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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4732/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
e rappresentati e difesi dall' avv. Andrea Parte_1 Parte_2
Frassanito, come da mandato in atti
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.11.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 11.6.2006;
− di aver generato un figlio, nato in data [...];
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.12.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) i coniugi vivranno separati con assoluto reciproco rispetto;
2) la sig.ra resterà con il figlio nell'abitazione Parte_2 Per_1 coniugale sita in Nardò alla via Raho n. 41, mentre il sig. Controparte_1 fisserà la propria dimora altrove;
3) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato tra di essi ogni altro rapporto di natura economica, per cui si liberano vicendevolmente da ogni e qualsiasi obbligo di natura economico-patrimoniale;
4) il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio mercé versamento mensile della somma di € 300,00 su carta Per_1 postepay intestata alla sig.ra le cui coordinate sono già Parte_2 note allo stesso , rivalutabile annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data
11.6.2006 in Arce (Fr) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 2 parte I anno 2006, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19.12.2025
Il Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo