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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 700/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 700/2022 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.ta in PASSAGE DU FOLLIEX, 3 Parte_1 C.F._1
11100 AOSTA, presso lo studio degli avv. BALI' MASSIMO e LUIGI BUSSO, che la rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), elett.te dom.to in P.ZZA UBERTINI, 34 Controparte_1 C.F._2
10014 CALUSO, presso lo studio degli avv. MISISTRA FLORIANA e LORENZO BIANCO, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Mortarotti (pec:
, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e Email_1
risposta
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Con note depositate in data 12/12/2024 osì precisava le conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Aosta, contrariis reiectis:
A) In via istruttoria, ritenuto, in via principale, che, dagli atti prodotti in corso di causa e dalla relazione peritale, sia comunque possibile quantificare il pregiudizio subito dalla dott.ssa a causa Parte_1 dell'errore professionale in cui è incorso l'NG. : CP_1
pagina 1 di 10 a) recepire le osservazioni contenute nella relazione del C.T.P. di parte attrice, dott.ssa Per_1
, datata 7 ottobre 2024, allegata all'elaborato peritale della dott.ssa e nelle note
[...] Persona_2 scritte dell'attrice datate 5 novembre 2024;
b) in subordine, qualora il Tribunale dovesse ritenere di non essere nelle condizioni di correggere, senza
l'ausilio di un consulente tecnico, gli errori della C.T.U., disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, con affidamento:
1. ad un esperto di urbanistica del quesito relativo al numero delle unità immobiliari di proprietà dell'attrice astrattamente ammissibili al beneficio ed alla determinazione del termine ultimo entro il quale l'Arch. avrebbe potuto depositare le asseverazioni necessarie affinché la dott.ssa CP_1
potesse usufruire delle detrazioni sismabonus sulla base dei progetti dalla stessa presentati Pt_1
presso il Comune di Sarre;
2. ad un commercialista del quesito relativo alla possibilità per la dott.ssa di usufruire dello Pt_1
sconto in fattura e/o della cessione del credito;
B) Nel merito: dichiarare tenuto – e, come tale, condannare – l'NG. al risarcimento Controparte_1
dei danni tutti subiti dalla Dott.ssa in virtù dei fatti di cui in narrativa e, segnatamente, Parte_1
della impossibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi antisismici discendente dalla mancata presentazione dei necessari elaborati, danni che si indicano nella somma di € 301.353,75 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa, oltre agli interessi, nella misura legale, a partire dalla data della messa in mora e ex art. 1284, comma IV c.c. a partire dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo effettivo.
Con il favore delle spese e degli onorari di causa, rimborso forfetario di cui alla tariffa forense compreso
e con condanna del convenuto al risarcimento dei danni a favore dell'attrice, ex art. 96, comma I, c.p.c., per avere resistito in giudizio in mala fede o, quanto meno, con colpa grave.
In caso di reiterazione, ad opera della controparte, delle istanze istruttorie, ribadisce la propria opposizione per i motivi indicati nella propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c.
L'attrice chiede, infine, la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
Con note depositate in data 11/12/2024 così precisava le conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare:
pagina 2 di 10 - per i motivi di cui in narrativa e precisamente di cui al paragrafo sub I) della comparsa di costituzione
e risposta, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Ivrea;
Nel merito:
In via principale:
- respingersi integralmente le domande di parte attrice per le argomentazioni tutte di cui in atti, mandando il conchiudente assolto da ogni avversa pretesa;
- per le ragioni tutte di cui in atti, tenuto conto anche dell'esito della CTU, condannare altresì l'attrice al pagamento in favore dell'odierno convenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In subordine:
- Nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale ritenesse in qualsivoglia misura fondata la domanda di controparte, condannare la compagnia assicurativa in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. P.I. , con sede legale P.IVA_1 P.IVA_2 in Torino, Via Corte d'Appello, 11, pec: in via diretta ed in luogo Email_2 dell'esponente o – in subordine – in via di malleva, al pagamento in luogo del convenuto del relativo risarcimento o di qualsivoglia comminatoria che Codesto Ill.mo Giudicante ritenesse di giustizia.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
Con note depositate in data 10/12/2024 così Controparte_4
precisava le conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Aosta,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito:
-A) In via principale: respingere siccome infondata le domanda svolta dalla Dott.ssa nei Pt_1 confronti dell'NG. , con il favore delle spese del giudizio anche a favore della società Controparte_1
conchiudente;
- B) In via subordinata, per l'ipotesi di qualsivoglia accoglimento della domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'NG. : circoscrivere la condanna dell'NG. nei limiti dei Controparte_1 CP_1 danni accertati e provati in corso di causa e, consequenzialmente, circoscrivere l'obbligo di manleva della società conchiudente in favore del suddetto entro gli stessi limiti e tenuto conto delle previsioni tutte del contratto assicurativo, con spese come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 10 citava in giudizio chiedendo la condanna di Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo al risarcimento del danno subito a seguito della mancata presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del c.d. sismabonus. Esponeva al riguardo: i) di essersi rivolta al convenuto per la pratica sismica relativa al recupero del proprio fabbricato rurale sito in Sarre
(AO), conferendogli l'incarico relativo “fra le altre cose, al calcolo e progettazione esecutiva delle opere strutturali, alla verifica sismica delle strutture esistenti (e progetto eventuali adeguamenti), alla redazione elaborati grafici, alla Direzione Lavori delle strutture, alla redazione e consegna della pratica di denuncia strutture (cfr. il preventivo datato 7 giugno 2018, che si produce – doc. 1) e, in ogni caso a tutto quanto necessario per la c.d. “pratica sismica” (cfr. l'informativa sul trattamento dei dati personali
e firma dell'NG. – doc. 2); ii) di avere chiesto al suddetto professionista se fosse possibile CP_1
accedere ad eventuali agevolazioni fiscali ricevendo risposta negativa. L'attrice poi su suggerimento del convenuto, espresso nel corso di una telefonata in data 16/04/2021, si era rivolta alla commercialista, scoprendo che non era più possibile “consegnare la documentazione necessaria alla richiesta del sismabonus legandola al superbonus del 110%, previsto dal Decreto Rilancio”, “in quanto tutta la documentazione andava presentata quantomeno entro l'inizio dei lavori, risalente al 2019”. Il convenuto, in risposta ad un'e-mail dell'attrice, “riconosceva di avere adottato una posizione forse
'troppo cautelativa', ma ammetteva di avere sempre sconsigliato i clienti di prendersi rischi con
l'Agenzia delle Entrate, in particolare con riferimento ai clienti valdostani o piemontesi con edifici ubicati in Comuni classificati in ex zona quattro”. Chiedeva poi chiedeva nella memoria ex art. 183, c.
