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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 10712/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Luca Parte_1 Battista Laronca e dell'avv. Maria Carmela Longo;
e
in persona del legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Luciano Ancora;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la (d'ora innanzi per brevità, NTroparte_1 NT anche ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e, premesso di essere dipendente della parte convenuta, con qualifica di "operatore di servizio”, par.183, di cui al CCNL Autoferrotranvieri;
che percepiva mensilmente con continuità ed in modo non occasionale i seguenti emolumenti:
- indennità di presenza (accordi nazionali 21.5.81 e 6.10.88);
- ulteriore indennità di presenza (accordo nazionale 21.5.81);
- indennità interruzione turni;
- diaria ridotta;
- indennità agente unico;
1 - indennità monoagente;
NT che la , allorquando versava ad esso ricorrente la retribuzione nei periodi di ferie in relazione al periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2015 e nei primi sei mesi del 2022, non includeva nel relativo calcolo i suddetti emolumenti;
chiedeva che fosse accertato il proprio diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali in relazione ai predetti periodi di tempo, con conseguente condanna della società convenuta al relativo pagamento sempre in relazione al periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2015 e nei primi sei mesi del 2022, per l'importo complessivo di Euro 2.201,91 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava nel merito la fondatezza delle avverse pretese e concludeva per il rigetto della domanda. In data odierna la causa veniva decisa. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito illustrati. In conformità alla pronuncia della Corte di Appello di Bari n. 611/2025 pubbl. il 22/05/2025 l'eccezione di inammissibilità della domanda per il divieto di parcellizzazione del credito non è fondato. Va ricordato che, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, ma con il limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (così Cass., Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021). A ciò si aggiunga che la Suprema Corte (Cass., n. 22683/2021), con specifico riferimento a due giudizi riguardanti il medesimo rapporto di lavoro, ha chiarito che l'eventuale giudicato formatosi sul t.f.r. determina la preclusione di ogni contestazione sulla misura delle retribuzioni mensili sulla base delle quali il trattamento è stato determinato in quanto, sebbene il diritto alla retribuzione mensile e quello al t.f.r. costituiscano diritti diversi, gli stessi dipendono da un unico fenomeno giuridico pregiudiziale, consistente nella configurazione della retribuzione prevista per il contratto di lavoro (così anche Cass. 27 febbraio 2020, n. 5409 la quale precisa altresì che «costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
infatti, l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi
2 nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti» (Cass. 28 novembre 2017, n. 28415). Tanto, nel quadro di principi consolidati in forza dei quali, come ribadito da Cass. 03/06/2013, n.13921, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. in tal senso fra le tante Cass. S.U. 17 dicembre 2007 n. 26482 e Cass. S.U. 16 giugno 2006 n. 13916 nonché, più di recente, Cass. 12 aprile 2010 n. 8650). Nel suddescritto contesto, la Corte di legittimità non ha, tuttavia, mancato di precisare (così Cass., Sentenza n. 19738 del 25/07/2018) che la domanda del lavoratore che, dopo aver ottenuto la condanna del datore di lavoro passata in giudicato al pagamento delle differenze retributive dovute per un rapporto qualificato come apprendistato, chieda successivamente la retrodatazione del medesimo rapporto e la simulazione dell'apprendistato, al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori somme, non costituisce abusivo frazionamento del credito, in considerazione dell'apprezzabile interesse a conseguire subito quanto facilmente accertabile, anche in via monitoria, con salvezza delle ulteriori ragioni creditorie all'esito del più complesso giudizio di simulazione, né è coperta dal precedente giudicato, essendo diverse le circostanze di fatto poste dal lavoratore a base delle due pretese;
come pure, per analoghe ragioni, non costituisce abusivo frazionamento della domanda il comportamento del lavoratore che, dopo aver già agito giudizialmente per il riconoscimento di differenze retributive e dell'indennità sostitutiva del preavviso, chieda la rideterminazione delle medesime voci per effetto del riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale (Cass., Sentenza n. 28964 del 04/12/2017). In generale, è stato più volte ribadito che la portata precettiva di una decisione siffatta, intangibile quanto ai diritti già maturati, può esplicare i suoi effetti per il futuro solo rebus sic stantibus, e, cioè, a situazione normativa e fattuale immutata, laddove, a fronte di sopravvenienze che riguardino le premesse della precedente statuizione ovvero di diversità delle condizioni di fatto e di diritto, il giudice del merito, nel ritenere preclusa l'indagine in virtù del giudicato, applicherebbe erroneamente la regula iuris sottesa all'art. 2909 c.c. (così sempre Cass., n.
