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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11887/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 11/04/1957 Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Leperino e Alfonso Leperino, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: quantificazione TFS
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30/09/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto la condanna dell' al pagamento di € 11.952,75, a titolo di differenza sul TFS tra CP_1 quanto dovuto per il maggior periodo di lavoro (€ 71.716,51 lordo – 42 anni di servizio dal
01.08.1978 al 31.03.2020) e quanto già corrisposto per il minor periodo (€ 59.763,76 lordo
– 35 anni di servizio dal 12.06.1985 al 31.03.2020), oltre interessi legali.
Il ricorrente ha posto a fondamento della domanda la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 4012/2024 con la quale l è stato condannato al pagamento del TFS in CP_1
1 relazione al servizio prestato dall'istante dal 1.8.1978 al 12.06.1985 alle dipendenze della
. Controparte_2
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1
adempiuto alla liquidazione della prestazione.
Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte
CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda
2 giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della somma a titolo di TFS residuo spettante all'istante determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
Considerato che il TFS per cui è causa è stato liquidato, nella misura dovuta, nel mese di
CP_ novembre 2024, solo in data successiva al deposito del ricorso l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento di metà dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
in ogni caso, in considerazione del complessivo buon comportamento dell' che ha CP_3
provveduto ad effettuare il pagamento prima della sua costituzione in giudizio appare corretto disporre la compensazione delle spese nella misura di 1/2.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento di metà delle spese di lite liquidate in tale misura già ridotta in euro 850,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione;
c) compensa le restanti spese
3 Aversa 19/03/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11887/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 11/04/1957 Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Leperino e Alfonso Leperino, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: quantificazione TFS
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30/09/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto la condanna dell' al pagamento di € 11.952,75, a titolo di differenza sul TFS tra CP_1 quanto dovuto per il maggior periodo di lavoro (€ 71.716,51 lordo – 42 anni di servizio dal
01.08.1978 al 31.03.2020) e quanto già corrisposto per il minor periodo (€ 59.763,76 lordo
– 35 anni di servizio dal 12.06.1985 al 31.03.2020), oltre interessi legali.
Il ricorrente ha posto a fondamento della domanda la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 4012/2024 con la quale l è stato condannato al pagamento del TFS in CP_1
1 relazione al servizio prestato dall'istante dal 1.8.1978 al 12.06.1985 alle dipendenze della
. Controparte_2
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1
adempiuto alla liquidazione della prestazione.
Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte
CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda
2 giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della somma a titolo di TFS residuo spettante all'istante determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
Considerato che il TFS per cui è causa è stato liquidato, nella misura dovuta, nel mese di
CP_ novembre 2024, solo in data successiva al deposito del ricorso l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento di metà dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
in ogni caso, in considerazione del complessivo buon comportamento dell' che ha CP_3
provveduto ad effettuare il pagamento prima della sua costituzione in giudizio appare corretto disporre la compensazione delle spese nella misura di 1/2.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento di metà delle spese di lite liquidate in tale misura già ridotta in euro 850,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione;
c) compensa le restanti spese
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Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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