6, n. 1, c.p.c. la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta.
si costituiva in data 15/11/2022 eccependo l'incompetenza del Tribunale di Controparte_1
Aosta, ritenendo competente il Tribunale di Ivrea, quale foro convenzionalmente pattuito (doc. 6 di parte convenuta). Nel merito sosteneva di essere stato incaricato della sola progettazione e direzione lavori delle strutture in c.a. relativi al recupero del fabbricato rurale sopra citato e contestava che l'attrice gli avesse chiesto di verificare la possibilità di usufruire del sismabonus o di altre agevolazioni;
di tale possibilità l'attrice gli avrebbe parlato per la prima volta soltanto ad aprile 2021, mentre la documentazione necessaria al sismabonus doveva essere inoltrata contestualmente al titolo abilitativo presentato il 09/01/2018, prima che il convenuto fosse incaricato delle attività sopra descritte con l'atto di conferimento dell'incarico sottoscritto dall'attrice in data 12/09/2018 (v. doc. 6 di parte convenuta). Il convenuto chiedeva poi la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. e, in subordine, di essere garantita o manlevata dalla che pertanto chiedeva di citare nel Controparte_2
presente giudizio.
pagina 4 di 10 La chiamata di terzo veniva autorizzata dal giudice e Controparte_2
si costituiva in data 07/03/2023, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in
[...]
subordine, di circoscrivere la condanna del convenuto e, quindi, l'obbligo di manleva, ai soli danni provati in corso di causa e sulla base della polizza n. 2021/03/2465807 e delle relative condizioni di assicurazione (doc. 3 e 4 della terza chiamata).
All'udienza del 29/03/2023 venivano concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. per il deposito di memorie, all'esito dei quali le prove orali dedotte dal convenuto nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. venivano ammesse con provvedimento del 21/06/2023 al fine di decidere l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto;
all'udienza del 11/04/2024, dinanzi a questo giudice – al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024 – tale provvedimento veniva revocato nella parte in cui ammetteva, ai fini della decisione sull'eccezione di incompetenza, le prove orali dedotte dal convenuto.
Ritenuto che
l'eccezione di incompetenza potesse essere decisa unitamente al merito le parti era invitate a proporre le istanze istruttorie.
Con provvedimento del 08/05/2024, respinta la prova orale chiesta dal solo convenuto, veniva disposta
CTU sul seguente quesito: “Accerti il CTU, esaminati gli atti di causa, se gli interventi strutturali eseguiti sull'immobile dell'attrice ed oggetto del conferimento di incarico di cui al doc. 6 di parte convenuta, anche tenuto conto della collocazione temporale dei titoli abilitativi e dell'esecuzione dei relativi lavori, potessero beneficiare della detrazione fiscale c.d. sismabonus, ricorrendone tutte le condizioni previste dalla normativa vigente. In caso di risposta positiva, indichi il CTU: i) quale fosse per l'attrice il termine ultimo per domandare il suddetto beneficio;
ii) l'importo della detrazione c.d. sismabonus che l'attrice avrebbe ottenuto laddove avesse presentato la relativa domanda nei termini di legge”. In data
11/06/2024 l'incarico veniva conferito alla dott.ssa , che depositava la relazione peritale in Persona_2
data 18/10/2024.
Con provvedimento del 02/12/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 12/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 19/12/2024, comunicato alle parti in data 20/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la competenza del Tribunale di Aosta a conoscere del presente procedimento, in quanto l'art. 8 dell'atto di conferimento di incarico professionale richiamato da parte pagina 5 di 10 convenuta (doc. 6 di parte convenuta) si riferisce alle controversie “non compromettibili” e, quindi, non
è applicabile nel caso di specie, considerato che ai sensi dell'art. 806 c.p.c. la presente controversia rientra tra quelle arbitrabili. In ogni caso, si osserva che l'art. 5 “svolgimento dell'incarico” del suddetto atto di conferimento autorizza l'accesso alla proprietà e prevede il compimento di visite periodiche al cantiere, sicché, anche a prescindere dalla natura delle prestazioni – e in particolare a quella di direzione dei lavori delle strutture in c.a. di un fabbricato sito a Sarre (AO) –, l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta risulta priva di fondamento.
