Articolo 3 della Legge 29 novembre 1980, n. 964
Articolo 2
Versione
3 febbraio 1981
Art. 3.

La quota annuale relativa alla partecipazione italiana all'accordo di cui all'articolo 1 e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in apposito capitolo da classificarsi "Spese obbligatorie".
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 600 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 febbraio 1981