Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/02/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2105/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 10.2.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 10.2.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione mono- cratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
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D.I., vertente tra
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Tomma- Parte_1 C.F._1 so Lamberti e dall'Avv. Francesco Saverio Del Forno ed elett.te dom.ta nel loro stu- dio in Salerno alla Via M.De Angelis 5;
-Opponente-
e
(P.I.: ), in persona del ti- Controparte_1 P.IVA_1
tolare, sig. (CF: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to Pasquale Tartaglione (C.F.: ) ed elett.te domiciliata C.F._3
presso lo studio del medesimo in Marcianise (CE), alla via D. Santoro, 77;
-Opposta-
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto introduttivo e note relative all'odierna udienza.
Per l'opposta: come da comparsa di costituzione e note relative all'odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato la sig.ra Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 211/20 del 23 gennaio 2020,
[...] con il quale si ingiungeva alla stessa il pagamento dell'importo di euro 22.000,00, in favore della . Controparte_1
Va precisato che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria è stata fondata su n.
5 assegni bancari e, nello specifico:
a) assegno bancario n.0004616291 di € 4.500,00 emesso in Marcianise in data
31/01/2010 in favore del;
Per_1 CP_1
b) assegno bancario n. 0004825642-03 di € 4.500,00 emesso in Marcianise in data
28/02/2010 in favore del;
Per_1 CP_1
c) assegno bancario n. 0004813649-09 di € 4.500,00 emesso in Marcianise in data
31/03/2010 in favore del;
Persona_2
d) assegno bancario di € 4.500,00 emesso in Marcianise in data 30/04/2010 in favore
2
del;
Persona_3
e) assegno bancario n. 0004816292 -00 di € 4.500,00 emesso in Marcianise in data
30/04/2010 in favore del sig. ; Controparte_1
L'opponente ha contestato di aver mai rilasciato all'opposta i predetti titoli tratti rile- vando, altresì, come apocrifa la firma apposta a suo nome in calce agli stessi.
La sig.ra ha, dunque, disconosciuto tutte le sottoscrizioni apposte Parte_1 sui titoli sopra richiamati ed ha, pertanto, contestato l'esistenza di qualsivoglia rap- porto con l'opposta evidenziando, oltretutto, che per il periodo di cui si discute risulta già rinunciataria dell'eredità del marito.
Dunque, l'opponente ha concluso per la declaratoria di illegittimità e/o inammissibili- tà del decreto ingiuntivo n. 221/2020 del 23.01.2020 chiedendo, per l'effetto, la revo- ca dello stesso.
Si è costituita l'opposta ditta individuale , la quale ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza e pretestuosità dell'opposizione e ha chiesto, in ordine alla documenta- zione posta a base del monitorio, disconosciuta dall'opponente, di procedersi con istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte in calce ai titoli di pagamento contestati.
L'opposta ha concluso, pertanto, come di seguito:
- rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, n.
211/2020 del 23/01/2020, rg. N. 365/2020;
-rigettare l'opposizione avversa in quanto inammissibile, improcedibile, nonché ma- nifestamente infondata in fatto ed in diritto;
-confermare con sentenza il già concesso decreto ingiuntivo n. 211/2020 del
23/01/2020.
Instaurato il giudizio di opposizione, veniva espletata l'attività istruttoria necessaria, attraverso anche la redazione di una perizia calligrafia e, successivamente, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
I motivi
In primo luogo, va evidenziato che, in materia di onere della prova in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo “per effetto dell'opposizione non si verifica alcu- na inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel sen- so che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cfr.
Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il
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giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che ogget- to del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria ori- ginariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esi- stente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal credi- tore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'e- missione del decreto ingiuntivo.” (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del
2015).
Pertanto, oggetto del presente procedimento è la valutazione in merito alla fondatezza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio.
Ciò posto, va considerato che il rapporto sostanziale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata, come prospettato nel ricorso monitorio, è intercorso tra l'opposta e il coniuge dell'opponente (cfr. bolla di consegna regolarmente sottoscritta dal desti- natario, con indicazione del materiale oggetto della consegna e con il relativo prezzo ammontante ad € 22.000,00).
Orbene, l'originario contraente, coniuge dell'attuale opponente, risulta deceduto, in base alle deduzioni delle parti e dalla documentazione prodotta.