2. Va poi sottolineato che l'attrice agisce in giudizio facendo valere la responsabilità del professionista per inadempimento, sostenendo che “avrebbe dovuto attivarsi quanto meno per rendere edotti i suoi clienti della possibilità di usufruire del sismabonus, invece di dichiarare l'esatto contrario”
(p. 12 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice, ma anche p. 6 della medesima memoria, dove si afferma che “il convenuto ha espressamente escluso tale possibilità per il semplice motivo che – erroneamente – riteneva che la dott.ssa non potesse accedere al sismabonus”). Pertanto, nella Pt_1
prospettazione attorea ad essere dedotto è l'inesatto adempimento da parte del convenuto all'obbligazione di informare correttamente la cliente circa la possibilità di accedere al sismabonus.
Ciò posto, «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; Cass. 826 del 2015; Cass. n. 9351 del 2007). Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento.
Nel caso di specie, manca la prova del titolo negoziale dedotto da parte attrice.
Deve infatti evidenziarsi che, come risulta dalla documentazione in atti e, nella specie, dall'atto di conferimento dell'incarico sottoscritto e mai disconosciuto da parte attrice (doc. 6 di parte convenuta), quest'ultima ha conferito al convenuto “l'incarico di progettazione e direzione dei lavori delle strutture in c.a. relative a ” (art. 2 dell'atto sopra citato). Il fatto che il Parte_2
modulo di consenso al trattamento dei dati personali rechi l'intestazione “Incarico professionale relativo
a PRATICA SISMICA ” di per sé non prova che l'attrice Parte_3
avesse incaricato il convenuto di curare la pratica relativa all'agevolazione fiscale, considerato che trattasi di una generica dicitura contenuta in una dichiarazione la cui funzione è quella di tutela della pagina 6 di 10 privacy e, comunque, non idonea a provare che il convenuto fosse stato incaricato (anche) di pronunciarsi in ordine alla sussistenza dei requisiti per usufruire del sismabonus. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla medesima dicitura contenuta nella dichiarazione di pagamento sottoscritta dal professionista (doc. 3 di parte attrice). Del resto, l'unico preventivo sottoscritto dall'attrice riguarda le seguenti prestazioni: “
1.Calcolo e progettazione esecutiva delle opere strutturali;
2.Redazione elaborati grafici;
3.Direzione Lavori delle strutture;
4.Redazione e consegna della pratica di denuncia strutture;
5.Spese per Collaudo” (doc. 5 di parte convenuta).
Del pari, non prova il conferimento dell'incarico relativo alla pratica del sismabonus l'e-mail del convenuto, nella quale il convenuto, con riferimento alla possibilità di “consegnare la documentazione necessaria alla richiesta del sismabonus legandola a quella al superbonus 110%”, afferma: “Forse la mia posizione è troppo cautelativa, ma in questi anni ne ho discusso con parecchi colleghi e personalmente, anche se di mestiere non faccio il fiscalista, ho sempre sconsigliato di prendersi rischi del genere con l'Agenzia delle Entrate a tutti quelli che mi hanno parlato di sismabonus in comuni piemontesi e valdostani ex-zone 4, fino a quando non si sarebbe avuto una risposta dall'Agenzia” (doc.
6 e 7 di parte attrice). Tale documento non dimostra che il convenuto, in forza del rapporto contrattuale tra le parti, si fosse assunto (anche) l'impegno giuridicamente vincolante di fornire un parere pro veritate circa la possibilità di ottenere le detrazioni oggi controverse;
al più, emergono le perplessità – peraltro motivate – dell'ingegnere in ordine alla normativa applicabile ai Comuni classificati nelle ex zone sismiche 4 e, comunque, anche a fronte della genericità del testo inviato dall'attrice e del fatto che quest'ultima si è pur rivolta al commercialista, peraltro su suggerimento del convenuto, non vi sono elementi per ritenere che la conversazione suddetta dimostri l'esistenza dell'incarico dedotto dall'attrice né tantomeno il tempo e le circostanze in cui tale l'incarico sarebbe stato conferito al convenuto;
sul punto, si evidenzia che l'attrice non ha formulato istanze istruttorie.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto non può ritenersi provato che il convenuto, oltre alla progettazione e direzione lavori delle strutture in c.a. per il recupero di fabbricato in zona sismica, dovesse occuparsi anche delle verifiche e delle asseverazioni previste dalla normativa in materia di bonus edilizia (D.L. n.
63/2013, convertito dalla L. n. 90/2013).
In definitiva, il difetto di prova del titolo o del contatto è di per sé preclusivo dell'accoglimento della domanda attorea.
3. Ad abundantiam, non può comunque ritenersi assolta la prova dei danni e del nesso causale tra questi e l'inadempimento del convenuto, a cui l'attrice era tenuta in forza dell'art. 2697 c.c.; è infatti onere dell'attore dimostrare ai fini della responsabilità del prestatore di opera intellettuale l'esistenza del nesso pagina 7 di 10 causale tra la condotta del professionista e l'evento dannoso (causalità materiale), nonché tra quest'ultimo e il danno di cui chiede il risarcimento (causalità giuridica); non basta appellarsi al principio di diritto secondo cui, “in ipotesi di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta della controparte inadempiente” (cfr. Cass. n.
