte di TR (Cînța c. Romania, n. 3891/19, §§ 47-49, 18 febbraio 2020) ha accertato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione allorché le decisioni interne non avevano adeguatamente valutato lo stato di salute attuale del genitore attinto da una patologia psichiatrica, nonostante egli si stesse curando e non avesse avuto manifestazioni recenti della malattia diagnosticata. Inoltre, la Corte EDU ha ritenuto che non fosse stato valutato in modo approfondito, nel superiore interesse del minore, l'impatto negativo di contatti limitati del genitore col figlio alla presenza di terzi (in quel caso, l'altro genitore con cui vi era elevata conflittualità). Contatti genitore-figlio che, in definitiva, non erano “significativi” (“meaningful”). La Corte ha concluso all'unanimità per la sussistenza di una violazione non solo del diritto all'unione familiare derivante dall'art. 8 della Convenzione, ma anche del diritto a non essere discriminati in ragione di una condizione di fragilità psichica derivante dall'articolo 14 della Convenzione. Le condizioni di fragilità (psichica, sociale, culturale) dell'adulto non solo non costituiscono un ostacolo, di per sé, all'unione della famiglia, ma impongono alle Autorità pubbliche di prestare un'attenzione particolare per assicurare ai soggetti vulnerabili una protezione rafforzata (A.I. c. Italia, cit., § 102), evitando, in tal modo, discriminazioni sulla base della vulnerabilità fisica o psichica.
L'eradicazione immotivata dei minori dalla loro famiglia di origine
L'affidamento etero-familiare – comportando la separazione del minore dalla famiglia d'origine e, per quanto qui rileva, dalla madre – rappresenta, senza dubbio, una delle misure più incisive nella sfera dei diritti inviolabili della Persona. Ne discende, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU sopra citata, che un siffatto provvedimento deve essere disposto con la massima prudenza, e quindi:
- per un periodo di tempo, in linea di principio, determinato,
- in presenza di circostanze gravi, attuali e rigorosamente accertate,
- nonché a mezzo di una motivazione puntuale e stringente,
- e comunque solo allorché ogni altra misura, meno invasiva e parimenti idonea a salvaguardare il superiore interesse del minore, risulti concretamente impraticabile.
L'elemento di più immediata evidenza è che l'affidamento etero-familiare disposto nel Per_ procedimento de potestate aperto a tutela di si è rivelato, nei fatti e sin dall'inizio, una misura invasiva sine die, del tutto compatibile con una finalità più lata rispetto a quella di dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine. In proposito, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che
“l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dal disposto
35 dell' art. 4 L. n. 1184 del 1983, che prevede l'indicazione della sua presumibile durata e stabilisce tempi e modalità dell'eventuale proroga, senza che poSA essere strumentalmente utilizzato per nascondere una diversa tipologia di affidamento, quale può essere l'affidamento a rischio giuridico o quello disposto in pendenza del giudizio di accertamento dello stato di abbandono” (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent., - data ud. 30/01/2024 - 27/05/2024, n. 14688).