L'opponente ha eccepito tempestivamente e ha provato di aver rinunciato all'eredità del marito e, a fronte di ciò, non risulta offerta in giudizio alcuna prova di senso con- trario.
Pertanto, l'opponente non può essere ritenuta responsabile, in quanto erede, dell'obbligazione assunta dal proprio coniuge allorquando lo stesso era in vita, diver- samente da quanto sostiene l'opposta.
Va tuttavia considerato che, alla luce del contenuto della richiamata bolla di conse- gna, gli assegni oggetto di causa risultano rilasciati a firma dell'istante e a garanzia del pagamento.
In ogni caso, va detto che “L'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante e immediato giratario), anche se privo di valore carto- lare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'articolo 1988 del Cc, comporta una presunzione iuris tantum dell'e- sistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo,
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da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto”. (Cas- sazione civile sez. III 16 settembre 2013 n. 21098).
Inoltre, il pagamento con assegno bancario determina l'effetto liberatorio definitivo nei confronti dell'emittente solo con l'effettiva riscossione;
la consegna di un assegno, indipendentemente dal fatto che la persona che l'ha ricevuto sia o meno autorizzata a riceverlo per conto del creditore, non produce effetti solutori del debitore rispetto alle proprie obbligazioni in mancanza di prova del relativo incasso (Trib. Brescia Sez. II,
13/03/2003 in Mass. Trib. Brescia, 2004, 244). .
Orbene, “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti,
"pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfe- ziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'ob- bligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass. civ. Sez. I,
30/07/2009, n. 17749).
L'opponente deve dunque ritenersi tenuta al pagamento degli importi oggetto degli assegni emessi a suo nome.
Ciò posto, va detto che parte opponente ha disconosciuto tempestivamente e ritual- mente le firme apposte ai documenti prodotti da controparte.
Più precisamente, la sig.ra ha puntualmente e tempestivamente di- Parte_1
sconosciuto le sottoscrizioni che a suo nome compaiono sui seguenti assegni bancari:
a) assegno bancario n.0004616291 di € 4.500,00 emesso in Marcianise in data
31/01/2010 in favore del tratto sulla Cassa Rurale ed Artigiana Persona_3
di Battipaglia Filiale di Salerno a firma della sig.ra b) assegno ban- Parte_1
cario n. 0004825642-03 di € 4.500,00 emesso in Marcianise in data 28/02/2010 in fa- vore del tratto sulla Cassa Rurale ed Artigiana di Battipaglia Fi- Persona_3
liale di Salerno a firma della sig.ra Parte_1
c) assegno bancario n. 0004813649-09 di € 4.500,00 emesso in Marcianise in data
31/03/2010 in favore del tratto sulla Cassa Rurale ed Artigiana Per_1 CP_1
di Battipaglia Filiale di Salerno a firma della sig.ra d) assegno ban- Parte_1
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cario di € 4.500,00 emesso in Marcianise in data 30/04/2010 in favore del Parte_2
tratto sulla Cassa Rurale ed Artigiana di Battipaglia Filiale di Salerno a
[...]
firma della sig.ra Parte_1
e) assegno bancario n. 0004816292 -00 di € 4.500,00 emesso in Marcianise in data
30/04/2010 in favore del sig. tratto sulla Cassa Rurale ed Artigiana Controparte_1
di Battipaglia Filiale di Salerno a firma della sig.ra Parte_1
Per contro, va osservato che l'opposta ha formulato tempestiva istanza di verificazio- ne contestualmente al disconoscimento rinnovato dall'opponente sin dall'introduzione del procedimento di opposizione a d.i., sicché questo giudice ha nominato la Dott.ssa Maddalena Rosanna Criniti onde procedere all'accertamento della riconducibilità delle sottoscrizioni apposte in calce agli assegni contestati a parte opponente.
Orbene, la consulenza tecnica d'ufficio grafologica ha consentito di accertare che le firme apposte sugli assegni bancari a nome di “ quale traente sono Parte_1
apocrife in parte, ritendo verosimili le firme poste solo su due assegni bancari.