3 13921/2013, ma v. anche Cass., nn. 10156/2017, 7981/2016 e 26922/2016, già citate dal Tribunale). Senonchè, nel caso di specie risulta per tabulas ed è incontroversa tra le parti la circostanza secondo cui le due azioni giudiziarie fanno riferimento a un periodo completamente differente e neppure in parte sovrapponibile;
infatti la prima causa, si riferiva al periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2021, mentre quella odierna è, appunto relativa al periodo dal gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 e ai primi sei mesi del 2022. Si aggiunga che eterogenea si presenta anche la causa petendi, posto che solo a seguito del revirement giurisprudenziale originato dalla sent. n.26246/2022 Cass., parte ricorrente ha potuto rivendicare, con ulteriore e distinta domanda, anche le differenze retributive relative ad un periodo antecedente (gennaio 2010 – 31 dicembre 2015) e “non ancora prescritte al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012”, ovvero successive al 18.07.2007. In tale situazione complessiva non si è formato alcun giudicato né implicito, né tanto meno esplicito sulla misura della retribuzione feriale per il periodo di cui si controverte e in relazione alle indennità rivendicate nel solco della nozione europea di tale emolumento. Infatti, il presente giudizio involge la soluzione di una questione in fatto e diritto del tutto diversa da quella di cui al precedente giudizio e che non ha costituito la premessa logica indispensabile della relativa statuizione, basata sull'accertamento e riconoscimento delle differenze retributive relative ad un periodo diverso. Tantomeno il lavoratore avrebbe potuto nell'instaurare il primo giudizio, richiedere l'accertamento del suo diritto all'inclusione nella retribuzione feriale di emolumenti che non avrebbe potuto richiedere in epoca anteriore al suddetto revirement giurisprudenziale grazie al quale è sorta la sua possibilità di agire in giudizio per chiedere il riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive relativa al periodo da gennaio 2010 al 31 dicembre 2015, superando il preliminare ostacolo dell'intervenuta prescrizione. Nel merito, come ha anche illustrato la Corte di Appello di Bari nella precitata sentenza, come ben chiarisce Cass. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, TZ e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a
4 quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed Per_1 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore
5 navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
“….Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011). Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che
“l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base. L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che
6 è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., Persona_2 EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_3 EU:C:2009:18, punto 60)”. Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018,
, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la Per_4 giurisprudenza ivi citata). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la resistente, nella specie, si sia attenuta CP_3
7 alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21.5.1981 e l'indennità per turni avvicendati) - non ha in questa sede alcuna rilevanza dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023 la quale chiarisce altresì che deve trattasi comunque di compensi
“connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame). Ora, chiarito quanto sopra, il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20, relativo all'indennità di trasferta, riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di < di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.). In termini v. da ultimo Cass. n. 14011/2024 che, proprio in tema di diaria ridotta ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia,
8 comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021). Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante). Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese - il richiamo effettuato da parte resistente all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs 314/1997 ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”. Tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione. Stesso discorso va fatto in relazione:
- all'indennità giornaliera di presenza ed all'ulteriore indennità di presenza – attinta dalla censura a pag. 17 e 18 dell'appello - corrisposta in favore di ciascun agente in servizio, per come disciplinata dall'Accordo Nazionale (paragrafi 3, 4) e 5) del 21.5.1981, trattandosi di indennità che, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale del lavoratore risultando correlata alla di lui mera presenza in servizio, laddove si è visto sopra che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro attivo;
- Stesso discorso vale per l'indennità di “monoagente” o
“agente unico”, istituita a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio e alla attribuzione al personale di scorta dei treni ovvero al conducente degli autobus di linea, delle mansioni di emissione titoli di viaggio. Sebbene prevista dall'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984 “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”, rappresenta all'evidenza un emolumento strettamente correlato al disagio connesso alla duplice attività lavorativa cumulata dai conducenti e dunque a siffatto status professionale. Stesso discorso va fatto in relazione alle ulteriori indennità (pure corrisposte con
9 assoluta continuità alla stregua delle buste paga in atti) di seguito indicate;
-in merito all'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale del 1° agosto 1997, essa viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del “nastro lavorativo”, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata. Non essendovi doglianze in ordine alla quantificazione delle spettanze, va da ultimo esaminato l'ultimo motivo relativo al rigetto dell'eccezione di prescrizione, di cui si rileva l'infondatezza. E' ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal d.lgs. n. 23 del 2015), il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda). Si tratta di indirizzo ormai pacifico di cui è espressione, da ultimo, Cass. n.2431 del 2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Pertanto, per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4) e 2935 c.c. Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass. sez. un. n. 36197 del 2023). Non è peraltro condivisibile la tesi di parte resistente secondo cui la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione non potrebbe essere assimilata a quella NT propria del settore privato in ragione del fatto che è ente a totale capitale pubblico il cui socio è il MIT che, peraltro, provvede a nominare i componenti del consiglio di amministrazione. L'argomento non considera che, per principio generale, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a
10 controllo pubblico non è regolato dal D.lgs. n.165 del 2001 bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle di-pendenze di privati (cfr. Cass. n. 7222 del 2018, ove si legge che le vicende dei rapporti di lavoro del personale dipendente delle società c.d. in house providing «sono regolate dal diritto del lavoro privato e a tale regolamentazione deve aversi riguardo per valutare anche gli aspetti funzionali ed estintivi dei rapporti medesimi, oltre che quelli genetici»). Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali». Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal D.lgs. n.175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» (art. 19, comma 1). Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.). Ne deriva che, al contrario di quanto sostiene parte resistente, l'introduzione della legge RN ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze NT di , con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il
11 termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo. In ragione di tanto il ricorso deve essere integralmente accolto sicché la società resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di Euro 2201,91 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascun credito al saldo.
La liquidazione delle spese è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo al valore della causa dichiarato da parte ricorrente e si hanno a riferimento i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro) in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, comuni a molte altre controversie i cui ricorrenti sono difesi dal medesimo difensore. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 d.m. 55/2014).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accogli il ricorso e accerta il diritto della parte ricorrente, in relazione al periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2015 e nei primi sei mesi del 2022, all'inclusione delle indennità indicate in ricorso ed elencate in motivazione nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
- per l'effetto, condanna la società NTroparte_1
al pagamento della complessiva somma di Euro 2201,91
[...] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascun credito al saldo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Bari, 21.10.2025 Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Luca Parte_1 Battista Laronca e dell'avv. Maria Carmela Longo;
e
in persona del legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Luciano Ancora;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la (d'ora innanzi per brevità, NTroparte_1 NT anche ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e, premesso di essere dipendente della parte convenuta, con qualifica di "operatore di servizio”, par.183, di cui al CCNL Autoferrotranvieri;
che percepiva mensilmente con continuità ed in modo non occasionale i seguenti emolumenti:
- indennità di presenza (accordi nazionali 21.5.81 e 6.10.88);
- ulteriore indennità di presenza (accordo nazionale 21.5.81);
- indennità interruzione turni;
- diaria ridotta;
- indennità agente unico;
1 - indennità monoagente;
NT che la , allorquando versava ad esso ricorrente la retribuzione nei periodi di ferie in relazione al periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2015 e nei primi sei mesi del 2022, non includeva nel relativo calcolo i suddetti emolumenti;
chiedeva che fosse accertato il proprio diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali in relazione ai predetti periodi di tempo, con conseguente condanna della società convenuta al relativo pagamento sempre in relazione al periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2015 e nei primi sei mesi del 2022, per l'importo complessivo di Euro 2.201,91 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava nel merito la fondatezza delle avverse pretese e concludeva per il rigetto della domanda. In data odierna la causa veniva decisa. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito illustrati. In conformità alla pronuncia della Corte di Appello di Bari n. 611/2025 pubbl. il 22/05/2025 l'eccezione di inammissibilità della domanda per il divieto di parcellizzazione del credito non è fondato. Va ricordato che, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, ma con il limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (così Cass., Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021). A ciò si aggiunga che la Suprema Corte (Cass., n. 22683/2021), con specifico riferimento a due giudizi riguardanti il medesimo rapporto di lavoro, ha chiarito che l'eventuale giudicato formatosi sul t.f.r. determina la preclusione di ogni contestazione sulla misura delle retribuzioni mensili sulla base delle quali il trattamento è stato determinato in quanto, sebbene il diritto alla retribuzione mensile e quello al t.f.r. costituiscano diritti diversi, gli stessi dipendono da un unico fenomeno giuridico pregiudiziale, consistente nella configurazione della retribuzione prevista per il contratto di lavoro (così anche Cass. 27 febbraio 2020, n. 5409 la quale precisa altresì che «costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
infatti, l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi
2 nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti» (Cass. 28 novembre 2017, n. 28415). Tanto, nel quadro di principi consolidati in forza dei quali, come ribadito da Cass. 03/06/2013, n.13921, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. in tal senso fra le tante Cass. S.U. 17 dicembre 2007 n. 26482 e Cass. S.U. 16 giugno 2006 n. 13916 nonché, più di recente, Cass. 12 aprile 2010 n. 8650). Nel suddescritto contesto, la Corte di legittimità non ha, tuttavia, mancato di precisare (così Cass., Sentenza n. 19738 del 25/07/2018) che la domanda del lavoratore che, dopo aver ottenuto la condanna del datore di lavoro passata in giudicato al pagamento delle differenze retributive dovute per un rapporto qualificato come apprendistato, chieda successivamente la retrodatazione del medesimo rapporto e la simulazione dell'apprendistato, al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori somme, non costituisce abusivo frazionamento del credito, in considerazione dell'apprezzabile interesse a conseguire subito quanto facilmente accertabile, anche in via monitoria, con salvezza delle ulteriori ragioni creditorie all'esito del più complesso giudizio di simulazione, né è coperta dal precedente giudicato, essendo diverse le circostanze di fatto poste dal lavoratore a base delle due pretese;
come pure, per analoghe ragioni, non costituisce abusivo frazionamento della domanda il comportamento del lavoratore che, dopo aver già agito giudizialmente per il riconoscimento di differenze retributive e dell'indennità sostitutiva del preavviso, chieda la rideterminazione delle medesime voci per effetto del riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale (Cass., Sentenza n. 28964 del 04/12/2017). In generale, è stato più volte ribadito che la portata precettiva di una decisione siffatta, intangibile quanto ai diritti già maturati, può esplicare i suoi effetti per il futuro solo rebus sic stantibus, e, cioè, a situazione normativa e fattuale immutata, laddove, a fronte di sopravvenienze che riguardino le premesse della precedente statuizione ovvero di diversità delle condizioni di fatto e di diritto, il giudice del merito, nel ritenere preclusa l'indagine in virtù del giudicato, applicherebbe erroneamente la regula iuris sottesa all'art. 2909 c.c. (così sempre Cass., n.
3 13921/2013, ma v. anche Cass., nn. 10156/2017, 7981/2016 e 26922/2016, già citate dal Tribunale). Senonchè, nel caso di specie risulta per tabulas ed è incontroversa tra le parti la circostanza secondo cui le due azioni giudiziarie fanno riferimento a un periodo completamente differente e neppure in parte sovrapponibile;
infatti la prima causa, si riferiva al periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2021, mentre quella odierna è, appunto relativa al periodo dal gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 e ai primi sei mesi del 2022. Si aggiunga che eterogenea si presenta anche la causa petendi, posto che solo a seguito del revirement giurisprudenziale originato dalla sent. n.26246/2022 Cass., parte ricorrente ha potuto rivendicare, con ulteriore e distinta domanda, anche le differenze retributive relative ad un periodo antecedente (gennaio 2010 – 31 dicembre 2015) e “non ancora prescritte al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012”, ovvero successive al 18.07.2007. In tale situazione complessiva non si è formato alcun giudicato né implicito, né tanto meno esplicito sulla misura della retribuzione feriale per il periodo di cui si controverte e in relazione alle indennità rivendicate nel solco della nozione europea di tale emolumento. Infatti, il presente giudizio involge la soluzione di una questione in fatto e diritto del tutto diversa da quella di cui al precedente giudizio e che non ha costituito la premessa logica indispensabile della relativa statuizione, basata sull'accertamento e riconoscimento delle differenze retributive relative ad un periodo diverso. Tantomeno il lavoratore avrebbe potuto nell'instaurare il primo giudizio, richiedere l'accertamento del suo diritto all'inclusione nella retribuzione feriale di emolumenti che non avrebbe potuto richiedere in epoca anteriore al suddetto revirement giurisprudenziale grazie al quale è sorta la sua possibilità di agire in giudizio per chiedere il riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive relativa al periodo da gennaio 2010 al 31 dicembre 2015, superando il preliminare ostacolo dell'intervenuta prescrizione. Nel merito, come ha anche illustrato la Corte di Appello di Bari nella precitata sentenza, come ben chiarisce Cass. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, TZ e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a
4 quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed Per_1 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore
5 navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
“….Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011). Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che
“l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base. L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che
6 è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., Persona_2 EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_3 EU:C:2009:18, punto 60)”. Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018,
, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la Per_4 giurisprudenza ivi citata). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la resistente, nella specie, si sia attenuta CP_3
7 alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21.5.1981 e l'indennità per turni avvicendati) - non ha in questa sede alcuna rilevanza dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023 la quale chiarisce altresì che deve trattasi comunque di compensi
“connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame). Ora, chiarito quanto sopra, il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20, relativo all'indennità di trasferta, riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di < di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.). In termini v. da ultimo Cass. n. 14011/2024 che, proprio in tema di diaria ridotta ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia,
8 comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021). Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante). Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese - il richiamo effettuato da parte resistente all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs 314/1997 ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”. Tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione. Stesso discorso va fatto in relazione:
- all'indennità giornaliera di presenza ed all'ulteriore indennità di presenza – attinta dalla censura a pag. 17 e 18 dell'appello - corrisposta in favore di ciascun agente in servizio, per come disciplinata dall'Accordo Nazionale (paragrafi 3, 4) e 5) del 21.5.1981, trattandosi di indennità che, nella sostanza, fa parte della retribuzione normale del lavoratore risultando correlata alla di lui mera presenza in servizio, laddove si è visto sopra che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro attivo;
- Stesso discorso vale per l'indennità di “monoagente” o
“agente unico”, istituita a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio e alla attribuzione al personale di scorta dei treni ovvero al conducente degli autobus di linea, delle mansioni di emissione titoli di viaggio. Sebbene prevista dall'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984 “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”, rappresenta all'evidenza un emolumento strettamente correlato al disagio connesso alla duplice attività lavorativa cumulata dai conducenti e dunque a siffatto status professionale. Stesso discorso va fatto in relazione alle ulteriori indennità (pure corrisposte con
9 assoluta continuità alla stregua delle buste paga in atti) di seguito indicate;
-in merito all'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale del 1° agosto 1997, essa viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del “nastro lavorativo”, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata. Non essendovi doglianze in ordine alla quantificazione delle spettanze, va da ultimo esaminato l'ultimo motivo relativo al rigetto dell'eccezione di prescrizione, di cui si rileva l'infondatezza. E' ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal d.lgs. n. 23 del 2015), il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda). Si tratta di indirizzo ormai pacifico di cui è espressione, da ultimo, Cass. n.2431 del 2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Pertanto, per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4) e 2935 c.c. Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pubblico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino verso la p.a. (cfr. in questo senso Cass. sez. un. n. 36197 del 2023). Non è peraltro condivisibile la tesi di parte resistente secondo cui la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione non potrebbe essere assimilata a quella NT propria del settore privato in ragione del fatto che è ente a totale capitale pubblico il cui socio è il MIT che, peraltro, provvede a nominare i componenti del consiglio di amministrazione. L'argomento non considera che, per principio generale, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a
10 controllo pubblico non è regolato dal D.lgs. n.165 del 2001 bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle di-pendenze di privati (cfr. Cass. n. 7222 del 2018, ove si legge che le vicende dei rapporti di lavoro del personale dipendente delle società c.d. in house providing «sono regolate dal diritto del lavoro privato e a tale regolamentazione deve aversi riguardo per valutare anche gli aspetti funzionali ed estintivi dei rapporti medesimi, oltre che quelli genetici»). Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali». Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal D.lgs. n.175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» (art. 19, comma 1). Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.). Ne deriva che, al contrario di quanto sostiene parte resistente, l'introduzione della legge RN ha senza dubbio inciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze NT di , con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il
11 termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo. In ragione di tanto il ricorso deve essere integralmente accolto sicché la società resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di Euro 2201,91 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascun credito al saldo.
La liquidazione delle spese è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo al valore della causa dichiarato da parte ricorrente e si hanno a riferimento i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro) in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, comuni a molte altre controversie i cui ricorrenti sono difesi dal medesimo difensore. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 d.m. 55/2014).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accogli il ricorso e accerta il diritto della parte ricorrente, in relazione al periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2015 e nei primi sei mesi del 2022, all'inclusione delle indennità indicate in ricorso ed elencate in motivazione nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
- per l'effetto, condanna la società NTroparte_1
al pagamento della complessiva somma di Euro 2201,91
[...] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascun credito al saldo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Bari, 21.10.2025 Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
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