Per_ Nel caso in esame, alla base della decisione di separare sine die (ma anche ) Per_2 dalla madre e dalla famiglia biologica, non si coglie – neppure in un'ottica ex ante – alcuna grave, attuale e concreta esigenza di salvaguardia dei minori. Non si rileva, nella specie, alcuno dei consueti indicatori di rischio normalmente ravvisabili alla base di un affidamento etero-familiare (abuso di alcol, uso di stupefacenti, violenza domestica, indigenza, marginalità sociale, degrado abitativo, vicinanza ad ambienti delinquenziali, disgregazione socio-familiare, gravi e non compensate patologie psichiatriche, spinte suicidarie e altri gravi sintomi di inadeguatezza genitoriale). Né si comprende perché madre e minori non siano mai stati – in oltre tre anni – collocati congiuntamente in un unico contesto abitativo, sia pure nell'ambito di progetti di aiuto alla genitorialità quali, ad esempio, il supporto educativo presso l'abitazione familiare con interventi di educatori professionali e OSS o l'inserimento della madre e dei figli in alloggi con supporto educativo o in comunità mamma-bambino di tipo educativo o terapeutico. Da un lato, infatti, le difficoltà di ordine economico, educativo e psicologico dei genitori non possono, di per sé, legittimare la compressione del diritto fondamentale del minore a crescere all'interno del proprio nucleo familiare (ex multis, Cass. civ., Sez. I, ord., ud. 13/10/2022, dep. 10/11/2022, n. 33147). Dall'altro, non sono mai state accertate estreme violazioni o trascuratezza dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale da parte dei SIi e né l'abuso Pt_2 Pt_1 dei corrispondenti poteri con grave pregiudizio per i minori. In proposito, vale la Per_ pena di sottolineare che il procedimento de potestate riguardante non si è mai concluso con una pronuncia esplicita e definitiva di incapacità genitoriale. Tale procedimento si è infatti contraddistinto per una serie di proroghe dell'affidamento etero- familiare della minore, assunte ripetutamente in via cautelativa e sempre in attesa di ulteriori approfondimenti istruttori. Il procedimento de potestate non ha quindi visto alcuna netta ed esplicita conclusione sulla dannosità dell'esercizio della genitorialità da parte della famiglia biologica, in particolare – per quel che qui intereSA – da parte della madre, ma si è, per così dire, “dissolto” nella successiva procedura di adottabilità. Per_ L'affidamento etero-familiare di ha inesorabilmente “cambiato pelle”, paSAndo, senza soluzione di continuità, da intervento di protezione temporanea (formalmente temporanea) nell'ambito del procedimento de potestate a misura funzionale a un percorso di adottabilità. Per , per il quale nessun procedimento de potestate è mai stato aperto, Per_2
l'affidamento etero-familiare non è mai stato una misura transitoria ma, sin da subito, una condizione strutturale, tendenzialmente irreversibile.
Il rifiuto del Tribunale per i Minorenni di collocare i minori con la madre è sempre stato motivato con il riferimento alla fragilità psichica della donna e all'esigenza di procedere ad approfondimenti istruttori ad ampio raggio. La condizione di fragilità psichica della IG ha assunto, nel corso dell'intera vicenda, un ruolo centrale, non Pt_1 già quale indice di una maggiore esigenza di protezione in favore del soggetto
36 vulnerabile (ovviamente, senza nulla togliere alla salvaguardia dei minori), bensì come elemento stigmatizzante, utilizzato in funzione valutativa negativa della genitorialità anziché come parametro per modulare adeguatamente gli interventi di sostegno.
La vicenda specifica era e resta estremamente delicata, non soltanto in ragione delle condizioni di vulnerabilità della IG a causa dei suoi deficit intellettivi, ma Pt_1 anche per l'esistenza di tensioni esterne del tutto peculiari, potenzialmente allarmanti, come parrebbe indicare la possibile irregolarità dell'affido temporaneo di alle Per_2 SIe e (si richiama la citata consulenza della dottoreSA ER Pt_6 ER2 secondo cui “le modalità con cui il neonato fa ingresso nel nuovo contesto paiono piuttosto anomale non avendo seguito il normale iter istituzionale previsto nei casi di affido temporaneo di minori”), persone intervenute in modo inconsueto nella procedura di adottabilità di cui trattasi, sia in primo grado sia in appello, e ricorrenti nella procedura di “adottabilità in casi particolari” riguardante , procedura nel corso della quale Per_2 la Corte d'appello, con la citata sentenza di rigetto del 5 giugno 2024, paSAta in giudicato, ha manifestato, giustamente, “stupore” nell'ipotizzare che le SIe ER
e non fossero consapevoli della natura temporanea del loro affido, ancor più la Pt_6 prima “in ragione della sua professione” (come detto, la steSA risulta infatti essere operatrice della cooperativa sociale FraSAti).