17562/2005), in quanto il diritto all'integrale risarcimento del danno da inadempimento sussiste “sempre
e nei limiti in cui si riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt.1453 e ss. c.c.” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, 27/03/2019, n. 8571).
L'attrice, nella specie, fa valere il danno da mancata percezione delle detrazioni fiscali di cui all'art. 16
D.L. n. 63/2013 conv. in L. n. 90/2013, ma non vi è prova che avrebbe effettivamente potuto detrarre la percentuale – individuata in misura diversa a seconda che dagli interventi derivi o meno una riduzione del rischio sismico che comporti il passaggio ad una classe di rischio inferiore, come nel caso di specie dedotto dall'attrice a p. 6 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. – delle spese sostenute per gli interventi edilizi nell'arco temporale di cinque anni individuato dalla disposizione di riferimento. Il CTU ha infatti evidenziato che: “tale beneficio, sottoforma di detrazione, è fruibile nel momento in cui vi sia capienza di imposta. Laddove non vi sia capienza di imposta, la quota annuale di detrazione non è recuperabile. A precisazione delle conclusioni, il c.t.u. evidenzia che non essendo presenti agli atti le dichiarazioni dei redditi presentate da parte attrice, lo stesso non è in grado di determinare se la dr.ssa abbia o meno beneficiato di detrazioni per bonus ristrutturazioni (in caso ci fossero, tali spese Pt_1
andrebbero ricomprese nel tetto di spesa sopra indicato, stante la unicità del limite di spesa per sismabonus e bonus casa”.
Non vi è pertanto prova del nesso di causa tra il mancato avvio della pratica del sismabonus ed il danno subito. È infatti chiaro che l'inadempimento del professionista pregiudica il committente in quanto quest'ultimo, nei cinque anni successivi, può dichiarare un debito tributario eccedente l'importo delle somme detraibili;
laddove invece l'importo delle detrazioni dovesse superare il debito tributario, detto danno non sussiste perché il committente non potrebbe, in tutto od in parte, avvalersi del meccanismo della detrazione (e, cioè, della compensazione di un debito con l'erario mediante un loro
contro
-credito) per recuperare le spese sostenute. Né tale carenza probatoria può essere colmata mediante la CTU chiesta dall'attrice in ordine alla “possibilità per la dott.ssa di usufruire dello sconto in fattura e/o della Pt_1
cessione del credito”; trattasi infatti di misure alternative alla detrazione il cui mancato godimento, anche a prescindere da altre considerazioni, è stato tardivamente allegato nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2,
c.p.c. di parte attrice (tra l'altro, trattasi di allegazione del tutto generica laddove l'attrice si limita a dedurre che “la dott.ssa avrebbe potuto usufruire – come usualmente avvenuto fino ai recenti Pt_1
pagina 8 di 10 provvedimenti restrittivi – dello sconto in fattura sul corrispettivo dovuto ovvero trasformare il corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari”).
La mancata prova dell'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore ed il danno di cui chiede il risarcimento per le ragioni come sopra esposte rende superflua l'ulteriore questione se, come accertato dal CTU, “la asseverazione relativa alla diminuzione di classe del rischio sismico avrebbe dovuto essere presentata contestualmente alla richiesta di permesso di costruire (09 01 2018), e non sarebbe stata considerata tempestiva una asseverazione contestuale al permesso di costruire in variante”.
L'infondatezza della domanda di parte attrice esclude in ogni caso i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice nei confronti di . Controparte_1
4. Neppure merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
nei confronti dell'attrice, in quanto la malafede o la colpa grave della parte soccombente sussiste solo nell'ipotesi di concreta violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (ipotesi non ricorrente nel caso de quo), non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. civ., Sez. VI - 2
Ord., 24/10/2019, n. 27326; Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n.19948).
5. Nel rapporto tra l'attrice e le spese di lite sono poste a carico Controparte_1
dell'attrice per il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 260.000,00 ad €
520.000,00). Su tali spese appare congruo applicare una riduzione del 30% considerato che il valore della causa è prossimo all'importo minimo dello scaglione.
6. Sono poste a carico dell'attrice anche le spese di lite sostenute da Controparte_2
in quanto a fronte delle difese svolte da quest'ultima, non può esprimersi un
[...]
giudizio di palese infondatezza della chiamata di terzo da parte di . (cfr., da Controparte_1
ultimo, Cass. civ., sez. III, 07/03/2024, n. 6144; Cass. civ., sez. II, 11/12/2023, n. 34375). Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 260.000,00 ad € 520.000,00). Su tali spese appare congruo applicare una riduzione del 30% considerato che il valore della causa è prossimo all'importo minimo dello scaglione.
7. È posto a carico dell'attrice, in quanto soccombente, anche il compenso liquidato al CTU in data pagina 9 di 10 02/12/2024.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara infondata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da
[...]
