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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1004/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese - Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1004/2023 e promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Costa per procura in Parte_1 atti;
- parte appellante -
Contro
, in Controparte_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato CP_2 di per procura in atti CP_1
- parte appellata –
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello riformare integralmente la sentenza del
Tribunale Civile di Torino, Giudice Dott. Martinat, n.559/2023, pubbl. il 06.02.2023, resa nel giudizio civile di primo grado NRG 14841/2023, come di seguito precisato;
-in via preliminare: - sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza
pagina 1 di 9 impugnata, per i motivi sopra esposti. -Nel merito: -in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dello spiegato appello, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e/o ingiusto e/o revocare la contestazione e applicazione di sanzione per violazioni del
Dlgs 231/2007 e ss.mm., nonché tutte le sanzioni accessorie, segnalazioni e relativi obblighi correlati, per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione di legge nonché il
Decreto n. 778645/A contenente Ordinanza –Ingiunzione notificata il 01.07.2022 -in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta domanda: accerti e dichiari come eccessivo l'importo di cui alla sanzione e per l'effetto applicare il minimo della sanzione prevista”.
Per parte appellata: “Rigettare l'avversario ricorso in appello perché infondato e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 559/2023 del Tribunale di Torino, resa nel procedimento RG
n. 14841/2022. Con vittoria delle spese di lite”.
Materia del contendere e motivi della decisione
1. Con ricorso dinanzi al Tribunale di Torino, il sig. , proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiuntiva n. 778645/A/TO, dell'importo di euro 3.000,00 notificata in data 10.6.2020 ed emessa dal Controparte_3
- a seguito della contestazione della violazione dell'art. 49
[...] comma 1 D. Lgs. n. 90/2017 per aver trasferito denaro contante, del valore di euro 3.000,00, senza il tramite degli intermediari abilitati.
1.2. Con la suddetta opposizione, il ricorrente chiedeva, in via preliminare cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, il suo annullamento in considerazione della decadenza dell'Amministrazione dal diritto ad esigere la sanzione pecuniaria per tardività della contestazione nonché dichiararsi nulla e/o revocare la contestazione e le sanzioni accessorie per carenza dei presupposti oggettivi per l'avvio del procedimento amministrativo e per l'irrogazione della sanzione, eccesso di potere, difetto di istruttoria, incongruità e illogicità della sanzione applicata violazione dell'art. 18 L. 689/90 e difetto di motivazione.
Parte opponente esponeva che: 1) il procedimento amministrativo aveva avuto origine a seguito di segnalazione della Banca di Asti alla Ragioneria Territoriale dello Stato Ufficio Antiriciclaggio di
Torino-Aosta, segnalazione da cui risultava che l'impresa Controparte_4 aveva versato sul c/c di quest'ultima contanti per euro 3.000,00, dichiarando che tale somma era stata incassata quale caparra versata dal Dott. per l'acquisto di una vettura in vendita Parte_1 presso la 2) il Dott. effettivamente aveva acquistato la vettura CP_4 Parte_1
Mercedes classe A tg FF724XF per un prezzo complessivo di euro 17.000,00 come risultante dalla pagina 2 di 9 fattura n. 1/20 del 07.02.2020 emessa dalla il cui pagamento, d'accordo con il Controparte_4 rivenditore, era stato effettuato, per euro 14.000,00 a mezzo bonifico e per euro 3.000,00 in contanti, prelevando l'intero importo dal proprio conto corrente acceso su Unicredit Banca;
3) in data 10.06.2020 al Dott. veniva notificata la Contestazione di infrazione al D. Lgs n. Parte_1
231/2007 modificato e integrato dal D. lgs n.90/2017 per aver trasferito denaro contante, per un importo di euro 3.000,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Controparte_5 per un importo sanzionato di euro 6.000,00; 4) il ricorrente, per mezzo del proprio
[...] procuratore trasmetteva alla di memoria-ricorso ex art. Controparte_3 CP_1
18 L. 689/81 contestando in toto l'accertamento eseguito ed allegando documentazione probatoria ma, in data 10.06.2022 veniva notificata l'ordinanza oggetto di ricorso il cui importo sanzionato era stato ridotto ad euro 3.000,00; 5) il passaggio di denaro contante era stato interamente tracciato e giustificato, in quanto il Dott. aveva prelevato i 3.000,00 euro dal proprio Parte_1 conto corrente (Doc 5 e Doc. 7 allegati alla memoria difensiva) in data 07.02.2020 ed in pari data aveva saldato l'intero prezzo della vettura acquistata ricevendone dal venditore regolare fattura, essendo altresì provato che il denaro era di lecita provenienza in quanto l' era titolare di Parte_1 borsa di studio da parte del governo del proprio paese di origine, ovvero la Libia, per il dottorato di ricerca in informatica che svolgeva presso l'Università di Perugia;
6) il denaro contante era stato prelevato su richiesta espressa del venditore Sig. , titolare della rivendita CP_4 auto, che aveva poi versato il denaro sul conto della 7) l'Istituto di credito, CP_4
Banca di Asti, d'ufficio, aveva poi effettuato le segnalazioni la sanzione era stata irrogata senza alcuna istruttoria o richiesta chiarimenti.
Esposti i fatti come sopra, il ricorrente riteneva di aver agito in assoluta buona fede, in quanto intenzionato a completare l'acquisto della vettura facendo legittimo affidamento sulle richieste del venditore nel compimento di un'operazione comunque lecita e, ogni modo, al momento della notifica della contestazione avvenuta il 10.06.2020 l'Amministrazione era incorsa nella decadenza del diritto di irrogare la medesima sanzione ai sensi dell'art. 14, co. 2 L. 689/1981.
1.3. Si costituiva ritualmente in giudizio a mezzo di propri funzionari il
[...] contestando la fondatezza dell'avversaria Controparte_6 opposizione e insistendo per la conferma dell'ordinanza impugnata in ragione del rispetto dei termini di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/81 (individuando nella data del 12 marzo 2020 il momento conclusivo dell'accertamento, ovvero il momento in cui la segnalazione dell'istituto di
Credito Cassa di Asti era pervenuta alla ) e della Parte_2 Controparte_6 sussistenza dei presupposti oggettivi per l'irrogazione della sanzione, della completezza dell'istruttoria, della congruità e proporzionalità della sanzione irrogata e della completezza della motivazione.
pagina 3 di 9 1.4. Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 559/2023 pubblicata in data 6 febbraio 2023, rigettava il ricorso confermando l'ordinanza-ingiunzione.
In particolare, per quanto qui interessa, il Tribunale riteneva che:
- il dies a quo ai fini del termine decadenziale di 90 giorni di cui all'art. 14, comma 2 L. 689/1981, non decorreva dal 10.02.2020, ma dalla data in cui l'Amministrazione era venuta a conoscenza della “segnalazione” 9.03.2020 della Cassa di Risparmio di Asti;
la la comunicazione alla era stata protocollata il 12.03.2020, per cui solo da tale data Controparte_3 ultima data poteva dirsi che l'Amministrazione era in possesso di tutti i dati per procedere alla contestazione: infatti il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincideva con quello in cui veniva acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui era stato trasmesso il rapporto, ma andava individuato nel momento in cui detta autorità aveva acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata;
- in ogni caso, il D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Emergenza epidemiologica da COVID-19) all'art. 103 aveva disposto, la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per periodo compreso tra il 23.02.2020 e il
15 aprile 2020, poi, prorogato sino al 15 maggio 2020;
- anche le doglianze in punto carenza di presupposti oggettivi e difetto di istruttoria erano infondate, non essendo contestati, da parte del ricorrente i fatti posti a fondamento dell'ordinanza impugnata: l'art. 49 del d.lgs. 231/2007 sanzionava la condotta di chiunque operava un trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento era complessivamente pari o superiore a € 3.000, a nulla rilevando la causale sottesa all'operazione, ancorché lecita o tracciabile, come l'acquisto dell'automobile nel caso di specie;
la tracciabilità doveva poi riferirsi al trasferimento della somma di denaro tramite gli intermediari abilitati e non attraverso le modalità alternative utilizzate e documentate dal ricorrente (ossia prelievo dal proprio conto del denaro contante, come da ricevuta di prelievo e pagamento della caparra per l'acquisto della macchina con lo stesso denaro prelevato).
- La pretesa ignoranza del ricorrente (che avrebbe provveduto al pagamento in contanti in quanto così espressamente richiesto dalla parte venditrice), che doveva essere incolpevole, non poteva essere considerata valida esimente non essendo stata fornita prova da parte ricorrente della sua assenza di colpa.
pagina 4 di 9 2. Con ricorso in appello del 26.07.2023 , ha impugnato la Parte_1 sentenza di primo grado dolendosene per due motivi con cui censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto correttamente irrogata la sanzione e quindi l'ordinanza ingiuntiva.
Col primo motivo di appello l'appellante lamenta l'errore del Tribunale in relazione alla valutazione della decadenza/decorrenza dei termini per la notifica della sanzione oltre i termini ex art. 14 L.