Neppure questi elementi hanno rappresentato, per il Tribunale, un'occasione per rileggere la situazione in una prospettiva più ampia e contestualizzata. Al contrario, l'iter argomentativo dei numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo si è progressivamente cristallizzato e stratificato in modo autoreferenziale, precludendo una valutazione realmente dinamica della situazione concreta. Ciò appare evidente, ad esempio, nel decreto del 31 gennaio 2023 di apertura della procedura di adottabilità per , in Per_2 cui si desume un presunto “pericolo” per il neonato a convivere con la madre sulla base del “complesso quadro clinico MA … che già aveva determinato … l'inserimento in famiglia affidataria della primogenita”.
A conferma della mancanza, ab origine, di elementi giustificanti la separazione della Per_ piccola dalla madre, IG , vale la pena di esaminare nel dettaglio la Pt_1 fase iniziale della procedura de potestate.
Per_ La segnalazione iniziale dell'ente ospedaliero motiva l'allontanamento di dalla madre con la fragilità psichica della donna, con la “mancata autonomia di gestione da parte della madre nei confronti della figlia” e con la mancanza di attenzione della donna ai bisogni della AT. La convalida del Pubblico Ministero aggiunge la mancata attenzione della madre ai “bisogni affettivi” della figlia.
Il problema non è soltanto quello di stabilire se le problematiche richiamate fossero, all'epoca, effettivamente e attualmente sussistenti (per quanto non poSA sfuggire che la menzione tout court dei “bisogni affettivi” di una AT nelle sue primissime ore di vita risulti alquanto disancorata da parametri di concretezza). Occorre, piuttosto, chiedersi se dette problematiche si presentassero – al momento in cui il provvedimento d'urgenza ex art. 403 c.c. è stato attuato e convalidato – con caratteristiche e intensità tali da
37 escludere ogni possibilità di fronteggiare la situazione con un supporto continuativo domiciliare del nucleo familiare della AT (padre, madre, nonni materni) o almeno con l'inserimento della madre e della figlia, insieme, in una struttura di supporto alla genitorialità (ad esempio, una comunità mamma-bambino).
Nel provvedimento ex art. 403 c.c., il rischio per CL è stato correlato, innanzitutto, alla fragilità psichica della madre, IG . A ben vedere, però, la fragilità della Pt_1 madre non è stata valutata in un'ottica di attualità ma in una prospettiva puramente storica. In particolare, non è stato attribuito adeguato rilievo al fatto che gli ultimi ricoveri in ambito psichiatrico della IG risalivano al 2018 e che, già nel Pt_1
2020, la steSA era stata valutata dagli psichiatri come pienamente compensata dal punto di vista clinico. Nonostante ciò, è stato dato peso esclusivamente al vissuto di fragilità della IG , peraltro raccontato dalla medesima ai medici Pt_1 ospedalieri. Per_ Alla nascita di la famiglia dell'odierna appellante era coesa e non presentava particolari criticità. “Il sig. e la sig.ra si sono conosciuti tramite Pt_2 Pt_13 un'amica in comune, dopo quattro mesi si sono frequentati e poi hanno intrapreso una relazione, hanno deciso di vivere insieme nel 2020 nella città di Chieri. Riferiscono di aver Per_ voluto una bambina e è stata cercata. Il periodo di gestazione è andato bene e la gravidanza è stata tranquilla. Il parto è andato bene e il sig. ha potuto assistere al Pt_2 momento. I genitori riferiscono che i problemi sono avvenuti in seguito al parto. È neceSArio contestualizzare che il momento storico in cui ci si ritrovava era molto delicato, vi erano ancora le restrizioni legate alla pandemia da COVID19 e la sig.ra è Pt_1 stata da sola in reparto nel momento successivo alla nascita della piccola con la possibilità di visite da parte dei familiari limitate” (consulenza di parte dott.SA p. 11). Per_21
A questa Corte non sembra affatto che il comportamento della IG , in Pt_1 quelle fatidiche date del 21 e del 22 settembre 2021, potesse, di per sé, essere ritenuto sintomatico di una fragilità della donna più marcata rispetto a quella constatabile normalmente nelle neomadri, soprattutto se primipare (com'era la IG al Pt_1 Per_ momento della nascita di , ed ancor di più se reduci da un travaglio di quasi sei ore. La condizione della IG , che il 22 settembre 2021 si presentava “molto Pt_1 difesa” e con “lo sguardo fisso”, che mostrava “coartazione emotiva e tono dell'umore deflesso” e che si sentiva “costretta” e “totalmente concentrata sul suo bisogno di andare a casa”, appare manifestamente ricollegabile al forzato, immediato e repentino allontanamento della figlioletta, immediatamente dopo il parto, nonché alla sicura spoSAtezza dovuta al lungo travaglio avvenuto nella tarda serata del 21 settembre. A ciò si aggiunga il verosimile senso di smarrimento della donna, la quale, pur provenendo da un contesto familiare consolidato (la IG , infatti – si ripete – viveva con i Pt_1 Per_ genitori e con il compagno , padre di , non poteva contare, ad Parte_2 eccezione della presenza al parto del SI , sul libero e frequente accesso Pt_2 all'ospedale dei membri della propria famiglia a causa delle misure anti Covid ancora in essere a quel tempo.
