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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/05/2024, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 2081 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno
2020
Promosso da
, difeso dall'avv. Antonio Barbieri Parte_1
attore contro
, difeso dall'avv. Giuseppe Di Fratta Controparte_1
convenuto
Avente ad OGGETTO: regolamento di confini.
CONCLUSIONI
Quelle riportate nel verbale di udienza del 17/10/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo al giudice di accertare i confini tra la proprietà attorea, Controparte_1 censita in catasto terreni di Cusano Mutri al foglio 26 particella 92, e quella di CP
, censita in catasto terreni ivi al foglio 26 particele 180,274,93 e 275, e definire
[...] gli stessi ai sensi dell'art. 951 c.c. e restituire all'attore il possesso della superficie di terreno indebitamente occupata ed utilizzata dal convenuto , con condanna del CP convenuto alla rimessione in pristino, all'abbattimento e arretramento di un muro per la parte illecitamente costruita ed al risarcimento del danno. Costituitosi in giudizio, deduceva che le opere eseguite da esso Controparte_1 convenuto non avevano apportato alcuna modifica al confine e, quindi, al cd. “muro a due facce” preesistente e inoltre che erano opere oggetto di apposita autorizzazione edilizia e poste a ben 30 cm di distanza dal confine. Aggiungeva che alcuna prova vi era del presunto “sconfinamento” eseguito da parte del convenuto e pertanto chiedeva il rigetto della domanda. Espletata ctu per la regolamentazione dei confini con il geom. , la causa Controparte_2 veniva riservata in decisione. La domanda attrice è solo in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Il ctu ha concluso nel senso che il confine di cui è causa, risulta essere la delimitazione tra i fondi di proprietà di parte attrice mappale 92 e la proprietà di parte convenuta mappali 180-274-93-275 del foglio n.26 del Comune di Cusano Mutri (BN) e che l'intero confine cartografico è pari a ml. 153.00 circa, di cui ml. 14.70 rientrano nella viabilità pubblica SP76 pertanto il confine Organizzazione_1 ricostruito è pari a ml.138.30. La linea di demarcazione tra le rispettive proprietà, riferito al sistema CARTOGRAFIA/RILIEVO, risulta corrispondere ad una spezzata costituita da n.4 lati e n.5 vertici interamente materializzata sui luoghi di causa e, entrando in dettaglio, i vertici 2 - 3 (identificati con i punti 107 e 106) sono rappresentati dalla parete ovest del manufatto di remota edificazione mappale n. 93, mentre i vertici 1 - 4 – 5 e sono stati materializzati da termini provvisori apposti in presenza di esso ctu (rispettivamente da un picchetto in ferro e due picchetti in legno, numerati e marcati con vernice spray di colore blu scuro, tutti di coordinate geografiche note riportate nel libretto delle misure). Il ctu ha segnalato, inoltre, che, nel tratto di confine tra i vertici 1 e 2 è stato accertato uno sconfinamento da parte del signor convenuto, occupando di fatto una piccola porzione triangolare di Controparte_1 terreno dell'attore quantificata in soli Mq. 1.57, presumibilmente Parte_1
a seguito dei lavori di costruzione del muro di delimitazione in cemento armato. La domanda dell'attore va dunque accolta nei termini indicati dal ctu, con spese compensate attesa la davvero minima occupazione di terreno, verosimilmente del tutto incolpevole, considerato il precedente stato dei luoghi. Nessun danno risulta poi provato ai danni dell'attore.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara che i confini di cui alle proprietà indicate in motivazione sono quelli accertati dal geom. Controparte_2
nella sua relazione di consulenza, da intendersi qui richiamata e trascritta anche per quanto attiene agli allegati tecnici.
2) Condanna il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi e segnatamente ad arretrare il muro in cemento di più recente costruzione entro i confini come sopra accertati.