689/1981. Sul punto l'appellante ribadisce come la presunta violazione sia avvenuta in data
07.02.2020 mentre la contestazione della violazione è stata notificata in data 10.06.2020 e la segnalazione all'amministrazione è stata comunque effettuata il 10.02.2020, non essendo rilevante la data successiva (di marzo 2020) in cui essa ha dato inizio alla propria attività; peraltro, l'appellante aveva richiesto l'audizione cui l'Amministrazione non aveva dato alcun seguito, se non a distanza di un anno, per cui il silenzio dell'Amministrazione va interpretato come assenso alle richieste indicate nelle memorie difensive.
Col secondo motivo di appello l'appellante si duole della errata valutazione delle risultanze probatorie da parte del tribunale, che ha interpretato in maniera restrittiva e tassativa la normativa senza tenere conto delle circostanze incolpevoli e favorevoli al contribuente. Il
Tribunale avrebbe dovuto interpretare la natura confessoria delle dichiarazioni dell'appellante alla luce della sua buona fede ed affidamento legittimo nelle richieste del venditore, ossia incolpevole del fatto che la richiesta del pagamento in contanti poteva essere contra legem. Ritiene
l'appellante che, pur essendo vero che la ratio della norma in esame ha una valenza strumentale e il passaggio di denaro oltre la soglia deve sottostare a operazioni di registrazione e identificazione che garantiscono la tracciabilità dell'operazione finanziaria, andrebbe considerato come tali requisiti nel caso di specie siano stati tutti rispettati in punto di registrazione e tracciabilità, avendo egli ha fornito ogni giustificazione e documento utile all'identificazione dell'operazione.
Inoltre, l'appellante ritiene vi sia una esagerata sproporzione tra la violazione contestata e la sanzione applicata, in quanto il superamento del limite dell'uso del contante per la norma di riferimento di quel periodo (cambiata nel frattempo più volte) è pari ad 0,01 centesimi, visto che il limite di contanti da tenere in considerazione è euro 2.999,99 e non euro 3.000,00. Al caso di specie potrebbe poi applicarsi per analogia il principio della disciplina più favorevole al reo, proprio alla luce dei costanti e sistematici cambiamenti delle norme che regolano il limite dell'uso dei contanti e visto che, allo stato attuale, il limite del contante è fissato ad euro 5.000,00. Sul punto l'appellante richiama la sentenza 21 marzo 2019, n. 63 della Corte Costituzionale che ha sancito la retroattività favorevole alle sanzioni amministrative punitive.
Per le sopraesposte ragioni l'appellante ha incardinato la presente fase di giudizio concludendo come in premessa.
3. Con comparsa del 18.12.2023 si è costituito il chiedendo nel Controparte_3 merito di respingere il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto di pagina 5 di 9 confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 559/2023, in quanto corretta e priva di vizi logici o giuridici.
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, la Corte ha fissato udienza di discussione dinanzi al Collegio per il giorno 17 giugno 2025; anche tale udienza, su istanza delle parti, si è svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito della predetta udienza la Corte ha emesso la presente sentenza.
5. L'appello è infondato e va rigettato.
5.1. Il primo motivo di gravame concerne la violazione dei termini di cui all'art. 14 della l. 1981
n. 689, termini che, ad avviso dell'appellante, decorrerebbero della violazione avvenuta in data
7.2.20. Così però non è atteso che la giurisprudenza anche di legittimità ha chiarito che il termine in questione decorre dal compimento, da parte dell'amministrazione interessata, delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione e quindi, nel caso, come esattamente osservato dal primo giudice, dal
12 marzo 2020 quanto l'Amministrazione è entrata in possesso di tutti i dati necessari per procedere alla contestazione dell'infrazione. Si richiama sul punto e in termini, Cass., 2023 n.
29068: “In tema di sanzioni amministrative per versamenti in contanti superiori al limite stabilito dall'art. 49 D.Lgs. n. 231 del 2007, il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del
1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione”.
Da ciò consegue la tempestività della notifica della contestazione (avvenuta in data 10.6.20), peraltro in piena emergenza epidemiologica da Covid-19 e nella vigenza dell'art. 103 del d.l. n.
18/2020 che, come è noto, ha disposto la sospensione del termini “pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a quella data” fino al 15 aprile 2020 (termine poi prorogato fino al 15.5.20).
5.2. Anche il secondo motivo di gravame - concernente la buona fede dell'appellante (che avrebbe aderito ad una richiesta del venditore), la tracciabilità dell'operazione e comunque la sproporzione tra la sanzione applicata e la violazione contestata non è fondata.