La segnalazione iniziale, poi, non indica alcun elemento concreto a supporto della valutazione di difficoltà della madre a prendersi cura autonomamente della AT né contestualizza tale difficoltà (si ripete, la situazione riferita è stata osservata nell'immediatezza di un parto avvenuto in tarda sera dopo quasi sei ore di travaglio della puerpera). Non può dunque escludersi – e anzi appare altamente verosimile – che le
38 difficoltà riscontrate nella IG non si differenzino da quelle comunemente Pt_1 sperimentate da milioni di puerpere, nei confronti delle quali mai e poi mai verrebbe ipotizzato un intervento così radicale quale l'allontanamento del figlio.
L'unico aspetto ancorato ad un dato attuale di realtà è il fatto che la donna volesse tornare a casa con la AT contro il parere dei medici, fatto che è stato interpretato come sintomo della mancanza di attenzione della donna ai bisogni della AT.
Per_ In sintesi, i fattori concreti di rischio individuati per la piccola si riconducevano alla pregreSA – e non recente – storia di fragilità psichica della madre, culminata, circa tre anni prima, in un episodio di trattamento sanitario obbligatorio – circostanza peraltro spontaneamente riferita dalla steSA IG il 22 settembre, nel corso dei Pt_1 primi colloqui con il personale ospedaliero – nonché alla volontà della donna di fare ritorno assieme alla AT al proprio domicilio (dove l'aspettavano i propri genitori e il compagno, padre della bambina), in contrasto con il parere espresso dai medici.
Non si comprende davvero come queste due circostanze (di cui solo la seconda attuale) abbiano potuto essere considerate così gravi da legittimare la drastica misura della separazione della AT dalla madre sine die. Ed infatti, in primo luogo, la fragilità psichica del genitore – pur essendo un elemento che merita, certamente, attenzione e monitoraggio e, soprattutto, aiuto e supporto – non equivale automaticamente ad un'incapacità genitoriale attuale o a un rischio concreto e attuale per un minore. Peraltro, il fatto che l'episodio patologico risalisse a tre anni prima e che la madre ne abbia parlato spontaneamente ai sanitari dimostra una consapevolezza, da parte della donna, della propria storia clinica e una disponibilità al confronto che depongono, semmai, a favore della sua idoneità genitoriale. In secondo luogo, la decisione della madre di voler rientrare a casa con la propria figlia, pur contro il parere dei medici, non può essere automaticamente interpretata come segnale di inadeguatezza o di pericolosità: eSA potrebbe rappresentare una legittima manifestazione di volontà di riprendere una dimensione di normalità familiare, esigenza naturale in un momento di alta vulnerabilità emotiva come il post-partum.
Una valutazione proporzionata avrebbe richiesto certamente un approfondimento – con strumenti adeguati e tempi congrui – della reale capacità della madre di prendersi cura della AT, ma senza precluderle la possibilità di convivere con la figlia. La decisione assunta, invece, ha imposto una grave compressione dei diritti fondamentali della madre e della figlia ma non si è fondata su motivi altrettanto gravi: né il quadro clinico della madre né la sua volontà di riportare la bambina a casa giustificavano un provvedimento così restrittivo, soprattutto in assenza di comportamenti attuali che Per_ potessero costituire un concreto danno per la quale, peraltro, secondo gli stessi medici ospedalieri, era in buone condizioni di salute.