; CP_1
2. Respinge le domande proposte da Parte_1
3. Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti Controparte_1
dell'attrice;
4. Condanna l pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite che liquida in € 15.719,90 per compenso, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
5. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che liquida in € 15.719,90 per compenso, oltre spese generali, iva
[...]
e c.p.a. come per legge;
6. Pone a carico dell'attrice il compenso liquidato al CTU in data 02/12/2024.
Così deciso in Aosta, 09/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 700/2022 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.ta in PASSAGE DU FOLLIEX, 3 Parte_1 C.F._1
11100 AOSTA, presso lo studio degli avv. BALI' MASSIMO e LUIGI BUSSO, che la rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), elett.te dom.to in P.ZZA UBERTINI, 34 Controparte_1 C.F._2
10014 CALUSO, presso lo studio degli avv. MISISTRA FLORIANA e LORENZO BIANCO, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Mortarotti (pec:
, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e Email_1
risposta
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Con note depositate in data 12/12/2024 osì precisava le conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Aosta, contrariis reiectis:
A) In via istruttoria, ritenuto, in via principale, che, dagli atti prodotti in corso di causa e dalla relazione peritale, sia comunque possibile quantificare il pregiudizio subito dalla dott.ssa a causa Parte_1 dell'errore professionale in cui è incorso l'NG. : CP_1
pagina 1 di 10 a) recepire le osservazioni contenute nella relazione del C.T.P. di parte attrice, dott.ssa Per_1
, datata 7 ottobre 2024, allegata all'elaborato peritale della dott.ssa e nelle note
[...] Persona_2 scritte dell'attrice datate 5 novembre 2024;
b) in subordine, qualora il Tribunale dovesse ritenere di non essere nelle condizioni di correggere, senza
l'ausilio di un consulente tecnico, gli errori della C.T.U., disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, con affidamento:
1. ad un esperto di urbanistica del quesito relativo al numero delle unità immobiliari di proprietà dell'attrice astrattamente ammissibili al beneficio ed alla determinazione del termine ultimo entro il quale l'Arch. avrebbe potuto depositare le asseverazioni necessarie affinché la dott.ssa CP_1
potesse usufruire delle detrazioni sismabonus sulla base dei progetti dalla stessa presentati Pt_1
presso il Comune di Sarre;
2. ad un commercialista del quesito relativo alla possibilità per la dott.ssa di usufruire dello Pt_1
sconto in fattura e/o della cessione del credito;
B) Nel merito: dichiarare tenuto – e, come tale, condannare – l'NG. al risarcimento Controparte_1
dei danni tutti subiti dalla Dott.ssa in virtù dei fatti di cui in narrativa e, segnatamente, Parte_1
della impossibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi antisismici discendente dalla mancata presentazione dei necessari elaborati, danni che si indicano nella somma di € 301.353,75 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa, oltre agli interessi, nella misura legale, a partire dalla data della messa in mora e ex art. 1284, comma IV c.c. a partire dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo effettivo.
Con il favore delle spese e degli onorari di causa, rimborso forfetario di cui alla tariffa forense compreso
e con condanna del convenuto al risarcimento dei danni a favore dell'attrice, ex art. 96, comma I, c.p.c., per avere resistito in giudizio in mala fede o, quanto meno, con colpa grave.
In caso di reiterazione, ad opera della controparte, delle istanze istruttorie, ribadisce la propria opposizione per i motivi indicati nella propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c.
L'attrice chiede, infine, la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
Con note depositate in data 11/12/2024 così precisava le conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare:
pagina 2 di 10 - per i motivi di cui in narrativa e precisamente di cui al paragrafo sub I) della comparsa di costituzione
e risposta, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Ivrea;
Nel merito:
In via principale:
- respingersi integralmente le domande di parte attrice per le argomentazioni tutte di cui in atti, mandando il conchiudente assolto da ogni avversa pretesa;
- per le ragioni tutte di cui in atti, tenuto conto anche dell'esito della CTU, condannare altresì l'attrice al pagamento in favore dell'odierno convenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In subordine:
- Nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale ritenesse in qualsivoglia misura fondata la domanda di controparte, condannare la compagnia assicurativa in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. P.I. , con sede legale P.IVA_1 P.IVA_2 in Torino, Via Corte d'Appello, 11, pec: in via diretta ed in luogo Email_2 dell'esponente o – in subordine – in via di malleva, al pagamento in luogo del convenuto del relativo risarcimento o di qualsivoglia comminatoria che Codesto Ill.mo Giudicante ritenesse di giustizia.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
Con note depositate in data 10/12/2024 così Controparte_4
precisava le conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Aosta,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito:
-A) In via principale: respingere siccome infondata le domanda svolta dalla Dott.ssa nei Pt_1 confronti dell'NG. , con il favore delle spese del giudizio anche a favore della società Controparte_1
conchiudente;
- B) In via subordinata, per l'ipotesi di qualsivoglia accoglimento della domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'NG. : circoscrivere la condanna dell'NG. nei limiti dei Controparte_1 CP_1 danni accertati e provati in corso di causa e, consequenzialmente, circoscrivere l'obbligo di manleva della società conchiudente in favore del suddetto entro gli stessi limiti e tenuto conto delle previsioni tutte del contratto assicurativo, con spese come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 10 citava in giudizio chiedendo la condanna di Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo al risarcimento del danno subito a seguito della mancata presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del c.d. sismabonus. Esponeva al riguardo: i) di essersi rivolta al convenuto per la pratica sismica relativa al recupero del proprio fabbricato rurale sito in Sarre
(AO), conferendogli l'incarico relativo “fra le altre cose, al calcolo e progettazione esecutiva delle opere strutturali, alla verifica sismica delle strutture esistenti (e progetto eventuali adeguamenti), alla redazione elaborati grafici, alla Direzione Lavori delle strutture, alla redazione e consegna della pratica di denuncia strutture (cfr. il preventivo datato 7 giugno 2018, che si produce – doc. 1) e, in ogni caso a tutto quanto necessario per la c.d. “pratica sismica” (cfr. l'informativa sul trattamento dei dati personali
e firma dell'NG. – doc. 2); ii) di avere chiesto al suddetto professionista se fosse possibile CP_1
accedere ad eventuali agevolazioni fiscali ricevendo risposta negativa. L'attrice poi su suggerimento del convenuto, espresso nel corso di una telefonata in data 16/04/2021, si era rivolta alla commercialista, scoprendo che non era più possibile “consegnare la documentazione necessaria alla richiesta del sismabonus legandola al superbonus del 110%, previsto dal Decreto Rilancio”, “in quanto tutta la documentazione andava presentata quantomeno entro l'inizio dei lavori, risalente al 2019”. Il convenuto, in risposta ad un'e-mail dell'attrice, “riconosceva di avere adottato una posizione forse
'troppo cautelativa', ma ammetteva di avere sempre sconsigliato i clienti di prendersi rischi con
l'Agenzia delle Entrate, in particolare con riferimento ai clienti valdostani o piemontesi con edifici ubicati in Comuni classificati in ex zona quattro”. Chiedeva poi chiedeva nella memoria ex art. 183, c.
