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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/09/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 12t ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 5968 dell'anno 2024 TRA
, nata a [...] il giorno 22.05.1967, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Alessandro Costa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente – CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 22.09.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.07.2024 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata. La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988). Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la ricorrente, a causa delle patologie sofferte, abbia una percentuale di invalidità del 65 %.
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In particolare, il Consulente ha osservato che “La Sig.ra attualmente risulta Parte_1 affetta da un quadro clinico di tutto rilievo, per la cui valutazione bisogna ovviamente usare a riferimento i codici del D.M. 5/02/1992 e delle Linee Guida per l'accertamento degli stati invalidanti. CP_1 Al riguardo vediamo come per la rachipatia possiamo usare a riferimento la voce 7010 del D.M. 5/02/1992 “ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE” valutata 31-40, la voce 724.8 delle Linee Guida per l'accertamento degli stati invalidanti “LIMITAZIONE DI 2/3 DEI MOVIMENTI DEL CP_1 RACHIDE LOMBARE IN PRESENZA O MENO DI INTERESSAMENTO RADICOLARE DOCUMENTATO” valutata 11-20, la voce 723 “LIMITAZIONE DI 2/3 DEI MOVIMENTI DEL RACHIDE CERVICALE IN PRESENZA O MENO DI INTERESSAMENTO RADICOLARE DOCUMENTATO” valutata 11-20, per la ipertensione arteriosa la voce 6441 del D.M. 5/02/1992
“MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)” valutata 21-30 e la voce 401 delle Linee Guida per l'accertamento degli stati CP_1 invalidanti “IPERTENSIONE ARTERIOSA NON COMPLICATA I STADIO OMS” valutata 10, per la calcolosi biliare la voce 574.00 delle Linee Guida per l'accertamento degli stati invalidanti CP_1
“CALCOLOSI BILIARE/ESITI COLECISTECTOMIA SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE” valutata 10, per la tireopatia la voce 241 delle Linee Guida per CP_1 l'accertamento degli stati invalidanti “GOZZO NODULARE NON TOSSICO” valutata 5, mentre per la valutazione della ipoacusia va utilizzata la apposita Tabella. Come noto, i codici citati sono solo indicativi e vanno poi attagliati al caso di specie utilizzando i criteri di analogia, equivalenza e proporzionalità. Potremo quindi assegnare una valutazione del 25% al quadro osteoarticolare, del 10% alla ipertensione arteriosa, del 5% alla tireopatia nodulare, del 10% alla calcolosi colecistica, del 31,5% per la ipoacusia. Va pure ricordato che, come riportato nelle “Modalità d'uso” della Tabella, a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non vanno considerate le minorazioni valutate fino a 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori ed inoltre che per le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato, quindi funzionalmente in concorso tra loro, quando il concorso non è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.) valutata separatamente la singola menomazione, si procede ad una VALUTAZIONE COMPLESSIVA, che non consiste nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato (calcolo riduzionistico di Balthazard). Va ancora detto che la Tabella del D.M. 5.2.92, indica con chiarezza, nelle Avvertenze, le modalità con cui procedere alla sommatoria di valutazioni riferibili a patologie diverse. Nel caso di infermità plurime, sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità. Valutata separatamente la singola menomazione, si procede a Valutazione complessiva, che non consiste nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato. Per la coesistenza di menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, si esegue un calcolo riduzionistico mediante la formula espressa in decimali IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2), dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Ebbene, utilizzando i predetti codici ed applicando il criterio della proporzionalità nonché la formula a scalare di Balthazard, proprio in ossequio alle indicazioni valutative fornite nelle Avvertenze della Tabella del D.M. 5.2.92, si ottiene una valutazione superiore al 65% già riconosciuto. Tale valutazione è riferibile alla data attuale come a quella della domanda” (cfr. CTU agli atti e alla quale si rinvia).
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Ebbene, le valutazioni e le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione. Ciò in quanto il Consulente ha dimostrato di aver valutato tutte le patologie da cui la ricorrente è risultata affetta e la loro incidenza sullo stato di salute della stessa. Ha, inoltre, dimostrato il calcolo ed i criteri osservati per giungere a quantificare la percentuale di invalidità riscontrata. Dunque, la percentuale di invalidità di cui sopra è inidonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere il beneficio richiesto. Pertanto, alla luce della CTU espletata, la domanda della ricorrente deve essere rigettata. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno della ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 30.07.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara che la ricorrente non possiede il requisito sanitario per percepire l'assegno mensile di invalidità;
2) nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali in ragione dell'art.152 disp. att. c.p.c.;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 22.09.2025. Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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