Ed infatti, l'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 (nel testo qui applicabile) vieta “il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento,
è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro”, senza dare alcun rilievo alla buona fede o alla liceità dell'operazione compiuta. Confermando il proprio precedente orientamento (Cass. n.
pagina 6 di 9 1645/2017), la Cassazione ha ribadito che, in materia antiriciclaggio, il divieto di trasferire, senza ricorrere ad intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori al limite di legge, riguarda il trasferimento di denaro “a qualsiasi titolo“ tra soggetti diversi;
pertanto, ai fini della sussistenza dell'illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice “traditio” del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante: “la ratio legis della norma deve essere individuata nella esigenza di garantire la trasparenza e tracciabilità delle operazioni finanziarie al fine di prevenire possibili illeciti, risultando irrilevante la natura in sé lecita dell'operazione di pagamento in contanti, stante
l'illiceità in sé del trasferimento di denaro contante, senza il tramite di un intermediario abilitato”
(Così Cass., 2018 n. 9881).
Anche il richiamo di parte appellante alla propria buona fede non risulta conferente atteso che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. Ne deriva che
l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n.
689 del 1981 rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa … solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Così Cass., 2020
n. 11777). Tali circostanze non sono qui sussistenti considerato che, come è stato osservato in primo grado, al di là dell'affermazione di aver effettuato il pagamento in contanti su richiesta del venditore, il ricorrente odierno appellante non ha fornito alcuna prova - e neppure allegazione- di aver effettuato alcuna preventiva verifica in ordine ai limiti di pagamento con denaro in contante.
Infine, e per quanto concerne il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 2019 n. 63 e alla lamentata “sproporzione” tra la violazione contestata e la sanzione applicata, resta solo da aggiungere - quanto al primo punto - che, come è stato osservato in primo grado, “il presupposto
… per l'applicazione della sanzione successiva più lieve è dato dal fatto che successivamente alla commissione dell'illecito intervenga un trattamento sanzionatorio più lieve” e che così non è nella fattispecie oggetto di appello e - quanto al secondo punto - che la sanzione è stata applicata nel minimo edittale (cfr. artt. 49 e 63 del d. lgs. 2007 n. 231).
6. Le spese processuali del giudizio del presente grado di giudizio di appello vengono poste a carico di parte appellante a fronte della soccombenza della medesima. Le stesse vengono liquidate pagina 7 di 9 ai sensi del D.M. 55/2014 e smi - scaglione da € 1.101 a € 5.200 ed esclusione della fase istruttoria - nella misura che verrà indicata in dispositivo. Oltre alle spese, deve essere corrisposto a parte appellata il rimborso forfettario (nella misura del 15%) ma non gli oneri riflessi.
Si richiama sul punto, la sentenza n. 422/18 CA Torino, sezione lavoro: della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) dispone che “Le somme fínalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Secondo la recente interpretazione della Suprema Corte (Cass. 16579/2017, in espressa adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 33/2009), la norma risulta inserita nell'ambito di un complesso di disposizioni volte al contenimento della spesa per il pubblico impiego ed è diretta ad incidere sull'assetto del riparto interno degli oneri contributivi inerenti la prestazione del personale dell'avvocatura delle pubbliche amministrazioni. In particolare, con la disposizione in esame il legislatore ha inteso introdurre una deroga al principio del concorso paritario previsto dall'art.
2115 c.c., stabilendo che la componente accessoria della retribuzione, costituita dalle somme erogate al pubblico dipendente per compensi professionali ( cd. propine), sia da ritenersi al lordo, ossia comprensiva anche della quota degli oneri contributivi gravante sull'Amministrazione datore di lavoro. L'art. 1, comma 208, l. 207/2005 non assume, pertanto, alcun rilievo diretto ai fini della liquidazione giudiziale delle spese di lite, come del resto indirettamente confermato dal fatto che
l'incidenza di tali oneri non è direttamente correlata all'ammontare dei compensi professionali liquidati dal giudice a favore dell'amministrazione, quanto alle somme “finalizzate” alla corresponsione di tali compensi, ossia alle quote corrisposte dall'Amministrazione al dipendente a titolo di compensi professionali, nell'importo determinato secondo i criteri definiti dal CCNL e dalla disciplina regolamentare>.
7. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1004/2023 RG, proposta avverso la sentenza n. 559/2023 pubblicata in data
6.2.23 dal Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
1) Rigetta l'appello;
pagina 8 di 9 2) Condanna alla rifusione delle spese di lite del grado, in Parte_1 favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 1923,00 oltre spese generali;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
17/06/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese - Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1004/2023 e promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Costa per procura in Parte_1 atti;
- parte appellante -
Contro
, in Controparte_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato CP_2 di per procura in atti CP_1
- parte appellata –
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello riformare integralmente la sentenza del
Tribunale Civile di Torino, Giudice Dott. Martinat, n.559/2023, pubbl. il 06.02.2023, resa nel giudizio civile di primo grado NRG 14841/2023, come di seguito precisato;
-in via preliminare: - sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza
pagina 1 di 9 impugnata, per i motivi sopra esposti. -Nel merito: -in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dello spiegato appello, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e/o ingiusto e/o revocare la contestazione e applicazione di sanzione per violazioni del
Dlgs 231/2007 e ss.mm., nonché tutte le sanzioni accessorie, segnalazioni e relativi obblighi correlati, per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione di legge nonché il
Decreto n. 778645/A contenente Ordinanza –Ingiunzione notificata il 01.07.2022 -in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta domanda: accerti e dichiari come eccessivo l'importo di cui alla sanzione e per l'effetto applicare il minimo della sanzione prevista”.
Per parte appellata: “Rigettare l'avversario ricorso in appello perché infondato e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 559/2023 del Tribunale di Torino, resa nel procedimento RG
n. 14841/2022. Con vittoria delle spese di lite”.
Materia del contendere e motivi della decisione
1. Con ricorso dinanzi al Tribunale di Torino, il sig. , proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiuntiva n. 778645/A/TO, dell'importo di euro 3.000,00 notificata in data 10.6.2020 ed emessa dal Controparte_3
- a seguito della contestazione della violazione dell'art. 49
[...] comma 1 D. Lgs. n. 90/2017 per aver trasferito denaro contante, del valore di euro 3.000,00, senza il tramite degli intermediari abilitati.
1.2. Con la suddetta opposizione, il ricorrente chiedeva, in via preliminare cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, il suo annullamento in considerazione della decadenza dell'Amministrazione dal diritto ad esigere la sanzione pecuniaria per tardività della contestazione nonché dichiararsi nulla e/o revocare la contestazione e le sanzioni accessorie per carenza dei presupposti oggettivi per l'avvio del procedimento amministrativo e per l'irrogazione della sanzione, eccesso di potere, difetto di istruttoria, incongruità e illogicità della sanzione applicata violazione dell'art. 18 L. 689/90 e difetto di motivazione.
Parte opponente esponeva che: 1) il procedimento amministrativo aveva avuto origine a seguito di segnalazione della Banca di Asti alla Ragioneria Territoriale dello Stato Ufficio Antiriciclaggio di
Torino-Aosta, segnalazione da cui risultava che l'impresa Controparte_4 aveva versato sul c/c di quest'ultima contanti per euro 3.000,00, dichiarando che tale somma era stata incassata quale caparra versata dal Dott. per l'acquisto di una vettura in vendita Parte_1 presso la 2) il Dott. effettivamente aveva acquistato la vettura CP_4 Parte_1
Mercedes classe A tg FF724XF per un prezzo complessivo di euro 17.000,00 come risultante dalla pagina 2 di 9 fattura n. 1/20 del 07.02.2020 emessa dalla il cui pagamento, d'accordo con il Controparte_4 rivenditore, era stato effettuato, per euro 14.000,00 a mezzo bonifico e per euro 3.000,00 in contanti, prelevando l'intero importo dal proprio conto corrente acceso su Unicredit Banca;
3) in data 10.06.2020 al Dott. veniva notificata la Contestazione di infrazione al D. Lgs n. Parte_1
231/2007 modificato e integrato dal D. lgs n.90/2017 per aver trasferito denaro contante, per un importo di euro 3.000,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Controparte_5 per un importo sanzionato di euro 6.000,00; 4) il ricorrente, per mezzo del proprio
[...] procuratore trasmetteva alla di memoria-ricorso ex art. Controparte_3 CP_1
18 L. 689/81 contestando in toto l'accertamento eseguito ed allegando documentazione probatoria ma, in data 10.06.2022 veniva notificata l'ordinanza oggetto di ricorso il cui importo sanzionato era stato ridotto ad euro 3.000,00; 5) il passaggio di denaro contante era stato interamente tracciato e giustificato, in quanto il Dott. aveva prelevato i 3.000,00 euro dal proprio Parte_1 conto corrente (Doc 5 e Doc. 7 allegati alla memoria difensiva) in data 07.02.2020 ed in pari data aveva saldato l'intero prezzo della vettura acquistata ricevendone dal venditore regolare fattura, essendo altresì provato che il denaro era di lecita provenienza in quanto l' era titolare di Parte_1 borsa di studio da parte del governo del proprio paese di origine, ovvero la Libia, per il dottorato di ricerca in informatica che svolgeva presso l'Università di Perugia;
6) il denaro contante era stato prelevato su richiesta espressa del venditore Sig. , titolare della rivendita CP_4 auto, che aveva poi versato il denaro sul conto della 7) l'Istituto di credito, CP_4
Banca di Asti, d'ufficio, aveva poi effettuato le segnalazioni la sanzione era stata irrogata senza alcuna istruttoria o richiesta chiarimenti.