Diversamente da quanto accaduto per la sorellina, per non si è fatto ricorso alla Per_2 procedura de potestate. Per lui, invece, si è immediatamente avviata la procedura di Per_ adottabilità sulla base degli stessi dati raccolti per la quale, da oltre un anno, vedeva la madre esclusivamente nell'ambito di incontri settimanali, della durata di un'ora o due, sempre alla presenza di operatori dei Servizi.
39 Neppure per sono state indicate gravi, concrete ed attuali ragioni che potessero Per_2 giustificare l'immediata separazione dalla madre in forza del provvedimento di affidamento etero-familiare, affidamento anche nel caso di disposto sine die. Per_2
Nonostante ciò, l'affidamento etero-familiare di entrambi i bambini è proseguito e prosegue ancor oggi (pur essendone cambiata la qualifica, da “temporaneo” a preadottivo, e pur essendo cambiate le famiglie affidatarie, che ora sono a rischio giuridico) senza che mai sia stata condotta una reale verifica delle capacità genitoriali della madre.
I contatti “non significativi” tra la madre e i minori
Per_ Tutti gli incontri della madre con e si sono svolti in contesti supervisionati. Per_2
Inizialmente, gli incontri avvenivano in luogo neutro con la presenza di personale educativo. Questa modalità è stata prevista fin dalle primissime fasi del procedimento de Per_ potestate aperto per Successivamente, il Tribunale per i Minorenni ha autorizzato incontri non neceSAriamente in luogo neutro, ma sempre con la presenza o il monitoraggio dei servizi. Con decreto del 2 maggio 2023, in particolare, il Tribunale per i Minorenni ha disposto l'implementazione urgente degli incontri tra la madre e i minori, a cadenza almeno settimanale e per la durata di almeno un'ora ciascuno, in compresenza di entrambi i bambini, preferibilmente anche in contesti esterni ma sempre con personale educativo. Le relazioni successive indicano l'avvio di incontri settimanali tra la madre ed entrambi i figli e incontri quindicinali con la nonna materna. Per_ La CTU menziona due osservazioni specifiche tra la madre e in date 6 aprile 2023 e 15 maggio 2023, e due osservazioni tra la madre e in date 20 aprile 2023 e 17 Per_2 Per_ maggio 2023. Una delle osservazioni con è indicata come della durata di circa 30 minuti. È importante notare che queste osservazioni descritte nella CTU servivano per valutare le capacità genitoriali della madre durante le interazioni con i figli.
Non vi è alcuna indicazione negli atti che la madre abbia mai avuto la possibilità di Per_ incontrare e senza la supervisione di operatori dei servizi sociali o Per_2 personale educativo. I bambini sono stati sempre affidati a famiglie esterne, dapprima non a rischio giuridico e successivamente a rischio giuridico.
Nella specie, non può dirsi esser stata condotta alcuna reale verifica delle capacità genitoriali della madre.
A tal fine, non possono ritenersi in alcun modo sufficienti i brevi incontri protetti settimanali, della durata di poche ore e svolti alla presenza di operatori dei Servizi sociali. Tali modalità di osservazione, per loro natura limitate e artificiali, risultano del tutto inadeguate a consentire una valutazione completa, attendibile e genuina delle competenze genitoriali della madre, le quali si manifestano e si sviluppano primariamente nella gestione quotidiana, continuativa, autonoma e spontanea del
40 rapporto educativo e affettivo con i figli, e non certo in contesti fortemente strutturati, osservati e temporalmente frammentati.