6, n. 1, c.p.c. la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta.
si costituiva in data 15/11/2022 eccependo l'incompetenza del Tribunale di Controparte_1
Aosta, ritenendo competente il Tribunale di Ivrea, quale foro convenzionalmente pattuito (doc. 6 di parte convenuta). Nel merito sosteneva di essere stato incaricato della sola progettazione e direzione lavori delle strutture in c.a. relativi al recupero del fabbricato rurale sopra citato e contestava che l'attrice gli avesse chiesto di verificare la possibilità di usufruire del sismabonus o di altre agevolazioni;
di tale possibilità l'attrice gli avrebbe parlato per la prima volta soltanto ad aprile 2021, mentre la documentazione necessaria al sismabonus doveva essere inoltrata contestualmente al titolo abilitativo presentato il 09/01/2018, prima che il convenuto fosse incaricato delle attività sopra descritte con l'atto di conferimento dell'incarico sottoscritto dall'attrice in data 12/09/2018 (v. doc. 6 di parte convenuta). Il convenuto chiedeva poi la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. e, in subordine, di essere garantita o manlevata dalla che pertanto chiedeva di citare nel Controparte_2
presente giudizio.
pagina 4 di 10 La chiamata di terzo veniva autorizzata dal giudice e Controparte_2
si costituiva in data 07/03/2023, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in
[...]
subordine, di circoscrivere la condanna del convenuto e, quindi, l'obbligo di manleva, ai soli danni provati in corso di causa e sulla base della polizza n. 2021/03/2465807 e delle relative condizioni di assicurazione (doc. 3 e 4 della terza chiamata).
All'udienza del 29/03/2023 venivano concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. per il deposito di memorie, all'esito dei quali le prove orali dedotte dal convenuto nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. venivano ammesse con provvedimento del 21/06/2023 al fine di decidere l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto;
all'udienza del 11/04/2024, dinanzi a questo giudice – al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024 – tale provvedimento veniva revocato nella parte in cui ammetteva, ai fini della decisione sull'eccezione di incompetenza, le prove orali dedotte dal convenuto.
Ritenuto che
l'eccezione di incompetenza potesse essere decisa unitamente al merito le parti era invitate a proporre le istanze istruttorie.
Con provvedimento del 08/05/2024, respinta la prova orale chiesta dal solo convenuto, veniva disposta
CTU sul seguente quesito: “Accerti il CTU, esaminati gli atti di causa, se gli interventi strutturali eseguiti sull'immobile dell'attrice ed oggetto del conferimento di incarico di cui al doc. 6 di parte convenuta, anche tenuto conto della collocazione temporale dei titoli abilitativi e dell'esecuzione dei relativi lavori, potessero beneficiare della detrazione fiscale c.d. sismabonus, ricorrendone tutte le condizioni previste dalla normativa vigente. In caso di risposta positiva, indichi il CTU: i) quale fosse per l'attrice il termine ultimo per domandare il suddetto beneficio;
ii) l'importo della detrazione c.d. sismabonus che l'attrice avrebbe ottenuto laddove avesse presentato la relativa domanda nei termini di legge”. In data
11/06/2024 l'incarico veniva conferito alla dott.ssa , che depositava la relazione peritale in Persona_2
data 18/10/2024.
Con provvedimento del 02/12/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 12/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 19/12/2024, comunicato alle parti in data 20/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la competenza del Tribunale di Aosta a conoscere del presente procedimento, in quanto l'art. 8 dell'atto di conferimento di incarico professionale richiamato da parte pagina 5 di 10 convenuta (doc. 6 di parte convenuta) si riferisce alle controversie “non compromettibili” e, quindi, non
è applicabile nel caso di specie, considerato che ai sensi dell'art. 806 c.p.c. la presente controversia rientra tra quelle arbitrabili. In ogni caso, si osserva che l'art. 5 “svolgimento dell'incarico” del suddetto atto di conferimento autorizza l'accesso alla proprietà e prevede il compimento di visite periodiche al cantiere, sicché, anche a prescindere dalla natura delle prestazioni – e in particolare a quella di direzione dei lavori delle strutture in c.a. di un fabbricato sito a Sarre (AO) –, l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta risulta priva di fondamento.
2. Va poi sottolineato che l'attrice agisce in giudizio facendo valere la responsabilità del professionista per inadempimento, sostenendo che “avrebbe dovuto attivarsi quanto meno per rendere edotti i suoi clienti della possibilità di usufruire del sismabonus, invece di dichiarare l'esatto contrario”
(p. 12 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice, ma anche p. 6 della medesima memoria, dove si afferma che “il convenuto ha espressamente escluso tale possibilità per il semplice motivo che – erroneamente – riteneva che la dott.ssa non potesse accedere al sismabonus”). Pertanto, nella Pt_1
prospettazione attorea ad essere dedotto è l'inesatto adempimento da parte del convenuto all'obbligazione di informare correttamente la cliente circa la possibilità di accedere al sismabonus.
Ciò posto, «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; Cass. 826 del 2015; Cass. n. 9351 del 2007). Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento.
Nel caso di specie, manca la prova del titolo negoziale dedotto da parte attrice.
Deve infatti evidenziarsi che, come risulta dalla documentazione in atti e, nella specie, dall'atto di conferimento dell'incarico sottoscritto e mai disconosciuto da parte attrice (doc. 6 di parte convenuta), quest'ultima ha conferito al convenuto “l'incarico di progettazione e direzione dei lavori delle strutture in c.a. relative a ” (art. 2 dell'atto sopra citato). Il fatto che il Parte_2
modulo di consenso al trattamento dei dati personali rechi l'intestazione “Incarico professionale relativo
a PRATICA SISMICA ” di per sé non prova che l'attrice Parte_3
avesse incaricato il convenuto di curare la pratica relativa all'agevolazione fiscale, considerato che trattasi di una generica dicitura contenuta in una dichiarazione la cui funzione è quella di tutela della pagina 6 di 10 privacy e, comunque, non idonea a provare che il convenuto fosse stato incaricato (anche) di pronunciarsi in ordine alla sussistenza dei requisiti per usufruire del sismabonus. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla medesima dicitura contenuta nella dichiarazione di pagamento sottoscritta dal professionista (doc. 3 di parte attrice). Del resto, l'unico preventivo sottoscritto dall'attrice riguarda le seguenti prestazioni: “
1.Calcolo e progettazione esecutiva delle opere strutturali;
2.Redazione elaborati grafici;
3.Direzione Lavori delle strutture;
4.Redazione e consegna della pratica di denuncia strutture;
5.Spese per Collaudo” (doc. 5 di parte convenuta).
Del pari, non prova il conferimento dell'incarico relativo alla pratica del sismabonus l'e-mail del convenuto, nella quale il convenuto, con riferimento alla possibilità di “consegnare la documentazione necessaria alla richiesta del sismabonus legandola a quella al superbonus 110%”, afferma: “Forse la mia posizione è troppo cautelativa, ma in questi anni ne ho discusso con parecchi colleghi e personalmente, anche se di mestiere non faccio il fiscalista, ho sempre sconsigliato di prendersi rischi del genere con l'Agenzia delle Entrate a tutti quelli che mi hanno parlato di sismabonus in comuni piemontesi e valdostani ex-zone 4, fino a quando non si sarebbe avuto una risposta dall'Agenzia” (doc.
6 e 7 di parte attrice). Tale documento non dimostra che il convenuto, in forza del rapporto contrattuale tra le parti, si fosse assunto (anche) l'impegno giuridicamente vincolante di fornire un parere pro veritate circa la possibilità di ottenere le detrazioni oggi controverse;
al più, emergono le perplessità – peraltro motivate – dell'ingegnere in ordine alla normativa applicabile ai Comuni classificati nelle ex zone sismiche 4 e, comunque, anche a fronte della genericità del testo inviato dall'attrice e del fatto che quest'ultima si è pur rivolta al commercialista, peraltro su suggerimento del convenuto, non vi sono elementi per ritenere che la conversazione suddetta dimostri l'esistenza dell'incarico dedotto dall'attrice né tantomeno il tempo e le circostanze in cui tale l'incarico sarebbe stato conferito al convenuto;
sul punto, si evidenzia che l'attrice non ha formulato istanze istruttorie.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto non può ritenersi provato che il convenuto, oltre alla progettazione e direzione lavori delle strutture in c.a. per il recupero di fabbricato in zona sismica, dovesse occuparsi anche delle verifiche e delle asseverazioni previste dalla normativa in materia di bonus edilizia (D.L. n.
63/2013, convertito dalla L. n. 90/2013).
In definitiva, il difetto di prova del titolo o del contatto è di per sé preclusivo dell'accoglimento della domanda attorea.
3. Ad abundantiam, non può comunque ritenersi assolta la prova dei danni e del nesso causale tra questi e l'inadempimento del convenuto, a cui l'attrice era tenuta in forza dell'art. 2697 c.c.; è infatti onere dell'attore dimostrare ai fini della responsabilità del prestatore di opera intellettuale l'esistenza del nesso pagina 7 di 10 causale tra la condotta del professionista e l'evento dannoso (causalità materiale), nonché tra quest'ultimo e il danno di cui chiede il risarcimento (causalità giuridica); non basta appellarsi al principio di diritto secondo cui, “in ipotesi di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta della controparte inadempiente” (cfr. Cass. n.