Esposti i fatti come sopra, il ricorrente riteneva di aver agito in assoluta buona fede, in quanto intenzionato a completare l'acquisto della vettura facendo legittimo affidamento sulle richieste del venditore nel compimento di un'operazione comunque lecita e, ogni modo, al momento della notifica della contestazione avvenuta il 10.06.2020 l'Amministrazione era incorsa nella decadenza del diritto di irrogare la medesima sanzione ai sensi dell'art. 14, co. 2 L. 689/1981.
1.3. Si costituiva ritualmente in giudizio a mezzo di propri funzionari il
[...] contestando la fondatezza dell'avversaria Controparte_6 opposizione e insistendo per la conferma dell'ordinanza impugnata in ragione del rispetto dei termini di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/81 (individuando nella data del 12 marzo 2020 il momento conclusivo dell'accertamento, ovvero il momento in cui la segnalazione dell'istituto di
Credito Cassa di Asti era pervenuta alla ) e della Parte_2 Controparte_6 sussistenza dei presupposti oggettivi per l'irrogazione della sanzione, della completezza dell'istruttoria, della congruità e proporzionalità della sanzione irrogata e della completezza della motivazione.
pagina 3 di 9 1.4. Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 559/2023 pubblicata in data 6 febbraio 2023, rigettava il ricorso confermando l'ordinanza-ingiunzione.
In particolare, per quanto qui interessa, il Tribunale riteneva che:
- il dies a quo ai fini del termine decadenziale di 90 giorni di cui all'art. 14, comma 2 L. 689/1981, non decorreva dal 10.02.2020, ma dalla data in cui l'Amministrazione era venuta a conoscenza della “segnalazione” 9.03.2020 della Cassa di Risparmio di Asti;
la la comunicazione alla era stata protocollata il 12.03.2020, per cui solo da tale data Controparte_3 ultima data poteva dirsi che l'Amministrazione era in possesso di tutti i dati per procedere alla contestazione: infatti il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincideva con quello in cui veniva acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui era stato trasmesso il rapporto, ma andava individuato nel momento in cui detta autorità aveva acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata;
- in ogni caso, il D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Emergenza epidemiologica da COVID-19) all'art. 103 aveva disposto, la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per periodo compreso tra il 23.02.2020 e il
15 aprile 2020, poi, prorogato sino al 15 maggio 2020;
- anche le doglianze in punto carenza di presupposti oggettivi e difetto di istruttoria erano infondate, non essendo contestati, da parte del ricorrente i fatti posti a fondamento dell'ordinanza impugnata: l'art. 49 del d.lgs. 231/2007 sanzionava la condotta di chiunque operava un trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento era complessivamente pari o superiore a € 3.000, a nulla rilevando la causale sottesa all'operazione, ancorché lecita o tracciabile, come l'acquisto dell'automobile nel caso di specie;
la tracciabilità doveva poi riferirsi al trasferimento della somma di denaro tramite gli intermediari abilitati e non attraverso le modalità alternative utilizzate e documentate dal ricorrente (ossia prelievo dal proprio conto del denaro contante, come da ricevuta di prelievo e pagamento della caparra per l'acquisto della macchina con lo stesso denaro prelevato).
- La pretesa ignoranza del ricorrente (che avrebbe provveduto al pagamento in contanti in quanto così espressamente richiesto dalla parte venditrice), che doveva essere incolpevole, non poteva essere considerata valida esimente non essendo stata fornita prova da parte ricorrente della sua assenza di colpa.
pagina 4 di 9 2. Con ricorso in appello del 26.07.2023 , ha impugnato la Parte_1 sentenza di primo grado dolendosene per due motivi con cui censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto correttamente irrogata la sanzione e quindi l'ordinanza ingiuntiva.
Col primo motivo di appello l'appellante lamenta l'errore del Tribunale in relazione alla valutazione della decadenza/decorrenza dei termini per la notifica della sanzione oltre i termini ex art. 14 L.
689/1981. Sul punto l'appellante ribadisce come la presunta violazione sia avvenuta in data
07.02.2020 mentre la contestazione della violazione è stata notificata in data 10.06.2020 e la segnalazione all'amministrazione è stata comunque effettuata il 10.02.2020, non essendo rilevante la data successiva (di marzo 2020) in cui essa ha dato inizio alla propria attività; peraltro, l'appellante aveva richiesto l'audizione cui l'Amministrazione non aveva dato alcun seguito, se non a distanza di un anno, per cui il silenzio dell'Amministrazione va interpretato come assenso alle richieste indicate nelle memorie difensive.
Col secondo motivo di appello l'appellante si duole della errata valutazione delle risultanze probatorie da parte del tribunale, che ha interpretato in maniera restrittiva e tassativa la normativa senza tenere conto delle circostanze incolpevoli e favorevoli al contribuente. Il
Tribunale avrebbe dovuto interpretare la natura confessoria delle dichiarazioni dell'appellante alla luce della sua buona fede ed affidamento legittimo nelle richieste del venditore, ossia incolpevole del fatto che la richiesta del pagamento in contanti poteva essere contra legem. Ritiene
l'appellante che, pur essendo vero che la ratio della norma in esame ha una valenza strumentale e il passaggio di denaro oltre la soglia deve sottostare a operazioni di registrazione e identificazione che garantiscono la tracciabilità dell'operazione finanziaria, andrebbe considerato come tali requisiti nel caso di specie siano stati tutti rispettati in punto di registrazione e tracciabilità, avendo egli ha fornito ogni giustificazione e documento utile all'identificazione dell'operazione.
Inoltre, l'appellante ritiene vi sia una esagerata sproporzione tra la violazione contestata e la sanzione applicata, in quanto il superamento del limite dell'uso del contante per la norma di riferimento di quel periodo (cambiata nel frattempo più volte) è pari ad 0,01 centesimi, visto che il limite di contanti da tenere in considerazione è euro 2.999,99 e non euro 3.000,00. Al caso di specie potrebbe poi applicarsi per analogia il principio della disciplina più favorevole al reo, proprio alla luce dei costanti e sistematici cambiamenti delle norme che regolano il limite dell'uso dei contanti e visto che, allo stato attuale, il limite del contante è fissato ad euro 5.000,00. Sul punto l'appellante richiama la sentenza 21 marzo 2019, n. 63 della Corte Costituzionale che ha sancito la retroattività favorevole alle sanzioni amministrative punitive.
Per le sopraesposte ragioni l'appellante ha incardinato la presente fase di giudizio concludendo come in premessa.
3. Con comparsa del 18.12.2023 si è costituito il chiedendo nel Controparte_3 merito di respingere il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto di pagina 5 di 9 confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 559/2023, in quanto corretta e priva di vizi logici o giuridici.
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, la Corte ha fissato udienza di discussione dinanzi al Collegio per il giorno 17 giugno 2025; anche tale udienza, su istanza delle parti, si è svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito della predetta udienza la Corte ha emesso la presente sentenza.
5. L'appello è infondato e va rigettato.
5.1. Il primo motivo di gravame concerne la violazione dei termini di cui all'art. 14 della l. 1981
n. 689, termini che, ad avviso dell'appellante, decorrerebbero della violazione avvenuta in data
7.2.20. Così però non è atteso che la giurisprudenza anche di legittimità ha chiarito che il termine in questione decorre dal compimento, da parte dell'amministrazione interessata, delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione e quindi, nel caso, come esattamente osservato dal primo giudice, dal
12 marzo 2020 quanto l'Amministrazione è entrata in possesso di tutti i dati necessari per procedere alla contestazione dell'infrazione. Si richiama sul punto e in termini, Cass., 2023 n.
29068: “In tema di sanzioni amministrative per versamenti in contanti superiori al limite stabilito dall'art. 49 D.Lgs. n. 231 del 2007, il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del
1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione”.
Da ciò consegue la tempestività della notifica della contestazione (avvenuta in data 10.6.20), peraltro in piena emergenza epidemiologica da Covid-19 e nella vigenza dell'art. 103 del d.l. n.
18/2020 che, come è noto, ha disposto la sospensione del termini “pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a quella data” fino al 15 aprile 2020 (termine poi prorogato fino al 15.5.20).
5.2. Anche il secondo motivo di gravame - concernente la buona fede dell'appellante (che avrebbe aderito ad una richiesta del venditore), la tracciabilità dell'operazione e comunque la sproporzione tra la sanzione applicata e la violazione contestata non è fondata.
