Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00367/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2025, proposto dai prof. MA Di UA, SP NO, MA CC, MA Di TO e NT LL NI, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza emessa:
- dal Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 82/23 del 09.10.2023 (giudizio R.G. n. 152/22),
- dal Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 77/24 del 10.05.2024 (giudizio R.G. n. 153/22),
- dal Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 71/24 del 09.05.2024 (giudizio R.G. n. 157/22),
- dal Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 192/24 del 19.11.2024 (giudizio R.G. n. 446/23);
- dal Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 119/24 del 17.04.2024 (giudizio R.G. n. 141/23).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. SE ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe, avente forma collettiva e cumulativa, è stata chiesta l’esecuzione: della sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 82/23 del 09.10.2023 in favore della prof.ssa Di UA MA; della sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 77/24 del 10.5.2024, in favore della prof.ssa NO SP; della sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 71/24 del 9.5.2024, in favore della prof.ssa CC MA; della sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 192/24 del 19.11.2024 in favore del prof. Di TO MA; della sentenza del tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 119/24 del 17.04.2024 del Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, in favore del prof. LL NI Giuseppe;
- che, in particolare, con le sentenze del Tribunale di Isernia nn. 71/24, 192/24, 82/23 e 77/24 il Ministero intimato è stato rispettivamente condannato a costituire a favore di ciascun ricorrente, “ con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015 ” e quindi ad accreditare/assegnare loro, sulla suddetta Carta elettronica, le seguenti somme, “ da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa ”: euro 2.500, in favore della ricorrente CC MA (sentenza n. 71/24); euro 2.500,00 in favore del ricorrente Di TO MA (sentenza n. 192/24); euro 2.500,00 in favore della ricorrente Di UA MA (sentenza n. 82/23); euro 1.500,00 in favore della ricorrente NO SP (sentenza n. 77/24);
- che con la sentenza n. 119/24 emessa dal Tribunale di Campobasso è stato infine accertato il diritto del ricorrente LL NI NT “ ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 ”, ed è stata quindi disposta la condanna del medesimo Ministero alla “ corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ” (cfr. sentenza del Tribunale di Campobasso n. 119/24, in atti);
- che i predetti ricorrenti hanno tutti congiuntamente richiesto, quindi, che venga ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione delle suddette sentenze, con nomina di un commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione per il caso di perdurante inadempienza;
- che il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma;
- che alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 il Tribunale ha rilevato d’ufficio una questione di possibile inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73 comma 1 c.p.a., rappresentando alle parti la facoltà di chiedere termini per formulare memorie sul punto: questione concernente la dubbia ammissibilità di un ricorso collettivo, come quello oggetto del presente giudizio, proposto da diversi ricorrenti per ottenere l’esecuzione di titoli differenti resi da uffici giudiziari diversi;
- che la difesa della ricorrente ha chiesto di poter presentare memoria sul punto, e il Tribunale ha, pertanto, disposto il rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio del 19 novembre 2025;
- che successivamente sia i ricorrenti che l’Amministrazione resistente hanno depositato memorie in ordine alla questione rilevata ex officio dal Tribunale ai sensi dell’art. 73 c.p.a.;
- che all’esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato:
- che il ricorso, di natura tanto collettiva, con cinque ricorrenti, quanto cumulativa, dato che l’azione di esecuzione riguarda altrettante sentenze distintamente riferite a ciascun ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile;
- che, infatti, le sentenze congiuntamente azionate in questa sede, seppur accomunate dalla stessa causa petendi e dallo stesso soggetto passivo:
a) sono state emesse all’esito di giudizi distinti, celebrati in tempi diversi e (talora) anche da uffici giudiziari diversi (quattro sentenze sono state difatti adottate dal Tribunale di Isernia, ma una dal Tribunale di Campobasso);
b) recano la condanna al pagamento di somme quantificate in maniera non uniforme, poiché la sentenza del Tribunale di Isernia n. 77/24 ha riconosciuto in favore della ricorrente NO SP
un importo, quello di euro 1.500,00, diverso da quello assegnato agli altri ricorrenti (euro 2.500);
c) recano altresì un distinto regime delle spese di lite riconosciute dalle distinte sentenze di condanna, in quanto, mentre le sentenze in epigrafe del Tribunale di Isernia hanno condannato l’Amministrazione “ alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 700,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore del difensore antistatario ”, la sentenza del Tribunale di Campobasso ha invece disposto la compensazione delle spese del giudizio;
- recano, infine, differenti statuizioni in punto di accessori di legge: le sentenze del Tribunale di Isernia non hanno infatti riconosciuto gli interessi e/o la rivalutazione sulle somme liquidate in favore dei ricorrenti vittoriosi e hanno disposto, in punto di accessori, unicamente la “ maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore del difensore antistatario ”; la sentenza del Tribunale di Campobasso ha invece riconosciuto, sulla somma da liquidare al ricorrente, “ interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ”;
- che nel processo amministrativo, per pacifico principio, il ricorso collettivo e cumulativo è ammissibile quando i ricorrenti versano nelle stesse condizioni sul piano del diritto sostanziale e processuale, con la conseguenza che debbono rivestire posizioni omogenee e indistinte, oltre che fra loro non confliggenti (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 648 del 31 gennaio 2022; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2341 del 18 marzo 2021, Cons. Stato Sez. V, 27 luglio 2017, n. 3725; Cons. Stato Sez. III, 7 novembre 2019, n. 7614; Cons. Stato Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 363; T.A.R. Campania, Sez. V, 12 marzo 2015, n. 1548; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 12 aprile 2021, n. 922; T.A.R. Valle d’Aosta, 20 marzo 2023);
- che nel caso di specie i ricorrenti, di contro, pur non avendo posizioni in conflitto tra loro, hanno fatto unitariamente valere pretese soggettive aventi ad oggetto diversi importi di pagamento, riconducibili a differenti titoli giudiziali adottati all’esito di autonomi giudizi tenuti dinanzi a uffici giudiziari diversi, ancorché sfociati in condanne emesse nei confronti della medesima Amministrazione (cfr. nei medesimi termini, TAR Veneto, Sez. I, 15 aprile 2025, n. 560);
Ritenuto, pertanto:
- che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile;
- che sussistono, nondimeno, le eccezionali ragioni richieste dalla legge per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
SE ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE ON | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO