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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg2119 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2119 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. LIBRINO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Monte di Dio n. 25,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. LIBRINO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Monte di Dio n. 25,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/01/2025 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il Pt_2
12/12/1977 e che dalla loro unione nasceva una figlia, ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, riferendo che tra le
1 parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 10.06.2004, era intervenuta separazione in forza di n. 4828/2004 del 30/06/2004 resa nel procedimento RG Pt_3
10173/2004, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Cessazione della convivenza.
I coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente;
2) Condizioni patrimoniali.
In considerazione del mutato quadro patrimoniale del Sig. lo stesso Parte_2
contribuirà al versamento in favore della Sig.ra di un assegno mensile Parte_1
dell'importo di € 150,00 (centocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo verrà rivalutato annualmente nella misura equivalente al c.d. indice Istat, convenendo le parti che l'aggiornamento decorrerà automaticamente, senza che occorra esplicita richiesta dell'avente diritto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai ricorrenti a Napoli il 12/12/1977 (atto n.519, parte II, s. A, sez.
AR, reg. Atti Matrimonio anno 1977);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2119 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. LIBRINO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Monte di Dio n. 25,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. LIBRINO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Monte di Dio n. 25,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/01/2025 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il Pt_2
12/12/1977 e che dalla loro unione nasceva una figlia, ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, riferendo che tra le
1 parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 10.06.2004, era intervenuta separazione in forza di n. 4828/2004 del 30/06/2004 resa nel procedimento RG Pt_3
10173/2004, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Cessazione della convivenza.
I coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente;
2) Condizioni patrimoniali.
In considerazione del mutato quadro patrimoniale del Sig. lo stesso Parte_2
contribuirà al versamento in favore della Sig.ra di un assegno mensile Parte_1
dell'importo di € 150,00 (centocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo verrà rivalutato annualmente nella misura equivalente al c.d. indice Istat, convenendo le parti che l'aggiornamento decorrerà automaticamente, senza che occorra esplicita richiesta dell'avente diritto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai ricorrenti a Napoli il 12/12/1977 (atto n.519, parte II, s. A, sez.
AR, reg. Atti Matrimonio anno 1977);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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