Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 02/02/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00315/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Schinco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Catania, Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Regione Siciliana - -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione:
- del decreto di revoca del 15.10.2025, notificato in pari data, del nulla osta per lavoro subordinato ottenuto in data 20.07.2025 dal datore di lavoro domestico avv. -OMISSIS- in favore del lavoratore extracomunitario sig. -OMISSIS-, codice Istanza -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e della Regione Siciliana - Centro per -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. EA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza presentata in data 7 febbraio 2025, il sig. -OMISSIS-, in qualità di datore di lavoro, richiedeva il rilascio di nulla osta all’ingresso per l’assunzione del sig. -OMISSIS-, cittadino filippino, nell’ambito della procedura del c.d. decreto flussi 2025.
2. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Catania, in data 20 luglio 2025, rilasciava il nulla osta, a seguito del quale il lavoratore otteneva il visto d'ingresso e giungeva in Italia.
3. Successivamente, con nota del 23 settembre 2025, il SUI comunicava il preavviso di revoca del nulla osta, per incompletezza della documentazione a corredo dell’istanza.
4. Quindi, con provvedimento del 15 ottobre 2025 notificato in pari data, il SUI disponeva la revoca del nulla osta, motivata dalla mancata verifica, antecedente alla presentazione dell’istanza, dell’indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.P.C.M. 27 settembre 2023 (doc. 8 di parte ricorrente).
5. Avverso il predetto provvedimento è insorto il sig. -OMISSIS- che con il ricorso in epigrafe, notificato il 15 dicembre 2025 e depositato il 14 gennaio 2026, ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi:
I. “ Violazione e falsa applicazione dell’art 22 comma 2 del d. Lgs. N. 286/98, dell’ art 9 dpcm del 27.09.2023 e del punto 7 della circolare congiunta ministero dell’interno e ministero del lavoro del 27.10.2023 nonché eccesso di potere per omesso esame di circostanze determinanti ”, dal momento che le norme rubricate consentono di comprovare la verifica d’indisponibilità con autocertificazione -che nel caso concreto presentata dal datore di lavoro- e che l’Amministrazione ha omesso di considerare che la richiesta al CPI era stata effettivamente inoltrata prima della domanda di nulla osta.
II. “ Violazione dell’art 10 bis della l. Nr. 241/1990 ”, per aver l’Amministrazione fondato il provvedimento finale su una motivazione diversa da quella indicata nel preavviso di rigetto, obliterando peraltro le osservazioni endoprocedimentali rese dal datore di lavoro;
III. “ Violazione dell’art 3 l nr.241/1990 ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione ”, in quanto il provvedimento impugnato si fonderebbe su una motivazione stereotipata, priva dell’esternazione di ragioni specifiche e puntuali;
IV. “ Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art 22 comma 2 del D.lgs. N. 286/98 in riferimento all’art 3 e all’art 41 Cost. ”; atteso che l’obbligo di verifica preventiva della manodopera nazionale lederebbe i principi di uguaglianza e libertà d’iniziativa economica.
6. Parte ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale (a titolo di lucro cessante per la perdita del trattamento retributivo) e non patrimoniale.
7. Per la parte intimata si è costituita l’Avvocatura di Stato che, con memoria depositata il 21 gennaio 2026, ha dato atto che, a seguito di più approfondito controllo, è stato accertato che sulla richiesta di personale presentata dal datore di lavoro si era perfezionato il silenzio assenso del CPI e che, pertanto, l’Amministrazione ha provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento di revoca impugnato in data 17 dicembre 2025, rimettendo in lavorazione la pratica. L’Amministrazione ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
8. Il 26 gennaio 2026 parte ricorrente ha depositato il nuovo nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione e, con memoria di pari data, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ha inoltre domandato al collegio l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (stante la pendenza della domanda innanzi alla competente commissione) nonché, in subordine, la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore.
9. All’udienza camerale del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione con avviso di possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
DIRITTO
A) Preliminarmente deve rilevarsi la sussistenza dei presupposti processuali per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, essendo integro il contraddittorio e risultando completa l’istruttoria. Sono, inoltre, decorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e sono state sentite sul punto le parti, nessuna delle quali ha dichiarato l’intenzione di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale o regolamento di giurisdizione o di competenza.
B) Nel merito, con riferimento alla domanda impugnatoria, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
L’Amministrazione resistente ha, infatti, allegato che con atto del 17 dicembre 2025, ha annullato d’ufficio il provvedimento impugnato, riconoscendone l’illegittimità e disponendo la ripresa del procedimento per il rilascio del nulla osta.
Tali determinazioni soddisfano la pretesa demolitoria azionata con il ricorso in coerenza al dettato dell’art. 34, comma 5 cod. proc. amm. per cui: “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”. La giurisprudenza è, peraltro, costante nell’affermare che la cessazione della materia del contendere si configura ogni qual volta l’Amministrazione adotta un’attività successiva integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, come nel caso di annullamento in autotutela degli atti impugnati, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 26 gennaio 2023, n. 911). E tale è la situazione in cui si versa in specie all’esito dell’indicato annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato; tanto più perché, come ulteriormente documentato dal ricorrente, ad esso ha fatto seguito il successivo rilascio di nuovo nulla osta all’ingresso (doc. 3 depositato il 26 gennaio 2026).