Vi sono diverse ragioni per cui gli incontri in luogo neutro non hanno consentito una piena espressione della genitorialità. Innanzitutto, la madre avrebbe dovuto riuscire a "escludere mentalmente" la presenza degli assistenti sociali e degli altri operatori per poter interagire in modo spontaneo con i figli durante gli incontri. Tuttavia, i medici curanti e le stesse consulenti tecniche d'ufficio e hanno descritto la IG come persona dal Per_6 Per_7 Pt_1 pensiero concreto e impoverito, con compromissione delle funzioni cognitive superiori e difficoltà nella simbolizzazione. Proprio questo tipo di difficoltà cognitiva rende estremamente improbabile che la donna abbia potuto “estraniarsi” idealmente dal contesto protetto e quindi relazionarsi ai figli in modo autentico e naturale. In secondo luogo, gli incontri avevano una durata limitata a circa un'ora ciascuno. Sebbene un'ora poSA permettere alcune interazioni, tale lasso di tempo potrebbe non essere sufficiente per consentire l'instaurazione di una vera sintonia tra madre e figli, soprattutto se i figli sono molto piccoli (nella specie, di poche settimane e pochi mesi – Per_
la più grande dei due minori, aveva meno di due anni e quattro mesi quando incontrava la madre). L'ambiente degli incontri era spesso affollato: oltre alla presenza di personale educativo, inizialmente era prevista la partecipazione anche dei nonni materni e del padre. La presenza di più persone ha certamente creato un ambiente per nulla naturale e spontaneo, non solo per la madre, ma anche per i bambini, così piccoli da poter essere facilmente confusi da una situazione del genere. Infine, la distanza temporale tra un incontro e l'altro ha neceSAriamente impedito di osservare una genitorialità continuativa e la capacità della madre di rispondere in modo coerente e costante ai bisogni dei figli nel tempo.
In conclusione, tutti i fattori menzionati hanno contribuito a frustrare la possibilità della madre di manifestare in modo completo la propria genitorialità. La difficoltà cognitiva della donna, la tenerissima età dei figli, la presenza di più persone agli incontri madre- figli, la breve durata e la non quotidianità degli incontri stessi sono circostanze che, soprattutto se considerate nel loro insieme, hanno sicuramente rappresentato un insormontabile ostacolo alla piena espressione delle capacità genitoriali.
Le stesse consulenti tecniche d'ufficio avevano correttamente evidenziato tale problema, chiedendo, per ben due volte, al Tribunale per i Minorenni di autorizzare l'osservazione della IG in un contesto di convivenza reale e Pt_1 quotidiana con i figli (evidentemente escludendo ogni pericolo per i bambini), proprio al fine di poter esprimere una valutazione compiuta e fondata delle capacità genitoriali della donna. Tuttavia, il Tribunale ha inspiegabilmente rigettato anche le suddette istanze senza neppure indicare una causa ostativa alla soluzione prospettata, l'unica rispettosa del diritto dei minori a crescere nella loro famiglia e del diritto della madre alla genitorialità e comunque l'unica pienamente funzionale all'accertamento richiesto.
41 La conseguenza di tale rigetto è deflagrante: le consulenti si sono trovate, di fatto, costrette a formulare le proprie conclusioni sulla base di osservazioni condotte in contesti monitorati, artificiali e con tempistiche estremamente ridotte e discontinue (poche ore alla settimana), compromettendo radicalmente l'attendibilità, la completezza e la neutralità delle loro conclusioni peritali. Le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado risultano, pertanto, viziate da un'insanabile carenza metodologica – paventata ex ante dalle stesse CTU – che ne inficia irrimediabilmente l'utilizzabilità ai fini della decisione, atteso che l'indagine richiesta non si è potuta svolgere a seguito di una – pur possibile – spontanea, prolungata, continua e quotidiana interazione tra madre e figli secondo criteri scientifici adeguati e conformi ai principii di diritto e di tutela effettiva dei diritti fondamentali.