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e pone quelle di ctu a carico di entrambe le parti per la metà ciascuno. Così deciso in Benevento il 29/04/2024
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 2081 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno
2020
Promosso da
, difeso dall'avv. Antonio Barbieri Parte_1
attore contro
, difeso dall'avv. Giuseppe Di Fratta Controparte_1
convenuto
Avente ad OGGETTO: regolamento di confini.
CONCLUSIONI
Quelle riportate nel verbale di udienza del 17/10/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo al giudice di accertare i confini tra la proprietà attorea, Controparte_1 censita in catasto terreni di Cusano Mutri al foglio 26 particella 92, e quella di CP
, censita in catasto terreni ivi al foglio 26 particele 180,274,93 e 275, e definire
[...] gli stessi ai sensi dell'art. 951 c.c. e restituire all'attore il possesso della superficie di terreno indebitamente occupata ed utilizzata dal convenuto , con condanna del CP convenuto alla rimessione in pristino, all'abbattimento e arretramento di un muro per la parte illecitamente costruita ed al risarcimento del danno. Costituitosi in giudizio, deduceva che le opere eseguite da esso Controparte_1 convenuto non avevano apportato alcuna modifica al confine e, quindi, al cd. “muro a due facce” preesistente e inoltre che erano opere oggetto di apposita autorizzazione edilizia e poste a ben 30 cm di distanza dal confine. Aggiungeva che alcuna prova vi era del presunto “sconfinamento” eseguito da parte del convenuto e pertanto chiedeva il rigetto della domanda. Espletata ctu per la regolamentazione dei confini con il geom. , la causa Controparte_2 veniva riservata in decisione. La domanda attrice è solo in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Il ctu ha concluso nel senso che il confine di cui è causa, risulta essere la delimitazione tra i fondi di proprietà di parte attrice mappale 92 e la proprietà di parte convenuta mappali 180-274-93-275 del foglio n.26 del Comune di Cusano Mutri (BN) e che l'intero confine cartografico è pari a ml. 153.00 circa, di cui ml. 14.70 rientrano nella viabilità pubblica SP76 pertanto il confine Organizzazione_1 ricostruito è pari a ml.138.30. La linea di demarcazione tra le rispettive proprietà, riferito al sistema CARTOGRAFIA/RILIEVO, risulta corrispondere ad una spezzata costituita da n.4 lati e n.5 vertici interamente materializzata sui luoghi di causa e, entrando in dettaglio, i vertici 2 - 3 (identificati con i punti 107 e 106) sono rappresentati dalla parete ovest del manufatto di remota edificazione mappale n. 93, mentre i vertici 1 - 4 – 5 e sono stati materializzati da termini provvisori apposti in presenza di esso ctu (rispettivamente da un picchetto in ferro e due picchetti in legno, numerati e marcati con vernice spray di colore blu scuro, tutti di coordinate geografiche note riportate nel libretto delle misure). Il ctu ha segnalato, inoltre, che, nel tratto di confine tra i vertici 1 e 2 è stato accertato uno sconfinamento da parte del signor convenuto, occupando di fatto una piccola porzione triangolare di Controparte_1 terreno dell'attore quantificata in soli Mq. 1.57, presumibilmente Parte_1
a seguito dei lavori di costruzione del muro di delimitazione in cemento armato. La domanda dell'attore va dunque accolta nei termini indicati dal ctu, con spese compensate attesa la davvero minima occupazione di terreno, verosimilmente del tutto incolpevole, considerato il precedente stato dei luoghi. Nessun danno risulta poi provato ai danni dell'attore.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara che i confini di cui alle proprietà indicate in motivazione sono quelli accertati dal geom. Controparte_2
nella sua relazione di consulenza, da intendersi qui richiamata e trascritta anche per quanto attiene agli allegati tecnici.
2) Condanna il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi e segnatamente ad arretrare il muro in cemento di più recente costruzione entro i confini come sopra accertati.
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e pone quelle di ctu a carico di entrambe le parti per la metà ciascuno. Così deciso in Benevento il 29/04/2024
Il Giudice dott. Andrea Loffredo