C) Quanto all’azione risarcitoria giova rammentare che, innanzi al giudice amministrativo, questa non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell’onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’Amministrazione per danni derivanti dall’illegittimo od omesso svolgimento dell’attività amministrativa, da ricondurre al modello della responsabilità per fatto illecito delineata dall’art. 2043 c.c.; donde la necessità di verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: a) il fatto illecito; b) l’evento dannoso ingiusto ed il danno patrimoniale conseguente; c) il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno subito; d) la colpa dell'apparato amministrativo.
C.1) Con riferimento all’allegato danno patrimoniale - sub specie del lucro cessante integrato dalla mancata percezione del trattamento retributivo commisurato al pertinente contratto collettivo nazionale (cfr. pag. 13 del ricorso)- non risulta dimostrato il necessario nesso eziologico.
Secondo giurisprudenza già condivisa da questa Sezione, e alla quale il collegio intende dare continuità, la lecita assunzione del lavoratore extracomunitario costituisce il punto di arrivo di una concatenazione necessitata di atti: a) c.d. decreto flussi, che determina la c.d. “capienza” degli ingressi possibili (art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998); b) richiesta da parte del datore di lavoro del nulla-osta (art. 22) o del nulla-osta per lavoro stagionale (art. 24); c) rilascio, a richiesta dell’extracomunitario, del visto d’ingresso (art. 4, comma 2); d) sottoscrizione da parte dell’extracomunitario dell’accordo di integrazione, nei casi contemplati (art. 4-bis, comma 2); e) sottoscrizione del contratto di soggiorno (anche stagionale) da parte del datore di lavoro e dell’extracomunitario (artt. 5-bis, 5, comma 3-bis, e 24, comma 11); f) rilascio del permesso di soggiorno, che può essere anche solo di tipo stagionale (artt. 5 e 24).
Solo la compresenza di tutti i predetti atti consente la concessione al cittadino extracomunitario di poter lavorare e, quindi, essere regolarmente assunto presso un datore di lavoro operante in Italia. (cfr., ex multis, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 24 gennaio 2025 n. 274).
Ne consegue che il rilascio del nulla osta, pur costituendo un presupposto essenziale, non è tuttavia esaustivo dell’intero procedimento.
Il prospettato automatismo causale tra illegittimità della revoca del nulla osta e lucro cessante non trova riscontro, pertanto, nei lineamenti strutturali della procedura, integrante una fattispecie a formazione progressiva nella quale convergono le valutazioni di più soggetti: e, segnatamente, oltre a quelle dello Sportello Unico dell’Immigrazione anche quelle ulteriori della Questura, alla quale compete verificare i presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno.
C.2) Quanto, poi, alla sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile di cui all’art. 2059 c.c., la stessa deve essere dimostrata anche quando derivi dall’asserita lesione di diritti inviolabili della persona, dal momento che costituisce “danno conseguenza”, e non “danno evento”, e non può sostenersi fondatamente che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa , perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III-bis – 18/7/2014 n. 7723, che richiama Corte di Cassazione, sez. unite civili – 11/11/2008 n. 26972). In buona sostanza, qualsiasi vicenda di danno lamentato da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato, sia pure con ogni mezzo, ivi comprese le allegazioni e le presunzioni semplici, fermo restando che la relativa articolazione va dimostrata nello specifico del caso concreto. Tanto è, invece, mancato nella fattispecie in esame, nella quale il ricorrente si è del tutto sottratto al prescritto onere probatorio, limitandosi a dedurre con con formulazione del tutto generica e disancorata da ogni principio di prova “ un danno non materiale quantificabile equitativamente in ulteriori 9.922,25 ” (ancora pag. 13 del ricorso).
D) In definitiva: quanto all’azione impugnatoria, deve dichiararsi la cessata materia del contendere; quanto alla domanda di risarcimento del danno, la pretesa dev’essere respinta, siccome infondata.
Quanto alla richiesta del ricorrente al collegio di pronunciarsi sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, questa non può essere accolta per omessa allegazione del codice fiscale (necessaria a pena d’inammissibilità ex art. 79 comma 1, lett. b) DPR 115/2002), spettante al lavoratore straniero all’esito del rilascio del nulla osta e del visto d’ingresso.
Circa le spese, il rigetto delle domande risarcitorie ne giustifica la compensazione nella misura della metà (stante comunque la preminenza nell’economia del giudizio dei profili impugnatori); per la restante metà, nella misura indicata in dispositivo, sono poste a carico della parte intimata secondo il criterio della soccombenza virtuale, avendo questa rimosso in autotutela il provvedimento impugnato soltanto all’esito dell’instaurazione del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- in parte dichiara cessata la materia del contendere e per il resto lo respinge;
- non ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della metà delle spese di lite liquidate in Euro 1000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato -ove effettivamente dovuto e versato- con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e del datore di lavoro.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO TO, Presidente FF
Manuela Bucca, Primo Referendario
EA MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA MA | GO TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.