Conclusioni
Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, risulta evidente come la procedura e la dichiarazione di adottabilità non abbiano rispettato, nella specie, i principii di necessità e proporzionalità che devono governare qualsiasi misura di allontanamento di un minore dalla famiglia di origine. Una siffatta misura, di natura eccezionale e residuale, può essere disposta solo laddove sussistano motivi particolarmente gravi e solo dopo che siano state tentate, senza esito, tutte le alternative possibili meno intrusive. Come affermato anche dalla Corte EDU nella sentenza S.H. c. Italia, è lesiva dell'art. 8 della Convenzione l'assunzione di misure irreversibili senza l'adeguata considerazione di opzioni meno drastiche per salvaguardare l'interesse del minore. Le Autorità debbono coltivare in via prioritaria misure di sostegno alla famiglia d'origine (a maggior ragione se, come nella specie, il genitore sia una persona vulnerabile), riservando la dichiarazione dell'adottabilità ai soli casi in cui tali interventi risultino inequivocabilmente insufficienti o inadeguati. Nello stesso solco interpretativo si pone la giurisprudenza consolidata della Corte di CaSAzione, secondo cui “la dichiarazione di adottabilità del minore costituisce extrema ratio e si basa sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, tenendo conto che il legislatore ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. È neceSArio quindi un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni critiche dei genitori e dei familiari disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento. La natura non assoluta ma bilanciabile del diritto del minore impone che il giudice prioritariamente tenti un intervento di sostegno volto a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio familiare e che solo all'esito del fallimento di tale tentativo, quando risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, poSA dichiararsi lo stato di adottabilità (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/03/2025, n. 6077).
42 Per_ e sono stati allontanati dalla madre subito dopo la nascita e inseriti in Per_2 famiglie affidatarie, senza che siano stati compiuti sforzi concreti e tempestivi per intraprendere percorsi di sostegno e accompagnamento alla genitorialità che potessero evitare la separazione definitiva madre-figli. Né l'avvio di un percorso concreto e individualizzato di supporto psicologico o psichiatrico alla genitorialità a favore della madre, soggetto vulnerabile a causa del suo disagio psichico, né il mantenimento costante di un legame significativo della madre con i figli sono stati effettivamente perseguiti. L'affidamento etero-familiare dei minori è così diventato, nel tempo, strumento che ha contribuito pesantemente a produrre il distacco dei minori dalla loro famiglia di origine anziché mezzo temporaneo di protezione. La positiva stabilità sviluppata dai minori nelle famiglie affidatarie, pur rilevante, non può giustificare, da sola, la rottura irreversibile del legame familiare originario, soprattutto laddove quella stabilità sia frutto di scelte istituzionali che non hanno mai Per_ realmente valorizzato la possibilità di un ricongiungimento di e di alla loro Per_2 famiglia biologica.
Per_ Alla luce delle considerazioni svolte, la declaratoria di adottabilità di e è Per_2 innanzitutto illegittima perché non conforme ai principii costituzionali e convenzionali relativi alla salvaguardia del diritto dei minori a vivere nella loro famiglia di origine. Tale declaratoria di adottabilità è comunque infondata, perché non può ritenersi raggiunta la prova dello stato di abbandono richiesto dall'art. 8 della legge n. 184/1983, inteso come irreversibile inettitudine dei genitori a garantire la cura, l'educazione e l'assistenza affettiva dei figli, non essendo stati esperiti in modo pieno, concreto e proporzionato i neceSAri percorsi di sostegno alla famiglia biologica, in particolare alla madre, volti ad una completa ed effettiva verifica delle competenze genitoriali in un contesto di convivenza con i minori certamente praticabile, anche se nell'ambito di una struttura educativa o terapeutica. L'intervento pubblico si è orientato fin dall'inizio verso una progressiva separazione e sostituzione del legame familiare originario senza che fosse chiaramente emersa l'indegnità della famiglia biologica, la quale non aveva mai avuto, in paSAto, problemi che avessero consigliato l'attivazione dei Servizi Sociali (pur essendo stata la IG
in carico al Centro di Salute Mentale in epoca anteriore al 2018). In assenza Pt_1 di sforzi effettivi per sostenere la relazione genitoriale, non soltanto in funzione dell'interesse delle minori ma anche in funzione della protezione della genitorialità della madre vulnerabile, e in presenza di una valutazione lacunosa e inattendibile delle sue capacità genitoriali, non sono integrati i presupposti per una rottura definitiva del legame Per_ familiare tra l'odierna appellante e i suoi figli e né sono giustificate, alla Per_2 luce dei diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti, le conseguenze irreversibili derivanti da una dichiarazione di adottabilità dei minori.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 44/2024 emeSA in data 16/01/2024 (dep. il 29/1/2024) nei procedimenti riuniti nn. 2/2023 e 6/2023 reg. cont., con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori e ER
, deve essere totalmente riformata. Per_2
43 Non solo la dichiarazione di adottabilità va revocata, ma occorre disporre per il nucleo AM (allargato anche ai nonni dei minori) un supporto alla genitorialità effettivo e rafforzato in vista della ricostituzione dell'unità familiare, mediante iniziali e graduali incontri protetti dei minori con la madre e poi anche con il padre e i nonni, incontri da liberalizzarsi progressivamente, e successivamente collocando i minori assieme alla madre in idonea struttura educativa o educativo-terapeutica per un congruo periodo.