17562/2005), in quanto il diritto all'integrale risarcimento del danno da inadempimento sussiste “sempre
e nei limiti in cui si riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt.1453 e ss. c.c.” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, 27/03/2019, n. 8571).
L'attrice, nella specie, fa valere il danno da mancata percezione delle detrazioni fiscali di cui all'art. 16
D.L. n. 63/2013 conv. in L. n. 90/2013, ma non vi è prova che avrebbe effettivamente potuto detrarre la percentuale – individuata in misura diversa a seconda che dagli interventi derivi o meno una riduzione del rischio sismico che comporti il passaggio ad una classe di rischio inferiore, come nel caso di specie dedotto dall'attrice a p. 6 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. – delle spese sostenute per gli interventi edilizi nell'arco temporale di cinque anni individuato dalla disposizione di riferimento. Il CTU ha infatti evidenziato che: “tale beneficio, sottoforma di detrazione, è fruibile nel momento in cui vi sia capienza di imposta. Laddove non vi sia capienza di imposta, la quota annuale di detrazione non è recuperabile. A precisazione delle conclusioni, il c.t.u. evidenzia che non essendo presenti agli atti le dichiarazioni dei redditi presentate da parte attrice, lo stesso non è in grado di determinare se la dr.ssa abbia o meno beneficiato di detrazioni per bonus ristrutturazioni (in caso ci fossero, tali spese Pt_1
andrebbero ricomprese nel tetto di spesa sopra indicato, stante la unicità del limite di spesa per sismabonus e bonus casa”.
Non vi è pertanto prova del nesso di causa tra il mancato avvio della pratica del sismabonus ed il danno subito. È infatti chiaro che l'inadempimento del professionista pregiudica il committente in quanto quest'ultimo, nei cinque anni successivi, può dichiarare un debito tributario eccedente l'importo delle somme detraibili;
laddove invece l'importo delle detrazioni dovesse superare il debito tributario, detto danno non sussiste perché il committente non potrebbe, in tutto od in parte, avvalersi del meccanismo della detrazione (e, cioè, della compensazione di un debito con l'erario mediante un loro
contro
-credito) per recuperare le spese sostenute. Né tale carenza probatoria può essere colmata mediante la CTU chiesta dall'attrice in ordine alla “possibilità per la dott.ssa di usufruire dello sconto in fattura e/o della Pt_1
cessione del credito”; trattasi infatti di misure alternative alla detrazione il cui mancato godimento, anche a prescindere da altre considerazioni, è stato tardivamente allegato nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2,
c.p.c. di parte attrice (tra l'altro, trattasi di allegazione del tutto generica laddove l'attrice si limita a dedurre che “la dott.ssa avrebbe potuto usufruire – come usualmente avvenuto fino ai recenti Pt_1
pagina 8 di 10 provvedimenti restrittivi – dello sconto in fattura sul corrispettivo dovuto ovvero trasformare il corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari”).
La mancata prova dell'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore ed il danno di cui chiede il risarcimento per le ragioni come sopra esposte rende superflua l'ulteriore questione se, come accertato dal CTU, “la asseverazione relativa alla diminuzione di classe del rischio sismico avrebbe dovuto essere presentata contestualmente alla richiesta di permesso di costruire (09 01 2018), e non sarebbe stata considerata tempestiva una asseverazione contestuale al permesso di costruire in variante”.
L'infondatezza della domanda di parte attrice esclude in ogni caso i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice nei confronti di . Controparte_1
4. Neppure merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
nei confronti dell'attrice, in quanto la malafede o la colpa grave della parte soccombente sussiste solo nell'ipotesi di concreta violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (ipotesi non ricorrente nel caso de quo), non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. civ., Sez. VI - 2
Ord., 24/10/2019, n. 27326; Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n.19948).
5. Nel rapporto tra l'attrice e le spese di lite sono poste a carico Controparte_1
dell'attrice per il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 260.000,00 ad €
520.000,00). Su tali spese appare congruo applicare una riduzione del 30% considerato che il valore della causa è prossimo all'importo minimo dello scaglione.
6. Sono poste a carico dell'attrice anche le spese di lite sostenute da Controparte_2
in quanto a fronte delle difese svolte da quest'ultima, non può esprimersi un
[...]
giudizio di palese infondatezza della chiamata di terzo da parte di . (cfr., da Controparte_1
ultimo, Cass. civ., sez. III, 07/03/2024, n. 6144; Cass. civ., sez. II, 11/12/2023, n. 34375). Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 260.000,00 ad € 520.000,00). Su tali spese appare congruo applicare una riduzione del 30% considerato che il valore della causa è prossimo all'importo minimo dello scaglione.
7. È posto a carico dell'attrice, in quanto soccombente, anche il compenso liquidato al CTU in data pagina 9 di 10 02/12/2024.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara infondata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da
[...]
; CP_1
2. Respinge le domande proposte da Parte_1
3. Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti Controparte_1
dell'attrice;
4. Condanna l pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite che liquida in € 15.719,90 per compenso, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
5. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che liquida in € 15.719,90 per compenso, oltre spese generali, iva
[...]
e c.p.a. come per legge;
6. Pone a carico dell'attrice il compenso liquidato al CTU in data 02/12/2024.
Così deciso in Aosta, 09/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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