La consulente d'ufficio alla quale è stato affidato l'incarico, infatti, ha concluso af- fermando che “le tre firme non sono riconducibili alle scritture autografe, pur valu- tando anche l'ambito della variabilità grafica non presentano le caratteristiche so- stanziali di cui sono impregnate le tre verificande, come ampiamente dimostrato. Per cui sono da considerarsi Apocrife.(…………) le due firme sono da considerarsi Auto- grafe vergate dalla signora .” Parte_1
Le conclusioni della dott.ssa Maddalena Rosanna Criniti, possono essere assunte a base della decisione del Tribunale in quanto sono il frutto di un'indagine approfondita e risultano logicamente connesse alle risultanze complessive dell'esame peritale.
Il CTU, in particolare, analizzando le scritture comparative recanti la firma della sig.ra nonché svolgendo saggio grafico, ha osservato che “Nel caso specifico si Pt_1
è dimostrato che dagli esami eseguiti sulla base delle scritture autografe di “
[...]
diluite in un arco temporale molto ampio, valutando anche l'ambito di Per_4
variabilità grafica e la buona capacità grafico1esecutiva; dal confronto con le firme oggetto di verifica apposte sugli assegni x1 del 30.1.2010 n° 4816291- 12, x3 del
31.3.2010 n°4813649-09 e x5 del 30.4.2010 n°4816292-00 è emersa una divergenza sostanziale, nel Ductus e Ritmo grafico, nella pressione, dimensione, coesione, pen- denze, rigo, angolosità, strettezza di movimento, forma e struttura dei singoli grafe- mi, puntini sulle “i”.
Tali connotazioni ci permettono di poter affermare che le tre firme non sono ricondu-
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cibili alle scritture autografe, pur valutando anche l'ambito della variabilità grafica non presentano le caratteristiche sostanziali di cui sono impregnate le tre verifican- de, come ampiamente dimostrato. Per cui sono da considerarsi Apocrife. L'esame delle due firme apposte sugli assegni x2 del 28.2.2010 n°4825642-03, e x4 del
30.4.2010 n°4825643- 04 ha evidenziato la piena corrispondenza nel modus scriben- di tale da poter affermare che le stesse sono autografe. Le congruenze emerse tra au- tografe e le due verificande riguardano il Ductus e Ritmo, il calibro, le pendenze, la disposizione nello spazio e rapporto con il rigo, le larghezze LTP-LTL, la dimensio- ne, i collegamenti, la pressione grafica, l'ampiezza degli occhielli, la forma e posi- zione del puntino della “i”, la piena congruenza nella struttura e forma di ogni sin- golo grafema;
per cui le due firme sono da considerarsi Autografe vergate dalla si- gnora .”(cfr. pagina 37-38 elaborato peritale). Parte_1
Deve concludersi, quindi, che le firme apposte sui n. 2 assegni bancari da ultimo ri- chiamati sono autografe, mentre le ulteriori firme apposte sugli ulteriori n. 3 assegni bancari sono apocrife e che, dunque, i titoli di credito posti a base della pretesa azio- nata col monitorio non sono tutti riconducibili all'opponente.
Ne deriva, pertanto, l'inidoneità a fondare la pretesa creditoria azionata nei confronti dell'odierna opponente degli assegni bancari a) assegno bancario n.0004616291 di €
4.500,00 b) assegno bancario n. 0004825642-03 di € 4.500,00;c) assegno bancario n.
0004813649-09 di € 4.500,00 d) assegno bancario di € 4.500;e) assegno bancario n.
0004816292 -00 di € 4.500,00.
Per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente va condannata al pagamento dell'importo di € 8.500,00 in favore dell'opposta (€ 22.000,00 costituente l'intero ammontare della pretesa creditoria azionata – € 13.500,00 costituente l'importo oggetto degli assegni disconosciuti e ri- sultati non riconducibili all'opponente all'esito delle indagini peritali espletate nel corso del giudizio).
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia, delle questioni affrontate e dell'attività espletata. Det- te spese vanno compensate nella misura del 50 % in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.
2215/2020 del 29.09.2020, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
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- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'impugnato decreto monitorio n. 2215/2020;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di €
8.500,00, oltre interessi ex D. Lgs n. 231 del 2022 dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- compensa nella misura del 50 % le spese di lite e condanna parte opponente al pa- gamento di dette spese, in favore dell'opposta, che liquida in € 2.538,5 (calcolati te- nendo conto della parziale compensazione), oltre spese generali, c.p.a ed iva come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU, già liquidate con separato decreto, in capo ad en- le parti in pari misura tra loro . Pt_3
Santa Maria Capua Vetere, 10.02.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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