La rapida evoluzione dei minori in età prescolare impone che i programmi di sostegno alla genitorialità e di ricostituzione del nucleo familiare originario siano attuati con la massima urgenza e intensità.
Va, infine, dato atto dell'encomiabile ruolo svolto dagli affidatari, sia temporanei sia a Per_ rischio giuridico, che si sono presi cura di e di con dedizione e Per_2 responsabilità, offrendo loro un ambiente di vita stabile e affettuoso. La revoca della dichiarazione di adottabilità non intende sminuire il loro impegno, in particolare quello degli odierni affidatari a rischio giuridico, ma riaffermare il principio per cui la continuità affettiva, pur preziosissima, non può prevalere sull'obbligo di tutelare il diritto dei minori a crescere, ove possibile, nella propria famiglia di origine. Si confida che gli affidatari a rischio giuridico continueranno, anche nella nuova fase, quali affidatari temporanei, a collaborare con i Servizi e a svolgere il loro compito con lo stesso equilibrio, lo stesso senso di responsabilità, la steSA generosità e, in definitiva, lo stesso amore dimostrati finora.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minori, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , madre dei minori, ogni diversa domanda, Parte_1 eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede, in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 44/2024, emeSA in data 16/01/2024 (dep. il 29/1/2024):
1. REVOCA la dichiarazione di adottabilità dei minori nata Parte_3 a Chieri il 21.09.2021, e 23. Parte_4
2. DISPONE l'affidamento temporaneo dei suddetti minori PER UN ANNO a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, alle attuali rispettive famiglie affidatarie, presso le quali i minori stessi rimarranno provvisoriamente collocati sino al ricongiungimento definitivo con la famiglia biologica, con mantenimento, medio tempore, dei rapporti tra i due fratelli.
3. DISPONE la ripresa IMMEDIATA di incontri QUANTOMENO BISETTIMANALI tra i due predetti minori e la loro famiglia biologica, inizialmente in luogo neutro e con la sola madre e successivamente e gradualmente anche con gli altri famigliari del
44 nucleo allargato che lo richiedano (padre, nonni) e via via in modo libero, con le modalità più adeguate alla protezione non soltanto dei minori (considerata, in particolare, la loro tenera età) ma anche della madre (considerata la sua situazione di vulnerabilità).
4. DISPONE che, non appena possibile, indicativamente ENTRO SEI MESI dalla pubblicazione della presente sentenza, i minori siano collocati con la madre in idonea struttura educativa o educativo-terapeutica per un congruo periodo, senza che vengano meno le relazioni medio tempore instaurate tra i minori e gli altri membri del nucleo familiare di origine.
5. DISPONE l'immediata presa in carico del nucleo familiare allargato di origine nonché il sostegno psicologico e terapeutico alla genitorialità per la madre, odierna appellante, e il sostegno psicologico per i minori da parte dei Servizi Sociali, di N.P.I., di Psichiatria, per quanto di rispettiva competenza, in vista della futura ricomposizione del nucleo familiare AM.
6. PRESCRIVE alla madre, , di seguire un percorso psicologico e Parte_1 terapeutico di sostegno alla genitorialità e di collaborare con i Servizi.
7. DICHIARA l'immediata esecutività della presente sentenza.
8. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a tutti i Servizi coinvolti.
9. Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia e Minori della Corte d'Appello di Torino in data 8 aprile 2025
Il Presidente Estensore Dott. Eleonora Montserrat Pappalettere
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