Ed infatti, l'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 (nel testo qui applicabile) vieta “il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento,
è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro”, senza dare alcun rilievo alla buona fede o alla liceità dell'operazione compiuta. Confermando il proprio precedente orientamento (Cass. n.
pagina 6 di 9 1645/2017), la Cassazione ha ribadito che, in materia antiriciclaggio, il divieto di trasferire, senza ricorrere ad intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori al limite di legge, riguarda il trasferimento di denaro “a qualsiasi titolo“ tra soggetti diversi;
pertanto, ai fini della sussistenza dell'illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice “traditio” del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante: “la ratio legis della norma deve essere individuata nella esigenza di garantire la trasparenza e tracciabilità delle operazioni finanziarie al fine di prevenire possibili illeciti, risultando irrilevante la natura in sé lecita dell'operazione di pagamento in contanti, stante
l'illiceità in sé del trasferimento di denaro contante, senza il tramite di un intermediario abilitato”
(Così Cass., 2018 n. 9881).
Anche il richiamo di parte appellante alla propria buona fede non risulta conferente atteso che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. Ne deriva che
l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n.
689 del 1981 rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa … solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Così Cass., 2020
n. 11777). Tali circostanze non sono qui sussistenti considerato che, come è stato osservato in primo grado, al di là dell'affermazione di aver effettuato il pagamento in contanti su richiesta del venditore, il ricorrente odierno appellante non ha fornito alcuna prova - e neppure allegazione- di aver effettuato alcuna preventiva verifica in ordine ai limiti di pagamento con denaro in contante.
Infine, e per quanto concerne il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 2019 n. 63 e alla lamentata “sproporzione” tra la violazione contestata e la sanzione applicata, resta solo da aggiungere - quanto al primo punto - che, come è stato osservato in primo grado, “il presupposto
… per l'applicazione della sanzione successiva più lieve è dato dal fatto che successivamente alla commissione dell'illecito intervenga un trattamento sanzionatorio più lieve” e che così non è nella fattispecie oggetto di appello e - quanto al secondo punto - che la sanzione è stata applicata nel minimo edittale (cfr. artt. 49 e 63 del d. lgs. 2007 n. 231).
6. Le spese processuali del giudizio del presente grado di giudizio di appello vengono poste a carico di parte appellante a fronte della soccombenza della medesima. Le stesse vengono liquidate pagina 7 di 9 ai sensi del D.M. 55/2014 e smi - scaglione da € 1.101 a € 5.200 ed esclusione della fase istruttoria - nella misura che verrà indicata in dispositivo. Oltre alle spese, deve essere corrisposto a parte appellata il rimborso forfettario (nella misura del 15%) ma non gli oneri riflessi.
Si richiama sul punto, la sentenza n. 422/18 CA Torino, sezione lavoro: della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) dispone che “Le somme fínalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Secondo la recente interpretazione della Suprema Corte (Cass. 16579/2017, in espressa adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 33/2009), la norma risulta inserita nell'ambito di un complesso di disposizioni volte al contenimento della spesa per il pubblico impiego ed è diretta ad incidere sull'assetto del riparto interno degli oneri contributivi inerenti la prestazione del personale dell'avvocatura delle pubbliche amministrazioni. In particolare, con la disposizione in esame il legislatore ha inteso introdurre una deroga al principio del concorso paritario previsto dall'art.
2115 c.c., stabilendo che la componente accessoria della retribuzione, costituita dalle somme erogate al pubblico dipendente per compensi professionali ( cd. propine), sia da ritenersi al lordo, ossia comprensiva anche della quota degli oneri contributivi gravante sull'Amministrazione datore di lavoro. L'art. 1, comma 208, l. 207/2005 non assume, pertanto, alcun rilievo diretto ai fini della liquidazione giudiziale delle spese di lite, come del resto indirettamente confermato dal fatto che
l'incidenza di tali oneri non è direttamente correlata all'ammontare dei compensi professionali liquidati dal giudice a favore dell'amministrazione, quanto alle somme “finalizzate” alla corresponsione di tali compensi, ossia alle quote corrisposte dall'Amministrazione al dipendente a titolo di compensi professionali, nell'importo determinato secondo i criteri definiti dal CCNL e dalla disciplina regolamentare>.
7. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1004/2023 RG, proposta avverso la sentenza n. 559/2023 pubblicata in data
6.2.23 dal Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
1) Rigetta l'appello;
pagina 8 di 9 2) Condanna alla rifusione delle spese di lite del grado, in Parte_1 favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 1923,00 oltre spese generali;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
17/06/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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